Report 30 del 18 dicembre 2024

Il report di oggi è dedicato ad alcune pratiche significative trattate nel corso del plenum del 18 dicembre:
1) la scelta dei sostituti da destinare alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
2) la nomina del Presidente della Corte d’appello di Brescia;
3) il bando per i tramutamenti di primo grado.


1) L’INDIVIDUAZIONE DI 7 NUOVI SOSTITUTI DELLA DNA
1.1. Le proposte della commissione
La scelta dei sostituti da destinare alla DNA si presentava particolarmente complessa: la circolare prevede, infatti, l’attribuzione a ciascun candidato di punteggi distinti per le attitudini generali, per le attitudini specifiche e per il merito; il regolamento del Consiglio prevede poi votazioni separate per ogni singolo candidato e, in presenza di più proposte con punteggi differenti per uno o più candidati, il voto per ballottaggio tra le stesse.
La commissione, all’esito dei lavori, ha licenziato due proposte contrapposte, divergenti soltanto per l’attribuzione di un diverso punteggio a 5 aspiranti (poi divenuti 6 a seguito della presentazione di un emendamento) sul profilo A1 della cd. “attitudine specifica1.
In entrambe le proposte soltanto i primi 7 colleghi della graduatoria avevano ottenuto il voto massimo di 6, che dunque funzionava come voto selettivo per l’individuazione dei vincitori.
Le due proposte proponevano quindi le seguenti graduatorie finali (in grassetto i candidati contrapposti):

– proposta A (sostenuta in commissione dai colleghi di AREA, MI e dai laici): ALBAMONTE, FRATELLO, TERESI, SIRLEO, DE BERNARDO, PERRONE, CAPANO, LUCIANI;

– proposta B (sostenuta in commissione solo da Antonino Laganà): TERESI, GIORDANO, SIRLEO, DE BERNARDO, PERRONE CAPANO, LUCIANI, MUSARO’.

In particolare, nella proposta A, a Musarò era attribuito il voto di 5 e a Giordano il voto di 5.5. Nella proposta B, ad Albamonte era attribuito il voto di 5 e a Fratello il voto di 5,5.


1.2. La discussione in plenum sui criteri
Come evidenziato, la principale differenza sulle due proposte era incentrata sul punteggio per le attitudini specifiche da attribuire ad alcuni colleghi e, in particolare, al collega ALBAMONTE, che poteva vantare prevalenti esperienze nel settore del terrorismo e una specifica competenza nei reati informatici.
Nel dibattito abbiamo preso le mosse dalle previsioni della circolare e del bando che fissavano i parametri per assegnare i punteggi in questo specifico concorso.
Ci siamo soffermati soltanto sul parametro (che ha assunto rilevanza differenziale) delle ATTITUDINI SPECIFICHE. Entrambe le bozze di delibera precisavano, infatti, che tale parametro “consente, come detto, l’attribuzione fino a sei punti e concerne, secondo l’articolo 72 comma 2 della circolare, l’esperienza e le attitudini dimostrate nella trattazione di procedimenti connessi a fenomeni di criminalità organizzata (specialmente di tipo mafioso, camorristico, ‘ndranghestico e simili), in materia di criminalità terroristica e di accumulazione di patrimoni illeciti. Rilevano, altresì, l’esperienza nel campo della cooperazione internazionale.
Particolarmente significative risultano le esperienze maturate per un congruo periodo di tempo, nell’ambito di funzioni requirenti e specificamente, verso le direzioni distrettuali antimafia o i gruppi di lavoro specializzati in materia di antiterrorismo istituiti presso gli uffici di procura
”.
Il bando non aggiungeva ulteriori dettagli, ma imponeva l’utilizzo di un format che “deve fornire gli elementi utili alla valutazione” e che prevedeva i seguenti punti: “1. Ricostruzione dell’esperienza professionale. Indicare le esperienze giurisdizionali maturate, specificando i settori e le materie trattate. Indicare le attività svolte nell’ambito di eventuali esperienze fuori ruolo. 2. Procedimenti e processi trattati, nonché esperienze nei campi della criminalità organizzata, del terrorismo e della cooperazione internazionale. Indicare i procedimenti trattati e le esperienze nei campi della criminalità organizzata, del
terrorismo e della cooperazione internazionale.
3. Esperienze nella gestione dei collaboratori di giustizia, in materia di ordinamento penitenziario, misure di prevenzione. Indicare le eventuali esperienze nella gestione dei collaboratori di giustizia e nelle materie sopra citate. 4. Pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche e didattiche con riferimento anche alla criminalità organizzata e terroristica o della cooperazione internazionale. Indicare le pubblicazioni scientifiche. 5. Permanenza in DDA o in gruppi di lavoro specializzati in materia di antiterrorismo. Indicare i periodi di permanenza nella DDA o nei gruppi di lavoro in materia di terrorismo. 6. Ogni altro elemento utile. Riportare eventuali ulteriori elementi utili alla luce delle disposizioni della circolare n. 13778/2014 “…”.
In conclusione, la determinazione del punteggio per le attitudini specifiche – collocato in un range tra 1 e 6 – imponeva per questo bando di confrontarsi con la concreta esperienza nella trattazione di procedimenti sopra descritti, risultando di contro solo residuale l’esperienza in altri settori investigativi (ivi compresa quella nei reati informatici).
Abbiamo ribadito come fosse necessario operare una valutazione secondo le regole che il Consiglio si era preventivamente dato, evidenziando che, in caso contrario, avremmo realizzato un’inaccettabile disparità di trattamento anche verso magistrati che, pur vantando specifiche competenze in materia informatica, non avevano proposto la loro candidatura semplicemente perché il loro profilo non corrispondeva a quanto richiesto dal bando.

1.3. La valutazione dei titoli del dott. ALBAMONTE
Fatte le precedenti premesse, e ribadito che il dott. ALBAMONTE ha un profilo di indubbio rilievo in alcuni settori, abbiamo ribadito come, nella procedura in questione, occorresse però valutare la portata della sua esperienza nei procedimenti rilevanti per il bando e misurarla anche in comparazione a quelle degli altri aspiranti.
Abbiamo premesso che tutte le esperienze significative del collega erano maturate in un solo ufficio giudiziario e che la permanenza complessiva nel gruppo antiterrorismo (rilevante per il bando) era protratta per un solo decennio (diversamente da altri aspiranti cui veniva riconosciuto il punteggio di 6 e che vantavano competenze maturate in più uffici distrettuali e per periodi temporali solitamente superiori al decennio).
Abbiamo proceduto poi a una disamina dei titoli indicati nella proposta di maggioranza e descritti nell’autorelazione con specifico riferimento alla criminalità terroristica, evidenziando come la qualità e la quantità dei procedimenti trattati in questo settore non fossero all’altezza di quelli degli altri concorrenti (pochi i dibattimenti, poche le misure cautelari, pochi gli indagati e gli imputati rispetto ai procedimenti trattati dagli altri aspiranti). Il dott. ALBAMONTE, poi, non risulta avere esperienza nella gestione di collaboratori di giustizia o di detenuti in regime di 41-bis e non ha mai rappresentato l’accusa in maxiprocessi.

Il plenum non ha, però, accolto la nostra impostazione, riconoscendo al dott. ALBAMONTE il punteggio di 6. Hanno votato in tal senso i colleghi di MI (tranne il consigliere Scaletta, che ha votato la nostra proposta, e la consigliera Marchianò, che si è astenuta), di AREA (compatti), la prima presidente della Cassazione e i laici Ernesto Carbone, Michele Papa e Roberto Romboli. Per il punteggio di 5 (da noi proposto) hanno votato (oltre a noi quattro) i consiglieri Scaletta, Mirenda, Fontana, Miele e i laici di
centrodestra.

1.4. La valutazione dei titoli del dott. MUSARO’
Abbiamo poi sostenuto con forza la necessità di riconoscere il percorso professionale del dott. MUSARO’ con il massimo punteggio pari a 6 (rispetto al 5 riconosciuto dalla proposta di maggioranza).
Invero abbiamo citato l’esperienza e i risultati di alcuni procedimenti istruiti dal collega a Reggio Calabria (l’elenco è solo esemplificativo)

processo CRIMINE: il processo coassegnato al dott. MUSARO’: ha documentato l’unitarietà dell’’ndrangheta;
processo CRIMINE 2: sviluppo del procedimento CRIMINE con 161 imputati. Sono state ottenute 121 condanne in abbreviato; 36 in dibattimento.
processo COSA MIA: procedimento con misure cautelari e rinvio a giudizio per 73 imputati. 24 condanne in abbreviato e 47 in ordinario. Comminati 5 ergastoli;
processo COSA MIA ter: procedimento su investimenti immobiliari e riciclaggio della criminalità organizzata. Sono stati adottati numerosi MAE all’estero. Anche in questo caso è stata ottenuta la condanna degli imputati;
processo ONTA: relativo alla ritrattazione alla morte della testimone di giustizia CACCIOLA Maria Concetta. Dibattimento seguito dal dott. Musarò fino alla condanna degli imputati anche dopo il suo trasferimento a Roma;
e a Roma (anche qui l’elenco è solo esemplificativo)

processo GRAMIGNA: contro i CASAMONICA. 37 misure cautelari;
TRITONE: 65 misure cautelari. Già arrivate le prime condanne in abbreviato:
Operazione Brasil Low Cost. Attraverso il ricorso ad un agente under cover.
Traffico transnazionale di cocaina poi seguita dall’operazione Tom Hagen (anche qui seguita fino alla conclusione con condanne in abbreviato e poi in ordinario) relativa alla pax mafiosa tra gli SPADA e i CASAMONICA;
Operazione Erostrato. Procedimento relativo ad estorsioni aggravate dal metodo mafioso portate aventi da soggetti di origine calabrese nel territorio di Viterbo. 13 misure cautelari ed altrettante condanne già definitive;
Operazione Malavida. Relativa a intestazioni fittizie stavolta riferite alla Camorra napoletana. Anche in questo caso: indagini, misura cautelare e processo.

Molti altri procedimenti sui gruppi ’ndranghetisti operanti nel territorio romano Abbiamo poi ricordato i processi CUCCHI bis e ter, conclusisi con le condanne degli imputati. Il dott. MUSARO’ ha, inoltre, gestito 21 collaboratori di giustizia e 30 detenuti in regime 41-bis.
In questo caso il plenum, con 21 voti a favore, ha riconosciuto la necessità di riconoscere anche a MUSARO’ il punteggio di 6.

1.5. Conclusioni
All’esito della votazione complessiva hanno, quindi, riportato il punteggio massimo di 6 otto colleghi rispetto ai sette posti disponibili. La graduatoria finale stilata in base all’anzianità dei colleghi è la seguente:
ALBAMONTE, FRATELLO, TERESI, SIRLEO, DE BERNARDO, PERRONE CAPANO e MUSARO’.

Si tratta di un risultato che, se da un lato ci soddisfa per il doveroso riconoscimento al collega MUSARO’ – che da soli abbiamo sostenuto fin dall’inizio, tanto da presentare, di fronte alla contrarietà di tutti gli altri componenti della commissione, la proposta alternativa di cui sopra – dall’altro ci lascia profondamente amareggiati per l’esito finale: il riconoscimento del punteggio attitudinale massimo al dott. ALBAMONTE
(che, come detto, vanta una esclusiva – e a nostro avviso limitata – esperienza in materia di terrorismo) ha, infatti, determinato l’esclusione del dott. LUCIANI (cui pure era stato riconosciuto il voto di 6 in entrambe le proposte), magistrato di altissimo profilo con competenze specifiche maturate presso le DDA di Caltanissetta (dove ha gestito, tra i tanti, anche i procedimenti Borsellino quater e Capaci bis) e di Roma (ufficio nel quale si è occupato, tra l’altro, di indagini e maxiprocessi nei confronti dei Casamonica e delle
infiltrazioni dei gruppi mafiosi siciliani nella capitale), che ha inoltre gestito numerosi collaboratori di giustizia (tra i quali Gaspare Spatuzza) e molti detenuti in regime di 41- bis e che dunque era – a nostro avviso – indiscutibilmente prevalente, sotto il profilo dell’indicatore delle attitudini specifiche, rispetto al dott. ALBAMONTE.
Crediamo che in questa vicenda sia molto utile l’ascolto del dibattito consiliare che vi proponiamo nella sequenza cronologica e completo degli interventi dei consiglieri Basilico (AREA) e Cilenti (MI) che hanno votato la proposta A. Alleghiamo anche il link all’intervento del consigliere SCALETTA.

Intervento di Antonino Laganà sui criteri generali
https://www.radioradicale.it/scheda/747141?i=4846680

Intervento di Antonino Laganà sui singoli candidati
https://www.radioradicale.it/scheda/747141?i=4846685

Intervento di Edoardo Cilenti sui singoli candidati
https://www.radioradicale.it/scheda/747141?i=4846687

Intervento di Marco Bisogni sui singoli candidati
https://www.radioradicale.it/scheda/747141?i=4846690

Intervento di Marcello Basilico sui singoli candidati
https://www.radioradicale.it/scheda/747141?i=4846691

Intervento di Dario Scaletta sui singoli candidati
https://www.radioradicale.it/scheda/747141?i=4846693

Intervento conclusivo di Antonino Laganà
https://www.radioradicale.it/scheda/747141?i=4846696

2) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA

Analoghe perplessità sull’esercizio della discrezionalità consiliare da parte dei gruppi di maggioranza emergono, a nostro avviso, dalla pratica sulla nomina del presidente della Corte d’appello di Brescia.
In presenza di diversi candidati molto qualificati – tra cui il dott. Mario AMATO (presidente di sezione della Corte di appello di Torino e già presidente di sezione a Gela e a Caltanissetta), la d.ssa Maria Caterina CHIULLI (presidente di sezione della Corte di appello di Milano), la d.ssa Giovanna DI ROSA (presidente del tribunale di sorveglianza di Milano e già componente del CSM) e la d.ssa Marilena RIZZO (già presidente del tribunale di Firenze e, in precedenza, presidente della sezione lavoro del medesimo
ufficio) – abbiamo ritenuto prevalente il profilo del dott. AMATO sia sulla d.ssa CHIULLI (in considerazione delle esperienze direttive espresse nell’esercizio delle funzioni di vicario del tribunale di Gela prima e della Corte di appello poi) sia sulla d.ssa RIZZO (in applicazione del criterio residuale dell’anzianità di ruolo, registrandosi sugli indicatori specifici e generali una sostanziale equivalenza tra i due) sia, soprattutto, sulla d.ssa DI ROSA, destinataria dell’altra proposta della commissione sostenuta, ancora una volta, da AREA ed MI (oltre ai laici).
A tale ultimo riguardo abbiamo evidenziato come, prevedendo l’art. 20 del TU sul conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici di secondo grado l’equivalenza tra gli indicatori specifici dell’esperienza in secondo grado o nella legittimità, dell’attività di coordinamento nazionale e dell’esperienza di direzione di uffici di primo grado, la netta prevalenza del dott. AMATO si fondasse sia sul prolungato esercizio di funzioni di funzioni in grado di appello per ben 11 anni e 5 mesi (esperienza del tutto assente nel profilo della d.ssa DI ROSA), sia sulle esperienze di direzione di uffici di primo grado maturate quale presidente vicario del tribunale di Gela per quasi 7 e anni e, da ultimo, della Corte di appello di Torino per ben 1 anno e 7 mesi alla vacanza.
Di fronte a tale completa e altamente pregante esperienza complessiva, particolarmente significativa con riguardo all’ufficio messo a concorso (la presidenza della Corte di appello di Brescia), senza dubbio recessiva ci è apparsa l’unica esperienza direttiva della d.ssa DI ROSA, di durata sensibilmente inferiore (circa 7 anni alla vacanza) e maturata in un settore fortemente specializzato (il tribunale di sorveglianza di Milano), come tale connotato da esigenze funzionali molto diverse rispetto a quelle dell’ufficio messo a
concorso.
Come espressamente indicato nella nostra proposta, “In relazione a tali esigenze, invece, le pregresse esperienze in grado di appello (anche quale presidente di sezione) del dott. AMATO, arricchite dallo svolgimento di funzioni presidenziali vicarie sia presso la medesma Corte di appello sia nell’ambito di un ufficio di primo grado, come pure da ben due esperienze semidirettive in uffici di primo grado collocati in complesse realtà territoriali, risultano senz’altro maggiormente pregnanti in considerazione sia della natura non specialistica degli uffici in cui sono state maturate sia della maggiore completezza e durata complessiva”.
All’esito della discussione in plenum la nostra proposta ha tuttavia riportato solo nove voti, essendo stata approvata a larga maggioranza (con la sola astensione del consigliere Romboli) la proposta in favore della d.ssa DI ROSA, fondata sulla pretesa equivalenza dei requisiti attitudinali specifici rispetto al dott. AMATO e, di conseguenza, sulla prevalenza della prima sul piano degli indicatori generali, avendo la stessa maturato l’esperienza – non a caso definita addirittura “formidabile” – di consigliere del CSM.

Nel rimandare – per chi volesse approfondire – alla lettura delle due proposte di delibera e agli interventi in plenum, non possiamo non osservare come la maggioranza che ha sostenuto tale prevalenza ieri (composta – come nella pratica della DNA – dai consiglieri di MI e da buona parte di quelli di Area) è in buona parte coincidente con quella che, non più tardi di due settimane fa, ha approvato il nuovo testo unico sulla dirigenza, nel quale – a questo punto in coerenza con la decisione in esame – è stata tra l’altro codificata la sostanziale equivalenza delle funzioni consiliari all’interno dell’organo di governo autonomo con quelle direttive di primo grado.
Ci siamo fermamente opposti allora all’introduzione di tale previsione pro futuro – ritenendola ingiusta e ingiustificabile – e ci siamo opposti ieri alla prevalenza attribuita alla d.ssa DI ROSA in forza di tale esperienza che, seppur prestigiosa e formativa, non può certo andare a detrimento di qualificate esperienze maturate dai colleghi nella giurisdizione.

Intervento del consigliere Michele Forziati
https://www.radioradicale.it/scheda/747141?i=4846702
Intervento del consigliere Antonino Laganà
https://www.radioradicale.it/scheda/747141?i=4846706


3) IL BANDO DI TRAMUTAMENTO DI PRIMO GRADO
È stato, infine, approvato il bando di tramutamento di primo grado: si tratta di un bando particolarmente rilevante necessario anche per procedere all’individuazione dei posti da riservare al prossimo ingresso di un rilevante numero di MOT.


Un augurio di buone Feste a tutti e a presto!

Marco Bisogni Roberto D’Auria Michele Forziati Antonino Laganà

1 Specifica esperienza ed attitudine concretamente dimostrata dal magistrato nelle indagini e nella trattazione dibattimentale di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata (specialmente ove aventi i caratteri di cui all’articolo 416-bis c.p.p.) e terroristica, rilevante ai sensi dell’art. 103, comma 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

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