Rassegna cassazione penale ottobre 2016

a cura di Luigi Giordano

TRUFFA CONTRATTUALE – PAGAMENTO DA PARTE DELLA VITTIMA A MEZZO BONIFICO BANCARIO – MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO – ACCREDITO DELLA SOMMA SUL CONTO CORRENTE DEL DESTINATARIO.

La Sezione feriale, con sentenza del 30 agosto 2016 (dep. 8 settembre 2016), n. 37400, Ferrari, ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente. Ha poi aggiunto che, nel caso di truffa contrattuale con pagamento da parte della vittima di un importo per mezzo di bonifico bancario, bonifico bancario, «il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell’operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell’ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione». La consumazione del reato, di conseguenza, presuppone che la somma di denaro bonificata venga accreditata sul conto corrente del destinatario, con conseguente e successivo addebito sul conto corrente dell’ordinante che ne perde definitivamente la disponibilità, occorrendo «un consolidamento in termini economici dell’operazione in capo al soggetto attivo». Fino al momento dell’accredito sul conto del destinatario, «la semplice disposizione impartita all’istituto bancario, non consolidando l’operazione, non comporta alcuna consumazione del reato, posto che il soggetto attivo non ha ancora acquisito la valuta».

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – TRUFFA – IN GENERE – FRODE INFORMATICA – MOMENTO CONSUMATIVO.

La Sezione I penale della Corte, con sentenza n. 36359 del 20 maggio 2016 (dep. 1 settembre 2016), ha affermato che il reato di frode informatica si consuma nel momento e nel luogo in cui il soggetto agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui e non in quelli in cui interviene l’attività di manipolazione del sistema di elaborazione dati o di alterazione del funzionamento del sistema.

REATO – CIRCOSTANZE – AGGRAVANTI COMUNI – SEVIZIE E CRUDELTA’ – NATURA SOGGETTIVA – COMPATIBILITÀ CON IL DOLO D’IMPETO – SUSSISTENZA.

Con sentenza n. 40516 del 23 giugno 2016 (dep. 29 settembre 2016), Del Vecchio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la circostanza aggravante dell’aver agito con crudeltà, di cui all’art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., ha natura soggettiva e non è incompatibile con il dolo d’impeto.

SICUREZZA PUBBLICA – STRANIERI – REATO DI INGIUSTIFICATA INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 5-TER D.LGS. N. 286 DEL 1998 – MODIFICA NORMATIVA INTRODOTTA DAL D.L. N. 89 DEL 2011, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 129/2011 – NUOVA INCRIMINAZIONE – CONSEGUENZE.

La Sezione I penale, con sentenza n. 36363 del 26 maggio 2016, dep. il 1 settembre 2016, Mamanaj, ha ribadito che la nuova formulazione del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 89 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 129 del 2011, non si pone in continuità normativa con la precedente fattispecie di reato (non più applicabile nell’ordinamento a seguito della sentenza della Corte di Giustizia U.E. 28 aprile 2011, ElDridi), sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio (cd. direttiva “rimpatri”) al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti e la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato, dando luogo, pertanto, ad una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa sopra citata. In motivazione, la Corte ha precisato che, a differenza di quanto previsto in precedenza, all’intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato.

STUPEFACENTI – IN GENERE – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELLA INGENTE QUANTITÀ – CONFIGURABILITÀ – SEQUESTRO DELLA SOSTANZA – NECESSITÀ – ESCLUSIONE.

Con sentenza n. 35042 del 1 marzo 2016, dep. 19 agosto 2016, Gjeja, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di stupefacenti, la circostanza aggravante della detenzione di ingente quantità di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere configurata anche in mancanza del sequestro della sostanza, purché vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato ponderale. Nella fattispecie, la sussistenza dell’aggravante è stata desunta dalle conversazioni telefoniche intercettate, che provavano ripetute massicce importazioni di marjuana, di cui era riferita l’ottima qualità, confermate dalle cospicue disponibilità finanziarie dei co-indagati, immediatamente ricollegabili ai traffici, e dall’elevato principio attivo riscontrato nella droga sequestrata ad alcuni acquirenti.

STUPEFACENTI – IN GENERE – ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – STABILE ACQUIRENTE DELLA SOSTANZA – PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE – CONDIZIONI.

Con sentenza n. 30233 del 15 gennaio 2016, dep. 17 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l’operatività dell’associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectiosocietatis tra l’acquirente ed i fornitori. In particolare, è stato sostenuto che la partecipazione all’associazione non è esclusa dal fatto che l’indagato, pur di continuare a spacciare, fosse stato costretto, con minaccia, a rifornirsi costantemente di droga dal sodalizio criminale.

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – ESTINZIONE – TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE -UDIENZA PRELIMINARE – ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M., AI SENSI DELL’ART. 33-SEXIES COD. PROC. PEN., PER L’EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO – DECORRENZA “EX NOVO” DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA – ESCLUSIONE.

Con sentenza del 8 settembre 2016, dep. 14 ottobre 2016), n. 43666, la Sezione II della Corte ha affermato che, in tema di estinzione della custodia cautelare per il decorso dei termini di durata massima, i termini stabiliti dall’art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la fase che inizia con l’esecuzione della misura cautelare e si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente qualora, nel corso dell’udienza preliminare, il giudice – ritenendo che per il reato contestato debba procedersi con citazione diretta a giudizio – pronunci ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc. pen.,  per l’emissione del decreto di citazione.

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – IMPUGNAZIONI – RIESAME – DECISIONE – IN GENERE – MOTIVAZIONE DELL’ORDINANZA EMESSA IN SEDE DI RIESAME – ECCEZIONE DI DIFETTO DI AUTONOMA VALUTAZIONE – RIGETTO – GENERICO RINVIO “A PIÙ PARTI” DELL’ORDINANZA DEL G.I.P. – SUFFICIENZA – ESCLUSIONE.

Con sentenza n. 23869 del 22 aprile 2016, dep. 8 giugno 2016, Perricciolo, la Sezione I della Corte di Cassazione ha affermato che è meramente apparente la motivazione con la quale il tribunale del riesame, di fronte all’eccezione difensiva relativa alla mancanza di un’autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l’adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, “in più parti”, ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell’ordinanza potesse rinvenirsi l’autonoma valutazione che l’art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità.

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – IMPUGNAZIONI – RIESAME – PROCEDIMENTO – TRIBUNALE DEL RIESAME – ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA – POTERE – ESCLUSIONE.

Con sentenza n. 23869 del 22 aprile 2016, dep. 8 giugno 2016, Perricciolo, la Sezione I della Corte di Cassazione ha ribadito che il tribunale del riesame è privo di poteri istruttori in relazione ai fatti relativi all’imputazione, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate, dovendo limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze processuali già acquisite o degli elementi eventualmente prodotti dalle parti nel corso dell’udienza.

MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO PREVENTIVO – PERDITA DI EFFICACIA – SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO NEI CONFRONTI DELL’INTESTATARIO FORMALE DEL BENE – CONFISCABILITÀ DEL BENE NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO EFFETTIVO – RESTITUZIONE DEL CESPITE – POSSIBILITÀ – ESCLUSIONE.

Con sentenza n. 36365 del 1 giugno 2016, dep. 1 settembre 2016, Galasso, la Sezione I penale della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di sequestro preventivo, la pronuncia di sentenza di proscioglimento nei confronti del titolare formale del bene sottoposto a vincolo non determina, ex art. 323 cod. proc. pen., la revoca della misura cautelare reale e la restituzione della cosa qualora sia disposta la condanna, con conseguente confisca, nei confronti del titolare effettivo del bene medesimo. Nel caso concreto, il titolare formale del bene era stato assolto, mentre la confisca era stata disposta a norma dell’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306nei confronti del proprietario effettivo.

MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO PREVENTIVO – ESECUZIONE ALL’ESTERO – CONTROLLO GIURISDIZIONALE – POSSIBILITA’

Con sentenza del 19 ottobre 2016, la Sezione VI della Corte di Cassazione ha affermato che è ammissibile il controllo giurisdizionale sui presupposti del sequestro preventivo eseguito all’estero su richiesta dell’Autorità giudiziaria italiana. Nella fattispecie, si trattava di un sequestro eseguito in Svizzera. La Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale che, in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. aveva dichiarato inammissibile l’istanza dell’interessato volta ad ottenere il controllo sui presupposti legittimanti il sequestro ai fini di confisca.

INDAGINI PRELIMINARI – ARRESTO IN FLAGRANZA – CONDIZIONI – STATO DI FLAGRANZA – INFORMAZIONI DA PARTE DELLA VITTIMA O DI TERZI ASSUNTE NELLA IMMEDIATEZZA DEL FATTO – POSSIBILITÀ – ESCLUSIONE.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione, con sentenza del 24 novembre 2015 (dep. 21 settembre 2016), n. 39131, Ventrice hanno affermato che non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto.

IMPUGNAZIONI – APPELLO – COGNIZIONE DEL GIUDICE D’APPELLO – DIVIETO DI “REFORMATIO IN PEIUS” – DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO – REATO PROCEDIBILE DI UFFICIO IN LUOGO DI ALTRO PROCEDIBILE A QUERELA – VIOLAZIONE DEL DIVIETO – SUSSISTENZA.

La Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza del 20 luglio 2016 (dep.7 ottobre 2016, n. 42577/16, Anetrini, ha affermato che, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, viola il divieto di “reformatio in peius” la diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del gravame, qualora a ciò consegua la configurazione di un delitto procedibile di ufficio, escluso dal primo giudice, in luogo di uno procedibile a querela.

GIUDICE DELL’ESECUZIONE – CORTE COST., SENT. N. 32 DEL 2014 – EFFETTI – REVIVISCENZA DELL’ORIGINARIO TRATTAMENTO SANZIONATORIO – DROGHE COSIDDETTE “LEGGERE” – REGIME DI MAGGIOR FAVORE PER IL REO – CONSEGUENZE – SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA – DOVERE DI PROCEDERE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA PENA – SUSSISTENZA – CONTENUTO.

Con sentenza n. 35805 del 20 aprile 2016, dep. il 30 agosto 2016, Marcianò, la Corte di Cassazione, in tema di stupefacenti, ha affermato che il giudice dell’esecuzione – richiesto di adeguare il trattamento sanzionatorio in precedenza determinato per l’illecita detenzione di “droghe leggere” sulla base dei limiti edittali di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014 – deve procedere alla rideterminazione della pena sulla base dei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen., anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dalla normativa oggetto di reviviscenza appena indicati.

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