Rassegna Cassazione penale aprile 2016

a cura di Luigi Giordano

RAPPORTO DI CAUSALITA’

Con sentenza n. 12478 del 19/11/2015, depositata il 24 marzo 2016, la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi in merito alla  responsabilità dei componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi per i decessi e le lesioni conseguite al terremoto verificatosi in L’Aquila, il 6 aprile 2009, confermando la sentenza di appello, ha, tra l’altro, affermato la configurabilità, anche nell’ambito dei reati colposi, della c.d. “causalità psichica”, da ricostruirsi sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, cui deve necessariamente far seguito il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto. (Nella specie la Corte ha riconosciuto un nesso di derivazione causale tra le informazioni, imprecise e contraddittorie, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica fornite da uno degli imputati alla cittadinanza e la decisione di alcune delle vittime di rimanere in casa nonostante il protrarsi delle scosse sismiche).

NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione, enunciando numerosi principi di diritto relativi alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., con sentenza del 25 febbraio 2016 (dep. 6 aprile 2016), n. 13681, Tushaj, hanno affermato che detta causa di non punibilità è compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza, caratterizzato dalla presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.

Con sentenza depositata sempre il 6 aprile 2016, n. 13682, Coccimiglio, le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, cod. strada.

PRESCRIZIONE

La Seconda Sezione, con sentenza del 11 febbraio 2016, n. 15107, depositata il 12 aprile 2016, Esposito e altri, ha affermato che, poiché ai sensi dell’art. 7, comma secondo, della CEDU il principio di irretroattività della legge incriminatrice non si applica ai crimini contro l’umanità che offendono interessi transazionali, il delitto di strage non soggiace alla regola della applicazione della norma più favorevole sulla prescrizione in caso di successione di norme del tempo; con la conseguenza che, avuto riguardo alla attuale disciplina dettata dall’art. 157 cod. pen. in tema di reati punti con la pena astratta dell’ergastolo, la regola della imprescrittibilità va applicata anche ai fatti di strage commessi anteriormente la modifica intervenuta con la legge 5 dicembre 2005, n. 251.

La Corte di cassazione, con sentenza Sez. II,  18 febbraio 2016 (dep. 5 aprile 2016), n. 13463, Giofré, ha affermato che la contestata recidiva reiterata  incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, comma 2, cod. pen., quale circostanza aggravante ad effetto speciale, e sull’entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interuttivi, ex art. 161, comma 2, cod. pen.

In data 31 marzo 2016, nel procedimento n. 42678/2015, la Terza sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 130 del 2008, che ordina l’esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nella parte che impone di applicare l’art. 325, par. 1 e 2, TFUE dalla quale, nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia 8/9/2015, causa C. 105/14, Taricco, discende l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare l’art. 160, comma 2, cod. pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12602 del 17/12/2015 (dep. il 25 marzo 2016), Est. N. Milo, risolvendo un contrasto insorto tra le Sezioni semplici, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

– l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio la prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso;

– è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

ORDINANZA DI SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA

La terza Sezione penale, con sentenza  n.  14750 del 20 gennaio 2016, depositata il 11 aprile 2016,  ha affermato che l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all’art. 464 quater cod. proc. pen., non determina l’incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie nei confronti di eventuali coimputati, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell’accusa ma esclusivamente una delibazione sull’inesistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell’idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Sesta Sezione, con sentenza del 10 marzo 2016, dep. 31 marzo 2016, n. 13038/2016, Bertin, ha affermato che la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizza reiteratamente l’autovettura di servizio per finalità attinenti alla vita privata configura il reato di cui all’art. 314, comma primo, cod. pen. in quanto realizza una condotta appropriativa di un bene della pubblica amministrazione per la cui integrazione   è sufficiente l’esercizio da parte dell’agente di un potere uti dominus  tale da sottrarre il bene alla disponibilità dell’ente.

REATI CONTRO L’INVIOLABILITA’ DEL DOMICILIO

La Quinta Sezione, con sentenza del 28 ottobre 2015, dep. 31 marzo 2016, n. 13057, Bastoni, ha affermato che l’accesso abusivo all’altrui casella di posta elettronica configura il  reato di cui all’art. 615-tercod. pen. , perché la casella di posta elettronica è una spazio di memoria, protetto da una password personalizzata,  di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura,  nell’esclusiva disponibilità del suo titolare,  identificato da un account registrato presso il provider del servizio.

REATI CONTRO LA PERSONA

La Terza Sezione, con sentenza n. 11675, 18 febbraio 2016, dep. 21 marzo 2016, , Mengoni, ha stabilito, in tema di offerta o cessione ad altri di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto, di cui all’art. 600-ter, comma quarto, cod. pen., che, per l’integrazione del reato, è necessario che il produttore del materiale oggetto di cessione od offerta sia soggetto diverso dal minore raffigurato.

REATI EDILIZI

Le Sezioni Unite, con sentenza del 31 marzo 2016, Cavallo, n. 19763, ha affermato che la sospensione del processo, prevista nel caso di presentazione della istanza di “accertamento di conformità” ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 13 legge n. 47 del 1985), deve essere considerata ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizio; inoltre, in caso di sospensione del processo disposta su richiesta dell’imputato o del suo difensore oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R.cit., opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.

DIFENSORE

Con sentenza n. 12603 del 24 novembre 2015, dep. il 25 marzo 2016, le Sez. Un. hanno affermato che il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga.

IMPUTATO – DICHIARAZIONI ACCUSATORIE RESE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI IMPUTATI DI REATO CONNESSO

La Corte di Cassazione, con sentenza Sez. I, 22 dicembre 2015 (dep. 16 marzo 2016), n. 11165, ha affermato che le dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini preliminari alla polizia giudiziaria dall’indagato che abbia ricevuto solo gli avvisi previsti dall’art. 64, comma terzo, lett. b) e c) cod. proc. pen. e non  quello di cui alla lettera a) della stessa disposizione, sono utilizzabili nei confronti dei soggetti indagati di reato connesso ma non anche nei riguardi del dichiarante.

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – IMPUGNAZIONI – RIESAME – PROCEDIMENTO

La Corte di Cassazione, con sentenza Sez. VI, 3 marzo  2016 (dep. 24 marzo  2016), n. 12556, ha affermato che in caso di richiesta dell’imputato di differimento dell’udienza di riesame per “giustificati motivi”, ai sensi dell’art. 309, comma 9 bis, cod. proc. pen., il Tribunale non ha un potere di apprezzamento della qualità delle ragioni addotte che vada oltre la verifica della sussistenza dei motivi, dovendosi limitare ad accertare se questi siano indicati, se  siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale e che non siano meramente pretestuosi.

La Sesta Sezione, con sentenza del 3 marzo 2016 (dep. 31 marzo 2016), n. 13049, ha affermato che la decisione con la quale il tribunale del riesame rigetta l’istanza di differimento  della data dell’udienza presentata ai sensi dell’art. 309 comma 9 – bis cod. proc. pen. non è impugnabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza di motivazione  ovvero presenti una motivazione solo apparente.

La Seconda Sezione, con sentenza del 3 febbraio  2016 (dep. 23 marzo  2016), n. 12325, Rel. S. Recchione, ha affermato che l’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere presentata nell’interesse del detenuto nel corso dell’udienza preliminare non deve essere notificata alla persona offesa, assente in udienza, che non abbia nominato un difensore o eletto domicilio, fermo il diritto dell’offeso di ricevere avviso della revoca o della sostituzione della misura.

MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 15453 del 29 gennaio 2016, dep. 13 aprile 2016, Giudici, hanno stabilito che, in caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 321biscod. proc. pen., non sussiste obbligo di dare avviso all’indagato presente al compimento dell’atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI.

In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la Sesta Sezione, con sentenza del 12/02/2016, n. 11442 – deposito del 17 marzo 2016 – ha affermato che:

– deve escludersi la illegittimità costituzionale degli artt. da 28 a 33 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che prevedono, in caso di trasformazione o fusione dell’ente, la responsabilità del nuovo soggetto per i reati commessi anteriormente, per violazione l’art. 76 Cost. nonché dell’art. 29 dello stesso decreto per violazione degli artt. 3, 27 e 117 Cost. in relazione all’art. 7 Cedu.

– anche in relazione agli illeciti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il principio del né bis in idem internazionale non costituisce principio o consuetudine di diritto internazionale ma deve trovare la sua fonte  esclusivamente in un obbligo pattizio.

 – qualora il reato presupposto dell’illecito amministrativo sia quello di corruzione, ai fini del calcolo della prescrizione, il momento consumativo si deve individuare nei versamenti effettuati in adempimento degli accordi corruttivi.