Rassegna Cassazione penale ottobre novembre dicembre 2018

a cura di Luigi Giordano

Reati dei privati contro la Pubblica amministrazione – Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale – Art. 393 bis-cod. pen. –  Natura giuridica – Causa di giustificazione – Carattere oggettivo – Atto arbitrario – Nozione.

La Sesta Sezione  della Corte di Cassazione, con la sentenza del 27/04/2018, (deposito del 5/12/2018), n. 54424/18, nel processo c.d. No Tav, ha affermato, tra gli altri principi, che, in tema di reazione all’eccesso arbitrario, l’art. 393 bis-cod. pen. delinea una causa di giustificazione – che opera sul piano oggettivo-  in cui l’arbitrarietà dell’atto non implica necessariamente un “quid pluris” rispetto alla “illegittimità”, essendo sufficienti a qualificare come eccedenti dalle proprie attribuzioni, anche comportamenti  – posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni – di per sé “legittimi” ma caratterizzati da un difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, in quanto violativi degli elementari doveri di correttezza e civiltà che debbono caratterizzare l’agire dei pubblici ufficiali (Corte cost. n. 140 del 1998).

REATI CONTRO LA FAMIGLIA – DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE -VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI – Cessazione del rapporto di convivenza – Omesso versamento dell’assegno per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli – Configurabilità del delitto di cui all’art. 570-bis cod. pen.

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 24/10/2018 (dep. 12/12/2018), n. 55744, ha affermato che il delitto previsto dall’art. 570-bis cod. pen., introdotto dal d. lgs., 1 marzo 2018, n. 21, è configurabile  anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio (nello stesso senso, Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018).

DELITTI CONTRO LA PERSONA – Delitto di produzione di materiale pedopornografico – Formulazioni dell’art. 600-ter, comma primo, cod. pen. successive alla legge 6 febbraio 2006, n. 38 – Pericolo di diffusione di detto materiale – Necessità – Esclusione.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 51815 del 31 maggio 2018 (dep. 15 novembre 2018), hanno affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario, alla luce delle formulazioni dell’art. 600-ter, comma primo, cod. pen. successive alla legge febbraio 2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di diffusione di detto materiale.

STUPEFACENTI – IN GENERE – Legge n. 242 del 2016 – Liceità della coltivazione – Limiti- Cannabis sativa L – Detenzione e cessione dei derivati – Applicabilità del d.P.R. n. 309 del 1990 – Condizioni.

La Sez. VI,  con la sentenza n. 56737 del 27/11/2018 (dep. 17/12/ 2018), ha affermato che la legge 2 dicembre 2016, n. 242, che stabilisce la liceità della coltivazione della cannabis sativa L per finalità espresse e tassative, non si riferisce  anche alla  commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione – costituiti dalle inflorescenze ( Marijuana) e dalla resina ( Hashish) –  e, pertanto, le condotte di detenzione illecita e cessione di tali derivati continuano ad essere sottoposte alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile.

STUPEFACENTI – IN GENERE – Diversa tipologia di sostanza stupefacente detenuta – Fattispecie del fatto di lieve entità – Configurabilità – Ragioni – Applicabilità dell’art. 81 cod. pen. – Esclusione.

In materia di sostanze stupefacenti, le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza del 27/09/2018 (dep. 09/11/2018), n. 51063, hanno affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto, e che la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro.

SICUREZZA PUBBLICA – MISURE DI PREVENZIONE – SINGOLE MISURE – SORVEGLIANZA SPECIALE – Sopravvenuta detenzione del sottoposto – Sospensione dell’esecuzione della misura – Successiva scarcerazione – Ripristino della misura – Violazione degli obblighi – Reato di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 – Configurabilità – Condizioni.

Le Sezioni unite, con la sentenza n. 51407 del 21/06/2018, Marillo, Rv. 273952, hanno affermato che non è configurabile il reato di reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza di una rivalutazione dell’attualità e della persistenza della sua pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura. (In motivazione, la Corte ha rilevato che l’art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d’ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si è protratta per almeno due anni).

REATO DI OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI – Società estere  – Differenza tra stabile organizzazione occulta (cd. estero-vestizione) e società – schermo – Rilevanza.

La Sezione terza, con la sentenza n. 50151 del 13/07/2018 Cc. (dep. 07/11/2018) Rv. 274090 ha affermato che, in tema di reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi di cui all’art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si configura la “stabile organizzazione”, da cui deriva l’obbligo fiscale di un soggetto non formalmente residente, nel caso in cui una società estera, con una sede fissa di affari nel territorio italiano, effettua in Italia la sua attività mediante un’organizzazione di persone e di mezzi (cd. estero-vestizione della residenza fiscale); si ha, invece, una “società-schermo”, nell’ipotesi in cui l’ente, anche se allocato formalmente all’estero, è privo di concreta autonomia e costituisce solo una copertura attraverso la quale agisce la persona fisica, titolare effettiva dell’attività economica e, di conseguenza, tenuta agli adempimenti fiscali.

NOTIFICAZIONI – ALL’IMPUTATO – DOMICILIO DETERMINATO – Luogo ove è avvenuta la notifica a mani proprie – Diversità dal domicilio indicato nell’atto – Irrilevanza.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza del 25/06/2018 (dep. 8/11/2018) n. 50973, ha affermato che il domicilio determinato, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc. pen., va individuato nel luogo ove è avvenuta la prima notificazione con consegna a mani proprie, anche se effettuata in luogo diverso dal domicilio indicato sull’atto da notificare ed a condizione che il destinatario abbia omesso di eleggere o dichiarare un diverso domicilio.

ESECUZIONE – IN GENERE – Procedimento di prevenzione – Udienza camerale – Sentenza Corte EDU – Riscontrata violazione processuale – Rimedi – Revisione europea – Ammissibilità – Incidente di esecuzione – Esclusione – Ragioni.

La Prima sezione della Corte di cassazione, con la sentenza del 13/07/2018 (dep. 8/11/2018) n. 50919, ha affermato che il soggetto nei cui confronti la Corte EDU ha dichiarato l’illegittimità del procedimento di prevenzione svoltosi in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, può attivare esclusivamente lo strumento della “revisione europea” per conseguire la riapertura del procedimento, mentre è inammissibile l’incidente di esecuzione, in quanto la pronuncia della Corte EDU, attenendo a profili processuali e non sostanziali, non incide direttamente sul giudicato.

SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA – Società estere  – Differenza tra stabile organizzazione (cd. estero-vestizione della residenza discale) e società – schermo – Rilevanza per la disciplina del sequestro e per la determinazione dell’imposta evasa.

La Sezione terza, con la sentenza n. 50151 del 13/07/2018 Cc. (dep. 07/11/2018) Rv. 274090 ha affermato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto in relazione a reati tributari, nel caso in cui sia configurabile la “stabile organizzazione” in Italia di una società formalmente residente all’estero (cd. estero-vestizione), a norma dell’art. 12-bis del d.lgs n. 74 del 2000, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere disposto sui beni dell’imputato, ove non sia stato possibile reperire nei confronti dell’ente il profitto del reato; laddove invece sia ravvisata la costituzione di una “società-schermo”, priva di autonomia e mero strumento di copertura attraverso il quale la persona fisica svolge attività economica, il sequestro preventivo del profitto può essere eseguito, indifferentemente, sia sui beni dell’imputato, sia su quelli della società. (Nella fattispecie, la Corte ha evidenziato che la distinzione rileva anche ai fini dell’individuazione dell’imposta evasa – Irpef, per i redditi delle persone fisiche e Ires per quelli delle società – e della conseguente quantificazione del profitto confiscabile).

PERSONA GIURIDICA – SOCIETA’ – RESPONSABILITA’ DA REATO – MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE -APPELLO – REVOCA DELLA MISURA DISPOSTA PER ESECUZIONE DELLE CONDOTTE RIPARATORIE – DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA’ DELL’IMPUGNAZIONE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE – PROCEDURA DE PLANO – ESCLUSIONE

Le Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 51515 del 27 settembre 2018, depositata il 14 novembre 2018, hanno affermato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari interdittive applicate ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001:

– l’appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia stata revocata a seguito delle condotte riparatorie poste in essere dalla società indagata ai sensi dell’art. 17 d. lgs. n. 231 del 2001, non può essere dichiarato inammissibile de plano secondo la procedura prevista dall’art. 127, comma 9, ma, considerando che la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale, deve essere deciso nell’udienza camerale e nel contraddittorio delle parti, previamente avvisate;

– la revoca della misura interdittiva disposta a seguito di condotte riparatorie poste in essere ex art. 17 d. lgs. 231 del 2001, intervenuta nelle more dell’appello cautelare proposto nell’interesse della società indagata, non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.

Nel caso di specie, veniva in rilievo l’interesse della società a conseguire, nel caso di riconoscimento del difetto dei presupposti genetici della misura, la restituzione della cauzione versata al momento della sospensione della misura cautelare di poi revocata, del risarcimento del danno e del profitto del reato messo a disposizione ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) e c) del d. lgs. n. 231 del 2001. 

PENA PECUNIARIA INFLITTA DAL GIUDICE DI PACE – Abrogazione dell’art. 42 del D.L.vo n. 274 del 2000 – Competenza a disporre la conversione della pena pecuniaria non pagata – Magistrato di sorveglianza.

La Sez. I, con la sentenza n. 56967 del 2018 (dep. 18 dicembre 2018), ha affermato che la competenza a disporre la conversione della pena pecuniaria non pagata, inflitta dal giudice di pace, è da individuarsi, a seguito della abrogazione dell’art. 42 del D.L.vo n. 274 del 2000, in capo al magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 660 cod. proc. pen.

COSA GIUDICATA – DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO.  Abusi di mercato – Sanzioni formalmente amministrative – Ne bis in idem – Esclusione –  Condizioni – Valutazione della proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio rimesso al giudice comune.

La Quinta Sezione penale, in tema di abusi di mercato (art. 184 e 187- bis TUF), con la sentenza del 21/09/2018 (dep. 31/10/2018), n.49869, ha affermato che, nel caso in cui la sanzione irrogata da Consob sia già divenuta irrevocabile, la verifica del giudice penale circa la legittimità, rispetto al principio del ne bis in idem, del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato all’autore degli illeciti può comportare esclusivamente la rideterminazione delle sanzioni penali attraverso la disapplicazione in mitius della norma che commina dette sanzioni solo nel minimo edittale.