Relazione su “Punti di contatto rete giudiziaria europea”

di Fulvio Baldi

“I Punti di contatto della Rete Giudiziaria europea: forme e modalità di raccordo con le autorità interne”

 Roma, 13 settembre 2017


di Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione


SOMMARIOLe fonti di riferimento; Le buone prassi;Le condizioni per un’attività proficua

Le fonti di riferimento

Come è noto, la Rete giudiziaria europea (di seguito definita RGE o EJN) è un network di Punti di contatto nazionali volto ad agevolare la cooperazione giudiziaria nelle materie penale e civile. La Rete penale è stata istituita dall’azione comune 98/428 GAI (Giustizia e Affari Interni) del 29 giugno 1998 in attuazione della Raccomandazione n. 21 sul Piano di azione contro la criminalità organizzata adottata dal Consiglio il 28 aprile 1997. A partire dal 24 dicembre 2008 è entrato in vigore un atto che ne costituisce una nuova base giuridica e cioè la Decisione del Consiglio 2008/976/GAI del 16 dicembre 2008 relativa alla RGE, previa formale abrogazione dell’atto del 1998.

La RGE è costituita da Punti di Contatto degli Stati membri, dalla Commissione Europea  e da un Segretariato con sede all’Aja.

I Punti di Contatto nazionali sono nominati da ogni Stato membro tra le autorità centrali responsabili della cooperazione giudiziaria internazionale, le autorità giudiziarie e altre autorità competenti con responsabilità specifiche nell’ambito della cooperazione giudiziaria internazionale. Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un Corrispondente Nazionale. In Italia operano, tra settore penale e civile, 57 Punti di contatto tra cui quelli, per così dire con competenza nazionale, operanti presso la Procura Generale presso la Cassazione e la PNAA, rispettivamente nominati dai Vertici dei rispettivi Uffici.

Sulla falsariga della RGE in materia penale è sorta quella in materia civile e commerciale, istituita con decisione del Consiglio dei Ministri della U.E. del 28 maggio 2001, in attuazione di quanto stabilito dal Consiglio europeo di Tampere del 15/16 ottobre 1999. Anche detta Rete è costituita dai Punti di contatto nazionali e dalle autorità centrali  e si propone di migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri e di facilitare la conoscenza dei sistemi giuridici e delle procedure in vigore negli stessi, in modo da favorire la composizione delle controversie in materia civile e commerciale di carattere transnazionale. Ai Punti di contatto e agli altri operatori  della RGE è affidato il compito di agevolare le richieste di cooperazione giudiziaria, in modo da superare le difficoltà che possono insorgere nel relativo trattamento, anche mediante informazioni o contatti diretti con l’autorità interessata.

La Rete è anche a servizio del cittadino comunitario, cui offre informazioni sul diritto interno degli Stati membri e sul diritto comunitario mediante
schede informative.

Secondo l’art. 4 della Decisione 2008/976/GAI “I Punti di contatto sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati  membri, soprattutto nelle azioni contro le forme di criminalità grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre autorità competenti del loro Stato  membro, nonché dei Punti di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri Stati membri, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati….  I Punti di contatto forniscono alle autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri, nonché ai Punti di contatto e alle autorità giudiziarie locali degli altri Stati membri, le informazioni giuridiche e pratiche necessarie per consentire loro di approntare efficacemente le richieste di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest’ultima in generale”.

Anche secondo il combinato disposto degli artt. 2 e 5 della Decisione 2001/470/CE, i Punti di contatto in materia civile e commerciale “sono a disposizione” degli organi centrali ed autorità centrali, dei magistrati di collegamento e di qualsiasi altra autorità giudiziaria o amministrativa competente per la cooperazione giudiziaria in materia civile.

Oltre le citate norme di carattere sovranazionale, esistono altrefonti nazionali,comunque introdotte per effetto delle indicazioni delle prime, che disciplinano l’attività dei Punti di contatto, suggerendone l’ampio impiego ma soprattutto onerandoli del compito di individuare di volta in volta le autorità competenti, nazionali e/o straniere,  che devono relazionarsi tra di loro.

In particolare, la l. 7.10.2014, n. 154 , recante “Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea”, all’art. 9, punti e) e f), rubricato “Delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca”, prevedeva una delega al Governo ad adottare decreti delegati per cui dovesse disporsi che “la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se necessario, dei Punti di  contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l’autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all’autorità giudiziaria italiana di stabilirne l’autenticità” e per cui “l’autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell’ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano nel territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all’autorita’ giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo” con la “possibilità di avvalersi dei Punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l’autorità competente”.

Esplicitamente il d.lgs. 15.2.2016, n. 29, recante “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali”, all’art. 4 prevede che “L’autorità giudiziaria italiana procedente, qualora abbia fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in forma scritta, con l’autorità competente di tale Stato per verificare siffatta contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per avviare le consultazioni dirette finalizzate all’eventuale concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro. Quando e’ ignota l’autorità competente da contattare, l’autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i Punti di contatto della Rete giudiziaria europea”.

Parimenti, il d.lgs. 15.2.2016, n. 35, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del  22 luglio  2003,  relativa  all’esecuzione   nell’Unione   europea   dei provvedimenti  di  blocco  dei  beni  o  di   sequestro   probatorio”, all’art. 12, comma 1, dispone che “L’autorità  giudiziaria  che  ha  emesso  il  provvedimento  di sequestro lo trasmette alla competente  autorità  giudiziaria  dello Stato  di  esecuzione,  avvalendosi,  se  del  caso,  anche  ai  fini dell’individuazione di quest’ultima, dei Punti di contatto della Rete giudiziaria europea”.

Da ultimo in ordine cronologico, il d.lgs. 21.6.2017, n. 108, recante “Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa  all’ordine  europeo  di indagine penale”, all’art. 32 prevede che  la trasmissione dell’ordine di indagine all’autorità di esecuzione  può aver  luogo  mediante  il  sistema   di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea e che, comunque, “L’autorità di esecuzione è individuata anche con l’ausilio dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea”.

Le buone prassi

Aldilà di quelle sopra riportate, l’attività  dei Punti di contatto non è regolata da altre norme di tipo processuale. Ciò è facilmente spiegabile, atteso che trattasi di un’attività atipica, creata di volta in volta  con l’unico scopo di raggiungere i due obbiettivi fondamentali dell’efficienza e della celerità.  Al Punto di contatto vengono domandate  forme diverse di collaborazione, che egli deve onorare presto e bene, mettendo il proprio operato a disposizione degli organi previsti dalle Fonti sopra menzionate. Si versa non in  un ambito  puramente processuale, dove l’esecuzione di atti per i quali si è  incompetenti può creare nullità ed invalidità, ma in un ambito paraprocessuale, sebbene pur sempre giudiziario, che corre parallelo rispetto a quello rituale e che mira alla facilitazione del corretto svolgimento delle procedure mediante il meccanismo dell’ intermediazione. In tale contesto il Punto di contatto deve fungere da motorino e cinghia di trasmissione procedurale, non esitando a relazionarsi con cancellerie, presidenti di sezione, ufficio requirente e a tornare ripetutamente sul problema fino alla sua definitiva soluzione. 

Volendo rischiare una tipizzazione (necessariamente incompleta) delle possibili attività, la stragrande maggioranza delle quali coinvolgenti le autorità nazionali, si tratta di:

1)    far capire ai colleghi del distretto il proprio ruolo e la propria presenza, anche con lettere e mail, spiegando come essi possono approfittare della figura;

2)    dare informazioni all’autorità giudiziaria nazionale sulla pendenza o l’esito di una procedura all’estero;

3)    dare informazioni al Punto di contatto all’estero sulla pendenza o l’esito di una procedura italiana;

4)    fornire copia di sentenze e decisioni alle autorità richiedenti, interne o estere;

5)    dare informazioni all’a.g. nazionale o al Punto di contatto estero sulla corretta  individuazione del destinatario delle richieste;

6)    informarsi sulle caratteristiche dei sistemi stranieri;

7)    dare informali spiegazioni sul sistema italiano ai Punti di contatto esteri o ai magistrati di collegamento esteri che le richiedono;

8)    seguire le udienze sensibili, stimolandone le attività (per esempio, la fissazione) e allertandone i protagonisti, vuoi giudicanti che requirenti, e, all’occorrenza, altri Punti di contatto e/o i magistrati di collegamento;

9)    rapportarsi spesso con il Corrispondente nazionale presso il Ministero della Giustizia, anche per relazionare sulla propria attività;

10)                      mettersi al passo con le conoscenze linguistiche;

11)                      frequentare personalmente e non solo virtualmente la Rete, partecipando a riunioni interne ed internazionali.

Posso riferire al riguardo l’esperienza personale quale Punto di contatto in Procura generale della Cassazione, senza tema di smentita laddove affermo che, mutatis mutandis, essa è sovrapponibile a quella di tutti gli altri Punti di contatto in servizio presso le Procure Generali presso le singole Corti d’Appello. Sono investito quotidianamente da richieste di informazioni e di trasmissione di atti che variano dalle procedure MAE  a quelle rogatoriali.

Con riguardo alle prime, dai Punti di contatto estero, non solo, ma anche da Eurojust o dai magistrati di collegamento italiani all’estero  giungono richieste di informazioni relative a se penda già un procedimento e, in caso positivo, in che fase esso si trovi.

Laddove il procedimento non sia ancora fissato io mi attivo per verificare che in cancelleria non siano ancora giunti i necessari documenti per l’iscrizione del fascicolo. Se non ve ne è traccia, comunico la cosa al richiedente perché  a sua volta solleciti i suoi referenti a compiere la fase di accesso in Cassazione. Se, invece, l’iscrizione è fattibile per la presenza del ricorso in cancelleria, per le vie brevi o con richiesta ufficiale chiedo l’immediata iscrizione. Una volta che la Cassazione abbia fissato la data, contatto il PG di udienza per sensibilizzarlo sulla necessità  di riferirmi l’andamento della procedura e, il più delle volte, creo una triangolazione con il richiedente. Nel contempo, se il caso può interessare al magistrato straniero di collegamento in Italia, lo avverto dell’udienza. A tal riguardo, ricordo che, secondo la giurisprudenza della Cassazione elaborata in tema di mandato di arresto europeo (Sez. VI, n. 48 del 2014), il magistrato di collegamento di uno Stato estero può sempre depositare in cancelleria ai fini della decisione atti contenenti elementi conoscitivi dello Stato di appartenenza, poiché tale attività, lungi dal far assumere a tale magistrato la veste di parte processuale, rientra nelle attribuzioni conferite al medesimo dall’art. 2 dell’Azione Comune del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 1996.

Si opera attraverso email, trattandosi di uno strumento velocissimo di trasmissione di informazioni e documenti che consente di collegare più destinatari tra loro. É un mezzo meno ingessato di quello protocollare ufficiale e molto più efficace del telefono. Rispetto al primo è  più rapido. Rispetto al secondo ha il vantaggio, sebbene sia meno veloce, di veicolare documenti e  di lasciare una traccia scritta, utilissima soprattutto per non incorrere in errori che si commettono facilmente quando si ha a che fare  con nomi e cognomi stranieri.

Esaurita l’udienza comunico l’esito della stessa a colui o coloro che mi hanno chiesto notizie. Quando il provvedimento è depositato, lo trasmetto in allegato mail ma ne curo pure una breve sintesi in inglese ove necessaria se il richiedente non conosca l’italiano. Naturalmente, all’esito, si è sempre disponibili a dare informazioni suppletive o di chiarimento. 

A maggior ragione questo tipo di operazioni viene svolto per ciò che concerne le attività ex art. 724 c. 1 bis c.p.p. in relazione alle decisioni della Prima sezione penale concernenti la scelta della Corte di appello che deve eseguire la rogatoria su cui sarebbero competenti anche altre Corti d’appello. Al riguardo devo tuttavia registrare che, come Punto di contatto, continuo ad avere difficoltà circa la corretta comunicazione del provvedimento, che resta criptato trattandosi di atto avente ad oggetto lo svolgimento di indagini. Non ho finora avuto modo di ottenere che almeno all’interno della Cassazione, a beneficio della Procura Generale, possa circolare il provvedimento per esteso ed in chiaro, cioè senzaomissis. Il problema nasce dal fatto che, quando il richiedente domanda perché la Prima sezione sia pronunciata in un senso piuttosto che in un altro, io non sono in grado di capire quali criteri abbiano guidato la scelta, se quello dell’atto rogatoriale più importante tra quelli richiesti o quello del maggior numero di atti a compiersi o, ancora, quello soggettivo legato ai luoghi in cui si trovano i testimoni o vanno acquisiti i documenti. Il nodo in esame dovrebbe, tuttavia, essere parzialmente superato dallo jus superveniens, posto che la definitiva entrata in vigore della riforma del libro XI del c.p.p. dovrebbe attribuire direttamente alla Procura Generale della Cassazione la competenza a decidere chi debba eseguire la rogatoria, sulla falsariga del metodo previsto in materia di soluzione di contrastiexart. 54 e ss. c.p.p. (v. art. 4, c. 1, lett. a) della l. 21.7.2016, n. 149).

È ovvio, poi, che le stesse attività  finora descritte possono essere effettuate in senso simmetrico ed inverso, laddove cioè  sia  il Punto di contatto nazionale a contattare il referente straniero, se non proprio Eurojust o il magistrato di collegamento italiano all’estero o straniero in Italia. Il che avverrà, molto presumibilmente, su sollecitazione dell’Autorità giudiziaria. Anche detta sollecitazione non è prevista in forme tipiche, il che si spiega sia con la natura paraprocessuale della stessa, sia per la necessità di non perdere tempo. Ciò avviene, tuttavia, più raramente in Cassazione, posto che generalmente essa ha già disposizione tutti gli atti al momento della decisione.

Non è da trascurare, tuttavia, che il Punto di contatto interno possa – il che di fatto in Cassazione avviene – di sua iniziativa trasmettere ai Punti di contatto stranieri i provvedimenti nazionali di loro possibile interesse, in quanto concernenti cittadini del loro Stato o procedure estradizionali o rogatoriali da esso provenienti.

In questi casi alla trasmissione del provvedimento andrebbe generalmente allegata una breve sintesi in inglese dello stesso. Con un certo orgoglio vorrei menzionare che, anche per effetto di tale lavoro, il numero dei contatti negli ultimi anni in Procura generale presso la Cassazione è progressivamente aumentato, essendo state trattate nel 2016 ben 128 procedure di assistenza (contro le 105 del 2015, le 16 del 2014, le 20 del 2013, le 25 del 2012), aventi ad oggetto mandati di arresto europeo e rogatorie, nell’ambito di altrettanti contatti intercorsi con 21 differenti Paesi (Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lettonia, Malta, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ungheria). I rapporti con la Turchia, tuttavia, sono stati interrotti una volta che è apparsa evidente l’azione posta in essere dalle forze governative turche contro la Magistratura di quel Paese all’esito dei noti fatti del 15 luglio 2016. Ad oggi, anche per il 2017, il trend positivo risulta confermato. Il tutto in un ambito europeo dove nel biennio 2015-2016 sono stati registrati complessivamente 18.000 contatti.

Il Procuratore Generale della Cassazione, nella Relazione di inizio 2017, ha ricordato anche che frequentissime sono state le interlocuzioni con il Desk italiano di Eurojust, con il magistrato di collegamento italiano operante in Francia e con il magistrato italiano operante in Albania in seno al Progetto PAMECA IV.

Ma vi è di più. A partire dal 2016 il Punto di  Contatto è stato incaricato di trasmettere al Ministero della Giustizia, alla Direzione Nazionale Antimafia ed al Desk italiano di Eurojust i provvedimenti della Corte di Cassazione più rilevanti nella materia della cooperazione internazionale. In esecuzione di tali ordini di servizio, lo scrivente, quale Punto di contatto, ha provveduto allo spoglio dell’intera produzione della Corte di cassazione con conseguente trasmissione ai destinatari delle pronunce di maggiore interesse, così rendendo una utility he costituisce un importante passo nel percorso di collaborazione istituzionale tra la Procura Generale della Cassazione e i summenzionati organismi. Il servizio è successivamente stato esteso nella primavera del 2017 alla Missione dell’Unione Europea denominata “Eulex-Kosovo”.

Il Punto di contatto in materia civile, inoltre, è stato impegnato nel progetto di completamento del portale EU Justice, strumento essenziale per l’accesso da parte degli operatori e dei comuni cittadini alle fonti del diritto europeo e degli Stati in materia civile e commerciale, nell’ottica del potenziamento di una struttura di servizio che può diventare decisiva per il rafforzamento della cooperazione e dello scambio.

Non si ignora né si nega che in tale mole di lavoro si annida certamente il pericolo di una sovrapposizione di compiti tra operatori. Sullo stesso problema possono lavorare, per esempio, il magistrato di collegamento ed il Desk di Eurojust. Questo non rappresenta un problema, ma, piuttosto, una velocizzazione delle soluzioni. Importante è  dare risposte e fare domande, così  come trasmettere documenti, mettendo in indirizzo gli interessati alla procedura. Occorreranno inventiva e buona volontà, soprattutto, per risolvere problemi su cui non ci sono protocolli. Problemi sempre nuovi e diversi, che sorgeranno quotidiani, immagino, anche in tema di ordine europeo di indagine, di Map, di squadre investigative comuni. Problemi non tipizzati, né tipizzabili: solo a titolo di esempio, benchè la lettera della legge non lo richieda, sarà ben immaginabile, nell’applicazione del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, recante “Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del  24 febbraio 2005, sull’applicazione tra  gli  Stati  membri  dell’Unione europea del principio  del  reciproco  riconoscimento  alle  sanzioni pecuniarie” che il Punto di contatto possa aiutare il pubblico ministero presso  il  tribunale  che  ha  emesso  la decisione sulle sanzioni pecuniarie, o nel cui  circondario  ha  sede l’autorità amministrativa che  si  è  pronunciata  in  merito  alla sanzione  amministrativa – allorquando questi debba provvedere  alla  trasmissione della decisione sulle sanzioni  pecuniarie  all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o  di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se  persona giuridica, ha la propria sede legale – ad individuare quale sia detta autorità, previa adeguata interlocuzione con il Punto di contatto presso la stessa.

Le condizioni per un’attività proficua

È di tutta evidenza che la buona riuscita di tutta l’attività di cui si parla è collegata all’esistenza di alcuni fattori. Molto dipende dalla predisposizione personale del Punto di Contatto a rendersi parte attiva e diligente nell’ambito del proprio distretto, ai magistrati del quale bisognerebbe innanzitutto rendere nota la propria disponibilità. Al riguardo basterebbe una lettera circolare ai colleghi, sia giudicanti che requirenti, ai quali va fatta capire l’opportunità di servirsi dell’opera del Punto di contatto.

Altre possibili condizioni favorevoli io individuo nella conoscenza personale e reciproca tra gli operatori, nella buona conoscenza linguistica da parte loro e nella pronta conoscibilità delle caratteristiche degli ordinamenti dei Membri UE. Quest’ultima è, a dire il vero, facilitata dal sitohttps://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn, che contiene una finestra che presenta bene le particolarità  del sistema giuridico di ogni Paese UE.

Va, tuttavia, non trascurato che, laddove al singolo Punto di contatto residuassero dubbi, il che è frequente, egli non deve esitare a relazionarsi con il Punto di contatto corrispondente, con il magistrato di  collegamento, se c’è, o anche con il Desk di Eurojust. Spesso mi capitano richieste di delucidazioni provenienti dall’estero sul nostro sistema interno. Quel che non viene compreso è  l’uso massiccio di acronimi (gip, gup, ge, per esempio), così come risulta ostica la comprensione di alcuni riti alternativi (cosa è un abbreviato?). Bisogna, pertanto, avere l’umiltà di chiedere per capire. Il Punto di contatto dà  e riceve spiegazioni, fa anche questo, nel modo più informale, efficace e veloce possibile!

Quanto al dato linguistico, è  ovvio che un buon uso dell’inglese giuridico aiuta. Anche in questo la Rete dà  una mano, organizzando corsi di durata settimanale (per lo più a L’Aja o presso l’ERA di Trier) a beneficio di singole tipologie di destinatari. 

Ma, soprattutto, è  di fondamentale importanza la conoscenza diretta e reciproca tra gli operatori. La Rete va, a mio avviso, frequentata di persona oltre che virtualmente, anche con un pizzico di sacrificio personale. Le occasioni non mancano. Esistono, infatti, riunioni dei Punti di contatto nazionali presso il Ministero (l’ultima delle quali svoltasi il 27 giugno 2017 presso il DAG), meeting tra Punti di contatto appartenenti ad Aree regionali, per lo più su problemi specifici riguardanti Paesi confinanti, meeting bilaterali (da ultimo quello svoltosi a Bucarest nelle date del 12 e 13 luglio sui problemi del MAE) ed infine due occasioni annuali di meeting Plenari organizzati dai Paesi aventi la Presidenza UE del semestre. Essi sono organizzati su base di workshop e danno l’opportunità di affrontare le tematiche più attuali su cui si cerca di raggiungere uniformità  di vedute.

Da ultimo, ad esempio, nel giugno 2017 si è  svolta a Malta una riunione plenaria avente ad oggetto:

1)    lo stato di implementazione della direttiva 2014/41/EU sull’ordine europeo di indagine, recepita con il d.lgs. n. 108/2017;

2)    alcuni problemi di carattere applicativo del mandato di arresto europeo, soprattutto alla luce della pronuncia della Grande Camera della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Petruhhin (C-182/15) circa l’interpretazione degli articoli 18 (1) e 21 (1) TFUE e 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;

3)    cenni di aggiornamento sullo stato della normativa sovranazionale in tema di riciclaggio di danaro e di prova elettronica, su cui sembrano essere in cantiere importanti novità.

In meeting del genere per ognuna delle tematiche sono organizzati relazioni frontali e gruppi di lavoro. Le discussioni hanno di mira la soluzione di problemi pratici, l’interpretazione delle fonti e le prospettive de jure condendo

Tra gli ultimi meeting vorrei ricordare anche quello tenutosi a L’Aja nel giugno 2016, in cui la parte di maggiore interesse operativo nello svolgimento dei lavori ha riguardato la reciproca delimitazione delle competenze e dei campi di azione di Eurojust e dei Punti di Contatto della Rete giudiziaria europea.

Fermo il punto per cui, in linea di principio, il Desk italiano presso Eurojust si occupa di reati con dimensione transnazionale, mentre, per i casi in cui non si ravvisa tale natura, la competenza spetta alla Rete, è stato stabilito, in estrema sintesi, con l’approvazione dell’intera Assemblea registratasi al termine dei lavori, che il Desk italiano possa ugualmente prendere in consegna detti casi laddove vengano riscontrati ritardi o difficoltà nell’azione dei Punti di contatto.

Se di una procedura che deve essere trattata da questi ultimi viene, invece, investita, ad insaputa della Rete, direttamente la struttura di Eurojust, sarà lo stessoDeskitaliano a trasmettere gli atti agli operatori del Network, pur lasciando aperta presso di sé la pratica “sullo sfondo” in attesa di notizie circa la sua definizione. Ciò avviene anche se il caso risulti aperto presso un altro Desk nazionale ed il Desk italiano ne abbia avuto conoscenza.

Al riguardo nella Relazione annuale del 2016 del Membro nazionale italiano circa l’attività del relativo Desk ,si legge che, “in attesa della definizione normativa del sistema di coordinamento nazionale di Eurojust di cui all’art. 12 della Decisione n. 187 del 2002 del Consiglio modificata dalla Decisione n. 426 del 2009, tuttora da trasporre nell’ordinamento nazionale, sono state fissate alcune linee guida che l’Ufficio italiano di Eurojust ha seguito nei rapporti con i Punti di contatto della Rete Giudiziaria Europea e con i Corrispondenti Nazionali di Eurojust. Quest’ultimi si sono sviluppati in base alla premessa formulata all’art. 25 a) della menzionata Decisione, secondo cui Eurojust intrattiene rapporti privilegiati con la Rete Giudiziaria Europea, basati sulla concertazione e sulla complementarietà. Al fine di poter focalizzare l’impegno del Desk italiano sui casi di agevolazione del coordinamento e della cooperazione giudiziaria penale che presentano un Eurojust profile, è stata cercata in modo particolare la collaborazione dei Punti di Contatto della Rete Giudiziaria Europea”. La relazione dà altresì atto che è stato avviato un esperimento pilota, mediante la stipula, in data 15 novembre 2016, di un protocollo di lavoro con la Procura Generale di Milano, corrispondente nazionale di Eurojust ai sensi dell’art. 9 della l. 41/2005 attuativa della decisione n. 187 del 2002 del Consiglio d’Europa (art. 12 paragrafo I), oltre che punto di contatto della Rete Giudiziaria Europea ai sensi dell’art. 1 dell’Azione Comune 98/428/GAI.

Sul punto, anche il Programma organizzativo ed operativo delDeskItaliano ad Eurojust conteneva la disciplina per cui, nei casi non riconducibili ad un Eurojust profile, “l’Ufficio registrerà i relativi atti secondo le procedure interne e la rogatoria verrà inoltrata al competente Punto di Contatto, usando un format comune onde evidenziare, salvo diverso avviso della  A.G. destinataria, che l’attività di facilitazione e/o assistenza all’esecuzione della rogatoria potranno essere più propriamente svolte dalla Rete Giudiziaria Europea.  Si inviterà pertanto il Corrispondente Nazionale/Punto di Contatto a raccordarsi direttamente con la competente autorità giudiziaria straniera ovvero con il relativo Punto di contatto della Rete giudiziaria, restando l’Ufficio italiano di Eurojust disponibile per eventuali e residue esigenze di cooperazione, qualora non abbiano sortito esito positivo le iniziative assunte in ambito Rete Giudiziaria. Il Membro nazionale sarà poi disponibile a prendere parte a riunioni plenarie dei Punti di Contatto della Rete Giudiziaria/Corrispondenti nazionali di Eurojust, per ogni utile scambio informativo. Infine, il Membro nazionale potrà invitare i competenti Punti di Contatto a riunioni anche operative di Eurojust, quando ciò sia necessario in singoli casi e nel rispetto  delle regole di procedura in vigore nell’organismo“.

Altri meeting riguardano la sola figura del Corrispondente nazionale, il quale, secondo l’art. 4 della Decisione 2008/976/GAI del Consiglio del 16 dicembre 2008, oltre ai suoi compiti in qualità di Punto di contatto, è responsabile, nel proprio Stato membro, delle questioni relative al funzionamento interno della Rete, incluso il coordinamento delle richieste di informazioni e delle risposte fornite dalle autorità nazionali competenti;  ha funzioni di raccordo tra i Punti di contatto, che gli inviano le relazioni annuali sulle loro attività, e con il Segretariato, che è responsabile della gestione della Rete.

Quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 25 della Decisione del Consiglio 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (modificata dalla Decisione del Consiglio 2003/659/GAI e dalla Decisione del Consiglio 2008/426/GAI del 16 dicembre 2008 relativa al rafforzamento dell’Eurojust) fa parte del personale dell’Eurojust ma è un’unità distinta sul piano funzionale, godendo di autonomia.

Il Segretariato è dunque l’organo amministrativo della Rete giudiziaria europea tra le cui responsabilità si segnalano quella di assicurare l’appropriata gestione della RGE per facilitare l’espletamento delle funzioni svolte dai Punti di contatto nonchè di impostare, mantenere e migliorare gli strumenti informatici e il sitowebdella Rete stessa.

Roma, 13 settembre 2017

Fulvio Baldi