Rassegna Cassazione penale ottobre 2015

di Roberta Zizanovich

Le Sezioni Unite:

con la sentenza n. 43264, depositata il 27 ottobre scorso, hanno affermato che, nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l’esercizio dell’azione penale, Ia mancata comparazione in udienza della persona offesa, ritualmente citata ancorché irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, in quanta l’opposizione prevista come condizione ostativa dall’art. 34 comma 3 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere necessariamente espressa e non può essere desunta da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.

Le Sezioni semplici:

– la Prima sezione, con la sentenza n. 45417, in tema di misure di prevenzione personali, ha affermato che è legittima l’applicazione dell’obbligo di soggiorno, unitamente alla sorveglianza speciale di P.S., anche nell’ipotesi in cui la proposta abbia avuto ad oggetto solo quest’ultima misura, in quanto la valutazione giudiziale in ordine alla concreta pericolosità del prevenuto, ed alla conseguente individuazione delle misure da applicare, è del tutto autonoma dal contenuto dell’iniziale proposta di applicazione formulata da uno dei soggetti legittimati, pur essendo tale proposta indispensabile per l’avvio del procedimento.

– sempre la Prima Sezione, con la sentenza n. 41693,  ha affermato che, nel rideterminare la pena calcolata a titolo di continuazione tra reati di detenzione illecita di droghe c.d. “pesanti” e di droghe c.d. “leggere”, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile a seguito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, il giudice dell’esecuzione può rielaborare il rapporto tra “reato-base” e “reati-satellite” modificando l’individuazione del reato più grave.

– la Seconda sezione, con la sentenza n. 45338, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, ha affermato che, qualora la richiesta di sospensione formulata nel corso dell’udienza preliminare venga rigettata dal g.u.p., l’imputato può impugnare tale decisione con ricorso per cassazione ovvero può riproporre la richiesta nel giudizio, prima dell’apertura del dibattimento, essendogli invece preclusa la facoltà di reiterare la richiesta prima della conclusione dell’udienza preliminare.

– la Terza Sezione, con la sentenza n. 42458, in materia di abusivo trasferimento all’estero di cose di interesse artistico, ha affermato che la confisca obbligatoria prevista dall’art. 174 d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, non ha una funzione sanzionatoria ma è una misura recuperatoria di carattere amministrativo e che la sua applicazione può prescindere dall’accertamento della responsabilità penale. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che insubiecta materianon rilevano i principi affermati dalla Corte Edu nel caso Varvara c. Italia in quanto, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, il provvedimento ablativo non incide sul diritto di proprietà privata .

– la Terza sezione, con la sentenza n. 45278, ha affermato che la disciplina di cui all’art. 169 c.p.p. trova applicazione solo in occasione della prima notifica al soggetto che risulti avere residenza o dimora all’estero, al fine di fornirgli quel “minimum” di informazioni essenziali per renderlo edotto dell’esistenza di un procedimento penale che lo riguarda, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le relative notificazioni; con la conseguenza che non è necessario procedere all’invio della raccomandata all’estero, secondo le modalità e con il contenuto indicati dalla disposizione citata, qualora l’indagato abbia già appreso, in occasione di altro atto (nella specie, sequestro preventivo), del procedimento e dell’invito ad eleggere o dichiarare domicilio, potendosi procedere, nel caso di inottemperanza all’invito, alla notifica ai sensi dell’art. 161, comma quarto, c.p.p., mediante consegna al difensore.

– la Quinta sezione, con lasentenza n. 39797, ha affermato che l’art. 601 cod. pen. (nella nuova formulazione introdotta dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24) non assorbe l’aggravante di cui all’art. 602-ter cod. pen., in quanto si limita a stabilire che, allorquando oggetto della tratta siano soggetti minori, la condotta è configurabile anche in assenza delle modalità indicate nel primo comma della disposizione.

– la Quinta sezione, con la sentenza n. 41004, ha affermato che, ricorre la qualità di pubblico ufficiale in capo al protutore dell’incapace poiché questi esercita una funzione pubblica assimilabile a quella del tutore che rileva anche se esercitata in assenza di una designazione formale, ad eccezione dei casi di usurpazione dell’investitura.

– la Sesta Sezione, con la sentenza n. 44683, ha affermato che La Corte di Cassazione può direttamente applicare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ed annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ogniqualvolta emerga, dal contenuto di quest’ultima, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto previsto dall’art.131 bis cod.proc.pen.

– la Sesta Sezione, con la sentenza n. 44765, ha affermato che, in assenza di diversa specifica indicazione del giudice civile in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento, nel caso di genitore naturale lavoratore non affidatario, l’importo degli assegni familiari destinati al figlio minore concorre ad integrare la somma alla cui periodica corresponsione lo stesso è obbligato.

– la Sesta Sezione, con ordinanza n. 38561, ha affermato che è rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 75 bis del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (con il quale è stato introdotto un complesso di stringenti misure di prevenzione limitative della libertà personal e di movimento alle quali il questore può, per ragioni di pubblica sicurezza, sottoporre, anche a prescindere dall’esistenza di una precedente condanna penale passata in giudicato e di un programma terapeutico in corso, i soggetti sanzionati in via amministrativa ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309/1990), inserito dall’art. 4 – quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost.

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