Rassegna Cassazione penale febbraio marzo 2018

a cura di Luigi Giordano

MISURE DI SICUREZZA – PATRIMONIALI – CONFISCA DI PREVENZIONE – PERICOLOSITÀ SOCIALE QUALIFICATA – ASSOCIAZIONE MAFIOSA-   BENI ACQUISITI SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA – POSSIBILITÀ-  CONDIZIONI.

La Seconda Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 13/03/2018 (dep. 27/3/2018) n. 14165/18, pronunciandosi in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, ha ritenuto che anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e  finale della pericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in un periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, allorché  vi siano  una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi che dette acquisizioni siano di diretta derivazione causale della provvista formatasi nel periodo di compimento dell’attività delittuosa.

PATROCINIO DEI NON ABBIENTI – IMPUGNAZIONI DICHIARATE INAMMISSIBILI PER CAUSE SOPRAVVENUTE – LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL DIFENSORE – ART. 106 D.P.R. 30 MAGGIO .2002, N. 115 – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE.

In tema di liquidazione del compenso al difensore di soggetto ammesso al  patrocinio a spese dello Stato, la Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 14032 del 14 marzo 2018 (dep. 26 marzo 2018), ha affermato che l’art. 106  d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 deve essere interpretato nel senso che la mancata liquidazione del compenso consegue solo alla proposizione di una impugnazione inammissibile “ab origine” e non anche ad una pronuncia di inammissibilità che derivi da cause sopravvenute di cui l’impugnante non è responsabile.

DIFESA E DIFENSORI – SOSTITUTO DEL DIFENSORE – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE – SOSTITUTO DEL DIFENSORE DEL DANNEGGIATO – POTERE DI ESERCITARE L’AZIONE CIVILE – CONDIZIONI.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza del 21/12/2017 (dep. 16/03/2018) n. 12213, Zucchi, hanno affermato che il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale, non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione.

REATO – OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 8 – NUOVA SOGLIA DI PUNIBILITÀ ANNUA – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLE RITENUTE OMESSE – CRITERI – INDICAZIONE.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 10424 del 18 gennaio 2018 (dep. 7 marzo 2018), hanno affermato che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio- 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso).

Reati contro la pubblica amministrazione – Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio – Contraente generale – Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Sussistenza.

La Sesta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del  13/04/2017 (dep. 01/03/2018), n. 9385, ha affermato che, in tema di appalti, il c.d. “contraente generale”, di cui agli artt. 9 d.lgs. 20 agosto  2002, n. 190 e  176 e 177 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, atteso che, in considerazione dei diritti speciali ed esclusivi che gli sono concessi dall’autorità competente secondo le norme vigenti, esso deve essere ricompreso tra i soggetti indicati nell’art. 3 del d. lgs. n. 163 del 2006 come ente aggiudicatore.

FINANZE E TRIBUTI – IN GENERALE – PRESCRIZIONE DEL REATO – SENTENZA DELLA CGUE TARICCO DEL 08/09/2015 – DIVIETO DI DISAPPLICAZIONE PER I REATI COMMESSI ANTERIORMENTE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CGUE DEL 05/012/2017 IN CAUSA C- 42/17.

La Seconda Sezione della Corte di cassazione, con sentenza  n. 9494/18, p.u. 7/02/2018, dep. 2/03/2018, ha affermato che ai reati tributari commessi antecedentemente alla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciata il 08/09/2015 in causa C-105/14, Taricco, continua ad applicarsi integralmente la normativa sulla prescrizione, non potendo il giudice nazionale disapplicarla stante il divieto di irretroattività, ai sensi dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) con sentenza del 05/12/2017, in causa C- 42/17.

MISURE CAUTELARI – PERSONALI –  DOMANDA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE – DECORRENZA DEI TERMINI- ORDINANZA EX ART. 521, COMMA 2, COD. PROC. PEN. –  EQUIPARAZIONE ALLA SENTENZA IRREVOCABILE DI PROSCIOGLIMENTO, AL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE  E ALLA  SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE – ESCLUSIONE.

La Quarta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del  31/01/2018 (dep. 28/02/2018), n. 9201, ha affermato che ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, di cui all’art. 315, comma 1, cod. proc. pen., l’ordinanza emessa dal giudice ai sensi dell’articolo 521, comma 2, cod. proc. pen.  non è equiparabile alla sentenza irrevocabile di proscioglimento, al provvedimento di archiviazione o alla  sentenza di non luogo a procedere.

IMPUGNAZIONI – CASSAZIONE – IN GENERE – Nuova formulazione degli art. 571 e 613 cod. proc. pen. – Applicabilità al ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento – Inammissibilità dell’impugnazione presentata dalla parte personalmente — Sussistenza.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza del 21/12/2017 (dep. 23/02/2018) n. 8914, hanno affermato che, a seguito della modifica apportata dalla l. 23 giugno 2017, n.103, agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.

PROFESSIONISTI – MEDICI E CHIRUGHI -ART. 6 LEGGE 8 MARZO 2017, N.24 – ABROGAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, D.L.13 SETTEMBRE 2012, N. 158, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2012, N. 189 – INTRODUZIONE DELL’ART. 590 -SEXIESCOD. PEN. – INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA PIÙ FAVOREVOLE – CRITERI INTERPRETATIVI. 

 Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza  n. 8770/18, u.p. 21/12/2017, dep. 22/02/2018, hanno affermato che l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività medico chirurgica: a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni  delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche ” lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee guida  o di buone pratiche clinico – assistenziali non adeguate alla specificità  del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee – guida o buone pratiche clinico – assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire  e delle speciali difficoltà dell’atto medico.

SICUREZZA PUBBLICA – MISURE DI PREVENZIONE – PROCEDIMENTO – CONFISCA SUCCESSIVA A SEQUESTRO – TERMINE PER IL DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO – ART. 24, COMMA 2, D. LGS. N. 159 DEL 2011 (TESTO ANTE L. N. 161 DEL 2017) – PROROGA – CONDIZIONI.

 La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 14/11/2017 (dep. 19/02/2018) n. 7884, pronunciandosi in materia di misure di prevenzione, ha affermato che la proroga del termine di un anno e sei mesi, prevista per il deposito del provvedimento di confisca successivo al sequestro di prevenzione dall’art. 24, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, nel testo precedente alla modifica di cui alla legge n. 161 del 2017, deve essere motivata specificamente nelle sue ragioni giustificative, in relazione a ciascuna frazione temporale di sei mesi e non per il periodo complessivo massimo possibile di dodici mesi.

DELITTI CONTRO LA PERSONA – ATTI SESSUALI CON MINORENNE – ISTANZA DI REVOCA O SOSTITUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE – OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE ALLA PERSONA OFFESA O AL SUO DIFENSORE – SUSSISTENZA – RAGIONI.

La Terza Sezione, con provvedimento n. 5832 del 18 ottobre 2017 (dep. 8 febbraio 2018), pronunciando in tema di obbligo di notifica, alla persona offesa o al suo difensore, dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare ai sensi dell’art. 299, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha ritenuto che detto obbligo sussista anche in relazione al reato di atti sessuali con minorenne, previsto dall’art. 609-quater cod. pen., giacché l’irrilevanza del consenso della vittima ai fini della configurabilità di detto reato ne determina la sussumibilità nel novero di quelli commessi con violenza alla persona.

PROCEDIMENTI SPECIALI – MESSA ALLA PROVA – MODIFICA DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE – DIFETTO DELLA PREVIA CONSULTAZIONE DELLE PARTI E DEL CONSENSO DELL’IMPUTATO – ILLEGITTIMITÀ – SUSSISTENZA.

La Terza Sezione, con sentenza n. 5784 del 26 ottobre 2017 (dep. 7 febbraio 2018), pronunciando in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, ha affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. pen. in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – REGIME EX ART. 41-BISORD. PEN. – RICHIESTA DI REVOCA ANTICIPATA – SILENZIO RIFIUTO – RECLAMO DEL DETENUTO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA – SUCCESSIVA EMISSIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA P.A. – SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE ALLA DECISIONE- ESCLUSIONE – RAGIONI.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del  12/9/2017 (dep. 5 febbraio2018), n. 5322, ha affermato che,  in sede di reclamo giurisdizionale introdotto dal detenuto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua richiesta di revoca del regime differenziato ex art. 41-bisord. pen., l’emissione di un successivo provvedimento di rigetto della suddetta richiesta da parte del Ministro della Giustizia, non comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto l’effetto devolutivo correlato all’impugnazione trasferisce al Tribunale di Sorveglianza il potere di decidere sulla domanda e di valutare gli argomenti addotti dal reclamante ai fini della revoca del regime differenziato.

ARMI – IN GENERE – RIMOZIONE DEL MIRINO – ALTERAZIONE DELL’ARMA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 110 DEL 1975 – ESCLUSIONE – RAGIONI. 

La prima sezione della corte di cassazione con sentenza n. 11284 del 2018, ha affermato che non costituisce alterazione dell’arma, ai sensi dell’art. 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110, l’asportazione del mirino, in quanto consiste nella rimozione non di un elemento strutturale dell’arma, ma di una sua parte accessoria, utilizzabile anche su oggetti diversi dalle armi comuni da sparo.

PROVE – MEZZI DI PROVA – DOCUMENTI – PROVA DOCUMENTALE – COPIA – MANCANZA DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE – DISCONOSCIMENTO DA PARTE DELL’IMPUTATO – VALORE PROBATORIO – SUSSISTENZA.

La Prima sezione penale della corte, con sentenza n. 8736 del 2018, ha affermato che, un tema di prova documentale, qualunque documento legittimamente acquisito è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice, assumendo valore probatorio, anche se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l’imputato ne abbia disconosciuto il contenuto.

PROCEDIMENTI SPECIALI – GIUDIZIO ABBREVIATO – APPELLO – IN GENERE – GIUDIZIO ABBREVIATO – APPELLO – RINNOVAZIONE DELL’ISTRUTTORIA IN APPELLO – COMPATIBILITÀ – SUSSISTENZA – ASSOLUTA NECESSITÀ – NOZIONE.

La prima sezione penale, con sentenza n. 5117 del 2018, ha affermato che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d’ufficio, a norma dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., la rinnovazione dell’istruzione ritenuta assolutamente necessaria per giungere alla coerente ricostruzione degli eventi ed alla logica riconduzione ad unità dei principali elementi indiziari.

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – PROCEDIMENTO – IN GENERE – SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA – APPLICABILITÀ IN SEDE ESECUTIVA – ECCEZIONALITÀ.

La prima sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 5126 del 2018, ha affermato che il potere del giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma, come prescrive l’art. 671, comma 3 cod. proc. pen., è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione.

ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – COMPETENZA –  SENTENZA DI APPELLO CONFERMATIVA DELLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO – ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELLA SENTENZA DI APPELLO IN RELAZIONE AD UN CAPO – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – INDIVIDUAZIONE –  GIUDICE DI PRIMO GRADO – RAGIONI.

La Prima sezione penale, con sentenza n. 5153 del 2018 ha affermato che, in tema procedimento di esecuzione, nel caso in cui la sentenza di appello, confermativa della decisione di primo grado, sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione in relazione ad un solo capo, il giudice dell’esecuzione, in applicazione del principio espresso dall’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., deve essere individuato nel giudice di primo grado, essendo rimasto immutato il rapporto esistente tra le decisioni di merito, cui è improntato il criterio per il riparto della competenza.

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – ESTINZIONE – PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI – ESTINZIONE – PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI – SOPRAVVENUTA CONDANNA IN ALTRO PROCEDIMENTO PER APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO – RIPRISTINO DELLA CUSTODIA CAUTELARE – PRESUPPOSTI – PERICOLO DI FUGA – ATTUALITÀ E CONCRETEZZA – ACCERTAMENTO -NECESSITÀ.

La prima sezione penale, con sentenza n. 5155 del 2018, ha affermato che, in tema di ripristino della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso scarcerato per decorrenza dei termini, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti accertati, il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sola sussistenza delle esigenze cautelari rispetto alla quale l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa, ha l’obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’attualità e concretezza del pericolo di fuga. 

REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – DELITTI – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – IN GENERE – ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – CONCORSO ESTERNO – SENTENZA DELLA CORTE EDU DEL 14 APRILE 2015 EMESSA NEL CASO CONTRADA CONTRO ITALIA – PORTATA GENERALE DEI PRINCIPI ESPRESSI – ESCLUSIONE.

La prima sezione penale, con sentenza n. 8661 del 2018, ha affermato che i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, emessa nel caso Contrada contro Italia, in ordine alla natura di fattispecie di creazione giurisprudenziale del concorso esterno in associazione mafiosa, non possono essere estesi a fattispecie diverse, in quanto, fermi restando gli obblighi di conformazione imposti dall’art. 46 CEDU, che operano limitatamente al caso di cui si controverte, il sistema penale nazionale è ispirato al modello della legalità formale in cui non solo non è ammissibile alcun reato di “origine giurisprudenziale”, ma la punibilità delle condotte illecite trova il suo fondamento nei principi di legalità e tassatività.