Rassegna cassazione penale giugno-luglio 2017

a cura di Luigi Giordano

REATO – CIRCOSTANZE – ATTENUANTI COMUNI – PROVOCAZIONE – PROVOCAZIONE “PER ACCUMULO” – ELEMENTI COSTITUTIVI – FATTISPECIE.

La Sez. I della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28292/2017, ha affermato che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. “per accumulo”, si richiede la prova dell’esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l’esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all’ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall’accumulo, e reazione.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DELITTI – DEI PRIVATI – INCANTI – TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI – TURBATIVA REALIZZATA SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL’ASTA – REATO – SUSSISTENZA.

La Seconda Sezione, con sentenza n. 28388 del 21/4/2017 (dep. 8/6/2017), ha affermato che il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) è integrato da tutte le condotte tipiche che si inseriscono nella procedura di incanto, anche se intervenute successivamente alla chiusura dell’asta.

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – STATO DI INCAPACITÀ PROCURATO MEDIANTE VIOLENZA – AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 609-TER, COMMA 1, COD. PEN. – NATURA – CIRCOSTANZA C.D. “INDIPENDENTE” – AUMENTO DELLA PENA NON SUPERIORE AD UN TERZO – CIRCOSTANZA “AD EFFETTO SPECIALE” – ESCLUSIONE.

Con sentenza n. 28953/17, u.p. 27/04/2017, dep. 09/06/2017, le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo (nella specie quella di cui all’art. 609-ter, primo comma, cod. pen.) non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – FURTO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – INTRODUZIONE IN ABITAZIONE – LUOGO DI PRIVATA DIMORA – NOZIONE -INTRODUZIONE IN UN LUOGO DI LAVORO – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE – RAGIONI.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione, con sentenza n. 31345/2017, u.p. 23/03/2017, dep. 22/06/2017, hanno affermato che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-biscod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

PROFESSIONISTI – MEDICI E CHIRURGHI –  LEGGE 8 MARZO 2017, N. 24 – ART. 590-SEXIES COD. PEN. –  RESPONSABILITÀ COLPOSA PER MORTE O LESIONI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO – CRITERI INTERPRETATIVI – INDIVIDUAZIONE.

La Quarta Sezione, con sentenza n. 28187 del 20/4/2017 (dep. 7/6/2017) ha reso importanti principi in tema di responsabilità penale in ambito sanitario, affermando tra l’altro che il nuovo quadro disciplinare dettato dall’art.590-sexies cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge n. 24 del 2017) non trova applicazione:

– negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida;

– nelle situazioni concrete in cui tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate;

– nelle condotte che, sebbene poste in essere dell’ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell’esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le relative linee guida.

Ha inoltre affermato che per i fatti anteriori può trovare ancora applicazione, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., la disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012 che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

SICUREZZA PUBBLICA – MISURE DI PREVENZIONE – SINGOLE MISURE – SORVEGLIANZA SPECIALE – DIVIETO DI FREQUENTARE OD ASSOCIARSI A PREGIUDICATI – VIOLAZIONE – ABITUALITÀ DEI COMPORTAMENTI – INCONTRI SUPERIORI A DUE PER CIASCUN PREGIUDICATO – NECESSITÀ – FATTISPECIE.

La Sez. I della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27049/2017, ha affermato che il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale “di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza”, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un’abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati, caratterizzati, per quanto riguarda il singolo soggetto pregiudicato, da un numero apprezzabile di contatti, certamente superiore a due. (In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del reato in una fattispecie in cui l’imputato era stato notato incontrarsi sulla pubblica via, fugacemente e separatamente, con sei diversi pregiudicati, ciascuno dei quali incontrato in un’unica occasione, e in due contestuali occasioni con un’altra persona, pure pregiudicata).

GIURISDIZIONE – COGNIZIONE DEL GIUDICE – ATTO AMMINISTRATIVO – PRESUPPOSTO DEL REATO – ILLEGITTIMITÀ – QUESTIONE OGGETTO DI GIUDICATO AMMINISTRATIVO – PRECLUSIONE PER IL GIUDICE PENALE – SUSSISTENZA – CONDIZIONI.

La Terza sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 24/05/2017 (dep. 22/06/2017), n. 31282/2017, ha affermato che la valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un atto amministrativo, che costituisca il presupposto di un reato, non è preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all’esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità risultino da dati obiettivi preesistenti e sconosciuti al giudice amministrativo, ovvero sopravvenuti alla formazione del giudicato.

PROVA PENALE – PERIZIA – PERIZIA PSICHIATRICA -ITER DIAGNOSTICO- ACCERTAMENTO DI DATI FATTUALI E SUCCESSIVO GIUDIZIO DIAGNOSTICO – POTERI DEL GIUDICE – DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL PERITO – MOTIVAZIONE – CONTENUTO – FATTISPECIE.

La Sez. I, con sentenza n. 24082/2017, ha affermato che, in tema di valutazione della perizia psichiatrica, sviluppandosi l’ “iter” diagnostico dei periti attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè la percezione dei dati storici e il successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, il giudice deve discostarsi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando il percorso logico dei periti, rende inattendibili le loro conclusioni. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione della Corte di assise di appello che, senza mettere in discussione la correttezza del dato fattuale accertato in sede peritale, riguardante l’esistenza di un disturbo della personalità dell’imputato riconducibile al novero delle infermità mentali rilevanti ex art. 89 cod. pen., ha disatteso, in assenza di un adeguato supporto scientifico, il giudizio diagnostico successivo, avente ad oggetto l’esistenza di una relazione causale dello stato viziato di mente con il delitto di omicidio commesso dall’imputato).

AZIONE PENALE – QUERELA – PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI – SOCIETÀ FALLITA – – FURTO DI BENI FACENTI PARTE DELLA MASSA FALLIMENTARE – QUERELA – AMMINISTRATORE – LEGITTIMAZIONE – SUSSISTENZA.

La Sezione Quinta, con sentenza del 04/05/2017, dep. 09/06/2017), n. 28746, ha affermato che, ai fini della procedibilità per il reato di furto commesso su beni facenti parte della massa fallimentare di una società di capitali dichiarata fallita, è legittimato a proporre querela non solo il curatore ma anche l’amministratore della persona giuridica che, seppure privata della disponibilità dei beni, ne mantiene la proprietà e il possesso.

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – ESTINZIONE – IN GENERE – REITERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 309, COMMA 10, COD. PROC. PEN. – PRESUPPOSTI – ESIGENZE CAUTELARI DI ECCEZIONALE RILEVANZA – REATO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA – NECESSITÀ – INTERROGATORIO DI GARANZIA – NECESSITÀ – CONDIZIONI –

In tema di rinnovazione dell’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la Seconda Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 21/04/2017 (dep. 30/05/2017), n. 26904, ha affermato che:

– il presupposto delle “eccezionali esigenze cautelari” deve essere valutato anche nel caso in cui si proceda per il reato di associazione mafiosa;

– l’interrogatorio di garanzia dell’indagato è necessario solo quando alla base della seconda ordinanza siano posti elementi di prova nuovi, mentre può essere omesso quando il giudice della cautela si limiti ad effettuare una diversa valutazione di elementi già presenti in atti.

INDAGINI PRELIMINARI – ARCHIVIAZIONE – PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO – RICORSO PER CASSAZIONE – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE.

La Terza Sezione, con sentenza del 26/01/2017 (dep. 20/06/2017), n. 30685ha affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per cassazione, ad esclusione delle ipotesi previste nel comma 6, dell’art. 409 cod. proc. pen.

DIFESA E DIFENSORI – LEGITTIMO IMPEDIMENTO – ISTANZA DI RINVIO DELL’UDIENZA PER IL CONTEMPORANEO IMPEGNO DEL DIFENSORE QUALE DOCENTE IN UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI – CONFIGURABILITÀ DI UN LEGITTIMO IMPEDIMENTO – ESCLUSIONE.

La Seconda sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 26/05/2017 (dep. 07/06/2017), n. 28363, ha affermato che non costituisce legittimo impedimento del difensore, idoneo a dar luogo ad un rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 420-ter cod. proc. pen., il contemporaneo impegno assunto dal difensore in attività di docenza presso una scuola di specializzazione per le professioni legali, dovendo escludersi che tale tipologia di impegno possa essere ricondotta ad un impedimento di natura professionale.

IMPUGNAZIONI – SENTENZA DI CONDANNA IN PRIMO GRADO – APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO – RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO CONTRA REUM- RIVALUTAZIONE DELLE PROVE DICHIARATIVE RITENUTE DECISIVE – OBBLIGO DI RINNOVAZIONE DIBATTIMENTALE – SUSSISTENZA.

La Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 18/5/2017 (dep. 12 giugno 2017), n. 29165, ha affermato che l’obbligo del giudice di appello di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa, di cui  procede a rivalutazione ai fini della riforma contra reum della decisione, sussiste non solo nel caso di ribaltamento di una  precedente sentenza di assoluzione, ma anche nel caso di riqualificazione giuridica dell’ipotesi originaria di  reato, a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero di una sentenza di condanna.

IMPUGNAZIONI – CORTE DI APPELLO – SENTENZA DICHIARATIVA DELLA PRESCRIZIONE  PRONUNCIATA “DE PLANO” IN FASE PREDIBATTIMENTALE  –  VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – NULLITÀ – PREVALENZA DELLA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 27/04/2017 (dep. 9/06/2017) n. 28954, hanno affermato che nell’ipotesi di sentenza predibattimentale d’appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO – RICONOSCIMENTO DELLA CONTINUAZIONE – RIDETERMINAZIONE DELLA PENA – LIMITE DEL TRIPLO DELLA PENA STABILITA PER IL REATO PIÙ GRAVE – SUSSISTENZA.

Con sentenza depositata l’8 giugno 2017, le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato che in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva il giudice è tenuto, nella determinazione della pena, al rispetto del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall’art. 81, comma 2, cod. pen. e di quello fissato dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., costituito dalla somma delle pene inflitte con ciascuna delle decisioni irrevocabili considerate.

ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO – QUANTIFICAZIONE DELL’AUMENTO DI PENA PER LA CONTINUAZIONE – OBBLIGO DI AUTONOMA E SPECIFICA MOTIVAZIONE – NECESSITÀ.

La Sez. I della corte di cassazione, con sentenza n. 24096/2017, ha affermato che, in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati in sede esecutiva, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all’entità dell’aumento ex art. 81 cod. pen., valutando le specifiche condotte poste in essere e non ricorrendo a “mere clausole di stile”.

ESECUZIONE – PROCEDIMENTO – MEZZI DI PROVA – PERIZIA – OMESSO AVVISO AL DIFENSORE DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PERITALE – CONSEGUENZE – NULLITÀ ASSOLUTA – SUSSISTENZA – RAGIONI.

La Terza Sezione, con sentenza del 9/05/2017 (dep. 15/06/2017), n. 30167, ha affermato che l’omesso avviso al difensore del ricorrente del conferimento dell’incarico peritale disposto dal giudice dell’esecuzione integra una nullità assoluta per violazione dell’artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., in quanto incide sul diritto delle parti al contraddittorio nell’assunzione delle prove.

ESECUZIONE – MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA – PROCEDIMENTO – UDIENZA – RINVIO -LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE PER RAGIONI DI SALUTE – NECESSITÀ – SUSSISTENZA.

La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 27074 del 3/5/2017, dep. il 30/5/2017, ha affermato che, nel procedimento di sorveglianza, il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. 

DIFESA E DIFENSORI – IN GENERE – ASTENSIONE DALLE UDIENZE –  PRESTAZIONI INDISPENSABILI –  MANDATO ARRESTO EUROPEO – PROCEDIMENTO DI CONSEGNA  – ADESIONE – LEGITTIMO IMPEDIMENTO –  ESCLUSIONE.

In tema di mandato di arresto europeo, la Sesta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 29/05/2017 (dep. 1/06/2017), n. 27482, ha affermato che nel procedimento camerale di consegna previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, non è consentita l’astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una iniziativa regolarmente indetta degli organismi di categoria.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – PROVVEDIMENTO INCIDENTALE DI ACCERTAMENTO DELLA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA – IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE – SUSSISTENZA.

La Sezione 1, all’udienza 07/04/2017 (dep. 26/05/2017), n. 26567, ha affermato che il provvedimento del tribunale di sorveglianza che accerta preventivamente l’eventuale collaborazione con la giustizia del detenuto, anche in relazione alla richiesta di concessione di benefici penitenziari di competenza del magistrato di sorveglianza, è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.

SICUREZZA PUBBLICA – MISURE DI PREVENZIONE – APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE – PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO AI SENSI DELL’ART. 35 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 – IMPUGNABILITÀ – ESCLUSIONE.

La Sez. I della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28644/2017, ha affermato che il provvedimento di revoca dell’amministratore giudiziario, assunto ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. n. 159 del 2011, non è suscettibile di reclamo o impugnazione, anche ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto l’amministratore non vanta un diritto al mantenimento di un incarico di matrice pubblicistica, ma basato su una consistente componente fiduciaria finalizzata al primario interesse al corretto svolgimento della procedura di sequestro e confisca.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE

REATO – CIRCOSTANZE – ATTENUANTI COMUNI – PROVOCAZIONE – PROVOCAZIONE “PER ACCUMULO” – ELEMENTI COSTITUTIVI – FATTISPECIE.

La Sez. I della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28292/2017, haaffermato che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. “per accumulo”, si richiede la prova dell’esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l’esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all’ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall’accumulo, e reazione.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DELITTI – DEI PRIVATI – INCANTI – TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI – TURBATIVA REALIZZATA SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL’ASTA – REATO – SUSSISTENZA.

La Seconda Sezione, con sentenza n. 28388 del 21/4/2017 (dep. 8/6/2017), ha affermato che il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) è integrato da tutte le condotte tipiche che si inseriscono nella procedura di incanto, anche se intervenute successivamente alla chiusura dell’asta.

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – STATO DI INCAPACITÀ PROCURATO MEDIANTE VIOLENZA – AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 609-TER, COMMA 1, COD. PEN. – NATURA – CIRCOSTANZA C.D. “INDIPENDENTE” – AUMENTO DELLA PENA NON SUPERIORE AD UN TERZO – CIRCOSTANZA “AD EFFETTO SPECIALE” – ESCLUSIONE.

Con sentenza n. 28953/17, u.p. 27/04/2017, dep. 09/06/2017, le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo (nella specie quella di cui all’art. 609-ter, primo comma, cod. pen.) non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – FURTO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – INTRODUZIONE IN ABITAZIONE – LUOGO DI PRIVATA DIMORA – NOZIONE -INTRODUZIONE IN UN LUOGO DI LAVORO – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE – RAGIONI.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione, con sentenza n. 31345/2017, u.p. 23/03/2017, dep. 22/06/2017, hanno affermato che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

PROFESSIONISTI – MEDICI E CHIRURGHI –  LEGGE 8 MARZO 2017, N. 24 – ART. 590-SEXIES COD. PEN. –  RESPONSABILITÀ COLPOSA PER MORTE O LESIONI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO – CRITERI INTERPRETATIVI – INDIVIDUAZIONE.

La Quarta Sezione, con sentenza n. 28187 del 20/4/2017 (dep. 7/6/2017) ha reso importanti principi in tema di responsabilità penale in ambito sanitario, affermando tra l’altro che il nuovo quadro disciplinare dettato dall’art.590-sexies cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge n. 24 del 2017) non trova applicazione:

  • negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida;
  • nelle situazioni concrete in cui tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate;
  • nelle condotte che, sebbene poste in essere dell’ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell’esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le relative linee guida.

Ha inoltre affermato che per i fatti anteriori può trovare ancora applicazione, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., la disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012 che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

SICUREZZA PUBBLICA – MISURE DI PREVENZIONE – SINGOLE MISURE – SORVEGLIANZA SPECIALE – DIVIETO DI FREQUENTARE OD ASSOCIARSI A PREGIUDICATI – VIOLAZIONE – ABITUALITÀ DEI COMPORTAMENTI – INCONTRI SUPERIORI A DUE PER CIASCUN PREGIUDICATO – NECESSITÀ – FATTISPECIE.

La Sez. I della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27049/2017, ha affermato che il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale “di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza”, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un’abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati, caratterizzati, per quanto riguarda il singolo soggetto pregiudicato, da un numero apprezzabile di contatti, certamente superiore a due. (In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del reato in una fattispecie in cui l’imputato era stato notato incontrarsi sulla pubblica via, fugacemente e separatamente, con sei diversi pregiudicati, ciascuno dei quali incontrato in un’unica occasione, e in due contestuali occasioni con un’altra persona, pure pregiudicata).

GIURISDIZIONE – COGNIZIONE DEL GIUDICE – ATTO AMMINISTRATIVO – PRESUPPOSTO DEL REATO – ILLEGITTIMITÀ – QUESTIONE OGGETTO DI GIUDICATO AMMINISTRATIVO – PRECLUSIONE PER IL GIUDICE PENALE – SUSSISTENZA – CONDIZIONI.

La Terza sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 24/05/2017 (dep. 22/06/2017), n. 31282/2017, ha affermato che la valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un atto amministrativo, che costituisca il presupposto di un reato, non è preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all’esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità risultino da dati obiettivi preesistenti e sconosciuti al giudice amministrativo, ovvero sopravvenuti alla formazione del giudicato.

PROVA PENALE – PERIZIA – PERIZIA PSICHIATRICA – ITER DIAGNOSTICO – ACCERTAMENTO DI DATI FATTUALI E SUCCESSIVO GIUDIZIO DIAGNOSTICO – POTERI DEL GIUDICE – DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL PERITO – MOTIVAZIONE – CONTENUTO – FATTISPECIE.

La Sez. I, con sentenza n. 24082/2017, ha affermato che, in tema di valutazione della perizia psichiatrica, sviluppandosi l’ “iter” diagnostico dei periti attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè la percezione dei dati storici e il successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, il giudice deve discostarsi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando il percorso logico dei periti, rende inattendibili le loro conclusioni. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione della Corte di assise di appello che, senza mettere in discussione la correttezza del dato fattuale accertato in sede peritale, riguardante l’esistenza di un disturbo della personalità dell’imputato riconducibile al novero delle infermità mentali rilevanti ex art. 89 cod. pen., ha disatteso, in assenza di un adeguato supporto scientifico, il giudizio diagnostico successivo, avente ad oggetto l’esistenza di una relazione causale dello stato viziato di mente con il delitto di omicidio commesso dall’imputato).

AZIONE PENALE – QUERELA – PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI – SOCIETÀ FALLITA – – FURTO DI BENI FACENTI PARTE DELLA MASSA FALLIMENTARE – QUERELA – AMMINISTRATORE – LEGITTIMAZIONE – SUSSISTENZA.

La Sezione Quinta, con sentenza del 04/05/2017, dep. 09/06/2017), n. 28746, ha affermato che, ai fini della procedibilità per il reato di furto commesso su beni facenti parte della massa fallimentare di una società di capitali dichiarata fallita, è legittimato a proporre querela non solo il curatore ma anche l’amministratore della persona giuridica che, seppure privata della disponibilità dei beni, ne mantiene la proprietà e il possesso.

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – ESTINZIONE – IN GENERE – REITERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 309, COMMA 10, COD. PROC. PEN. – PRESUPPOSTI – ESIGENZE CAUTELARI DI ECCEZIONALE RILEVANZA – REATO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA – NECESSITÀ – INTERROGATORIO DI GARANZIA – NECESSITÀ – CONDIZIONI

In tema di rinnovazione dell’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la Seconda Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 21/04/2017 (dep. 30/05/2017), n. 26904, ha affermato che:

  • il presupposto delle “eccezionali esigenze cautelari” deve essere valutato anche nel caso in cui si proceda per il reato di associazione mafiosa;
  • l’interrogatorio di garanzia dell’indagato è necessario solo quando alla base della seconda ordinanza siano posti elementi di prova nuovi, mentre può essere omesso quando il giudice della cautela si limiti ad effettuare una diversa valutazione di elementi già presenti in atti.

INDAGINI PRELIMINARI – ARCHIVIAZIONE – PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO – RICORSO PER CASSAZIONE – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE.

La Terza Sezione, con sentenza del 26/01/2017 (dep. 20/06/2017), n. 30685ha affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per cassazione, ad esclusione delle ipotesi previste nel comma 6, dell’art. 409 cod. proc. pen.

DIFESA E DIFENSORI – LEGITTIMO IMPEDIMENTO – ISTANZA DI RINVIO DELL’UDIENZA PER IL CONTEMPORANEO IMPEGNO DEL DIFENSORE QUALE DOCENTE IN UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI – CONFIGURABILITÀ DI UN LEGITTIMO IMPEDIMENTO – ESCLUSIONE.

La Seconda sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 26/05/2017 (dep. 07/06/2017), n. 28363, ha affermato che non costituisce legittimo impedimento del difensore, idoneo a dar luogo ad un rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 420-ter cod. proc. pen., il contemporaneo impegno assunto dal difensore in attività di docenza presso una scuola di specializzazione per le professioni legali, dovendo escludersi che tale tipologia di impegno possa essere ricondotta ad un impedimento di natura professionale.

IMPUGNAZIONI – SENTENZA DI CONDANNA IN PRIMO GRADO – APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO – RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO CONTRA REUM- RIVALUTAZIONE DELLE PROVE DICHIARATIVE RITENUTE DECISIVE – OBBLIGO DI RINNOVAZIONE DIBATTIMENTALE – SUSSISTENZA.

La Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 18/5/2017 (dep. 12 giugno 2017), n. 29165, ha affermato che l’obbligo del giudice di appello di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa, di cui  procede a rivalutazione ai fini della riforma contra reum della decisione, sussiste non solo nel caso di ribaltamento di una  precedente sentenza di assoluzione, ma anche nel caso di riqualificazione giuridica dell’ipotesi originaria di  reato, a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero di una sentenza di condanna.

IMPUGNAZIONI – CORTE DI APPELLO – SENTENZA DICHIARATIVA DELLA PRESCRIZIONE  PRONUNCIATA “DE PLANO” IN FASE PREDIBATTIMENTALE  –  VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – NULLITÀ – PREVALENZA DELLA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 27/04/2017 (dep. 9/06/2017) n. 28954, hanno affermato che nell’ipotesi di sentenza predibattimentale d’appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO – RICONOSCIMENTO DELLA CONTINUAZIONE – RIDETERMINAZIONE DELLA PENA – LIMITE DEL TRIPLO DELLA PENA STABILITA PER IL REATO PIÙ GRAVE – SUSSISTENZA.

Con sentenza depositata l’8 giugno 2017, le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato che in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva il giudice è tenuto, nella determinazione della pena, al rispetto del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall’art. 81, comma 2, cod. pen. e di quello fissato dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., costituito dalla somma delle pene inflitte con ciascuna delle decisioni irrevocabili considerate.

ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO – QUANTIFICAZIONE DELL’AUMENTO DI PENA PER LA CONTINUAZIONE – OBBLIGO DI AUTONOMA E SPECIFICA MOTIVAZIONE – NECESSITÀ.

La Sez. I della corte di cassazione, con sentenza n. 24096/2017, ha affermato che, in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati in sede esecutiva, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all’entità dell’aumento ex art. 81 cod. pen., valutando le specifiche condotte poste in essere e non ricorrendo a “mere clausole di stile”.

ESECUZIONE – PROCEDIMENTO – MEZZI DI PROVA – PERIZIA – OMESSO AVVISO AL DIFENSORE DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PERITALE – CONSEGUENZE – NULLITÀ ASSOLUTA – SUSSISTENZA – RAGIONI.

La Terza Sezione, con sentenza del 9/05/2017 (dep. 15/06/2017), n. 30167, ha affermato che l’omesso avviso al difensore del ricorrente del conferimento dell’incarico peritale disposto dal giudice dell’esecuzione integra una nullità assoluta per violazione dell’artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., in quanto incide sul diritto delle parti al contraddittorio nell’assunzione delle prove.

ESECUZIONE – MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA – PROCEDIMENTO – UDIENZA – RINVIO -LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE PER RAGIONI DI SALUTE – NECESSITÀ – SUSSISTENZA.

La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 27074 del 3/5/2017, dep. il 30/5/2017, ha affermato che, nel procedimento di sorveglianza, il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.

DIFESA E DIFENSORI – IN GENERE – ASTENSIONE DALLE UDIENZE –  PRESTAZIONI INDISPENSABILI –  MANDATO ARRESTO EUROPEO – PROCEDIMENTO DI CONSEGNA  – ADESIONE – LEGITTIMO IMPEDIMENTO –  ESCLUSIONE.

In tema di mandato di arresto europeo, la Sesta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 29/05/2017 (dep. 1/06/2017), n. 27482, ha affermato che nel procedimento camerale di consegna previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, non è consentita l’astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una iniziativa regolarmente indetta degli organismi di categoria.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – PROVVEDIMENTO INCIDENTALE DI ACCERTAMENTO DELLA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA – IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE – SUSSISTENZA.

La Sezione 1, all’udienza 07/04/2017 (dep. 26/05/2017), n. 26567, ha affermato che il provvedimento del tribunale di sorveglianza che accerta preventivamente l’eventuale collaborazione con la giustizia del detenuto, anche in relazione alla richiesta di concessione di benefici penitenziari di competenza del magistrato di sorveglianza, è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.

SICUREZZA PUBBLICA – MISURE DI PREVENZIONE – APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE – PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO AI SENSI DELL’ART. 35 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 – IMPUGNABILITÀ – ESCLUSIONE.

La Sez. I della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28644/2017, ha affermato che il provvedimento di revoca dell’amministratore giudiziario, assunto ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. n. 159 del 2011, non è suscettibile di reclamo o impugnazione, anche ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto l’amministratore non vanta un diritto al mantenimento di un incarico di matrice pubblicistica, ma basato su una consistente componente fiduciaria finalizzata al primario interesse al corretto svolgimento della procedura di sequestro e confisca.