Report n. 20 del 13 e 20 marzo 2024

Cari tutti il report di oggi è dedicato ad alcuni flash dai plenum del 13 e 20 marzo 2024.

1) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Nel plenum del 20 marzo è stata definita la nomina del Presidente della Corte di Appello di Napoli; con una larghissima maggioranza (tutti i togati di Unicost, Area, gli indipendenti Fontana e Mirenda, i laici Romboli, Papa e Giuffrè e l’intero comitato di Presidenza) è stata nominata la dott.ssa Maria Rosaria Covelli. La nostra scelta (maturata sin dalla Commissione, laddove la proposta è stata condivisa da Roberto D’Auria e Andrea Mirenda,) si è indirizzata nei confronti della collega in ragione del brillante percorso giurisdizionale maturato (prima come giudice al Tribunale di Milano, poi al Tribunale di Roma, poi presidente di sezione del Tribunale di Roma, infine Presidente del Tribunale di Viterbo) e anche considerando la peculiare esperienza (che non a caso per il Testo Unico è equiparata alle funzioni giudiziarie, in particolare quelle requirenti) maturata quale capo dell’Ispettorato del Ministero
della Giustizia.
Quello della candidata proposta era un profilo particolarmente idoneo (alla luce degli stessi indicatori del testo Unico, artt. 20 e 13) per il posto da ricoprire. Sul punto non abbiamo mancato di evidenziare che nella difficile realtà territoriale del Distretto di Napoli, soprattutto nel settore penale, la situazione oggettiva della Corte di Appello scontava plurimi profili di criticità che, da un lato, vanificavano le istanze di tutela dei cittadini (per i procedimenti a piede libero), dall’altro frustravano gli enormi sforzi e l’elevatissima produttività dei giudici addetti a quel settore; impegno talmente pesante che invero era ed è fatto notorio nel distretto (e forse a livello nazionale).
Del resto, la situazione in cui versa l’ufficio è plasticamente rappresentata costantemente nelle relazioni del presidente di corte in occasione delle inaugurazioni dell’anno giudiziario degli ultimi anni.

Queste criticità erano e sono continuate ad essere sempre fronteggiate con strumenti contingenti quali le applicazioni infradistrettuali dai Tribunali del distretto (circa 16 nel solo ultimo biennio e quasi tutte prorogate dopo la scadenza), che però ovviamente, da un lato, non davano risposte strutturali, dall’altro, destabilizzavano le programmazioni dei Tribunali “cedenti”, con un saldo sempre in termini negativi
in una valutazione complessiva del sistema “giustizia”.
In questo contesto, a nostro avviso, il profilo più idoneo era proprio quello della dott.ssa Covelli, in quanto era necessaria una professionalità che, per la poliedricità e estensione delle esperienze maturate consentisse di assicurare un cambio profondo di prospettiva sulle dinamiche dell’organizzazione del lavoro, per avere uno sguardo “nuovo” e quasi “esterno” che potesse cogliere gli snodi che impedivano alla Corte di Appello, ma soprattutto ai colleghi che in essa instancabilmente operano, di restituire la giusta risposta i termini non solo di produttività ma anche di ragionevole tempestività.
Uno sguardo qualificato sia dalla pregressa esperienza direttiva e semidirettiva (e di un grande Tribunale come Roma), sia da una specifica e amplissima esperienza di controllo e verifica degli Uffici giudiziari nazionali, che attribuiva alla dott.ssa Covelli quello specifico dato di conoscenza trasversale e nazionale delle migliori possibilità e opportunità organizzative per poterle poi fruttuosamente calare, con i doverosi adattamenti suggeriti dall’interlocuzione con tutti i colleghi, nella Corte diAppello.
Una opzione, dunque, rispettosa degli autovincoli consiliari, senza cedere al tentativo (da alcuni vantato demagogicamente) di proporre soluzioni ovviamente gradite nel Distretto (e di altissimo spessore professionale) ma che non avevano il crisma della prevalenza in termini di legittimità della scelta sulla base degli indicatori e che, quindi, avrebbe reso precario, dinanzi al Giudice Amministrativo, qualsiasi
diverso esito, oltre che ingiusto nei confronti della dott.ssa Covelli.
Una scelta che ha trovato l’amplissima convergenza di cui si è detto e che appare il miglior augurio di un proficuo lavoro alla Presidente Covelli.

Di seguito il link all’intervento del consigliere D’Auria
https://www.radioradicale.it/scheda/723806?i=4734864

2) LA DELIBERA DI APP
Come già anticipato con le comunicazioni attraverso la chat “CSM per tutti”, il 13 marzo il Plenum ha adottato un’importante delibera in materia di rapporti tra informatica ed attività giudiziaria. L’occasione è stata l’entrata in vigore, a far data dal 15 gennaio scorso, del processo penale telematico, a seguito del quale gli atti dei procedimenti penali sono destinati ad essere smaterializzati e ad esistere solo informaticamente. Si tratta di un obiettivo del PNRR che, per il momento e come noto, è stato limitato alla sola fase dell’archiviazione (anche a seguito delle precedenti interlocuzioni tra CSM e Ministero).
È il Ministero che ha il compito di sviluppare l’applicativo (denominato APP) destinato ad essere utilizzato da magistrati e personale giudiziario per gestire il processo penale, ma il Consiglio Superiore, nell’ambito delle competenze a lui riservate dalla Costituzione, deve vigilare per garantire non solo la funzionalità degli uffici, ma anche le sue prerogative in materia di organizzazione degli uffici.
A tal fine il Consiglio ha, da un anno, formato un gruppo di magistrati che, in collaborazione con il Ministero, ha seguito lo sviluppo di APP, segnalandone le criticità e suggerendo le evoluzioni ed i possibili miglioramenti.
Molti uffici giudiziari, requirenti e giudicanti, hanno segnalato numerose difficoltà che hanno determinato l’accumulo generalizzato di un sostanziale e preoccupante arretrato.
Il CSM, nella delibera, ha innanzitutto condiviso le criticità segnalate dagli uffici allegando alla stessa delibera un’ampia relazione tecnica che individua le caratteristiche necessarie di un applicativo con il quale si intenda gestire le complesse fasi del procedimento penale, rappresentando le esigenze sia dei magistrati che del personale di segreteria. L’auspicio naturalmente è che il Ministero, come del resto è
previsto in un cronoprogramma che è stato nei giorni scorsi trasmesso a tutti gli uffici giudiziari, voglia tener conto delle osservazioni che l’Organo di governo autonomo della magistratura rende disponibili in un’ottica di opportuna collaborazione. La delibera approvata è, però, importante poiché il Consiglio ha colto l’occasione per enunciare una serie di principi più generali sul rapporto tra strumenti e mezzi
informatici ed esercizio della giurisdizione, penale e civile.
In primo luogo, si afferma che gli applicativi utilizzati negli uffici giudiziari debbono essere neutri e non devono imporre al magistrato che li utilizza una determinata scelta interpretativa, o impedire l’utilizzo di una facoltà che la legge gli consente.
Si ribadisce poi come gli applicativi forniti dal Ministero non devono individuare “moduli organizzativi predeterminati ai quali i singoli uffici debbono poi adattarsi”, ma debbono “consentire a ciascuno di questi di mantenere la propria articolazione interna, in conformità del progetto organizzativo e delle tabelle”. Si tratta di una delle principali criticità di APP che il confronto con il Ministero sta permettendo di risolvere in senso positivo.
La delibera affronta, dunque, il problema generale del rapporto tra informatica ed attività giudiziaria: premesso che “gli applicativi informatici non siano più elementi neutri nell’organizzazione, ma costituiscono veri e propri formanti giudiziari che impattano anche su competenze e prerogative riservate, dalle fonti primarie e secondarie, agli uffici e allo stesso Consiglio Superiore della Magistratura” si riafferma la necessità “che, nella loro realizzazione e diffusione, vengano costantemente valutate le ricadute organizzative anche garantendo le necessarie interlocuzioni preventive e continuative con gli organi di governo autonomo”.
Di seguito i link all’intervento del consigliere relatore Bisogni (https://www.radioradicale.it/scheda/723227?i=4731223) e del consigliere Laganà
(https://www.radioradicale.it/scheda/723227?i=4731231).
La delibera, completa degli allegati, è consultabile sulla sezione news di cosmag:
http://www.cosmag.it/documenti%20pdf/News18-VV-2024.pdf

3) LA DELIBERA SULL’ORGANIZZAZIONE DI EUROJUST
Il Consiglio, sempre il 20 marzo, si è confrontato con due quesiti inerenti all’organizzazione di Eurojust attraverso i quali si chiedeva:
1) di indicare quali criteri debbano disciplinare la gestione e l’organizzazione interna dell’ufficio italiano presso Eurojust alla luce delle sue specificità;
2) di indicare se, nel caso di “vacanza” del Membro nazionale, il criterio da applicare per la individuazione del facente funzioni tra i magistrati assistenti, sia quello dell’anzianità di ruolo oppure quello della maggiore anzianità di servizio nell’ufficio, avuto anche riguardo alla funzione di sostituzione del Membro
nazionale svolta sino alla cessazione di questi dalle sue funzioni e della normativa interna all’Eurojust”.
Nel rispondere, il Consiglio ha evidenziato come i quesiti presupponessero una competenza dello stesso Consiglio Superiore in merito al funzionamento e all’organizzazione della struttura operativa italiana presso Eurojust che il quadro normativo, sia sul piano europeo, sia sul piano nazionale, non prevede.
Invero si è rilevato che la competenza del Consiglio sulla organizzazione degli uffici requirenti, allo stato, è disciplinata dall’articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i cui commi 6 e 7, come modificati dall’articolo 13 della legge n. 71 del 17 giugno 2022, attribuiscono all’organo di autogoverno centrale la definizione dei princìpi generali cui il procuratore della Repubblica deve conformarsi nel
predisporre il progetto organizzativo dell’ufficio nonché l’approvazione dei progetti adottati; le disposizioni richiamate, dunque, limitano l’azione del Consiglio, alle procure della Repubblica, non potendosi ricavare, neppure in via interpretativa, uno spazio di intervento sulla organizzazione della struttura operativa italiana presso Eurojust, ancorché ivi prestino servizio magistrati italiani con funzioni requirenti.

Il Consiglio, tuttavia, pur evidenziando il vuoto normativo descritto ha indicato come possibile soluzione organizzativa quella di ricorrere alla disciplina dettata per la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ufficio che ha funzioni e caratteristiche in parte similari ad Eurojust.
La delibera, completa degli allegati, è consultabile sulla sezione news di cosmag:
http://www.cosmag.it/PDFDinamici/NEWS_7-VV-2024.doc.pdf


Vi ricordiamo poi, per chi fosse interessato, l’incontro di oggi pomeriggio alle ore 18.00 sul nuovo istituto della riabilitazione inserito nel ciclo di “webinar per tutti” a cui si può partecipare accedendo a questo link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19:dISYC0mdL0jurt7BcKVo1x3gFek8jtKBaes9-
uORcuQ1@thread.tacv2/1710231107851?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-
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Marco Bisogni Roberto D’Auria Michele Forziati Antonino Laganà

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