Rassegna cassazione penale febbraio-marzo 2017

a cura di Luigi Giordano

REATO – CIRCOSTANZE – ATTENUANTI COMUNI – DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ – REATO CONTINUATO – VALUTAZIONE DEL DANNO CON RIFERIMENTO AD OGNI SINGOLO FATTO – REATO – NECESSITÀ

La Seconda sezione penale della corte di cassazione, con sentenza del 1 febbraio 2017, depositata il 20 febbraio 2017, ha affermato che, ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, non va effettuata in relazione all’importo del danno patrimoniale complessivamente determinato, ma con riguardo a quello cagionato per ogni singolo fatto-reato. Nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto l’attenuante sulla base della valutazione della somma complessiva illecitamente percepita in relazione a due distinti episodi di truffa, senza considerare che i reati erano stati commessi ai danni di due persone differenti.

REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – DELITTI – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – IN GENERE – PARTECIPAZIONE AD AUTONOME ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO TRA LORO COLLEGATE – CONCORSO DI REATI – SUSSISTENZA.

La Quinta sezione penale della corte di cassazione, con sentenza del 13 ottobre 2016, depositata il 27 febbraio 2017, ha affermato che, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, risponde di distinti reati associativi colui che agisce per conto di due consorterie criminali, le quali, pur se tra loro federate e funzionalmente collegate, conservano entrambe autonomia decisionale ed operativa.

TRUFFA – MALVERSAZIONE IN DANNO DELLO STATO – CONCORSO

Con sentenza del 23 febbraio 2017, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – NOZIONE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO – ENTE POSTE – ATTIVITÀ DI “BANCOPOSTA”-  RACCOLTA DI RISPARMIO POSTALE – DIPENDENTE ADDETTO AL SERVIZIO – QUALIFICA DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO – SUSSISTENZA.

La Sesta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 23 novembre 2016 (dep. 6 marzo 2017), n. 10875, ha affermato che il dipendente di Poste Italiane S.p.a. che svolga attività di bancoposta afferente alla raccolta di risparmio postale riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio.

STRANIERI – FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA – MODESTO IMPORTO DEL COMPENSO CORRISPOSTO DALLO STRANIERO – ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ – CONFIGURABILITÀ – ESCLUSIONE.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 13/05/2016 (dep. 27/02/2017), n. 9636, ha affermato, in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che non è configurabile l’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità in ragione del modesto importo del compenso corrisposto, o promesso, dallo straniero favorito.

DIFESA E DIFENSORI – NOMINA – MANDATO DIFENSIVO – OPERATIVITÀ IN RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO PRINCIPALE ED A QUELLI INCIDENTALI DERIVATINE – APPLICAZIONE ANCHE NEL CASO DI SEPARAZIONE DLE PROCEDIMENTO IN DASE D’INDAGINE

La  Prima sezione della corte di Cassazione, con sentenza del 19 gennaio 2017, depositata il 22 febbraio 2017, ha affermato che il principio secondo cui, salvo che risulti un’espressa manifestazione di volontà in senso contrario dell’interessato, la nomina del difensore di fiducia è valida non solo per il procedimento principale nel quale sia intervenuta, ma anche per quelli incidentali direttamente derivatine, pur se di competenza di un ufficio giudiziario diverso, trova applicazione pure nel caso in cui il pubblico ministero, in fase di indagini, abbia separato i procedimenti, individuando una diversa competenza territoriale per taluni dei reati oggetto di investigazione.

MISURE DI PREVENZIONE – FATTISPECIE A PERICOLOSITÀ GENERICA – SENTENZA CORTE EDU DE TOMMASO C. ITALIA – CONSEGUENZE

In data 14 marzo 2017, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, su segnalazione della Prima sezione penale, est. Magi, ha rimesso alle sezioni Unite per l’udienza del 27 aprile del 2017 la questione avente ad oggetto l’interpretazione della condotta di cui all’art. 75, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all’art. 8 del medesimo decreto, in punto di violazione della prescrizione di “vivere onestamente e rispettare le leggi”. L’intervento delle Sezioni unite è stato richiesto perché, in data 23 febbraio 2017, la Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 2 del protocollo n. 4 CEDU ravvisando un deficit di precisione e prevedibilità delle condotte prese in considerazione per la valutazione della pericolosità di un individuo ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione.

MISURE DI PREVENZIONE – RICHIESTA – RIGETTO – IMPUGNAZIONE.

Con sentenza del 23 febbraio 2017, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, anche qualora non preceduta da sequestro, è appellabile.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – DIVIETO DI TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI – SPAZIO INDIVIDUALE INTRAMURARIO INFERIORE A TRE METRI QUADRATI – PRESUNZIONE DI VIOLAZIONE DELL’ART. 3 CEDU – SUSSISTENZA – LIMITI.

La Seconda sezione, con sentenza del 10 marzo 2017 (dep. 13 marzo 2017), n. 11980, ha affermato che, ai fini dell’accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, se lo spazio delle celle è inferiore ai  tre  metri quadrati esiste una forte presunzione di violazione dell’art. 3 della  Convenzione Edu, vincibile solo attraverso la valutazione dell’esistenza di adeguati fattori compensativi che si individuano nella durata della restrizione carceraria, nella misura  della  libertà di circolazione, nell’offerta di attività da svolgere in spazi ampi fuori dalle celle e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione.

NOTIFICHE – FORME PARTICOLARI – NOTIFICA A MEZZO PEC DA PARTE DEL DIFENSORE DELL’IMPUTATO A QUELLO DELLA PERSONA OFFESA- LEGITTIMITÀ- SUSSISTENZA.

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del  11/1/2017 (dep. 10/2/2017), n. 6320, ha affermato che è legittima la notifica, effettuata ai sensi dell’art. 299, comma 4 bis cod. proc. pen., inviata tramite posta elettronica certificata, dal difensore dell’imputato a quello della persona offesa.

ATTI PROCESSUALI – TRADUZIONE DEGLI ATTI – INTERPRETE – INFORMAZIONE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI SUL DIRITTO DI DIFESA – OMISSIONE DELL’AVVISO RELATIVO AL DIRITTO ALL’INTERPRETE ED ALLA TRADUZIONE DI ATTI FONDAMENTALI – CONSEGUENZE – NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO – SUSSISTENZA – CONDIZIONI.

La  Prima sezione della corte di Cassazione, con sentenza del 6 dicembre 2016, depositata il 22 febbraio 2017, ha affermato che, in tema di informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, la violazione dell’art. 369-bis, comma 2, lett. d-bis), cod. proc. pen., relativo alla dell’informazione del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali, e dell’art. 143 cod. proc. pen. può configurare una nullità ex art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. solo se determina un’effettiva lesione del diritto di assistenza dell’imputato, il quale ha l’onere di precisare il pregiudizio concretamente subito, allegando l’impossibilità di sviluppare argomenti o deduzioni ovvero altra lacuna difensiva determinata dalla specifica carenza di informazione sul contenuto dell’accusa. Nella fattispecie, la Corte ha escluso la sussistenza di una concreta lesione del diritto di difesa in quanto, nonostante  che all’indagato non fosse stata fornita l’informazione dapprima indicata in occasione dell’esecuzione del fermo, gli era stata comunque garantita la traduzione nella propria lingua, seppur in forma orale, di tutti gli atti del procedimento compiuti fino a quel momento ad opera di un interprete nominato dal Consolato della propria nazione di appartenenza ed alla presenza del difensore.

MISURE CAUTELARI PERSONALI – APPELLO – ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA CAUTELARE IN RIFORMA DELLA DECISIONE DI RIGETTO DEL G.I.P. – ONERE DELLA C.D. MOTIVAZIONE RAFFORZATA – SUSSISTENZA – ESCLUSIONE – RAGIONI.

La Sesta sezione della Corte di cassazione, all’udienza 15 febbraio 2017 (dep. 9 marzo 2017), n. 11550, ha affermato che il tribunale della libertà, qualora accolga la domanda cautelare riformando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto del G.i.p., non è gravato dall’onere della c.d. motivazione rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. 

MISURE CAUTELARI REALI – ISTANZA DI RIESAME – POSSIBILITA DI PRESENTARE L’ISTANZA NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE O DEL GIUDICE DI PACE IN CUI SI TROVANO MLE PARTI PRIVATE O I DIFENSORI.

All’udienza del 14 marzo 2017, la Terza sezione penale ha rimesso alle sezioni unite la questione se la richiesta di riesame delle misure cautelari reali di cui all’art. 324 cod. proc. pen. debba essere preentata nella cancelleria del Tribuale capoluogo di provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o possa essere anche presentata mnella cancelleria del tribunale o dell’ufficio dle giudice di pace in cui si trovano le parti provate o difensori.

MISURE CAUTELARI – MISURE COERCITIVE – SOSTITUZIONE DELLA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI – ART. 299, COMMA 2, COD. PROC. PEN. – APPLICAZIONE CUMULATIVA DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELL’OBBLIGO DI DIMORA NEL COMUNE DI RESIDENZA – LEGITTIMITÀ – LIMITI.

La  Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 23/11/2016 (dep. 13/02/2017), n. 6790, ha affermato che, in caso di sostituzione della misura  degli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 299, comma 2, cod. proc. pen.,  è legittima l’applicazione cumulativa dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, se le misure congiuntamente applicate non determinano una  condizione di maggiore afflittività per l’imputato.

UDIENZA PRELIMINARE – ATTI INTRODUTTIVI – NOTIFICAZIONI – OMESSA NOTIFICAZIONE ALL’IMPUTATO DELL’AVVISO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA PRELIMINARE – NULLITÀ ASSOLUTA ED INSANABILE – SUSSISTENZA.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza del 24/11/2016 (dep. 17/02/2017) n. 7697, hanno affermato che l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato.

CAUSE DI NON PUNIBILITA’ – DECLARATORIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO – RILEVABILITÀ D’UFFICIO –  SUSSISTENZA   – LIMITI.

La Terza Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 28/04/2016 (dep. 14/02/2017), n. 6870, ha affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è rilevabile d’ufficio in qualsiasi fase e stato del giudizio,  salva la eventuale formazione del giudicato, anche implicito, idoneo ad escludere la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità.

PROCESSO PENALE – SENTENZA – MOTIVAZIONE – DEPOSITO – TERMINI

La Quarta sezione penale, all’udienza del 14 marzo 2017, ha rimesso alle Sezioni unite la questione se, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 e le modifiche apportate dal decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014, il termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544 cod. proc. pen., quale presupposto di decorrenza dell’ulteriore termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., non possa ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969.

SENTENZA – REQUISITI – GENERALITA’ DELLE PARTI – TRATTAMENTO DEI DATI IN AMBITO GIUDIZIARIO – ISTANZA DI OSCURAMENTO DEI DATI RIPORTATI SULLA SENTENZA O ALTRO PROVVEDIMENTO – “MOTIVI LEGITTIMI” SU CUI SI DEVE FONDARE LA RICHIESTA – INDICAZIONE.

La Sesta sezione della Corte di cassazione, all’udienza del 15 febbraio 2017 (dep. 13 marzo 2017), n. 11959, ha affermato che, in tema di trattamento di dati personali, la richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento, di cui all’art. 52, comma primo, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve essere fondata su “motivi legittimi”, che, alla luce delle indicazioni rese dalle linee guida dettate dal Garante della privacy in data 2 dicembre 2010, devono riferirsi alla particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento quali “dati sensibili”, ovvero alla “delicatezza della vicenda oggetto del giudizio”.

IMPUGNAZIONI – RICORSO PER CASSAZIONE – FORMA –  SPECIFICITÀ DEI MOTIVI – ARTICOLAZIONE   IN UN NUMERO ABNORME DI MOTIVI – CONSEGUENZE – GENERICITÀ DEL RICORSO – RAGIONI.

La  Sesta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 10 febbraio 2017 (dep. 3 marzo 2017), n. 10539, ha affermato che assume carattere di genericità del ricorso per cassazione la sua articolazione  in un numero abnorme di motivi (nella specie settantanove) concernenti gli stessi capi d’imputazione e i medesimi punti e questioni oggetto della decisione, così da rendere confusa l’esposizione delle doglianze e difficoltosa l’individuazione delle questioni sottoposte al vaglio della Corte.

IMPUGNAZIONI – APPELLO – SPECIFICITÀ DEI MOTIVI – DIFETTO – INAMMISSIBILITÀ.

Le Sezioni unite, con sentenza del 27/10/2016 (dep. 22/02/2017), n. 8825, hanno affermato il principio secondo cui anche l’appello – al pari del ricorso per cassazione – è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, precisando, inoltre,  che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

IMPUGNAZIONI – RICORSO PER CASSAZIONE – REATI IN CONTINUAZIONE – PRESCRIZIONE PER UNO DI ESSI – INAMMISSIBILITÀ DEI MOTIVI DI RICORSO RELATIVI A TALE REATO – DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE – LEGITTIMITÀ.

La Terza Sezione della Corte, con sentenza del 1/6/2016 (dep. 20/2/2017), n. 7937, ha affermato che, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna relativa a più reati unificati per continuazione, l’intervenuta prescrizione per uno solo di essi va dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano inammissibili.

IMPUGNAZIONI – CASSAZIONE – COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE – CONDANNA RELATIVA A PIÙ REATI ASCRITTI ALLO STESSO IMPUTATO – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER ALCUNI REATI – RILEVABILITÀ PER QUESTI REATI DELLA PRESCRIZIONE MATURATA DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA – ESCLUSIONE – RAGIONI.

Le Sezioni Unite della Suprema corte, con sentenza n. 06903, udienza 27/05/2016 (dep. 14/02/2017), hanno affermato che, in caso di ricorso cumulativo avverso una sentenza di condanna relativa a più reati ascritti allo stesso imputato, per i quali sia intervenuta la prescrizione dopo la sentenza di appello, attesa l’autonomia dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione, l’accoglimento di motivi afferenti un capo non consente di dichiarare la prescrizione anche per i distinti ed autonomi capi di imputazione i cui pertinenti motivi di ricorso siano invece giudicati inammissibili.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – ESTRADIZIONE PER L’ESTERO – PROCEDIMENTO – DECISIONE – CONDIZIONI – ESTRADIZIONE PER L’ESTERO – INDULTO CONCESSO DALLO STATO RICHIESTO – RILEVANZA – LIMITI.

In tema di estradizione per l’estero, la Sesta Sezione, con sentenza n. 8529/17, (ud.13/01/2017), dep. 22/02/2017, ha affermato che l’indulto concesso dallo Stato richiesto costituisce causa ostativa all’estradizione esecutiva soltanto nel caso in cui quest’ultimo abbia giurisdizione concorrente sui reati oggetto della domanda (art. 4 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione del 17 marzo 1978). (Nella specie la Corte ha escluso rilevanza ostativa all’indulto invocato dal ricorrente, in quanto la domanda di estradizione, proveniente dalla Romania, si riferiva a reati per i quali non sussisteva alcun collegamento con lo Stato italiano, in quanto punibili solo in via suppletiva, ai sensi dell’art. 10, ult. comma, cod. pen.).

CONFISCA – TUTELA DEL TERZO PROPRIETARIO DEL BENE CONFISCATO – INCIDENTE DI ESECUZIONE

La Prima sezione penale della Corte di Cassazione, in data 21 febbraio 2017, ha rimesso alle Sezioni unite la questione se il terzo proprietario del bene confiscato, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, sia legittimato a proporre incidente di esecuzione prima dell’irrevocabilità della sentenza che contenga la statuizione di confisca.