Il plenum dell’11 dicembre 2024 e alcune notizie dal tavolo paritetico.
L’apertura di pratica per l’analisi delle ricadute organizzative sulle corti d’appello in seguito al trasferimento della competenza in materia di convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.
Il report è dedicato alle pratiche più rilevanti trattate nel plenum dell’11 dicembre e ad alcune notizie provenienti dal confronto con il Ministero nell’ambito del tavolo paritetico.
1) La delibera sul processo penale telematico
Il parere richiesto dal Ministro sul nuovo testo dell’art. 3 del DM 217/2023 è stata l’occasione per il Consiglio di tornare sul complesso sviluppo del PPT (già oggetto di diverse delibere consiliari). Il testo proposto dal Ministro stabilisce, infatti, nell’art. 3:
– al co. 2[1] l’obbligo dal 1° gennaio 2025, per i “soggetti abilitati interni” della Procura (ordinaria ed europea) e dell’Ufficio GIP, del deposito telematico di “atti, documenti, richieste e memorie” nei procedimenti di cui
– al libro V, titolo IX (Udienza preliminare),
– al libro VI, titolo I (Giudizio abbreviato),
– al libro VI, titolo II (Applicazione della pena su richiesta delle parti),
– al libro VI, titolo IV (Giudizio immediato),al libro VI, titolo V (Procedimento per decreto),
– al libro VI, titolo V bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova);
– al co. 4[2] l’obbligo dal 1° aprile 2025, per i “soggetti abilitati interni ed esterni” di deposito telematico di “atti, documenti, richieste e memorie” nei procedimenti di cui al libro VI, titolo III (Giudizio direttissimo) e l’obbligo di iscrizione delle notizie di reato, di cui all’art.335 c.p.p., con modalità telematiche (in questo caso è previsto un doppio binario analogico/digitale).
Rimane, infine, l’obbligo, vigente dal 15 gennaio 2024, del deposito telematico delle richieste e dei provvedimenti di archiviazione e di riapertura delle indagini preliminari: si tratterebbe pertanto di un passaggio quasi totale dall’analogico al telematico attraverso APP.
Secondo la delibera approvata (che si allega) il quadro che deriva dal nuovo art.3 potrebbe determinare ulteriori criticità nel funzionamento della giurisdizione penale, anche in settori cruciali e già a partire dal prossimo 1° gennaio 2025, tenuto conto delle numerose difficoltà di funzionamento di APP ripetutamente rilevate e segnalate.
Più specificamente, è stata riscontrata la permanenza di numerosi e significativi bug e difetti dell’applicativo che lo rendono ancora inidoneo a gestire fluidamente un settore strategico quale è la giurisdizione penale (si fa rinvio alla delibera a agli allegati per gli ulteriori approfondimenti), ma, deve essere evidenziato che nessuno dei flussi e dei riti per i quali a partire dal 1° gennaio 2025 sarebbe prevista l’obbligatorietà è stato ad oggi oggetto di sperimentazione negli uffici. Ciò induce a seri motivi di perplessità se solo si considera che, in molti casi, si tratta di riti che potrebbero riguardare imputati sottoposti a misure cautelari (situazione ricorrente, oltre che nel rito direttissimo, anche nel rito abbreviato e nel giudizio immediato).
Il CSM, quindi, auspica una diversa regolazione temporale dell’entrata in vigore delle disposizioni modificative dell’art. 3 del DM con riferimento tanto ai riti speciali quanto a quello ordinario.
Nello specifico, deve essere accolta con favore la previsione di un doppio binario (analogico, e telematico) con riferimento alle iscrizioni dei procedimenti penali e all’istaurazione del giudizio direttissimo, ma appare necessario estendere tale previsione anche ai riti speciali ove è più frequente la presenza di imputati sottoposti a misura cautelare: il giudizio immediato e il giudizio abbreviato.
Analogo doppio binario dovrebbe essere mantenuto con riferimento alle produzioni documentali nel corso dell’udienza preliminare e dibattimentale: il sistema concepito e sopra descritto rallenterà e complicherà lo svolgimento dei processi in un momento in cui è massimo lo sforzo per l’abbattimento dell’arretrato in ottica PNRR.
In ogni caso il CSM – ribadendo quanto già evidenziato nella delibera sullo stato dell’informatica giudiziaria – auspica un deciso cambio di passo qualitativo nella gestione del PPT (anche alle luce dei rilievi evidenziati nella nota tecnica redatta dalla STO che si condivide e che si allega) e ribadisce la piena diponibilità a collaborare con il Ministero, in un’ottica di reciproco ascolto, per la realizzazione di un processo penale telematico finalmente efficiente ed in linea con le prerogative ordinamentali degli uffici e del Consiglio Superiore.
Di seguito gli interventi di Marco Bisogni (relatore della pratica unitamente ai consiglieri Fontana e Marchianò): https://www.radioradicale.it/scheda/746477?i=4843540; https://www.radioradicale.it/scheda/746477?i=4843551
2) La proroga dei termini per la presentazione delle domande per i posti vacanti presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale della Cassazione
Il plenum ha prorogato al 20 gennaio il termine per la presentazione delle domande.
3) Richiesta apertura pratica per l’analisi delle ricadute organizzative sulle Corti d’appello in conseguenza allo spostamento della competenza in materia di convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.
In data odierna abbiamo depositato una richiesta di apertura pratica per l’analisi e l’individuazione di possibili soluzioni organizzative in conseguenza del trasferimento sulle Corti d’appello – e nello specifico sulle sezioni si occupano dei mandati di arresto europeo – delle competenze in materia di convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.
***
In data 10 dicembre si è svolto poi l’ultimo tavolo paritetico dell’anno 2024. Nel corso della riunione sono stato affrontati tra gli altri i seguenti argomenti:
– proroga sospensione ultradecennalità. Abbiamo condiviso la necessità di prorogare la sospensione del termine per un ulteriore anno in ottica PNRRR, ma non abbiamo ricevuto rassicurazioni definitive sulla effettiva possibilità di raggiungere il risultato entro il 31 dicembre (si stanno valutando alcune soluzioni tecniche normative).
– stabilizzazione degli addetti PNRR. Il Ministero ci ha comunicato ufficialmente che procederanno alla stabilizzazione di circa 6000 unità di personale tra addetti UPP, personale data entry e tecnici dell’amministrazione.
– rinvio PPT. Il ministero ha preso atto del parere approvato oggi e sta valutando eventuali interventi.
***
Il plenum ha, infine, rinviato al 18 dicembre la trattazione della pratica sull’individuazione dei sostituti DNA. Come noto, sono state portate all’attenzione del plenum due proposte: la A (sostenuta dai consiglieri D’OVIDIO, CILENTI, BASILICO, PAPA e BIANCHINI) e la B (sostenuta dal consigliere LAGANA’).
Le due proposte differiscono per un diverso riconoscimento di punteggi a quattro degli aspiranti (di seguito indicati in grassetto) con le seguenti graduatorie finali:
- proposta A – ALBAMONTE, FRATELLO, TERESI, SIRLEO, DE BERNARDO, PERRONE CAPANO, LUCIANI
- proposta B – TERESI, GIORDANO, SIRLEO, DE BERNARDO, PERRONE CAPANO, LUCIANI, MUSARO’.
Vi terremmo aggiornati.
Marco Bisogni Roberto D’Auria Michele Forziati Antonino Laganà
[1] “2.Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma I1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli I, II, IV, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche”. È appena il caso di segnalare l’infelice coordinamento sintattico tra la prima parte della proposizione, che individua le nuove eccezioni all’obbligo di deposito esclusivamente telematico (il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro […]), e la seconda parte della proposizione («a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale […]»).
[2] “4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titolo III, del codice di procedura penale”.