Rassegna cassazione penale dicembre 2017-gennaio 2018

a cura di Luigi Giordano

SENTENZA – CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA – IN GENERE – IMPUTAZIONE DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – CONTRIBUTO COSTITUITO DA AUTONOMI FATTI DI REATO NON CONTESTATI AUTONOMAMENTE ALL’IMPUTATO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NECESSARIA CORRISPONDENZA TRA FATTO CONTESTATO E FATTO RITENUTO IN SENTENZA – ESCLUSIONE.

La prima sezione, con sentenza n. 53601 del 2/3/2017, dep. 27/11/2017, ha affermato che non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, con riferimento ad una condotta nella quale il contributo dell’imputato alla vita ed al rafforzamento della compagine criminosa sia costituito da fatti costituenti autonome fattispecie criminose (nella specie, estorsioni) allo stesso non contestate autonomamente.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA – DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – IN GENERE – RAPPORTI DI CONVIVENZA “PARAFAMILIARI” – CONFIGURABILITÀ DEL REATO – SUSSISTENZA.

La Prima sezione, con sentenza n. 206 del 19/04/2017, dep. 8/1/2018, ha affermato che il delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen. è configurabile  anche nell’ambito di rapporti di convivenza caratterizzati dal presupposto della “parafamiliarità”, intesa come sottoposizione di una persona all’autorità di un’altra, che non deriva da un rapporto di lavoro, ma si sviluppa in un contesto di prossimità permanente, di affidamento e di soggezione del sottoposto rispetto a chi assume una posizione di supremazia. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione di merito che ha ravvisato il reato nella condotta dell’imputata, conosciuta come badante di una persona anziana anche se in mancanza di una formale rapporto di lavoro, che lasciava la vittima per ore chiusa a chiave nell’appartamento, senza assistenza e senza aiuto, determinando i suoi orari e le sue abitudini di vita e precludendole la libertà di locomozione e di frequentare altri).

TRIBUTI – COMPENSAZIONE A SEGUITO DI ACCOLLO FISCALE – REATO DI INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART. 10-QUATERD.LGS. N. 74 DEL 2000 – CONFIGURABILITÀ.

La Terza Sezione, con sentenza n. 1999 del 14 novembre 2017 (dep. 18 gennaio 2018), pronunciandosi in tema di reati tributari, ha affermato che integra il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quaterdel d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il pagamento di debiti verso l’erario effettuato mediante compensazione a seguito di accollo fiscale, atteso che la compensazione può aver luogo esclusivamente tra i medesimi soggetti del rapporto d’imposta e che l’accollo non è contemplato dall’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modalità rilevante agli effetti del perfezionamento della compensazione.

REATO – CIRCOSTANZE – AGGRAVANTI IN GENERE – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 7 D.L. N. 152 DEL 1991 – AGEVOLAZIONE MAFIOSA – CRITERIO DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA PER I CONCORRENTI – DOLO SPECIFICO – NECESSITÀ – RAGIONI.

La prima sezione, con sentenza n. 54085 del 15/11/2017, dep. 30/11/2017, ha affermato che la circostanza aggravante dell’agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, in quanto connotata dal profilo del dolo specifico, che risulta assorbente rispetto a quello attinente alle modalità di esecuzione dell’azione che denota la diversa fattispecie aggravatrice correlata all’utilizzo del metodo mafioso, ha natura soggettiva, con la conseguenza che è applicabile a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità.

PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO – VALUTAZIONE DEL GIP SULLA RICHIESTA DI DECRETO PENALE DI CONDANNA

Le Sezioni unite, con sentenza del 18 gennaio 2018, hanno affermato che non è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari restituisca gli atti, pervenuti con richiesta di decreto penale di condanna, affinché il pubblico ministero valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto.

GIUDICE DI PACE – GIUDIZIO – DEFINIZIONI ALTERNATIVE – IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO – ISTITUTO PREVISTO DALL’ART. 131-BIS COD. PEN. – APPLICABILITÀ NEI PROCEDIMENTI RELATIVI A REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE – ESCLUSIONE.

Con sentenza depositata il 28 novembre 2017 n. 53683/17, u.p. 22/06/2017, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.

SICUREZZA PUBBLICA – PERICOLOSITA’ SOCIALE – INDIZIATO DI APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO -ACCERTAMENTO DELLA ATTUALITÀ DELLA PERICOLOSITÀ – NECESSITÀ.

In tema di misure di prevenzione, le Sezioni uniti penali della Corte di cassazione, con sentenza del 30/11/2017 (dep. 04/01/2018), n. 111, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenere” ad un’associazione di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto”.

SICUREZZA PUBBLICA – MISURE DI PREVENZIONE – IN GENERE – ATTIVITÀ CONSISTENTE NEL REINVESTIMENTO DELLA PROVVISTA DERIVANTE DALL’EVASIONE FISCALE ABITUALE –  CONFISCA DI PREVENZIONE – LEGITTIMITÀ. 

La Prima Sezione, con sentenza n. 53636 del 2017, ha affermato che, in tema di misure di prevenzione, colui che è dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, potendo pertanto essere oggetto di confisca i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria così ottenuta, i quali possono essere considerati provento del delitto. (In motivazione la Corte ha precisato che il reinvestimento in attività commerciali dei proventi dell’evasione fiscale abituale determina una confusione tra attività lecite ed illecite che la normativa in materia di misure di prevenzione intende evitare e che cresce nella successione dei periodi d’imposta). 

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI – SEQUESTRO – TERMINE DI EFFICACIA –  SOSPENSIONE – LIMITE MASSIMO DI DURATA PREVISTO DALL’ART. 304, COMMA 6, COD. PROC. PEN. – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 12/09/2017 (dep. 19/01/2018), n. 2211, pronunciandosi in tema di sospensione del termine di un anno e sei mesi previsto per l’adozione del decreto di confisca dall’art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha affermato che il rinvio contenuto da detta norma all’304 cod. proc. pen. riguarda esclusivamente le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in quanto compatibili, e non si estende alla disciplina dei termini massimi, prevista dall’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., trattandosi, quest’ultima, di una disposizione di carattere eccezionale posta a garanzia della libertà personale.

PROVE – MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA – INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI – IN GENERE –  REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONE ESEGUITA DA UNO DEGLI INTERLOCUTORI – CONTENUTO – VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO – SUSSISTENZA – SINDACATO DI LEGITTIMITÀ – ESCLUSIONE – CONDIZIONI.

La prima sezione, con sentenza n. 54085 del 15/11/2017, dep. 30/11/2017, ha affermato che, in tema di registrazione di conversazioni effettuata da un privato, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto dei dialoghi, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)  – LIBERAZIONE ANTICIPATA – ART. 4 D.L. N. 146 DEL 2013 CONV. IN L. N. 10 DEL 2014 – INTERPRETAZIONE.

La Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 13/09/2017 (dep. 9/1/2018) n. 356/18, pronunciandosi in tema di liberazione anticipata, ha affermato che l’art. 4, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modificazioni, in l. 21 febbraio 2014, n. 10, deve essere interpretato nel senso che, nei due anni successivi alla sua entrata in vigore, il beneficio comporta, anche per i semestri antecedenti a tale data – ove ne siano riconosciute le condizioni, e con esclusione dei condannati per taluno dei delitti di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 – una detrazione di pena pari a settantacinque giorni.

IMPUGNAZIONI –  MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA- DETENZIONE DOMICILIARE –  RICORSO PER CASSAZIONE  DEL CONDANNATO – PRESENTAZIONE SENZA IL MINISTERO DI UN DIFENSORE ABILITATO – AMMISSIBILITÀ ESCLUSIONE.

La Prima Sezione, con sentenza n. 53330 del 4 ottobre 2017 (dep. 23 novembre 2017), ha affermato che, a seguito delle modifiche apportate agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. dalla legge 3 agosto 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione  proposto personalmente dal condannato, anche se detenuto, avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza in tema di ammissione alla detenzione domiciliare.

PROVE – MEZZI DI PROVA – DOCUMENTI – PROVA DOCUMENTALE – CONVERSAZIONE TRA PRESENTI – REGISTRAZIONE AD OPERA DELLA PERSONA OFFESA – PROVA DOCUMENTALE – UTILIZZABILITÀ – SUSSISTENZA – MANIPOLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE – VALUTAZIONE – CRITERI – INDICAZIONE.

La Sesta sezione, con sentenza n. 1422 del 03/10/2017, dep. il 15/01/2018, ha affermato che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita di iniziativa dalla persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ed è pertanto utilizzabile in dibattimento, qualora tuttavia la conversazione risulti non continuativa per essere stata tagliata in alcune parti, si impone da parte del giudice una specifica valutazione della capacità probatoria della registrazione e della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la mera corrispondenza tra i brani registrati e quanto riferito dall’autore della manipolazione.

MISURE CAUTELARI REALI – APPELLO – SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA PER EQUIVALENTE – DETERMINAZIONE DEL PROFITTO CONFISCABILE – CONSULENZA DI PARTE – OBBLIGO DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL TRIBUNALE CAUTELARE – INDIVIDUAZIONE.

La Sesta Sezione, con sentenza del 26/10/2017 (dep. 29/10/2017), n. 53834, ha affermato che in sede di impugnazione cautelare avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale, ai fini della definizione dell’ammontare del profitto sequestrabile, è obbligato a valutare il contenuto della consulenza tecnica di parte eventualmente presentata, evidenziando quali dati tecnici ed elementi di fatto siano direttamente  utilizzabili. 

UDIENZA PRELIMINARE – SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE – RICORSO PER CASSAZIONE – DELLA PERSONA OFFESA – VIZIO DI MOTIVAZIONE – LEGGE N. 103 DEL 2017 — AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE.

La Sesta sezione, con sentenza n. 2723 del 08/01/2018, dep. il 22/01/2018, ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere, con il quale si deduca il travalicamento dei limiti cognitivi propri dell’udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell’art. 428 cod. proc. pen., come modificato dalla richiamata legge, alla persona offesa è consentito esclusivamente proporre appello nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, cod. proc. pen.

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) – APPELLO – DIBATTIMENTO – IN GENERE – RELAZIONE DELLA CAUSA – FUNZIONE – INDICAZIONE – MANCANZA – NULLITÀ DELLA SENTENZA – ESCLUSIONE.

La Prima sezione, con sentenza n. 207 del 4/12/2017, dep. 8/1/2018, ha affermato che in tema di appello, la relazione della causa prevista dall’art. 602, comma 1, cod. proc. pen. ha una funzione meramente espositiva, non incidendo il suo svolgimento sulla regolarità del contraddittorio e non determinando la sua mancanza una nullità della successiva sentenza.

IMPUGNAZIONI – APPELLO – DIBATTIMENTO – RINNOVAZIONE DELL’ISTRUZIONE – IN GENERE – SENTENZA DI CONDANNA IN PRIMO GRADO – APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO – RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO “CONTRA REUM” – RIVALUTAZIONE DELLE PROVE DICHIARATIVE RITENUTE DECISIVE – OBBLIGO DI RINNOVAZIONE DIBATTIMENTALE – SUSSISTENZA.

La prima sezione, con sentenza n. 53601 del 2/3/2017, dep. 27/11/2017, ha affermato che, in tema di rinnovazione del dibattimento, l’obbligo per il giudice di appello, sancito dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, di escutere nuovamente i dichiaranti qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, trova applicazione anche nel caso di riqualificazione giuridica dell’ipotesi delittuosa ritenuta dal giudice di primo grado ed in relazione alla quale la sentenza riformata aveva comunque espresso un giudizio di colpevolezza dell’imputato. (Fattispecie nella quale l’imputato era stato rinviato a giudizio per i reati di rapina, di violenza privata e di violazione di domicilio, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991; la sentenza di primo grado lo condannava per i primi due delitti, riqualificando il reato di rapina in furto aggravato ed escludendo la sussistenza della suddetta aggravante per entrambi gli illeciti; la sentenza d’appello, pronunciata a seguito di appello del pubblico ministero, riqualificava nuovamente il primo reato in quello di rapina, ritenendo sussistente la circostanza aggravante per entrambi i delitti).