Rassegna cassazione penale novembre 2016

a cura di Luigi Giordano

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – VIOLENZA SESSUALE – IN GENERE – ATTI SESSUALI – NOZIONE – NECESSITÀ DEL COINVOLGIMENTO FISICO O EMOTIVO DELLA VITTIMA – ESCLUSIONE – FATTISPECIE.

La Sez. 3 della Corte di Cassazione, con sentenza n. 47980 del 28 settembre 2016, depositata il 14 novembre 2016, ha affermato che, ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., è sufficiente il compimento di un atto sessuale con un minorenne, non essendo necessario il coinvolgimento fisico o emotivo di quest’ultimo o la consapevolezza dell’offesa arrecata allo sviluppo della sua personalità sessuale. (Fattispecie consistita in atti sessuali di autoerotismo compiuti dall’imputato mentre teneva la nipote di mesi undici sulle ginocchia).

REATI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – VIOLENZA SESSUALE – AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 61 N. 11-QUINQUIESCOD. PEN. – MINORE CHE HA ASSISTITO AL FATTO –  LEGITTIMAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E ALL’IMPUGNAZIONE – SUSSISTENZA.

La Sezione 3 della Corte di Cassazione, all’udienza del 17 maggio 2016, con sentenza depositata il 27 ottobre 2016, n. 45403,  ha affermato che nei delitti di violenza sessuale aggravati ai sensi  dell’art. 61 n. 11-quinquies cod. pen., il minore che ha assistito al fatto delittuoso riveste la qualifica di persona offesa ed è, pertanto, legittimato alla  costituzione di parte civile ed all’ impugnazione della sentenza.

SANITA’ PUBBLICA – IN GENERE – LEGGE N. 68 DEL 22 MAGGIO 2015 – DELITTI CONTRO L’AMBIENTE – ART. 452-BISCOD. PEN. – INQUINAMENTO AMBIENTALE – “COMPROMISSIONE” O DETERIORAMENTO” – NOZIONE.

La Terza sezione, con sentenza n. 46170 del 21 settembre 2016, (depositata il 3 novembre 2016, ha affermato che la “compromissione” o il “deterioramento”, di cui al delitto di inquinamento ambientale previsto dall’art. 452- bis cod. pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, si risolvono in una alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza  della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio “funzionale”, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi. 

STUPEFACENTI – IN GENERE – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – INGENTE QUANTITÀ – CONFIGURABILITÀ – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

La Terza sezione della Corte di cassazione, con la sentenza del 28 settembre 2016, n. 47978, depositata il 14 novembre 2016, ha affermato che, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo “hascisc”, poiché l’art. 1 del d.m. 4 agosto 2006 che, raddoppiando il moltiplicatore della dose media giornaliera previsto al punto 40 della tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, aveva portato da mg. 500 a mg. 1000 il quantitativo di principio giornaliero di THC riferibile ad un uso esclusivamente personale, è stato annullato dal Tar Lazio, con la sentenza n. 2487 del 2007, l’aggravante della ingente quantità di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore non a 2.000, ma a 4000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella predetta tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. 

MISURE DI SICUREZZA – PATRIMONIALI – CONFISCA – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – ISTANZA DEL TERZO ESTRANEO AL PROCESSO – SOSTITUZIONE DEL BENE CONFISCATO CON DENARO – POSSIBILITÀ – ESCLUSIONE.

La Prima Sez. della Suprema Corte, all’udienza del 15 settembre 2016, con provvedimento depositato il 4 novembre 2016, n. 46559, ha affermato che, in tema di confisca, il giudice dell’esecuzione non può disporre, su istanza del terzo rimasto estraneo al processo, la sostituzione del bene confiscato con una somma di denaro di pari valore.

COMPETENZA – DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA – TRASMISSIONE ATTI ALLA CORTE DI ASSISE ANZICHÉ AL PM

La Sezione Quinta della Corte di Cassazione, con ordinanza del 3-4 novembre 2016, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “Se la trasmissione degli atti da parte del Tribunale – dichiaratosi incompetente per materia con sentenza ex art. 23 c.p. in ordine ad uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.  – alla Corte di Assise anziché al Pubblico ministero, determini la nullità di tutti gli atti conseguenti”

MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA – INTERCETTAZIONI – INFORMATICHE

La Quarta sezione, con sentenza n. 40903 del 28 giugno 2016, depositata il 30 settembre 2016, ha affermato che le e-mail pervenute o inviate al destinatario e archiviate da questi nelle cartelle della posta elettronica possono essere oggetto di intercettazione, in quanto sono il frutto di un flusso di dati già avvenuto, mentre è irrilevante la mancanza del presupposto della loro apprensione contestualmente alla comunicazione. Esulano, invece, dal materiale intercettabile le e-mail “bozza”, cioè quelle non inviate al destinatario”, le quali possono comunque essere acquisite per mezzo di un sequestro di dati informatici”.

MISURE CAUTELARI – URGENZA DI PROVVEDERE – DINIEGO – IMPUGNAZIONE

La Sezione prima, con sentenza del 6 ottobre 2016, n. 46588, depositata il 4 novembre 2016, ha affermato che non è impugnabile l’ordinanza del G.i.p. declinatoria della competenza, che abbia ritenuto l’insussistenza dell’urgenza di cui all’art. 291, comma 2, c.p.p., a prescindere dalla correttezza, o meno, della relativa decisione (in una fattispecie di richiesta di convalida presentata al G.i.p.).

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – DIVIETO DI ESPATRIO – ESIGENZE CAUTELARI – PERICOLO DI REITERAZIONE DEL REATO – APPLICABILITÀ.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, all’udienza 15 luglio 2016, con sentenza depositata il 24 ottobre 2016, n. 44727, ha affermato che la misura coercitiva del divieto di espatrio può essere applicata anche per il soddisfacimento delle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione del reato, di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO PREVENTIVO – OGGETTO –  SEQUESTRO PREVENTIVO FUNZIONALE ALLA CONFISCA PER EQUIVALENTE – TRATTAMENTI PENSIONISTICI – AMMISSIBILITÀ – LIMITI – FATTISPECIE. 

Con sentenza del 7 aprile 2016, depositata il 26 ottobre 2016, n. 44912, la III Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente, il divieto di pignoramento di trattamenti pensionistici o ad essi assimilati in misura eccedente un quinto del loro importo stabilito dall’art. 545 cod. proc. civ., essendo previsto a tutela dell’interesse pubblicistico a garantire al pensionato mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, non opera quando le somme erogate a titolo di pensione siano già state corrisposte all’avente diritto e si trovino confuse con il suo restante patrimonio mobiliare. (In motivazione, la Corte ha precisato che la somma percepita come pensione perde detta natura e può essere sottoposta a vincolo a seguito del suo accredito sul conto corrente bancario del creditore e della conseguente confusione con l’ulteriore denaro ivi depositato).

PROVE – MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA – PERQUISIZIONI – SEQUESTRO – RICERCA DELLA NOTIZIA DI REATO O DI FATTI NON EMERSI IN PRECEDENZA – FINALITÀ ESPLORATIVA –  SUSSISTENZA – LEGITTIMITÀ – ESCLUSIONE.

Con sentenza del 14 giugno 2016, n. 44928, depositata il 25 ottobre 2016, la III Sezione della Corte di cassazione ha affermato che, in tema di ispezione, perquisizione e sequestro, deve ritenersi illegittimo, perché sorretta da finalità meramente esplorative, l’attività volta ad acquisire la “notitia criminis” in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e riguardante fatti non emersi in precedenza. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che ricorreva detta finalità nel provvedimento adottato per verificare se le modalità presuntivamente illecite di gestione di un plesso industriale fossero applicate dal medesimo gruppo imprenditoriale anche in altro sito operativo, che presentava analoghe caratteristiche costruttive e di prestazioni).

IMPUGNAZIONI – APPELLO – DIBATTIMENTO – RINNOVAZIONE DELL’ISTRUZIONE – IN GENERE –   “REFORMATIO IN PEIUS” DI UNA SENTENZA DI ASSOLUZIONE – PRINCIPI DELLA CORTE EDU – PRESUPPOSTI DI OPERATIVITÀ

La Sez. III, con la sentenza del 12 luglio 2016, depositata il 13 ottobre 2016, n. 43242, si è discostata dalla decisione delle Sezioni Unite n. 27620 del 2016, affermando che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, c.p.p., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

Successivamente, la questione in esame è stata rimessa alle Sezioni unite dalla Sez. II, con ordinanza del 28 ottobre 2016, n. 47015, depositata in data 9 novembre 2016, che ha chiesto di valutare se, nel caso di impugnazione del pubblico ministero contro una pronuncia di assoluzione emessa nell’ambito di un giudizio abbreviato, ove tale decisione sia basata su una valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive dal giudice e il cui valore sia posto in discussione dall’organo dell’accusa impugnante, il giudice di appello debba porre in essere i poteri di integrazione probatoria e procedere all’assunzione diretta  dei dichiaranti. In quest’ordinanza è stato rilevato che l’esercizio di poteri istruttori da parte del giudice dell’appello avverso la sentenza emessa nel giudizio abbreviato in base alla citata pronuncia della Corte Costituzionale non costituisce un obbligo, ma una mera facoltà da porre in essere quando è assolutamente necessario. L’allargamento della tutela prevista dalla Convenzione europea, nell’obiettivo di massima estensione delle regole dell’equo processo, trova un limite nella struttura del rito abbreviato non condizionato e nella sua natura negoziale. I principi fondamentali della oralità della prova, dell’immediatezza della sua formazione davanti al giudice chiamato a decidere e della dialettica delle parti «non costituiscono un dogma processuale, ma possono essere sacrificati, per scelta dello stesso imputato, in funzione dei vantaggi assicurati dal rito stesso, senza per ciò compromettere l’equità del procedimento che termini in un giudizio di condanna».

IMPUGNAZIONE – APPELLO – SPECIFICITÀ DEI MOTIVI – INAMMISSIBILITA’

Le Sezioni Unite, all’udienza del 27 ottobre 2016, nel ricorso n. 29607/2016, hanno affermato che l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

IMPUGNAZIONI – IN GENERE – SENTENZA DI CONDANNA – REATO ABROGATO – TRASFORMAZIONE IN ILLECITO CIVILE – GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE – REVOCA DELLE STATUIZIONI SUGLI INTERESSI CIVILI.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 46688, del 29 settembre 2016, depositata il 7 novembre 2016),  hanno affermato che, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’ impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come  reato,  deve  revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. (Nella stessa pronuncia le Sezioni unite hanno affermato, altresì, che nel medesimo caso, il giudice dell’ esecuzione, revoca,  con la stessa formula, la sentenza  di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono  gli interessi civili).

IMPUGNAZIONI – REVISIONE – IN GENERE – SENTENZA DI ESTINZIONE DEL REATO CON CONFERMA DELLE STATUIZIONI CIVILI – ASSOGGETTABILITÀ A REVISIONE – AMMISSIBILITÀ.

La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 3 ottobre 2016, depositata in data 8 novembre 2016, n. 46707, ha affermato che è ammissibile la richiesta di revisione, proposta ai sensi dell’art. 630, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., avverso la sentenza del giudice di appello che abbia prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione del reato e confermato, contestualmente, la condanna dello stesso al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

MISURE DI PREVENZIONE – RIGETTO SEQUESTRAO E CONFISCA – IMPUGNAZIONE

Con ordinanza del 10 novembre 2016, la VI Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle sezioni Unite sa seguente questione: “Se il provvedimento con cui il tribunale, in tema di misure di prevenzione, rigetta la richiesta di sequestro e di confisca dei beni, sia appellabile o soltanto ricorribile per cassazione”.

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