Relazione Massimario in tema di Notificazioni all’imputato

di Andrea Antonio Salemme

Rel. n. 24/17

Roma, 17 marzo 2017

Orientamento di giurisprudenza 

OGGETTO:     665011 – NOTIFICAZIONI – ALL’IMPUTATO – IN GENERE – Nomina del difensore di fiducia – Notifica successiva alla prima presso il difensore – Prevalenza su ogni altra forma di notifica -Orientamento di giurisprudenza.

Rif. norm.: Nuovo cod. proc. pen. artt. 157 comma 8 bis, 161, 180, 182, 183, 184; d.l.  21 febbraio 2005, n. 17; Legge 22 aprile 2005, n. 60.


Il tema delle notificazioni all’imputato non detenuto pone la questione – inerente ai rapporti tra gli artt. 157, comma ottavo-bis, e 161, comma primo, cod. proc. pen. – della ritualità di quelle successive alla prima effettuate presso il difensore di fiducia pur in presenza di elezione o dichiarazione di domicilio.

Nel 2008, due autorevoli arresti si pronunciarono per la prevalenza dell’elezione o dichiarazione di domicilio, sul presupposto che la mera semplificazione procedurale resa possibile dall’art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen. si ricollega ad un evento, la nomina di difensore, che non interseca né “a fortiori” supera la manifestazione di volontà sottesa alle predette elezione o dichiarazione.

Nel dettaglio, la sentenza delle Sezioni Unite, 27 marzo 2008, n. 19602, Micciullo, Rv. 239396, fece propria l’interpretazione per cui sussiste una vera e propria nullità della “notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen.”. In applicazione di tale principio, nella specie, le Sezioni Unite esclusero che la difformità della notificazione dal modello legale avesse provocato lesioni del diritto di conoscenza e di intervento dell’imputato, il quale, oltre a non averle dedotte, aveva proposto personalmente le impugnazioni di appello e di legittimità, viepiù sollevando tardivamente l’eccezione di nullità che ben avrebbe potuto e dovuto proporre in appello.

L’avviso espresso dalle Sezioni Unite trovò immediato avallo nella sentenza della Corte Costituzionale, 5 maggio 2008, n. 136, che, chiamata a giudicare della q.l.c. dell’art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., al paragrafo 4 delle motivazioni in diritto, dopo aver rilevato che la disposizione di cui si tratta “si ispira all’esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori e ostruzionistici” attraverso la “valorizzazione del rapporto fiduciario tra l’imputato ed il suo difensore” (fermo però “che il primo atto del procedimento deve essere notificato comunque nelle forme ordinarie”), osservò che, come il difensore può sottrarsi “all’onere ed alla responsabilità” dell’attività comunicativa verso il proprio assistito, “dichiarando immediatamente e preventivamente di non accettare le notificazioni indirizzate a quest’ultimo”, così “anche l’imputato può rendere inapplicabile la norma censurata, mediante dichiarazione del domicilio o sua elezione presso un qualunque soggetto, e ciò in ogni fase del procedimento, posto che la giurisprudenza di legittimità si è orientata, anche con una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, nel senso che la manifestazione di volontà della parte prevale sulla domiciliazione legale per ogni notifica ad essa successiva”.

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite nella sentenza Micciullo superava un orientamento – espresso con compiutezza da Sez. III, 9 gennaio 2008, n. 6790, Salvietti, Rv. 238364, e da Sez. III, 20 settembre 2007, n. 41063, Ardito, Rv. 237639 – inteso, al contrario, ad accordare incondizionata prevalenza all’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. rispetto all’art 161, comma primo, cod. proc. pen., enunciando il principio di diritto a termini del quale “è rituale la procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia, prevista dall’art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., anche nel caso di imputato che abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.”.

Dopo il 2008, la giurisprudenza si è conformata, pur con diverse sfumature, all’insegnamento delle Sezioni Unite.

Eloquente è Sez. V, 29 dicembre 2015, n. 4828, Ciano, Rv. 265803, che, nel reputare “nulla la notifica del decreto di citazione eseguita, ex art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia dell’imputato, nonostante l’esistenza agli atti del domicilio ritualmente dichiarato dall’imputato”, esplicita la motivazione per cui “il domicilio ‘legale’ non può prevalere su quello dichiarato, considerato che l’art. 157, comma ottavo-bis cod. proc. pen. si riferisce alle ipotesi considerate dai commi precedenti; ne consegue che tale nullità tempestivamente eccepita comporta la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata”.

Altre massime ripropongono pressoché alla lettera quella tratta dalla sentenza delle Sezioni Unite, soffermandosi, nella descrizione delle fattispecie, sulle condizioni di sanabilità della nullità che affligge la notificazione irritualmente eseguita a norma dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia. Così, ad esempio, Sez. IV, 1 aprile 2015, n. 18098, Crapella, Rv. 263753, ha ritenuto non sanata detta nullità, “risultando omessa la specifica identificazione della prova di avvenuta conoscenza dell’esistenza dell’atto o dell’esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato”; di converso, Sez. III, 19 luglio 2016, n. 47953, Rv. 268654, intervenuta a proposito del vizio della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, ha statuito nel senso che esso “non aveva provocato lesioni del diritto di conoscenza e di intervento dell’imputato, il quale, pur rimanendo assente in detto giudizio, aveva proposto personalmente il ricorso per cassazione”.

A fronte dell’orientamento consolidato di cui si è detto, poco prima di Sez. III, n. 47953 del 2016, cit., Sez. VI, 28 giugno 2016, n. 31569, C., Rv. 267527, isolatamente, pare ripercorrere la tesi della portata assolutizzante dell’art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., laddove afferma che “la forma di notificazione prevista dall’art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modd. dalla L. 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito”, per l’effetto ritenendo la legittimità della notificazione dei decreti di fissazione dell’udienza preliminare e di rinvio a giudizio effettuata presso il difensore di fiducia nonostante che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stato notificato presso il domicilio eletto dall’imputato all’atto dell’arresto.

Secondo Sez. VI, n. 31569 del 2016, da ultimo richiamata, è dunque sufficiente che, dopo la prima notificazione all’imputato non detenuto, intervenga la nomina di un difensore di fiducia affinché quelle successive possano essere sempre eseguite mediante consegna a detto difensore, con una sola eccezione, integrata dal caso in cui quest’ultimo dichiari immediatamente di non accettare notificazioni dirette al proprio assistito. Di conseguenza, al di fuori di detta eccezione, l’assoluta prevalenza riconosciuta alle notificazioni successive alla prima mediante consegna al difensore di fiducia assorbe anche i casi di previa dichiarazione o elezione di domicilio effettuate dall’imputato ai sensi dell’art. 161, comma primo, cod. proc. pen.

L’opinione in parola si differenzia dall’avviso affermatosi dopo il 2008, e recentissimamente di nuovo ribadito da Sez. VI, 15 febbraio 2017, n. 11954, in fase di massimazione, giacché esso, come visto, ritiene la dichiarazione o elezione di domicilio alla stregua di una manifestazione di volontà concorrente con la nomina di difensore e perciò produttiva di effetti indipendentemente dalla sopravvenienza di quest’ultima.

Il Redattore: Andrea Antonio Salemme

Il vice direttore

Giorgio Fidelbo