Report n. 32 del 9 ottobre 2024

I correttivi sulle circolari organizzative; il bando straordinario per la magistratura di sorveglianza; la nuova circolare sulle valutazioni di professionalità.

Il report di oggi è riservato al plenum del 9 ottobre 2024 e alla nuova circolare sulle valutazioni di professionalità in via di approvazione in quarta commissione.

1) I correttivi sulle circolari organizzative
Il plenum ha approvato alcune importanti modifiche sulle circolari organizzative.
Particolare rilevanza assumono le innovazioni introdotte con gli art. 85 (procure) e 265 (tabelle) attraverso le quali si è tentato di introdurre nuovi strumenti organizzativi a sostegno dei magistrati che attraversano momenti di difficoltà familiare o personale.


Di seguito le novità più rilevanti sulla CIRCOLARE PROCURE:

Art. 13: chiarimento sulla procedura semplificata per la variazione tabellare;

Art. 15: ulteriore richiamo alla necessità che i criteri di assegnazione siano “preferibilmente automatici” ripristinando una dizione già presente nella versione precedente:

– Art. 16: ridistribuzione degli affari. Accogliendo le ricorrenti perplessità che sono state sollevate sull’eccessiva dilatazione (annuale) del periodo di vacanza, assenza, impedimento che legittimerebbero la riassegnazione dei procedimenti, si è ritenuto opportuno dimezzarlo (sei mesi);

– Art. 27: Il contenuto del progetto organizzativo si è arricchito di un’ulteriore disposizione contenuta al punto n. 27) che richiede l’individuazione dei “criteri generali per l’organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile – il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato”.

Art. 85: disposizione introdotta in parallelo con la modifica dell’art. 265 della circolare tabelle per sostenere i magistrati con difficoltà familiari o personali.
In particolare, gli elementi di novità sostanziale che meritano di essere segnalati attengono, da un lato, all’ampliamento dei casi del differimento dell’attività compensativa, non più circoscritti a gravi condizioni patologiche del magistrato o della prole da assistere, ma estese anche all’assistenza di persone legate al magistrato da rapporti di coniugio, unione civile o stabile coabitazione determinata da relazione sentimentale e, dall’altro, all’introduzione della possibilità di escluderla del tutto, seppur limitatamente
ai soli casi di eccezionale gravità da motivare adeguatamente, previo consenso di tutti i magistrati interessati dell’ufficio nel suo complesso, ovvero dell’articolazione interna (in caso di suddivisione in sezioni/gruppi di lavoro) in cui il provvedimento esaurisca i propri effetti, e comunque per un periodo
di tempo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta e per non più di tre mesi.

Sono state poi apportate le conseguenti modifiche ai format ed introdotto un format (facoltativo) per le procure generale.

E’ stata, altresì, disposta la proroga degli attuali progetti organizzativi delle procure presso i tribunali per i minorenni in attesa dell’entrata in vigore della riforma sul tribunale della persona e della famiglia.

Di seguito invece le modifiche innovative sulla CIRCOLARE TABELLE:

Art. 77: che indica “i criteri suppletivi per la trattazione delle materie di competenza del tribunale del riesame”, sia con riferimento agli uffici distrettuali in cui la dimensione e la concreta situazione dell’organico non consentono l’istituzione dell’autonoma sezione di cui all’art. 75 (cfr. comma 1), sia con riguardo ai tribunali circondariali, limitatamente alla materia cautelare reale (cfr. comma 4); si ritiene necessario, in ragione della oggettiva e concreta difficoltà di alcuni uffici di attribuire gli affari del riesame “a più sezioni ovvero a più collegi”, di introdurre una deroga alla regola generale di cui al comma 11, prevedendo al comma 1 bis che “il dirigente eccezionalmente può procedere all’assegnazione
degli affari ad una unica sezione o ad un unico collegio, con previsione tabellare o provvedimento di variazione tabellare adeguatamente motivati”;

Art. 88: integrazione con la previsione dell’interpello per la delega delle funzioni presidenziali (comma 1) e la specificazione che l’esclusività della medesima delega nei confronti dei Presidenti di sezione (fatta eccezione per i tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero in caso di vacanza del posto di Presidente di sezione, o di assenza o impedimento del Presidente di sezione per un tempo superiore a tre mesi) “non opera con riferimento alla delega riguardante l’attività giudiziaria che, nei limiti consentiti dalla normativa primaria, può sempre essere conferita anche a magistrati che non svolgono funzioni semidirettive”; l’interpello viene introdotto per ragioni di coerenza con tutte le altre disposizioni della circolare che prevedono quello strumento per il conferimento di ogni incarico e/o
particolare funzione che arricchisca il profilo professionale del magistrato;
l’esclusione della delega delle funzioni squisitamente giudiziarie dal meccanismo dell’interpello e dalla riserva ai presidenti di sezione risponde invece alla esigenza di snellire procedure che presso gli uffici giudiziari sono risultate frequenti e funzionali all’efficacia dell’azione giudiziaria;

Art. 115: sostituzione, nel comma 1, del termine “coordinamento” con “rispetto”, così stabilendo che i concorsi interni – oltre ad essere indetti con tempistiche coerenti rispetto a quelle dei bandi di tramutamento orizzontale – devono rispettare le “indicazioni dei settori fornite in occasione delle
pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal Csm”; in questo modo si intende impedire che i magistrati che facciano domanda per un determinato settore, vangano poi assegnati a settore diverso, con detrimento dei principi di specializzazione e di efficace esercizio della giurisdizione;

Art. 168: traendo spunto dalle conclusioni riportate in una recente delibera, si è ritenuto indispensabile chiarire – per ragioni di trasparenza e per garantire identità di trattamento in presenza di analoghe situazioni critiche – le condizioni, i presupposti e i limiti in presenza dei quali “il dirigente, conformemente alla normativa primaria, può revocare le assegnazioni dei procedimenti non ancora definiti malgrado il lungo tempo trascorso dalla scadenza dei termini per il deposito delle sentenze e, quindi, provvedere mediante criteri oggettivi e predeterminati alla loro redistribuzione o riassegnazione ad altri magistrati (che dovranno rimettere le cause sul ruolo), …. con un provvedimento motivato, in ragione di prioritarie e imprescindibili esigenze, tra le quali certamente ricorre il diritto delle parti ad una ragionevole durata dei processi ove messo a rischio da strutturali ritardi dei magistrati, ….”.

Art. 265: disciplina i casi di malattia del magistrato e dei prossimi congiunti, per un verso si è esteso il regime di cui al comma 22 – originariamente previsto per i soli casi di “gravi patologie del magistrato o dei suoi figli” – alle “persone a lui legate da rapporti di coniugio, unione civile o stabile coabitazione determinata da relazione sentimentale”, posta l’identica ratio di tutela sottesa alla disposizione;
per altro verso, con il nuovo comma 2 bis, si introduce una ulteriore deroga “ove la patologia del magistrato risulti di eccezionale gravità”; in tali casi, infatti, si consente al dirigente, “per periodi di tempo non superiori ai 6 mesi, rinnovabili una sola volta per non più di 3 mesi, con provvedimento adeguatamente motivato, acquisito il consenso di tutti i magistrati interessati dell’ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro”, di “prevedere che l’esonero non sia compensato da ulteriori attività”; tale novità deriva dall’esigenza di tipizzare i casi di ricorso agli esoneri senza misure compensative, che si è riscontrato rispondere a prassi diffusa degli uffici, nel contempo fissando stringenti requisiti che ne impediscano un uso distorto o comunque pregiudizievole per gli altri magistrati dell’ufficio sui quali si ripercuote l’attività giudiziaria oggetto dell’esonero e non compensata.

E’ stata, altresì, disposta la proroga delle attuali tabelle dei tribunali per i minorenni in attesa dell’entrata in vigore della riforma sul tribunale della persona e della famiglia.

2) Il bando straordinario per la magistratura di sorveglianza.
Il plenum ha approvato la pubblicazione di un bando straordinario dedicato ai Tribunali di Sorveglianza. Abbiamo votato a favore nella consapevolezza dell’impegno e delle difficoltà della magistratura di sorveglianza, ma nella convinzione che i problemi dei detenuti e delle carceri italiane devono essere risolti
con interventi radicali e strutturali che sono fuori dalla possibilità di intervento del CSM. Alleghiamo il bando rappresentando che, in sede di discussione, sono stati aggiunti due ulteriori posi al Messina e Napoli.

3) La nuova circolare in tema di valutazioni di professionalità
In quarta commissione sta per essere approvata la nuova circolare sulle valutazioni di professionalità. Durante i lavori ci siamo adoperati per costruire un sistema coerente che – con riferimento ai delicati temi delle cd. pagelle e delle gravi anomalie
– salvaguardi l’autonomia interna dei singoli magistrati e rifugga dall’idea di un’inaccettabile gerarchia tra i diversi gradi della giurisdizione.


Vi terremmo aggiornati si prossimi sviluppi e alleghiamo:

– le delibere con le modifiche alla circolare tabelle e procure;

– il bando della magistratura di sorveglianza;

– la locandina dell’incontro dell’11 ottobre a Milano sul TU dirigenza (trasmesso via teams anche dalle chat “CSM per tutti” e “Osservatorio Autogoverno”).

Marco Bisogni Roberto D’Auria Michele Forziati Antonino Laganà

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