Report lavori CSM al 5/04/2019

Cari amici, in apertura di lavori del plenum settimanale, Michele Ciambellini, a nome di tutti i componenti del gruppo di Unicost, ha letto la richiesta, già depositata al Comitato di Presidenza, di apertura di pratica a tutela dei magistrati del Tribunale del Riesame di Napoli, in relazione alle dichiarazioni dell’onorevole Di Maio su un recentissimo provvedimento giurisdizionale. Come sempre, sono poi state numerose le pratiche cosiddette di gestione, in particolare con riferimento all’autorizzazione ad incarichi extragiudiziari, all’archiviazione di dichiarazioni di potenziale incompatibilità, ai trasferimenti per motivi di salute o per incompatibilità di magistrati onorari. E’ poi stata effettuata la nomina di Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Firenze sezione lavoro, posto in relazione al quale Maria D’Amico ha prevalso su Simonetta Liscio con 18 voti contro 4 e un astenuto.Sono poi state votate all’unanimità le nomine di Caudia Matteini a Presidente Sezione Corte d’Appello Perugia, di Antonio Francesco Genovese a Presidente di Sezione del Tribunale di Reggio Calabria, di Maria Stella Leone a Presidente di Sezione del Tribunale di Cremona, di Giuseppe Tigano a Presidente di Sezione del Tribunale di Caltagirone.Va poi segnalata la delibera relativa all’acquisizione della disponibilità di magistrati ad essere nominati componenti della commissione esaminatrice del concorso per esami a 330 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 10 ottobre 2018, con interpello riservato ai colleghi che abbiamo conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con termine per la presentazione delle domande al 16/4/2019. Rilevante è poi l’approvazione di una pratica a tutela relativa a un Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Monza, destinatario di una vera e propria aggressione mediatica basata su circostanze di fatto oggettivamente inveritiere. Si tratta della prima pratica a tutela approvata da questo CSM, che peraltro sta già affrontando altre pratiche in prima Commissione, mentre nella scorsa consiliatura non era stata approvata alcuna pratica a tutela nell’arco dell’intero quadriennio.  Un momento della settimana davvero bello ed emozionante è stato quello del saluto a Silvia Giorgi, che dopo cinque anni di magistrato segretario lascia il Consiglio a seguito della nomina a Consigliere di Cassazione. Sono state davvero toccanti le parole rivolte a Silvia da parte del Primo Presidente, del Procuratore Generale e del segretario Generale, e le parole di ringraziamento di Silvia.  In prima commissione si sta discutendo una pratica di incompatibilità ex art.19 che consentirà di misurare l’attualità dei criteri costantemente utilizzati dal CSM per ritenere o meno l’esistenza del pregiudizio nel caso di dirigenti di grandi uffici. In passato, l’accertamento – compiuto sempre in concreto – si è sempre risolto per ritenere tale situazione di incompatibilità solo in caso di significativa attività giurisdizionale da parte del congiunto, tale da creare imbarazzo sotto il profilo della immagine di imparzialità e difficoltà sotto il profilo organizzativo.In terza commissione si è concluso lo scrutinio delle domande di tramutamento per i posti di primo grado. Non appena saranno definite in plenum, si procederà’ alla formazione del bando per i posti di secondo grado che, verosimilmente, sarà pubblicato entro la metà di maggio. E’ stato definito anche il testo del bando per la individuazione dei tre candidati per il ruolo di Procuratore Europeo (nazionale). Una procedura complessa sia perché inedita per il Consiglio sia per la forte richiesta di sollecitudine da parte della UE.In seduta congiunta con la quinta commissione è stato deliberato il ricollocamento nel posto di procuratore aggiunto a Milano del collega Romanelli, per effetto della sentenza di annullamento della sua precedente nomina a Procuratore aggiunto presso la DNA. Simultaneamente è stato deliberata anche la revoca del bando relativo al posto di procuratore aggiunto di Milano, essendosi ritenuta preclusa, nel caso di specie, l’opzione del ricollocamento in sovrannumero. Si sono astenuti dalla votazione i consiglieri Braggion, Cartoni, Lepre e Basile.Nella prossima settimana la terza commissione tornerà ad occuparsi della domanda di autorizzazione al fuori ruolo del collega Rustichelli, chiamato a ricoprire l’incarico di Presidente della AGCM. La ferma volontà è quella di definire la procedura in commissione entro giovedì e di portare la proposta (o le proposte) di delibera al plenum del 17 aprile.In quarta Commissione, oltre alla trattazione delle consuete pratiche in tema di valutazione di professionalità alcune delle quali delicate, si è svolta l’audizione del collega Eduardo Savarese coordinatore del gruppo civile degli standard di rendimento che ha relazionato la commissione sullo stato dei lavori del suo gruppo. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi che dran’o collaborando alla realizzazione del lavoro che per alcuni gruppi, grazie soprattutto all’esame senza di efficaci sistemi di raccolta dei dati, è già a buon punto. In Quinta Commissione abbiamo formulato la proposta di conferma per tre incarichi direttivi o semidirettivi. Abbiamo poi formulato cinque proposte di nomina, di cui quattro all’unanimità. In particolare, per Presidente di Sezione di Vibo Valentia, abbiamo indicato Tiziana Macrì; per Presidente di Sezione penale di Catania, Enza De Pasquale; per Presidente di sezione Corte d’Appello Bolzano settore promiscuo, Isabella Martin; per Presidente di sezione tribunale Bergamo settore penale, Giovanni Petillo. E’ invece stata formulata una doppia proposta per Presidente di Sezione Corte d’Appello Firenze settore civile, posto che tre voti sono andati a Simonetta Afeltra (Basile, Lepre, Morlini) e tre a Guido Federico (Davigo, Gigliotti, Suriano). In settima, oltre alle solite decine di variazione tabellari, applicazioni e interpelli, abbiamo approvato le prime proposte di presa d’atto dei progetti organizzativi delle Procure, che dovrebbero essere deliberate già nel prossimo plenum.  In Ottava Commissione abbiamo invece come sempre deliberato su diverse pratiche di gestione, in particolare relative a trasferimenti per motivi di incompatibilità o di salute, ma, una volta tanto, senza audizioni. Infine, ci permettiamo di segnalare che, anche tenendo conto dell’imminente presa di servizio dei nuovi MOT, abbiano depositato presso il Comitato di Presidenza la richiesta di apertura pratica, allegata in calce, volta a chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 4 comma 44 ultima parte L. n. 183/2011, al fine di perorare la tesi circa il fatto che l’indennità di prima sistemazione spettante ai magistrati presupponga il semplice mutamento della dimora abituale, non necessariamente accompagnato da una modifica della residenza anagrafica, con ciò superando la contraria tesi restrittiva del Ministero e garantendo quindi in modo più diffuso il beneficio economico ai colleghi in occasione dei loro tramutamenti di sede. La richiesta di poggia su un’analisi della giurisprudenza disponibile che ha dato rilievo al concetto di dimora abituale e alla situazione fattuale di effettivo spostamento del domicilio, non richiedendo, ai fini del riconoscimento del requisito, il mutamento della residenza anagrafica.Cogliamo l’occasione per formulare ai colleghi che si immetteranno in possesso i nostri più sinceri auguri di vedere realizzare pienamente il loro desiderio di essere utili al Paese. Siate coraggiosi e ricordate che come diceva Giovanni Falcone “perché una società vada bene, […] basta che ognuno faccia il suo dovere”. I Consiglieri Marco Mancinetti, Cochita Grillo, Michele Ciambellini, Luigi Spina e Gianluigi Morlini, anche in considerazione dell’imminente presa di possesso dei MOT nominati con DM 7.2.2018, chiedono l’apertura di una pratica volta a chiarire se, in relazione all’art. 4, comma 44 ult. parte, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge di stabilità 2012) – a mente del quale “L’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio” – l’effettivo mutamento della residenza si possa intendere come effettivo mutamento della dimora abituale, non necessariamente accompagnato da una modifica della residenza anagrafica.In tal senso pare deporre sia l’accezione civilistica della nozione di residenza (coincidente con la “dimora abituale” ex art. 43, comma 2, c.c.) sia l’elaborazione giurisprudenziale in materia, che ha sempre chiarito come l’istituto dell’indennità di prima sistemazione – essendo volto ad assicurare un indennizzo forfettario delle maggiori spese sostenute per reperire, ed avviare, una nuova sistemazione – presupponga che il trasferimento della sede di servizio si accompagni ad un “mutamento della residenza o del domicilio”, così volendosi indicare la necessità di un mutamento abitativo effettivo, non necessariamente consacrato nei registri anagrafici. Tale interpretazione appare, altresì, coerente con il concetto di residenza elaborato dalle fonti consiliari, ed in particolare dalla “Nuova circolare sull’obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio” (Circolare n. P- 12091/2010 del 19 maggio 2010 – Delibera del 12 maggio 2010), ove, al capo I, punto 2, si legge: “L’obbligo di residenza è osservato quando il magistrato dimora abitualmente nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è stabilmente destinato, anche in assenza di corrispondenti annotazioni nei registri anagrafici comunali”.In proposito la relazione illustrativa a detta circolare chiarisce: “L’obbligo di risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio, secondo quanto si evince anche dall’art. 2, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 109/2006, ha lo scopo di assicurare l’adempimento dei doveri di diligenza e di laboriosità.E’ pertanto evidente, in una prospettiva funzionale e teleologica, che il concetto di residenza rilevante ai fini in questione è quello collegato alla situazione fattuale, in conformità con la previsione di cui all’art. 43 cod. civ., secondo la quale “la residenza è nel luogo in cui la persona ha l’abituale dimora”, e prescinde, pertanto, dall’esistenza di corrispondenti annotazioni nei registri anagrafici comunali. In questo senso, del resto, si erano già espressi il Consiglio superiore della magistratura con la delibera del 29 ottobre 1997, ed il Consiglio di Stato, Sez. III, nel parere n. 590 del 17 aprile 1984″. Cochita Grillo, Marco Mancinetti, Michele Ciambellini, Gianluigi Morlini, Luigi Spina