Rassegna Cassazione penale ottobre-dicembre 2019

A cura di Luigi Giordano

STUPEFACENTI – Corte cost., sent. n. 40 del 2019 – Illegalità della pena – Conseguenze nel giudizio di legittimità – Pena inflitta a titolo di continuazione per reato diverso da quello oggetto della pronuncia di incostituzionalità – Rideterminazione della pena irrogata per il reato satellite – Necessità – Esclusione.

In tema di stupefacenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, nella parte relativa al minimo edittale, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato riconosciuto in continuazione con altro diverso non oggetto della pronuncia di costituzionalità, la pena detentiva irrogata per il reato base può essere rideterminata dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., ove non occorra procedere ad attività valutative o che implichino l’esercizio di poteri discrezionali, mentre deve escludersi la necessità di rideterminazione dell’aumento di pena per il reato satellite (nella specie detenzione droghe leggere del tipo hashish).

Sez. 3, n. 43103 del 04.07.2019 (dep. 21.10.2019), Presidente V. Di Nicola – Estensore G. Liberati.

REATI CONTRO LA P.A. – Violazione di sigilli – Integrazione mediante condotta omissiva – Esclusione.

La Terza Sezione penale ha affermato che il reato di violazione di sigilli è integrabile unicamente mediante condotta attiva. (Fattispecie, di ritenuta inconfigurabilità del reato, di omessa demolizione, peraltro regolarmente autorizzata dal giudice, di opere edilizie).

Sez. 3, n. 47281 del 12/09/2019, dep. 21/11/2019, Pres. G. Liberati – Rel. A. Scarcella.

REATI CONTRO LA PERSONA  Reato ex art. 167 del d.lgs. n. 196 del 2003 – Illecito trattamento dei dati personali mediante diffusione – Natura permanente – Ragioni.

La Terza sezione ha affermato che il reato di illecito trattamento dei dati personali, realizzato in forma di diffusione dei dati protetti – ex art. 167 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 vigente ratione temporis -, resi ostensibili ai frequentatori di un social network attraverso il loro inserimento, previa creazione di un falso profilo, sul relativo sito, ha natura di reato permanente, caratterizzandosi per la continuità dell’offesa arrecata dalla condotta volontaria dell’agente, il quale ha la possibilità di far cessare in ogni momento la propagazione lesiva dell’altrui sfera personale mediante la rimozione dell’account.

Sezione Terza, n. 42565 del 28/05/2019 (dep. 17/10/2019), Pres. F. Izzo, Rel. G. De Marzo.

PROCEDIMENTO – Giudizio – Dibattimento – Mutamento del giudice – Conseguenze – Indicazione.

Le Sezioni unite hanno affermato che, fermo restando che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza deve coincidere con quello che ha disposto l’ammissione delle prove assunte alla sua presenza, in caso di mutamento del giudice, qualora non venga formalmente rinnovata l’ordinanza ammissiva, i provvedimenti in precedenza emessi conservano comunque efficacia se non espressamente modificati o revocati, ma le parti hanno la facoltà di formulare una richiesta specificamente motivata di ammissione di prove nuove o di rinnovazione di quelle in precedenza assunte, che il giudice deve valutare ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche in punto di non manifesta superfluità; sicché, qualora la ripetizione delle prove non abbia avuto luogo, o perché non richiesta o perché, pur richiesta, non sia stata ammessa o non sia stata possibile, non è necessario il consenso delle parti alla lettura degli atti ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen.

Sez. U, n. 41736 del 30 maggio 2019 (dep. 10 ottobre 2019) – Pres. D. Carcano – Est. S. Beltrani.

IMPUGNAZIONI – Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 – Sentenza emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. – Illegalità della pena – Annullamento senza rinvio.

La Sesta Sezione ha affermato che, in caso di sopravvenuta illegalità della pena concordata in appello, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la sentenza gravata dev’essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello, dinanzi alla quale le parti saranno chiamate a valutare ex novo la possibilità di un’applicazione della disciplina dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l’anzidetta illegalità inficia tanto la richiesta formulata dalle parti quanto la connessa rinunzia, anche parziale, ai motivi d’appello, trattandosi di manifestazioni di volontà collegate sulle quali si è fondata l’emissione della sentenza.

Sezione Sesta, n. 41461 del 12.09.2019 (dep. 09.10.2019), Presidente Fidelbo G., Estensore Aprile E.

INDAGINI PRELIMINARI – Avvenuta iscrizione delle notizie di reato – Estratti del S.I.C.P. (Sistema Informativo della Cognizione Penale) – Valore probatorio – Sussistenza.

La Quinta sezione ha affermato che il S.I.C.P. (Sistema Informativo della Cognizione Penale) costituisce la banca informativa di tutti i dati fondamentali della fase di cognizione del processo penale in sostituzione dei registri cartacei non più esistenti, sicché i relativi estratti sono idonei a comprovare l’avvenuta iscrizione delle notizie di reato.

Sezione Quinta, n. 40500 del 24.09.2019 (dep. 03.10.2019), Presidente C. Zaza – Estensore A. Tudino.

PERSONA GIURIDICA – SOCIETÀ – REATI SOCIETARI

La Quinta sezione della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di reato di abuso di informazioni privilegiate (insider trading), ha affermato che:

–  il reato di cui all’art. 184 T.U.F. è di pericolo e di mera condotta, per cui è sufficiente ad integrarlo l’utilizzo dell’informazione privilegiata per compiere investimenti, sfruttando la conoscenza delle dinamiche finanziarie che stanno per coinvolgere la persona giuridica ed il suo patrimonio azionario, senza che siano necessari l’elisione del margine di rischio dell’investimento e la conseguente realizzazione di un vantaggio e causazione di corrispondente danno;

– nel concetto di “informazione privilegiata” rientrano anche le informazioni acquisite nelle tappe intermedie del processo che porta alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro cui volge l’informazione stessa, tra cui rileva anche l’attività relativa ad un incarico di “due diligence” conferito ad una società di consulenza;

– la qualifica di insider primario, soggetto a responsabilità penale – a differenza dell’insider secondario, soggetto a sola responsabilità amministrativa – può ravvisarsi anche nel solo fatto di rivestire, all’interno della società di consulenza che tratta l’incarico relativo all’ente, un ruolo di spicco, quale quello di “socio senior”, che permetta, per sua natura, di divenire recettore e collettore delle informazioni relative alle singole attività di consulenza, pur non partecipandovi direttamente;

–  ai fini della valutazione della violazione del principio del ne bis in idem, nel caso di sanzione irrevocabile irrogata dalla Consob,la disapplicazione della norma penale, alla luce della giurisprudenza delle Corti europee, può avere luogo soltanto nell’ipotesi in cui la sanzione amministrativa assorba completamente il disvalore della condotta coprendo sia aspetti rilevanti a fini penali che a fini amministrativi, offrendo pienamente tutela all’interesse protetto dell’integrità dei mercati finanziari e della fiducia del pubblico negli strumenti finanziari.

Sezione Quinta, udienza 15/04/2019 (dep. 30/9/2019) n. 39999, Pres. M. Vessichelli, Rel. M. Brancaccio.

PARTE CIVILE – Banca in risoluzione – Cessione all’ente-ponte – Legittimazione a costituirsi parte civile della banca cedente – Sussistenza – Ammissione della costituzione di parte civile – Effetti preclusivi sull’accertamento della titolarità dell’azione civile – Esclusione.

La Quinta sezione ha affermato che:

– in tema di cessione di beni e rapporti giuridici della banca sottoposta a risoluzione in favore di ente – ponte, a norma del d. lgs. 16 novembre 2015, n.180 e della delibera della Banca d’Italia del 22 novembre 2015, n. 559, alla banca cedente deve essere riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo nei confronti di ex esponenti per i fatti di bancarotta relativi alla sua gestione, sicchè la stessa banca cedente è titolare della facoltà di proporre domanda di applicazione della misura cautelare del sequestro conservativo;

– il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile non determina preclusioni in ordine all’accertamento, ai fini dello scrutinio relativo alla sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro conservativo, della titolarità dell’azione in capo alla parte civile che ha proposto la domanda cautelare.

Sez. 5, n. 47087 del 10 ottobre 2019 (dep. 20 novembre 2019) – Pres. G. Miccoli – Est. A. Caputo.

MISURE DI PREVENZIONE – Controllo giudiziario – Decisione del tribunale competente – Impugnazione – Ricorso alla corte d’appello – Ammissibilità – Ragioni.

Le Sezioni Unite hanno affermato che le decisioni del tribunale competente per le misure di prevenzione sulle richieste in tema di controllo giudiziario, compreso, pertanto, il provvedimento di rigetto dell’istanza di applicazione di tale misura, presentata a norma dell’art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono impugnabili mediante ricorso, anche nel merito, dinanzi alla corte d’appello, quale mezzo di impugnazione generale previsto dall’art. 10 del citato d.lgs. n. 159 del 2011.

Sez. U, n. 46898 del 26 settembre 2019 (dep. 19 novembre 2019) – Pres. D. Carcano – Est. M. Vessichelli.

FALLIMENTO – Sequestro preventivo a fini di confisca – Curatore fallimentare – Legittimazione alla revoca del sequestro ed all’impugnazione dei provvedimenti cautelari – Sussistenza – Momento di apposizione del vincolo penale rispetto alla dichiarazione di fallimento – Rilevanza – Esclusione.

Le Sezioni Unite hanno affermato che il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca di beni facenti parte del compendio fallimentare e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale concernenti tali beni, indipendentemente dal fatto che il vincolo sia stato disposto anteriormente o successivamente alla dichiarazione del fallimento.

Sez. U, n. 45936 del 26 settembre 2019 (dep. 13 novembre 2019) – Pres. D. Carcano – Est. C. Zaza.

PROCEDIMENTO PENALE – Richiesta di rinvio a giudizio – Provvedimento del G.I.P. di restituzione del fascicolo al P.M. perché mancante di adeguata fascicolazione – Abnormità – Sussistenza – Ragioni.

La Sesta Sezione ha affermato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari restituisca al pubblico ministero il fascicolo trasmesso con richiesta di rinvio a giudizio in quanto privo della fascicolazione prevista dall’art. 3 reg. es. cod. proc. pen., giacché, dovendosi escludere che detta inosservanza sia sanzionata da nullità od inutilizzabilità, una tale decisione costituisce esercizio di un potere non previsto dal sistema processuale.

Sez. 6, n. 46139 del 29 ottobre 2019 (dep. 13 novembre 2019) – Pres. A. Petruzzellis – Est. E. Aprile.

ESECUZIONE – Ordine di carcerazione – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 565, comma 9, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 3 del 2019 – Sospensione dell’esecuzione – Possibilità – Esclusione – Ragioni.

La Sezione feriale ha affermato che l’intervenuta remissione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lett. i), legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui modificando l’art. 4-bis, comma primo, ord. pen., richiamato dall’art. 565, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., dispone che il divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione si applichi anche al delitto di cui all’art. 314, comma primo, cod. pen. commesso anteriormente alla citata legge, non consente al giudice a quo di procedere a detta sospensione, atteso il principio del sindacato accentrato di costituzionalità che impedisce al giudice di riappropriarsi del procedimento anche se soltanto ai fini cautelari.

Sez. Feriale, n. 45319 del 27/08/2019, dep. il 7/11/2019, Presidente V. Di Nicola – Estensore C. Renoldi.  

CONFISCA – Sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. – Art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen. – Giudizi di cognizione pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina – Obbligo di citazione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni – Esclusione.

In tema di sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., la Seconda sezione ha affermato che, l’assenza di qualsiasi disposizione transitoria che preveda l’estensione dell’obbligo, previsto dall’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 6, d.lgs. 01 marzo 2018, n. 21), di citazione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità anche ai giudizi in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della disposizione, impedisce che nei giudizi di appello e di cassazione pendenti debbano essere citati soggetti che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

Sez. 2, n. 45105 del 4/07/2019, dep. il 6/11/2019, Presidente U. De Crescienzo – Estensore I. Pardo.  

IMPUGNAZIONI – D.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 – Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa – Disciplina intertemporale – Individuazione.

In tema di impugnazioni, la Terza sezione ha affermato che la previsione dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa, di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, in assenza di una disciplina intertemporale, è applicabile alle sole sentenze emesse successivamente all’entrata in vigore della novella.

Sez. 3, del 12/06/2019 (dep. 28/10/2019), n. 43699, Presidente A. Aceto – Estensore A. Gentili.

SANITÀ PUBBLICA – Rifiuti – Attività organizzate per il traffico illecito –Organizzazione di una sola parte delle attività del ciclo di gestione dei rifiuti – Sufficienza.

In materia di rifiuti, la Terza sezione ha affermato che, ai fini dell’integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell’ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale.

Sez. 3, del 23/05/2019 (dep. 28/10/2019), n. 43710, Presidente A. Aceto – Estensore G. Liberati.

SEQUESTRO PENALE – Perquisizione e sequestro di dispositivi informatici – Tribunale del riesame – Provvedimento che dispone la restituzione dei dispositivi previa estrazione di “copia forense” – Mancanza di una richiesta del pubblico ministero – Legittimità – Sussistenza – Ragioni.

La Quinta sezione della Corte di cassazione ha affermato che è legittimo il provvedimento con cui il tribunale del riesame, pur in mancanza di una richiesta del pubblico ministero, disponga la restituzione dei dispositivi informatici sequestrati previa estrazione di “copia forense”, trattandosi di provvedimento che non implica l’adozione di una nuova misura cautelare, ma il riconoscimento della legittimità di quella già eseguita.

Sez. 5, n. 42765 del 9/9/2019 (dep. 17/10/2019) – Pres. G. Miccoli – Est. A. Settembre.