Il report di oggi è dedicato al parere reso dal CSM sul progetto di riforma costituzionale ad una delibera con la quale non è stata approvata una variazione tabellare delle Corte di Cassazione e ai malfunzionamenti di APP.
1) IL PARERE SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE
Il plenum ha discusso e votato le proposte di parere sulla riforma costituzionale predisposte dalla Sesta Commissione (presidente Roberto D’Auria).
Le due proposte (una votata in commissione da tutti i togati e dal laico Roberto Romboli e l’altra votata in commissione dal consigliere laico Giuffrè) proponevano due letture diametralmente opposte del progetto di riforma che coinvolge:
– la separazione delle carriere PM – giudici con la creazione di due distinti CSM;
– la designazione per sorteggio “secco” dei consiglieri dei due CSM;
– l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare per la sola magistratura ordinaria.
Nel corso del dibattito abbiamo rilevato, tra l’altro, come la riforma prenda le mosse da alcuni presupposti non corrispondenti alla realtà:
– la separazione delle carriere serve a garantire la terzietà e l’imparzialità del Giudice rispetto al PM. Non è vero: in Italia i processi penali finiscono per oltre il 40 per cento con una sentenza di assoluzione ed è, dunque, falso che il giudice non sia terzo e imparziale rispetto al PM;
– il giudice disciplinare dei magistrati esercita una giurisdizione domestica troppo indulgente verso in magistrati che sbagliano. Non è vero: il giudizio disciplinare dei magistrati ordinari italiani è una cosa seria che coinvolge ogni anno l’1,7 per cento dei giudici e dei pubblici ministeri italiani, la metà di questi viene
condannato (ogni dieci anni sono sottoposti a procedimento disciplinare il 17 per cento dei magistrati più di 1500 magistrati su 9000).
Abbiamo inoltre evidenziato la dubbia legittimità costituzionale della mancata previsione della ricorribilità per cassazione delle pronunce emesse dall’Alta Corte disciplinare in sede di opposizione alla decisione di prime cure.
Il vero obiettivo della riforma non è, dunque, quello di garantire una giustizia migliore al cittadino, ma indebolire uno dei poteri dello Stato realizzando una magistratura più forte con i deboli e più debole con i forti.
Di seguito i link ai nostri interventi e a quello del prof. Romboli particolarmente efficace sul tema del sorteggio.
Intervento introduttivo di Roberto D’Auria
https://www.radioradicale.it/scheda/748317?i=4850920
Intervento di Roberto Romboli
https://www.radioradicale.it/scheda/748317?i=4850922
Intervento Antonino Laganà
https://www.radioradicale.it/scheda/748317?i=4850934
Intervento di Marco Bisogni
https://www.radioradicale.it/scheda/748317?i=4850935
Alleghiamo, inoltre, un’intervista resa al quotidiano “La Stampa” da Roberto D’Auria (ALL. 1) e la trascrizione dell’intervento di Marco Bisogni (ALL. 2). Alleghiamo, inoltre, il link all’intervento
2) LA NON APPROVAZIONE DI UN DECRETO DI VARIAZIONE TABELLARE DELLA CASSAZIONE
Il plenum si è poi confrontato con un decreto di variazione tabellare adottato dalla prima presidente della cassazione per l’assegnazione di alcuni colleghi alle diverse sezioni della corte: la settima commissione aveva, infatti, licenziato due opposte proposte, una di non approvazione parziale (votata da Bisogni e Chiarelli) ed una di approvazione (votata da Marchianò, Mazzola e Aimi).
La differenza tra le due proposte risiedeva nell’opposta valutazione in merito all’assegnazione dei 2 posti alla 4^ sezione penale (competente, tra l’altro, per i reati colposi): nel decreto, infatti, venivano ritenuti prevalenti due colleghi C. ed M. con esperienza prevalentemente lavoristica (C., tra l’altro, aveva esercitato funzioni penali, promiscue, solo all’inizio degli anni 90 ricoprendo poi esclusivamente funzioni di giudice del lavoro) rispetto ad un aspirante D’A. con 23 anni di funzioni penalistiche e specifiche competenze sul tema della colpa penale.
Nel corso del dibattito abbiamo spiegato come ai sensi dell’art. 125, comma 1, della circolare sulle tabelle 20/22 “1. Nel caso in cui vi siano più aspiranti all’assegnazione o al tramutamento, il Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell’ufficio, in maniera coerente e uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio applica il criterio di valutazione dell’attitudine all’esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire” e che secondo l’art. 126 della medesima circolare (disposizione, peraltro, riprodotta nel paragrafo 1.4 delle vigenti tabelle della Corte1) “1. Nella valutazione delle attitudini (il Dirigente) attribuisce particolare rilievo alle specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al posto messo a concorso e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze nella giurisdizione relative ad aree o materie uguali od omogenee al posto da ricoprire. 2. Il Presidente riconosce prevalenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nel settore del posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, e in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale”.
Abbiamo evidenziato che la normativa tabellare, dunque, attribuisce “particolare rilievo” alle “pregresse esperienze e materie trattate nella giurisdizione … relative ad aree o materie uguali od omogenee al posto da ricoprire”, e indica quale titolo di prevalenza la “specializzazione … in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale”.
Orbene, al di là della opinabile impostazione di fondo adottata sia nel decreto, sia nel parere del Consiglio Direttivo (consistita nell’assegnare particolare rilevanza ai “reati colposi” che involgono in realtà soltanto tre delle materie di competenza della Quarta Sezione penale), non appare superabile la criticità – che costituisce la principale delle doglianze del dr. D’A. – di un’assegnazione ad una sezione penale avvenuta
valorizzando l’esperienza, esclusiva o decisamente prevalente, nel diverso settore civile del lavoro, prescindendo dalle competenze penalistiche.
Il plenum ha, quindi, approvato la nostra proposta bocciando la variazione tabellare con 17 voti contro 10 (i colleghi di MI ad eccezione del collega SCALETTA, i consiglieri AIMI, CARBONE E. e ROMBOLI oltre che la stessa prima presidente che ha anche preso parte alla discussione intervenendo a sostengo del provvedimento dalla stessa adottato).
Relazione proposta A) cons. Bisogni:
https://www.radioradicale.it/scheda/748317?i=4850894
Intervento cons. Forziati:
https://www.radioradicale.it/scheda/748317?i=4850898
Intervento conclusivo cons. Bisogni:
https://www.radioradicale.it/scheda/748317?i=4850900
3) Il debutto del PPT
Con riferimento al debutto, molto problematico, del PPT, la Settima Commissione del CSM ha avviato un “immediato monitoraggio” degli effetti del decreto ministeriale del dicembre scorso e della conseguente estensione del processo penale telematico anche alla fase dibattimentale.
Invero già con una delibera dell’11 dicembre scorso, il plenum, con un parere, aveva evidenziato le criticità tecnologiche del processo penale telematico e l’assenza di sperimentazione negli uffici giudiziari prospettando la necessità di mantenere un doppio binario (analogico e digitale) anche per l’udienza preliminare e dibattimentale” e “veniva poi auspicato un deciso cambio di passo qualitativo nella
gestione del processo penale telematico (anche alla luce dei ripetuti malfunzionamenti verificati nella gestione delle archiviazioni).
Ora, l’entrata in vigore del nuovo DM ha già determinato l’attestazione di malfunzionamenti dell’applicativo da parte di molti uffici giudiziari italiani (Milano, Roma, Torino, Catania, Bari, Lecce, Siracusa solo per citarne alcuni) e per queste ragioni la Settima Commissione ha dato immediato incarico alla struttura tecnica dell’organizzazione di verificare la rilevanza e l’entità dei dichiarati malfunzionamenti al fine di valutare in tempi ristrettissimi il loro impatto sull’organizzazione e l’efficienza degli uffici giudiziari coinvolti.
Vi alleghiamo su questo un’intervista resa dal Marco Bisogni al quotidiano “La Repubblica” (ALL. 3).
Marco Bisogni Roberto D’Auria Michele Forziati Antonino Laganà
1 Il paragrafo 1.4. delle vigenti tabelle della Corte prevede che:
Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il Primo Presidente invita gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento, con indicazione, a pena di inammissibilità, dell’ordine di preferenza entro il limite di tre posti pubblicati. Nel caso di pubblicazione da due a cinque posti, è ammissibile la presentazione soltanto di due domande. Non è ammessa la revoca della domanda dopo l’assegnazione di uno dei posti richiesti.
Nel bando di concorso, il Primo Presidente indica i punteggi che saranno attribuiti per quanto attiene alle
attitudini all’esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire. Nel bando sono indicati i parametri per la
valutazione delle attitudini correlati alle specifiche competenze e materie trattate, qualificanti in relazione al posto messo a concorso, e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze nella giurisdizione relative ad aree o materie uguali od omogenee al posto da ricoprire, privilegiandosi la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, e la specializzazione in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale. In caso di pari attitudini, possono essere valorizzate in via complementare altre esperienze, solo se pertinenti e idonee a comprovare l’idoneità professionale dell’aspirante in relazione al posto messo a concorso, tra cui l’esperienza maturata nell’esercizio di attività previste, dalle vigenti norme primarie e secondarie, per fare fronte alle esigenze organizzative.