Rassegna cassazione penale gennaio 2017

di Luigi Giordano

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE – ADEMPIMENTO DEL DOVERE – RAPPORTI DI SUBORDINAZIONE TRA DATORE DI LAVORO E DIPENDENTE – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE.

La  Terza sezione della corte di Cassazione, con sentenza del 13 ottobre 2016, depositata il 30 novembre 2016, ha affermato che la disposizione dell’art. 51 cod. pen., che considera non punibili i fatti preveduti dalla legge come reati se commessi per adempiere ad un dovere derivante da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, prende in considerazione esclusivamente i rapporti di subordinazione previsti dal diritto pubblico e non anche quelli di diritto privato, sicché il dipendente privato che riceva dal proprio datore di lavoro una qualunque disposizione operativa, è tenuto a verificarne la rispondenza alla legge secondo gli ordinari canoni di diligenza e, qualora riscontri l’illegittimità della disposizione medesima, deve rifiutarne l’esecuzione.

STUPEFACENTI – ART. 73, COMMA 1, D.P.R. N. 309 DEL 1990 – PENA MINIMA EDITTALE MAGGIORE RISPETTO AL TESTO ANTERIORE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COST. N. 32 DEL 2014 – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 13 dicembre 2016 (dep. 12 gennaio 2017), n. 1418, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 25, 3 e 27 Cost., dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 – la pena minima edittale di anni otto di reclusione anziché quella di sei anni introdotta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.   

FINANZE E TRIBUTI – REATO DI CUI ALL’ART. 3 D.LGS. N. 74 DEL 2000 – REGIME FISCALE DEL CONSOLIDATO NAZIONALE- CONFIGURABILITÀ.

La Seconda Sezione, con sentenza del 18 ottobre 2016 (dep. 13 gennaio 2017), n. 1673, ha affermato che è configurabile il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’art. 3 D.Lgs. n. 74 del 2000, anche nell’ambito del regime fiscale del consolidato nazionale, introdotto con il D.Lgs. n. 344 del 2003.

FINANZE E TRIBUTI – IN GENERE – REATI TRIBUTARI – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA EVASA – CRITERI – DEDUZIONE DI COSTI NON CONTABILIZZATI – POSSIBILITÀ – LIMITI.

La Terza sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 1 giugno 2016, depositata il 20 dicembre 2016, n. 53907, ha affermato che, in tema di reati tributari, per accertare l’ammontare dell’imposta evasa ai fini della verifica del superamento delle soglie di punibilità, le regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l’imponibile subiscono limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell’accertamento tributario, con la conseguenza che i costi non contabilizzati debbono essere considerati solo in presenza di allegazioni fattuali da cui si desuma la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza.

SICUREZZA PUBBLICA – IN GENERE – DASPO AMMINISTRATIVO – CONDOTTA COMMESSA “IN OCCASIONE O A CAUSA DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE” – ATTI DI VIOLENZA REALIZZATI ALL’INTERNO DI UN IMPIANTO SPORTIVO MA NON DURANTE L’EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA – CONFIGURABILITÀ DEI PRESUPPOSTI PER IL DASPO – INDICAZIONE. 

La Terza Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 7 aprile 2016 (dep. 16 gennaio 2017) n. 1767, ha affermato che è legittima l’imposizione da parte del Questore di un provvedimento di DASPO amministrativo, con relative prescrizioni, anche nel caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante l’effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensì in un momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano in rapporto di immediato ed univoco nesso eziologico con essa (nel caso di specie, si trattava di un’aggressione, nei confronti di giocatori ed allenatore di una squadra di calcio, da parte di un gruppo di propri tifosi all’interno dell’impianto sportivo di riferimento, per contestarne il rendimento).

SICUREZZA PUBBLICA – STRANIERI – REATO DI FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA – PROVA – DICHIARAZIONI DEI TRASPORTATI SU IMBARCAZIONE AFFONDATA SOCCORSI IN ACQUE INTERNAZIONALI E CONDOTTI IN ITALIA – UTILIZZABILITÀ – SUSSISTENZA – RAGIONI.

La Sezione prima della Corte di Cassazione, con sentenza del 16 novembre 2016, depositata il 16 dicembre 2016, n. 53691, ha affermato che, al fine di provare il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina nei confronti di un membro dell’equipaggio di un’imbarcazione carica di cittadini extracomunitari, soccorsa in acque internazionali, sono utilizzabili le sommarie informazioni rese dai trasportati, non essendo configurabile nei loro confronti il reato di cui all’art. 10-bis d. lgs. n. 286 del 1998, in quanto l’ingresso nel territorio dello stato di tali soggetti è avvenuto legittimamente per necessità di pubblico soccorso, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita cui è seguita l’azione di salvataggio sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato.

PERSONA GIURIDICA – RESPONSABILITÀ DA REATO – ENTE COSTITUITOSI AI SENSI DELL’ART. 39 D.LGS. N. 231 DEL 2001 – RICHIESTA DI RIESAME AVVERSO DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO – PROPOSIZIONE AD OPERA DI DIFENSORE DIVERSO DA QUELLO INDICATO NELL’ATTO DI COSTITUZIONE – PROCURA SPECIALE – NECESSITÀ – OMESSO INVIO DELL’INFORMAZIONE DI GARANZIA – RILEVANZA – ESCLUSIONE.

La Seconda sezione della Corte di cassazione, con sentenza del  16 settembre 2016 (dep. 19 gennaio 2017), n. 2655, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, ha affermato che è inammissibile, in assenza di procura speciale, la richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo presentata, nell’interesse di un ente già costituitosi nel procedimento ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001, da un difensore diverso da quello indicato nell’atto di costituzione, a nulla rilevando, ai fini della valutazione di ammissibilità del gravame, il fatto che il predetto ente non abbia ricevuto l’informazione di garanzia di cui all’art. 57 del citato D.Lgs. n. 231.

PROVE – MEZZI DI PROVA – TESTIMONIANZA – ASTENSIONE – IN GENERE – PROSSIMO CONGIUNTO – DICHIARAZIONI IN VIOLAZIONE DELL’ART. 199 COD. PROC. PEN. – GIUDIZIO ABBREVIATO – UTILIZZABILITÀ.

La Sezione prima della Corte di cassazione, con sentenza del 30 marzo 2016, depositata il 21 dicembre 2016, ha affermato che, in tema di giudizio abbreviato, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal prossimo congiunto nel corso delle indagini preliminari, ancorché viziate da nullità relativa per l’omissione dell’avviso della facoltà di astensione, in quanto, con la scelta del rito, l’imputato ha acconsentito all’utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero ed inseriti nel fascicolo di cui all’art. 416, comma 2, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa alla richiesta di giudizio abbreviato a seguito della notifica di decreto di giudizio immediato).

MISURE CAUTELARI PERSONALI – REVOCA O SOSTITUZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAGLI ARTT. 282-BIS, 282-TER, 283, 284, 285, 286 COD. PROC. PEN. – PROCEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO DELITTI COMMESSI CON VIOLENZA ALLA PERSONA – NOTIFICA AL DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA – A MEZZO PEC – VALIDITA’

La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza emessa all’udienza del 11 gennaio 2017, ha affermato che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, è valida la notifica della revoca o della sostituzione delle misure previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285, 286 cod. proc. pen. al difensore della persona offesa a mezzo “pec”.

MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO PREVENTIVO – OGGETTO –  ATTI PERSECUTORI – AUTOMEZZO UTILIZZATO PER COMMETTERE IL REATO – SEQUESTRO PREVENTIVO – LEGITTIMITÀ  – CONDIZIONI.

La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 24 ottobre 2016 (dep. 16  gennaio 2017) n. 1826, ha affermato la legittimità del sequestro preventivo dell’automezzo utilizzato per commettere il reato di atti persecutori, in presenza dell’uso reiterato e sistematico di esso, finalizzato a produrre uno degli eventi previsti dalla fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen.

MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO PREVENTIVO – IN GENERE – SEQUESTRO PER EQUIVALENTE – ALIENAZIONE DI COSE CHE POSSONO ALTERARSI – AUTOVETTURA – DEPREZZAMENTO CONSEGUENTE AL TRASCORRERE DEL TEMPO – RILEVANZA.

La Sezione Seconda della Corte di cassazione, con sentenza del  9 dicembre 2016 (dep. 16 gennaio 2017), n. 1916, ha affermato che, ai fini della alienazione di cose in sequestro che possono alterarsi (art. 260, comma 3, cod. proc. pen.), rileva anche il progressivo intrinseco deprezzamento del bene in ragione del trascorrere del tempo; ne consegue che è legittima la vendita di una autovettura, oggetto di sequestro per equivalente, in quanto funzionale alla ottimizzazione della fruttuosità della misura ablatoria.

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE – CONDANNA DI PLURALITÀ DI IMPUTATI IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE – SOLIDARIETÀ – APPLICABILITÀ – CONDIZIONI. 

La Seconda Sezione, con sentenza 25 novembre 2016 (dep. 13 gennaio 2017), n. 1681, ha affermato che più imputati possono essere condannati in solido al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita nei loro confronti  quando vi sia una responsabilità solidale in ordine all’obbligazione dedotta in giudizio ovvero una comunanza di interessi tra loro, ravvisabile anche in base a convergenti atteggiamenti difensivi.

IMPUGNAZIONI – APPELLO – RIFORMA SENTENZA DI ASSOLUZIONE – DIVERSO APPREZZAMENTO DI PROVA DICHIARATIVA DECISIVA – DICHIARAZIONE DI PERITO E DI CONSULENTE TECNICO – RINNOVAZIONE DIBATTIMENTALE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 14 settembre 2016 (dep. 13 gennaio 2017), n. 1691, ha affermato che la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico non costituisce prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale, se decisiva, il giudice di appello ha la necessità di procedere alla rinnovazione dibattimentale nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa.

GIUDICE DELL’ESECUZIONE – APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE – RISPETTO DEL LIMITE DEL TRIPLO DELLA PENA INFLITTA

La Sezione prima della Corte di Cassazione, in data 17 gennaio 2017, ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione: se il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., tra più violazioni di legge giudicate in distinte decisioni irrevocabili, sia tenuto, nel determinare la pena più grave, al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave (art. 81, comma 1 e 2, cod. pen.) o se in tale sede trovi applicazione solo il limite di cui all’art. 671, comma 2, cod. proc. pen. 

ESECUZIONE – PENE DETENTIVE – CONDANNATO ULTRASETTANTENNE E MALATO – ISTANZA DI DETENZIONE DOMICILIARE O DI DIFFERIMENTO DELL’ESECUZIONE DELLA PENA – PROVVEDIMENTO DI RIGETTO – MOTIVAZIONE SPECIFICA SULL’ETÀ –  OBBLIGO – SUSSISTENZA.

La Sezione prima della Corte di Cassazione, con sentenza del 13 luglio 2016, depositata il 14 dicembre 2016, n. 52979, ha affermato che, in caso istanza di misura alternativa alla detenzione proposta da condannato ultrasettantenne malato, il tribunale è tenuto a motivare specificamente sulla compatibilità del mantenimento in carcere con la tutela del diritto alla salute, con la funzione rieducativa della pena e con il senso di umanità, incidendo inevitabilmente l’età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 cod. pen. o 47-ter ord. pen. e dalle norme costituzionali di riferimento. (Fattispecie nella quale la Corte annullava con rinvio l’ordinanza di rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare o di differimento della pena di soggetto di anni settantacinque, gravemente cardiopatico, cieco ad un occhio e non in condizioni di camminare)

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