Reato di tortura

CLASSIFICAZIONE
DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE – TORTURA – ELEMENTI COSTITUTIVI.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Corte E.D.U., Aydin c. Turchia 25 settembre 1997
Corte E.D.U., Prince c. Regno Unito 10 luglio 2001
Corte E.D.U., Scoppola c. Italia 10 giugno 2008
Corte E.D.U., Cestaro c. Italia 7 aprile 2015
Corte E.D.U., Bartesaghi e altri c. Italia 22 giugno 2017

RIFERIMENTI NORMATIVI
Convenzione E.D.U., art. 3
Cod. pen., art. 613-bis

PRONUNCIA SEGNALATA
Cass. pen, sez. 5, sentenza n. 47079 del giorno 8 luglio 2019

Abstract

Il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato comune, vincolato per le modalità della condotta (violenze o minacce gravi, crudeltà), per l’evento naturalistico (acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico) e per il soggetto passivo (persona privata della libertà personale o affidata alla custodia, potestà vigilanza, controllo, cura e assistenza dell’agente ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa)

Il caso

La decisione segnalata scaturisce dai ricorsi proposti avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni che aveva confermato l’ordinanza applicativa, nei confronti di una pluralità di persone, della misura cautelare in carcere in relazione al delitto di tortura, introdotto nel codice penale (art. 613-bis) dall’art. 1, primo comma, della l. 14 luglio 2017, n. 110.

La vicenda aveva preso le mosse dalla richiesta di intervento di un vicino di casa della vittima, allarmato dai rumori che si avvertivano dalla strada e dalle urla di aiuto provenienti dalla abitazione della persona offesa; il personale intervenuto aveva, in quell’occasione, appreso che l’uomo era da tempo bersaglio di spedizioni aggressive da parte di giovani ignoti che, soprattutto nel corso della notte, prendevano a calci la porta di ingresso della abitazione, per poi allontanarsi. In data successiva, un esposto denuncia, a firma congiunta di diversi residenti nella zona, aveva segnalato che, da alcune settimane, durante le ore serali e le prime del mattino, si erano verificati continui e reiterati danneggiamenti ai danni della abitazione della persona offesa, con lancio di pietre e di altri oggetti, calci e colpi alla porta della abitazione e agli infissi della stessa: una dei firmatari dell’esposto, nelle spontanee dichiarazioni rese, aveva riferito che le molestie erano iniziate da molti anni, forse una decina; che, tuttavia, ultimamente, a partire dal Carnevale 2019, alle molestie dei ragazzini minorenni si erano aggiunte altre vessazioni e, per quanto riferito dalla stessa persona offesa, anche violenze fisiche da parte di adulti portatisi dinanzi alla abitazione con due autovetture. Per quanto riferito ai vicini dalla persona offesa, questi era stato aggredito e picchiato da persone mascherate; un’altra volta, pochi giorni dopo, una banda di individui sempre mascherati, aveva lanciato bidoni dell’immondizia contro la porta di casa; e, comunque, tutte le sere seguenti si erano verificate condotte gravemente moleste nelle ore notturne contro la persona offesa, che al fine aveva sporto denuncia. L’uomo aveva dichiarato di essere schernito e aggredito da tempo da parte di ignoti che, in più occasioni, erano anche penetrati in casa sua, recentemente anche percuotendolo con mazze sulle mani, sui fianchi, sul ventre e sulle ginocchia; avevano distrutto  suppellettili di casa e rubato trecento euro prima di fuggire. D’altro canto, la polizia aveva dato atto di avere rinvenuto la persona offesa in casa in preda alla paura, in stato confusionale e in degradanti condizioni di trascuratezza igienica e di salute, avendo egli dichiarato di non mangiare da una settimana, neppure essendo uscito di casa per la spesa, per timore di imbattersi nei suoi aggressori; venivano, altresì, riscontrati i danni al portone di casa, alle finestre, alle serrande. L’uomo veniva ricoverato d’urgenza, per grave insufficienza renale, e sottoposto a intervento chirurgico per accertata perforazione viscerale; presentava anche  evidenti tracce di sangue coagulato alle labbra, alle gengive e tra i denti, compatibili con traumi pregressi, nonché ecchimosi estese a entrambi gli arti inferiori, riconducibili a percosse o cadute.

A seguito delle indagini erano anche stati acquisiti video ritraenti le “spedizioni”

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Come ricorda la decisione segnalata, nel dare applicazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di Strasburgo ha fatto emergere un orientamento che ha segnato un passaggio evolutivo nella definizione del concetto di tortura, nel senso che essa può essere anche intesa sotto il profilo psicologico, il quale, pur non lasciando tracce visibili sul corpo, può costituire, comunque, una modalità molto sofisticata di inflizione del dolore (Aydin c. Turchia del 25/09/1997).

La Corte europea ha anche sottolineato la necessità di una contestualizzazione del comportamento, che deve essere valutato non solo alla stregua del grado di sofferenza inflitta, ma anche della natura e dello scopo dell’atto, soprattutto in considerazione della condizione di vulnerabilità e di minorata difesa della vittima   La contestualizzazione del comportamento fa sì che si debba tener conto di tutte le circostanze del caso, ossia della durata del trattamento, dei suoi effetti fisici e mentali, del sesso, dello stato di salute della vittima, della sua età (Prince c. Regno Unito del 10/07/2001; Scoppola c. Italia del  10/06/2008, in relazione al mantenimento prolungato in stato di detenzione di persona disabile e di età avanzata; Cestaro c. Italia del 7 aprile 2015; Bartesaghi e altri c. Italia del 22 giugno 2017, con le quali è stato ritenuto che le condotte poste in essere in occasione del G8 di Genova presso la caserma Bolzaneto siano da qualificare come tortura, ai sensi dell’art. 3, cit., per avere provocato sofferenze fisiche e psichiche acute (“aiguës”), in ordine alle quali se ne è ravvisato il carattere particolarmente grave e crudele. 

Cass. n. 47079 del 2019

Muovendo dalle indicazioni della Corte di Strasburgo, la Corte di Cassazione compie una puntuale disamina degli elementi costitutivi della fattispecie, sottolineando: a) che l’art. 613-bis cod. pen. ha introdotto un reato doloso, formalmente vincolato per le modalità della condotta (violenze o minacce gravi, crudeltà), per l’evento naturalistico (acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico) e  per il soggetto passivo (persona privata della libertà personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell’agente, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa); b) che viene richiesta  una condotta plurima o abituale, o in alternativa, che il fatto comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. L’evento può essere costituito anche da “acute sofferenze fisiche” oppure da un “verificabile trauma psichico”, in via alternativa; c) che la tortura è stata  concepita come reato eventualmente abituale, nel quale caso la condotta è integrata dalla reiterazione di più condotte nel tempo (anche solo due, e anche in un minimo lasso temporale, come un’ora o alcuni minuti, potendo mutuarsi, sotto tale profilo, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla fattispecie degli atti persecutori, ex art. 612-bis cod. pen.; d) che la gravità indicata dal legislatore riguarda non solo le minacce, ma anche le violenze; e) che la “crudeltà”, che costituisce un elemento normativo di fattispecie, integra un requisito di natura prettamente valutativa, e intrinsecamente dotato di forte carica valoriale, per il quale, infatti, il legislatore non richiede neppure la reiterazione; f) che l’art. 613-bis valorizza il peculiare rapporto sussistente tra il torturatore e la sua vittima, restringendo il novero dei possibili soggetti passivi del reato di tortura a tre categorie di persone, una delle quali è riferita proprio a  coloro che si trovino in una “condizione di minorata difesa”, con un’opzione normativa che trova  conforto nell’orientamento della giurisprudenza convenzionale, incline alla contestualizzazione del comportamento, in modo da tenere conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la qualità e le condizioni fisiche e psichiche della vittima, come sesso, stato di salute, età; g) che, in ragione della ratio dell’incriminazione – ravvisabile nella lesione della dignità umana, quale limite il cui superamento integra l’evento dal punto di vista giuridico, e alla cui luce deve essere letto e interpretato anche l’evento naturalistico descritto dalla norma –  il trauma psichico delineato dall’art. 613 bis cod. pen., può essere interpretato in conformità alla definizione di trauma che se ne trae dalla teorizzazione in ambito psicologico, dove, per esso, si intende un evento che, per le sue caratteristiche, risulta “non integrabile” nel sistema psichico pregresso della persona, minacciando di frammentarne la coesione mentale; g) che la prova dell’evento va ancorata a elementi sintomatici del trauma psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente e anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare tale effetto destabilizzante in una persona comune, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.