Rassegna cassazione penale dicembre 2016

a cura di Luigi Giordano

RECIDIVA – RILIEVO AI FINI DEL TEMPO NECESSARIO ALLA PRESCRIZIONE DEL REATO

La Corte di Cassazione, Sez. IV, con la sentenza del 16 novembre 2016 (dep. 16 dicembre 2016), n. 14241, ha affermato che, ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione di un reato colposo, è possibile applicare contemporaneamente la disposizione dell’art. 157 cod. pen. previgente alla legge n. 251 del 2015 (nota come ex Cirielli), ritenuta quale legge più favorevole al reo, e la disposizione di cui all’art. 4 della stessa legge n. 251 del 2005, che ha abolito la previsione della recidiva per i reati colposi.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ABUSO DI UFFICIO – DANNO INGIUSTO – LESIONE DELLE PREROGATIVE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO – CONFIGURABILITÀ.

In tema di reato di abuso d’ufficio, la Corte di Cassazione, Sez. VI, con sentenza del 22 settembre 2016 (dep. 22 novembre 2016) n. 49538, ha affermato, tra l’altro, che il danno ingiusto può essere costituito anche dalla lesione delle prerogative parlamentari, configurabile nell’ipotesi di acquisizione di tabulati di comunicazioni relativi ad utenze riferibili a deputati o senatori, senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza, ovvero mediante l’elaborazione di tali dati.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – ESTORSIONE – ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI – CRITERI DISTINTIVI – INDICAZIONE.

 La Corte di Cassazione, Sez. II, con sentenza 28 giugno 2016 (dep. 3 novembre 2016), n. 46288, ha approfondito la tematica relativa al controverso rapporto tra  i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione ed ha ribadito, superando le preesistenti incertezze, una serie di principi in ordine alla individuazione dei criteri distintivi tra le due fattispecie criminose.

PERSONA GIURIDICA- RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI- CONNOTAZIONI E LIMITI.                                                                                                                              

La Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza 27 settembre 2016 (dep. 9 dicembre 2016), n.52316, ha affermato alcuni principi in tema di responsabilità da reato degli enti, riguardanti, in particolare:

– le connotazioni ed i limiti della responsabilità della holding, per illeciti commessi  nell’interesse e/o a vantaggio di una partecipata;

– la valutazione di idoneità dei modelli organizzativi, ai fini del criterio ascrittivo della responsabilità dell’ente, nella particolare  ipotesi della istituzione di un organismo di vigilanza privo di autonomi ed effettivi poteri di controllo;

– l’incidenza della prescrizione del reato presupposto sulla responsabilità amministrativa da reato dell’ente.

ATTI PROCESSUALI – TRADUZIONE DEGLI ATTI – IN GENERE – IMPUTATO ALLOGLOTTA – ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE D’UFFICIO – NOTIFICAZIONE PRESSO IL DIFENSORE – TRADUZIONE DEGLI ATTI – NECESSITÀ.

La Sez. V della Corte di cassazione, con sentenza 28/09/2016 (dep. 18/11/2016) n. 48916, ha affermato che sussiste l’obbligo di traduzione degli atti in favore dell’imputato alloglotta anche nel caso in cui questi abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, avendo quest’ultimo solo l’obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione.

ATTI PROCESSUALI – IMPUTATO STRANIERO AUTORIZZATO AD ALLONTANARSI DALL’AULA DI UDIENZA PRIMA DELLA LETTURA DELLA SENTENZA – RINUNCIA IMPLICITA ALLA TRADUZIONE DELLA SENTENZA – SUSSISTENZA.

La Sez. II penale, con sentenza del  13 settembre 2016,  n. 53609,  dep. 16 dicembre 2016, ha affermato che l’imputato straniero autorizzato ad allontanarsi dall’aula di udienza prima della lettura della sentenza, di fatto rinuncia sia alla traduzione dell’atto al momento della lettura, a cui avrebbe diritto qualora non si allontani, sia alla traduzione scritta della sentenza, alla quale avrebbe diritto nel caso in cui non sia mai stato presente in giudizio e ne abbia fatto esplicita richiesta.

SENTENZA – PROVVISIONALE- DOMANDA PROPOSTA DALLA PARTE CIVILE NON IMPUGNANTE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO -REFORMATIO IN PEIUS- ESCLUSIONE.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza del 27 ottobre 2016, n. 53153, dep. 15 dicembre 2016, hanno affermato che non viola il principio devolutivo, né il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante.

TERMINI PROCESSUALI – SENTENZA CONTUMACIALE – DISCIPLINA – ART. 175, COMMA 2, COD. PROC. PEN. – PROCEDIMENTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 28 APRILE 2014, N. 67 – RIMESSIONE IN TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DELL’APPELLO – POSSIBILITÀ PER L’IMPUTATO RIMESSO NEL TERMINE DI ACCEDERE AI RITI ALTERNATIVI.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza del 29 settembre 2016 (dep. 7 dicembre 2016), n. 52274 hanno affermato che l’imputato, rimesso nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado per omessa conoscenza del procedimento, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67,  applicabile ai procedimenti in corso a norma dell’art. 15-bis della legge citata,  può chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo (nella specie: giudizio abbreviato).

ESECUZIONE – SOSPENSIONE DI  PENE DETENTIVE –  DIVIETO  PER REATI OSTATIVI – CONDANNA PER IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN DANNO DI MINORE INFRAQUATTORDICENNE – FORMALE ABROGAZIONE DELL’ART. 572, COMMA 2, COD. PEN. – RILEVANZA –  ESCLUSIONE – RAGIONI.

La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza del 8 novembre 2016 (dep. 7 dicembre 2016), n. 52181, in tema di  sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, ha affermato che  la condanna per il  reato previsto dall’art. 572, comma 2, cod. pen. costituisce causa ostativa alla sospensione dell’ordine di esecuzione, nonostante l’abrogazione di detta norma operata dall’art.1, comma 1 bis, del d.l. 14 agosto n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.119, attesa la natura “mobile” del rinvio contenuto nell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. all’art. 572, comma 2, cod. proc. pen. e la continuità normativa tra l’ipotesi formalmente abrogata e l’analoga previsione di cui all’art. 570, comma primo – 61, comma primo, n.11-quinquies, cod. pen.

SICUREZZA PUBBLICA  –  MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI – SORVEGLIANZA SPECIALE – APPLICABILITÀ A SOGGETTO RESIDENTE ALL’ESTERO – POSSIBILITÀ.

La Corte di Cassazione Sez. V, in data 6 ottobre 2016 (dep. 30 novembre 2016), n. 50847, ha affermato che la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale è applicabile anche a soggetto residente all’estero, ferma restando la necessità della presenza del proposto nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato per procedere alla esecuzione della misura.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – M.A.E. –  NULLITÀ  DELL’ORDINANZA CHE DISPONE LA CONSEGNA  TEMPORANEA  – ESTENSIONE DEGLI EFFETTI ALLA SENTENZA EMESSA DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLO STATO DI EMISSIONE – ESCLUSIONE – RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA DI CONDANNA – POSSIBILITÀ

In tema di mandato di arresto europeo e di riconoscimento di sentenza penale estera, la Sez. IV penale, con sentenza 6 dicembre 2016,  n. 53455,  dep. 16 dicembre 2016, ha affermato che la nullità dell’ordinanza che dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, esaurisce i suoi effetti all’interno del procedimento incidentale e non si estende automaticamente né agli atti del procedimento di merito celebrato nello Stato di emissione, né alla sentenza di condanna di cui si chiede il riconoscimento.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – DIVIETO DI TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI – INTERPRETAZIONE DELLA CORTE EDU – SPAZIO INDIVIDUALE MINIMO INTRAMURARIO – MODALITÀ DI COMPUTO – AREA OCCUPATA DAL LETTO – RILEVANZA.

La Corte di cassazione, Sez. I, con sentenza del 9 settembre 2016, n. 52819 (dep. 13 dicembre 2016), ha affermato che ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinchè lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili.

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