Rassegna Cassazione penale marzo aprile 2019

a cura di Luigi Giordano

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – Autoriciclaggio – Attività speculativa – Giochi d’azzardo e scommesse – Rilevanza – Sussistenza.

In tema di autoriciclaggio, la Seconda sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 13795 del 7 marzo 2019, ha affermato che rientrano nel novero delle attività speculative contemplate dall’art. 648-ter 1, comma 1, cod. pen. anche il gioco d’azzardo e le scommesse.

REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – IN GENERE- Art. 76, d.lgs. n. 159 del 2011 – Reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali – Misura di prevenzione personale definitiva prima dell’entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 – Configurabilità del reato – Sussistenza.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza  n. 16896 del 31 gennaio 2019, hanno affermato che l’art. 80 del d.lgs. n. 159 del 2011, relativo all’obbligo, per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione “ex lege” n. 1423 del 1956, di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è penalmente sanzionata dall’art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all’introduzione di tale obbligo.

SICUREZZA PUBBLICA – IN GENERE – Obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive – Imposizione del doppio obbligo anche in concomitanza con competizioni esterne – Legittimità – Distanza dal luogo della competizione – Irrilevanza – Ragioni.

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, la Terza sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 16521 del 8/11/2018 (dep. 16/04/2019), ha affermato che è legittima l’imposizione dell’obbligo di duplice presentazione all’autorità di pubblica sicurezza, indipendentemente dalla distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, in quanto la funzione dell’obbligo non è quella di impedire l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, per la quale già soccorre la misura amministrativa del divieto di accesso, bensì di sottoporre a controllo persone ritenute pericolose e che potrebbero dare vita a condotte violente in concomitanza con manifestazioni sportive, anche lontano dai luoghi dove queste si svolgono.

REATO TRANSNAZIONALE – Sentenza di patteggiamento – Confisca per equivalente ai sensi dell’art. 11, legge n. 146 del 2006 – Legittimità – Ragioni.

La Seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16100 del 27/02/2019, ha affermato che, in tema di reati transnazionali,  è legittima la confisca per equivalente disposta, ai sensi dell’art. 11, legge 16 marzo 2006, n. 146, con sentenza di patteggiamento, in quanto il legislatore, nel recepire la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,  ha utilizzato la medesima espressione “sentenza di condanna” adottata dalla Convenzione senza fare riferimento ad uno specifico modello procedimentale.

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IRROGATE DALLA BANCA D’ITALIA – NATURA SOSTANZIALMENTE PENALE – ESCLUSIONE.

La Quinta sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 16/11/2018 (dep. 22/03/2019), n. 12777, ha affermato che nel caso delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 144, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni, non ricorrono gli indici della natura sostanzialmente penale elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nella sentenza 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi.

DIFESA E DIFENSORI – DI UFFICIO – Revoca del difensore di fiducia – Designazione di un difensore non iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi al tribunale per i minorenni – Nullità del giudizio – Esclusione – Ragioni.

La Quinta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 15050 del 4 febbraio 2019, ha affermato che non è causa di nullità del giudizio, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, la designazione in udienza, quale difensore d’ufficio in sostituzione del difensore di fiducia, revocato, di un legale iscritto in un elenco diverso da quello dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi al tribunale per i minorenni.

ATTI PROCESSUALI – TRADUZIONE DEGLI ATTI – IN GENERE -Sentenza d’appello – Traduzione in lingua nota all’imputato alloglotta – Necessità – Esclusione – Limiti.

La Quinta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 15056 dell’11/03/2019, ha affermato che, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l’omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all’imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen., ad opera della l. 23 giugno 2017, n. 103, l’imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.

PROVE – INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI – IN GENERE Installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni telefoniche – Spy-software – Art. 617-bis, comma primo, cod. pen. – Applicabilità.

La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 15071 del 18 marzo 2019, ha affermato che i programmi informatici denominati “spy-software” che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un “tablet” o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano tra gli “apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti” diretti all’intercettazione o all’impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all’art. 617-bis, comma primo, cod. pen., in quanto categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche.

MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO PREVENTIVO – OGGETTO – Partecipazioni societarie – Art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011 – Automatica estensione del sequestro ai beni costituiti in azienda – Applicabilità – Esclusione.

La Terza sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 15755 del 15/11/2018, dep. 2019, ha affermato che deve escludersi che, in virtù del richiamo operato dall’art. 104-bis, comma 1-bis disp. att. cod. proc. pen. alle disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il sequestro preventivo di partecipazioni societarie possa avere come automatica conseguenza anche il sequestro dei beni costituiti in azienda, come previsto invece in tema di misure di prevenzione dall’art. 20 del citato decreto, atteso che la portata di quest’ultima previsione non può essere estesa fino a ricomprendere il sequestro cautelare, in considerazione delle diverse “rationes” dei due sistemi, essendo il sistema cautelare regolato dal principio della proporzionalità rispetto all’entità dell’illecito profitto conseguito attraverso il reato.

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – ESTINZIONE – TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE – SOSPENSIONE – Sospensione per particolare complessità del giudizio – Imputato latitante – Interesse ad impugnare – Esclusione – Ragioni.

La Sesta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 13717 del 21/03/2019, ha affermato che, in tema di termini di durata massima della custodia cautelare, l’imputato latitante non ha alcun interesse ad impugnare il provvedimento di sospensione per la particolare complessità del giudizio, ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., adottato nella fase “dinamica” della misura, poiché nei suoi riguardi quei termini non sono mai iniziati a decorrere.

APPELLO – ESECUZIONE DELLE CONDANNE CIVILI – Richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale – Applicabilità dell’art. 603 cod. proc. pen. – Esclusione – Ragioni.

La Terza sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 16164 del 27/02/2019, ha affermato che, ai fini della sospensione della condanna al pagamento della provvisionale, ai sensi dell’art. 600, comma 3, cod. proc. pen., l’onere della prova della ricorrenza dei “gravi motivi” grava sulla parte richiedente e non può essere supplito dalla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. il cui oggetto, in caso di costituzione di parte civile, è delimitato dall’art. 187, comma 3, cod. proc. pen. ai fatti inerenti alla responsabilità civile derivante da reato e non può estendersi anche ai fatti impeditivi, modificativi od estintivi del suo diritto ad ottenere la provvisionale immediatamente esecutiva ex lege.

PROCEDIMENTO – Appello – Diverso apprezzamento delle decisive dichiarazioni di perito o consulente tecnico – Riforma della sentenza assolutoria – Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – Necessità – Mera acquisizione della relazione del perito – Necessità di rinnovazione – Esclusione.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 14426 del 21 dicembre 2018 (dep. 2 aprile 2019), hanno affermato che il giudice d’appello, in caso di riforma della sentenza assolutoria sulla base di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni – di natura decisiva – rese dal perito o dal consulente tecnico dinanzi al primo giudice, ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’esame dello stesso in quanto prova dichiarativa, mentre un tale obbligo non sussiste qualora un siffatto diverso apprezzamento abbia ad oggetto la relazione del perito acquisita in primo grado senza l’effettuazione dell’esame.

IMPUGNAZIONI – CASSAZIONE – CASI DI RICORSO – Ricorso straordinario – Decisioni aventi ad oggetto istanze risarcitorie dei detenuti – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni.

La Quinta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 15812 del 11/03/2019, ha affermato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto contro pronunce della Corte di cassazione che abbiano rigettato o dichiarato inammissibile il ricorso avverso provvedimenti di rigetto di istanze risarcitorie dei detenuti, trattandosi di provvedimenti che, pur intervenendo nei confronti di un “condannato”, non determinano la formazione del giudicato di condanna, né contribuiscono alla sua stabilizzazione.   

PROCEDIMENTI SPECIALI – GIUDIZIO ABBREVIATO – PENA – Legge n. 103 del 2017 – Contravvenzioni – Riduzione della metà – Continuazione tra delitti e contravvenzioni – Diminuente per il rito – Diverso criterio di computo – Necessità.

La Seconda sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 14068 del 27/02/2019, dep. il 1/04/2019 ha affermato che, nel rito abbreviato, la riduzione della metà della pena per le contravvenzioni – prevista dall’art. 442, comma 2 cod. proc. pen. come riformato dall’art. 1, comma 44 della legge 23 giugno 2017, n. 103 – costituisce norma penale di favore e, pertanto, in caso di continuazione tra contravvenzioni e delitti, la riduzione deve essere effettuata distintamente per gli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni (nella misura della metà) e per quelli disposti per i delitti (nella misura di un terzo).

PROCEDIMENTI SPECIALI – PATTEGGIAMENTO – IN GENERE – Pena – Necessità di verificare la legalità degli aumenti di pena disposti per il riconoscimento di circostanze aggravanti – Sussistenza.

La Terza sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza  n. 12691 del 10/10/2018 (dep. 21/03/2019), ha affermato che, in tema di patteggiamento, oltre al giudizio di congruità della pena, da compiersi sul risultato finale dell’accordo, il giudice è tenuto ad effettuare la verifica della legalità di quest’ultimo anche nella parte relativa al procedimento di computo derivante dal riconoscimento di circostanze e dall’eventuale giudizio di bilanciamento, dal momento che la valutazione della correttezza dell’applicazione e della comparazione delle stesse determina l’obbligo di verificare che siano conformi ai criteri legali i corrispondenti aumenti e diminuzioni di pena.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – ROGATORIE – DALL’ESTERO – ESECUZIONE – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Esecuzione dell’ordine – Delega del P.M. alla polizia giudiziaria – Abnormità – Ragioni.

La Sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 17774 del 03/04/2019, ha affermato che è abnorme il provvedimento con il quale il pubblico ministero, in esecuzione di una richiesta di rogatoria avente ad oggetto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, deleghi il compimento dell’atto alla polizia giudiziaria senza investire il giudice per le indagini preliminari, trattandosi di provvedimento che rientra nella competenza funzionale esclusiva di quest’ultimo.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – Ordine europeo di indagine passivo – Decreto di riconoscimento del P.M. – Autonoma motivazione – Necessità – Decreto di sequestro – Equipollenza – Esclusione.

In tema di ordine europeo di indagine “passivo” relativo all’adozione di un provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio, la Sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 14413 del 07/02/2019, ha affermato che il decreto di riconoscimento che il P.M. deve emettere, ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, è atto autonomo, che deve essere specificamente motivato, ai sensi dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen., non potendo ad esso equipararsi il decreto di sequestro probatorio adottato dall’autorità che provvede all’esecuzione nella cui motivazione si faccia riferimento al contenuto dell’ordine emesso dall’autorità straniera. 

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – Detenuto sottoposto a regime differenziato – Colloqui audiovisivi in videoconferenza con altro detenuto – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni.

La Sezione Prima, con sentenza n. 16557 del 22 marzo 2019, ha affermato che un detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non può essere autorizzato ad avere colloqui audiovisivi con un altro detenuto (nella specie, il fratello) mediante il sistema della videoconferenza e l’impiego di tecniche comunicative di uso comune, difettando un’espressa disciplina normativa che, in relazione sia ai detenuti in regime ordinario che a quelli in regime differenziato, individui i presupposti di una siffatta forma di comunicazione a distanza e ne detti una specifica regolamentazione quanto agli strumenti da adottare in condizioni di sicurezza, ai poteri di controllo delle Autorità penitenziarie ed alle necessarie coperture di spesa.

PROCEDIMENTO – Reati contro la P.A. – Art. 322-quater cod. pen. – Ordine di pagamento della riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa – Sentenza di “patteggiamento” – Possibilità – Esclusione.

La Sesta sezione penale, con sentenza n. 12541 del 14 marzo 2019, ha affermato che, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il pagamento della riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, di cui all’art. 322-quater cod. pen., non può essere ordinato con sentenza di applicazione della pena, sia nel procedimento di forma ordinaria che in quello di forma “allargata”, su richiesta delle parti.