Rassegna cassazione penale gennaio-febbraio 2020

a cura di Luigi Giordano

REATO – Cause di giustificazione – Difesa legittima – Modifiche introdotte dalla legge n. 36 del 2019 – Eccesso colposo – Causa di non punibilità ex art. 55, comma secondo, cod. pen. – Requisiti.

In tema di legittima difesa, la Terza sezione ha affermato che la causa di non punibilità prevista dall’art. 55, secondo comma, cod. pen., come integrato dalla legge n. 36 del 2019, per chi abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, non è configurabile quando l’azione difensiva illecita, ascritta a titolo di eccesso colposo, non sia determinata dall’intento di salvaguardare la propria o altrui incolumità, ma sia esclusivamente riferibile alla difesa dei beni propri o altrui, senza che sia ipotizzabile il pericolo di aggressione personale contemplato dall’art. 52, secondo comma, lett. b), cod. pen.

Sez. 3, sentenza n. 49883 del 10 ottobre 2019 (dep. 10 dicembre 2019) – Presidente E. Rosi – Estensore G.F. Reynaud.

REATO – ELEMENTO SOGGETTIVO – COLPA – IN GENERE – Colpa omissiva – Gestione di impianto sciistico – Valutazione preventiva dei rischi – Necessità – Sussistenza – Delegabilità – Esclusione – Fattispecie.

In tema di colpa omissiva, la Terza sezione ha affermato che il gestore della pista da sci, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, ha l’obbligo, non delegabile a terzi, di provvedere all’iniziale valutazione di tutti i rischi connessi all’esercizio della pista medesima con il massimo grado di specificità, essendo estendibile a detta materia, per identità di ratio, la regola espressa in tema di sicurezza sul lavoro dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (Fattispecie in tema di omicidio colposo verificatosi durante una discesa in slittino lungo una pista da sci).

Sezione Terza, n. 50427 del 17 luglio 2019 (dep. 13 dicembre 2019) – Pres. F. Izzo – Est. S. Corbetta.

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE –  Art. 570-bis cod. pen. – Divorzio – Obbligo di mantenimento – Successivo accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali – Omessa omologazione in sede civile –  Rilevanza – Conseguenze.

La Sesta sezione ha affermato che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570-bis cod. pen. qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, ancorché non omologato dall’autorità giudiziaria.

Sez. 6, 11/12/2019 (dep. 7/2/2020), n.5236, Presidente G. Fidelbo, Estensore E. Aprile.

EDILIZIA – Reati edilizi – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca di immobile abusivo – Facoltà d’uso residenziale del bene – Legittimità – Esclusione.

In tema di reati edilizi, la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che la facoltà d’uso – nella specie, a scopo residenziale privato – di un bene sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, al pari di quanto avviene per il c.d. sequestro impeditivo, è preclusa in quanto incompatibile con la finalità della misura cautelare, diretta a salvaguardare la conservazione fisica del bene ed a sottrarne la disponibilità in capo al destinatario della stessa.

Sez. 3, 6 dicembre 2019, n. 2296 (dep. 22 gennaio 2020) – Pres. G. Sarno – Est. L. Ramacci.

FINANZE E TRIBUTI – Omesso versamento dell’iva ex art. 10-ter d. lgs. n. 74 del 2000 – Consolidato fiscale – Omessa corresponsione delle somme dovute da parte delle società controllate – Responsabilità della consolidante – Sussistenza – Ragioni.

In tema di omesso versamento dell’IVA, la Terza sezione ha affermato che, in regime di consolidato fiscale, la responsabilità della società consolidante per l’omesso versamento dell’IVA di gruppo si configura anche nell’ipotesi di mancata ricezione delle somme dovute, a tale titolo, dalle società controllate poiché, avuto riguardo al potere di controllo esercitabile dalla consolidante sulle altre società del gruppo, l’indisponibilità delle somme necessarie per provvedere al pagamento dell’imposta non può ascriversi a fattori estranei alla sfera di dominio della controllante o da questa non governabili. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, ai fini del consolidato fiscale, s’individua come consolidante la società che detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società per azioni o una partecipazione agli utili superiore al 50%). 

Sezione 3, n. 5513 del 16/10/2019 (dep. 12/2/2020), Presidente F. Izzo, Relatore G. Liberati.

CONTRABBANDO DOGANALE – Liquidi per sigarette elettroniche – Disciplina penale in materia di contrabbando di tabacchi – Applicabilità – Sussistenza.

La Terza sezione ha affermato che la disciplina penale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 trova applicazione, in forza dell’art. 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.P.R. n. 504 del 1995, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, secondo i criteri di equivalenza tra liquido da inalazione e tabacco lavorato estero determinati con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in forza dei quali 1 ml di prodotto liquido corrisponde a 5,63 sigarette convenzionali.

Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019 (dep. 28/1/2020) – Pres. E. Rosi – Est. A. Andronio.

PENA – Pene accessorie previste dall’art. 216, legge fall. – Sentenza Corte cost. n. 222 del 2018 – Rideterminazione della durata delle pene accessorie in applicazione della pronuncia di incostituzionalità in sede di esecuzione –  Ammissibilità.

La Prima sezione ha affermato che anche il giudice dell’esecuzione può procedere alla rideterminazione della durata delle pene accessorie previste dall’art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, qualora siano state inflitte con sentenza irrevocabile in misura pari a 10 anni e sia richiesto di adeguarle al nuovo testo della norma, come risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che prevede una durata variabile con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni.

Sez. 1, udienza 03/12/2019 (dep. 27/01/2020), n. 3290 – Pres. A. P. Mazzei, Rel. M. Boni.

MISURE DI PREVENZIONE – Sequestro e confisca di una polizza assicurativa – Richiesta di liquidazione della stessa – Tentata elusione dell’amministrazione giudiziaria di beni personali – Configurabilità – Esclusione – Ragioni.

La Prima sezione ha affermato che non integra il delitto di tentata elusione dell’amministrazione giudiziaria di beni personali, di cui agli artt. 56 cod. pen. e 76, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa sottoposta a sequestro e a successiva confisca di prevenzione, trattandosi di bene che non è suscettibile di amministrazione giudiziaria, potendo soltanto essere, o meno, riscattata.

Sez. 1, n. 2030 del 10 ottobre 2019 (dep. 21 gennaio 2020) – Pres. A.P. Mazzei – Est. G. Rocchi

DIRITTO D’AUTORE MARCHI E BREVETTI – Abusiva riproduzione di opere letterarie tutelate dal diritto d’autore – Opera caduta in pubblico dominio – Onere della prova a carico dell’imputato – Sussistenza.

In tema di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, la Terza sezione ha affermato che la caduta dell’opera in pubblico dominio, per il decorso del termine di settanta anni dalla morte dell’autore, costituisce un elemento negativo del fatto-reato previsto dall’art. 171- ter della legge n. 633 del 1941 e pertanto il relativo onere della prova grava sull’imputato che intende avvalersene.

Sez. 3, n. 2000 del 15/11/2019 (dep. 20/01/2020), Presidente V. Di Nicola, Relatore A. Scarcella.

ALIMENTI E BEVANDE – Alimenti deteriorabili – Analisi su campioni – Obbligo di comunicazione del risultato – Esclusione – Ragioni.

In tema di accertamento di reati in materia alimentare, la Terza sezione ha affermato che, in caso di alimenti sottoposti ad analisi che siano deteriorabili, è dovuto all’indagato solo l’avviso dell’inizio delle operazioni e non anche la comunicazione del risultato delle stesse non essendo prevista, proprio in ragione di detta deteriorabilità, la possibilità di richiedere l’analisi di revisione dei campioni.

Sezione 3, n. 1434 del 1/10/2019 (dep. 15/01/2020), Pres. V. Di Nicola, Rel. A. M. Socci.

REATO DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE – Domanda della Consob di riparazione dai danni cagionati all’integrità del mercato – Liquidazione del “quantum” – Componente della riparazione costituente espressione della funzione sanzionatoria della stessa – Valutazione – Necessità.

In tema di abuso di informazioni privilegiate, la Quinta sezione ha affermato che, in caso di intervenuta sanzione amministrativa irrevocabile, il giudice chiamato a decidere sulla domanda della Consob di riparazione dei danni cagionati dal reato all’integrità del mercato, ai sensi dell’art. 187-undecies t.u.f., deve valutare la componente della riparazione costituente espressione della funzione sanzionatorio-punitiva della stessa alla luce del complessivo trattamento sanzionatorio (penale e “solo formalmente” amministrativo), onde assicurare la proporzionalità del “quantum” liquidato rispetto a detto trattamento, se del caso disapplicando la predetta norma “in parte qua” così da escludere la riparazione nella sua componente sanzionatorio-punitiva.

Sez. 5, 22 novembre 2019, n. 397 (dep. 9 gennaio 2020) – Pres. G. Sabeone – Est. A. Caputo.

COMPETENZA – Archiviazione del procedimento – Richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal custode giudiziario – Magistrato competente – Giudice per le indagini preliminari.

Le Sezioni Unite hanno affermato che la competenza a provvedere, ai sensi dell’art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l’archiviazione del procedimento spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell’esecuzione.

Sez. U, n. 4535 del 18/4/2019 (dep. 3/2/2020) – Pres. D. Carcano – Est. F.M. Ciampi.

PROCEDIMENTO – Indagini preliminari – “Fumus” in ordine all’incapacità dell’indagato di partecipare coscientemente al procedimento – Richiesta di perizia nelle forme dell’incidente probatorio – Rigetto per difetto delle condizioni di cui all’art. 392, comma 2, cod. proc. pen. – Abnormità – Ragioni.

La Sesta Sezione ha affermato che è affetta da abnormità funzionale, in quanto tale da determinare una non rimediabile situazione di stasi, l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari respinga, per difetto delle condizioni previste dall’art. 392, comma 2, cod. proc. pen., una richiesta di perizia sulla capacità dell’indagato di partecipare coscientemente al procedimento, atteso che l’art. 70, comma 3 cod. proc. pen. richiede l’osservanza delle forme dell’incidente probatorio ma non anche la ricorrenza dei casi previsti dal richiamato art. 392 cod. proc. pen.

Sez. 6, n. 51134 del 10 luglio 2019 (dep. 18 dicembre 2019) – Pres. M. Ricciarelli – Est. P. Silvestri.

PROCEDIMENTI SPECIALI – Applicazione della pena su richiesta – Mancanza di uno dei presupposti richiesti dalla legge – Illegalità della pena – Sussistenza – Ricorso per cassazione – Ammissibilità – Fattispecie.

In tema di patteggiamento, la Terza sezione della Corte di cassazione ha affermato che è illegale la pena determinata attraverso l’applicazione della relativa diminuente, non consentita per l’assenza di una delle condizioni richieste dalla legge per accedere al rito, con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di reati tributari, in cui la Corte ha ritenuto la illegalità della pena applicata su richiesta nonostante la assenza di una delle condizioni previste dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, per l’accesso a tale rito).

Sez. 3, n. 552 del 10/7/2019 (dep. 10/1/2020) – Pres. G. Lapalorcia – Est. G. Liberati.

PROVE Rito ordinario – Consenso all’acquisizione degli atti di indagine – Nullità di un atto acquisito – Sanatoria – Esclusione.  

La Quarta sezione ha affermato che la scelta della difesa di acconsentire all’acquisizione degli atti di indagine, finalizzata unicamente allo snellimento dell’attività processuale, non determina la sanatoria, ai sensi dell’art 183 cod. proc. pen., di eventuali nullità dell’atto e non fa venir meno il diritto di eccepirne l’inutilizzabilità.

Sez. 4, n. 4896 del 16 gennaio 2010 (dep. 5 febbraio 2020) – Pres. F.M. Ciampi – Est. V. Pezzella.

ESECUZIONEReati di competenza del giudice di pace – Esecuzione della permanenza domiciliare – Presofferto cautelare detentivo – Detrazione – Ammissibilità – Ragioni.

La Prima sezione ha affermato che, in tema di reati di competenza del giudice di pace, il cd. pre-sofferto di tipo detentivo può essere detratto dalla pena dell’obbligo di permanenza domiciliare da espiare, in quanto l’art. 58 del d. lgs. 28 aprile 2000, n. 274, equipara, ad ogni effetto giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.

Sezione 1, n. 4103 del 21.01.2020 (dep. 30.01.2020), Presidente M. Di Tomassi – Estensore G. Santalucia.

ESECUZIONE – Misure alternative alla detenzione – Valutazione circa la intervenuta espiazione di pena ostativa – Momento rilevante – Presentazione della richiesta – Esclusione – Decisione – Sussistenza.

In tema di accesso alle misure alternative alla detenzione, la valutazione relativa alla ammissibilità della richiesta, in relazione alla pena da espiare in concreto rispetto ai reati ostativi alla concessione, deve far riferimento non al momento di presentazione della stessa ma a quello della decisione.

Sez. 1, n. 1787 del 30.10.19 (dep. 17.01.2020), Pres. M. Di Tomassi – Est. A. Minchella.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – Ordine d’indagine europeo  –  Sequestro probatorio – Opposizione al decreto di riconoscimento – Mancata fissazione dell’udienza in camera di consiglio – Nullità generale e assoluta – Sussistenza.

La Sesta sezione ha affermato che, in caso di opposizione ex art. 13, comma 7, d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, al decreto di riconoscimento dell’ordine d’indagine europeo avente ad oggetto un sequestro probatorio, è affetto da nullità di ordine generale e assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., il provvedimento adottato de plano dal giudice senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio.  

Sez. 6, n. 3520 del 22/1/2020 (dep. 28/1/2020) – Pres. A. Criscuolo – Est. G. De Amicis.