Report n.5 del 3 maggio 2023 e 10 maggio 2023

Cari tutti,
vogliamo con questo report darvi conto delle ragioni a sostegno delle posizioni assunte in relazione ad alcune pratiche trattate nel corso dei plenum del 3 e del 10 maggio 2023.


Plenum del 3 maggio 2023


1) La nomina del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Nel plenum del 3 maggio è stato nominato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La Quinta Commissione aveva formulato 2 proposte. Una a favore del Dott. Del Gaudio (D’Auria-Cosentino) e una in favore del dott. Bruni (Mazzola, Bianchini, Mirenda, Carbone). Ha prevalso quest’ultima proposta.

Al di là del merito soggettivo, rispetto al quale ribadiamo che il nostro voto era andato al collega Del Gaudio per la pluralità e significatività di esperienza maturate nel coordinamento nazionale (come Sostituto addetto alla DNA) e, soprattutto, nell’attività di sostituto addetto alla DDA presso la Procura Distrettuale di Napoli (i risultati ottenuti nel contrasto alla criminalità organizzata campana durante tale periodo di attività non hanno bisogno di indicazioni, ma, se volete, sono illustrate nella proposta di delibera), la pratica aveva risvolti rilevanti soprattutto in termini giuridici e di delineazione dell’assetto e della esplicazione della discrezionalità consiliare.

Ed infatti, come risulta dal diverso tenore delle due delibere contrapposte (che vi invitiamo a esaminare, unitamente al dibattito in plenum), la proposta risultata vincitrice prendeva espressamente posizione, su di una tema (uno dei tanti) suscettibili di diverse chiavi di lettura nella interpretazione del T.U. sulla Dirigenza.

La proposta Bruni, specifica che l’art. 32, “(Criteri di valutazione per gli uffici collocati in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso” (quali le Regioni Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, per consolidato orientamento consiliare), ove – la norma alla lett. a) – assegna rilievo alla pregressa esperienza specifica acquisita presso una Procura, una Procura generale della Repubblica o presso la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per un periodo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici) non sia un “indicatore specifico”. Sarebbe solo “criterio di valutazione” “sussidiario”, ma distinto, rispetto agli indicatori specifici da applicarsi alle singole procedure concorsuali, come è fatto chiaro dall’inciso “inoltre” (nel caso di specie, quelli previsti dall’art. 18 T.U. per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni). Solo gli indicatori specifici stabiliti per le diverse
tipologie di incarico assumono, infatti, sempre “speciale rilievo” (nel presente caso, ai sensi degli artt. 26, terzo comma, e 29 T.U.), mentre – come detto – l’ulteriore criterio di valutazione di cui al detto articolo 32 T.U. menziona esperienze aggiuntive cui attribuire comunque “rilievo” (“assumono rilievo inoltre”:…)”.

La proposta DEL GAUDIO, invece, valorizza l’indicatore dell’art. 32 di ambito specializzante territoriale/funzionale, attribuendogli la natura di “ulteriore” indicatore specifico, di pari grado rispetto agli altri.
Quella che a disattenti interpreti (almeno secondo noi) potrebbe apparire come una manifestazione dell’ “odioso arbitrio consiliare”, è, innanzitutto una interpretazione letterale del Testo Unico (laddove è specificato che nei territori interessati da quei fenomeni criminali, le esperienze maturate assumono “inoltre” – e quindi in aggiunta – rilievo) ma anche sistematica in quanto altrimenti l’art. 32 sarebbe inutile orpello perché è ovvio che, nella parità degli indicatori specifici “Generali”, entrerebbe in valutazione la specificità della esperienza di contrasto alla criminalità, per giungere ad una scelta.
Altro dato significativo è poi la irragionevole scelta consiliare di attribuire sic et simpliciter alla esperienza direttiva la quasi automatica prevalenza rispetto a qualsiasi altro candidato che di tale esperienza sia privo ma abbia intrapreso percorsi professionali anche di grandissimo impegno come il collega DEL GAUDIO che ricopriva dal 27.5.2015 (con una parentesi di poco più di un anno di collocamento fuori ruolo) l’incarico di sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, funzione che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 160/2006, è funzione requirente di coordinamento nazionale.

Un’ultima postilla.
La pur breve esperienza consiliare ci ha restituito una prima impressione che merita di essere approfondita: la dinamica consiliare con le votazioni in assemblea su tematiche in cui si intrecciano valutazioni di merito e rispetto di vincoli alla discrezionalità rimanda un quadro eterogeneo e a volte semplicemente contraddittorio rispetto a queste tematiche.
Questo spiega come mai il giudice amministrativo (che a quanto ci risulta mai tale specifico aspetto ha esaminato se non incidenter tantum) di volta in volta dia sostanzialmente per scontata la qualifica (sussidiaria o concorrente) che la contingente delibera consiliare aveva fatto propria.

Proprio per questo, ed è una scelta di coerenza che noi intendiamo proseguire e di cui chiederemo conto, fino a quando (ma essendo norme di autovincolo sarebbe quanto mai opportuna una univoca e definitiva scelta sul punto del Consiglio mediante un intervento sul Testo Unico) non sia stato incontrovertibilmente acclarato dal Giudice Amministrativo il valore da attribuire a tale indicatore, le posizioni sul punto non varino a seconda della (a questo punto precostituita) individuazione del candidato da preferire.


2) La richiesta di collocamento fuori ruolo della dott.ssa Sinisi, presidente della Corte di appello di Potenza

Alla pratica relativa al collocamento fuori ruolo della presidente Sinisi (per assumere le funzioni di vice-capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia) sono stati attribuiti significati “politici” ulteriori al profilo squisitamente tecnico.

Sia prima sia durante sia soprattutto dopo la discussione in seduta plenaria si è focalizzata l’attenzione sul contenuto di alcune chat intercorse tra la collega e Luca Palamara nel periodo in cui quest’ultimo era componente del Consiglio superiore (con le quali, in estrema sintesi, la stessa chiedeva informazioni sulle nomine relative ad alcuni uffici direttivi e semidirettivi del territorio principalmente pugliese e caldeggiava la nomina di alcuni aspiranti vicini al gruppo di Unicost), sostenendo l’inopportunità di “premiare” un magistrato che aveva tenuto comportamenti simili e paventando il rischio che, accogliendo la richiesta di collocamento fuori ruolo, ne avrebbe avuto pregiudizio il prestigio della magistratura.

In plenum abbiamo deciso di astenerci sulla base di alcune considerazioni tecniche e di una valutazione di opportunità.

Le considerazioni tecniche: a nostro avviso il quadro regolamentare consente, sulla richiesta di fuori ruolo avanzata dal Ministero, un limitatissimo vaglio di merito del Consiglio superiore della magistratura.

Nello specifico, l’art. 105 richiede che il Consiglio superiore, di fronte alla richiesta ministeriale, deve valutare la corrispondenza tra l’incarico da conferire e l’interesse dell’amministrazione della, tenendo “conto: a) della natura e delle competenze dell’ente conferente l’incarico; b) dell’attinenza del contenuto dell’incarico alla professione del magistrato; c) della idoneità dell’incarico fuori ruolo all’acquisizione di competenze utili all’amministrazione della giustizia; d) della durata della permanenza fuori ruolo del
magistrato, tenuto conto degli incarichi eventualmente già svolti in funzioni non giudiziarie, in rapporto alla durata complessiva della carriera” (art. 105, comma 2). Si tratta, pertanto, di valutazioni oggettive che attengono solo al tipo di incarico che il magistrato andrà a ricoprire.

Il successivo art. 113 invece, al comma 2, specifica come nella valutazione complessiva del profilo del magistrato da collocare fuori organico, il CSM debba tenere anche conto di tutti gli elementi di conoscenza desumibili dal fascicolo personale e, in particolare, di eventuali procedimenti disciplinari definiti o in corso e delle procedure di cui all’articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511/1946 sotto il profilo della loro ricaduta sull’immagine di imparzialità e di indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura. Si tratta quindi di valutazioni che attengono al profilo soggettivo del magistrato e associate prevalentemente a procedimenti disciplinari o di incompatibilità ambientale ovvero all’eventuale pregiudizio per il prestigio della magistratura.
Quest’ultimo profilo – quello del prestigio – deve essere evidentemente associato all’attività che il magistrato è chiamato a ricoprire in relazione alla sua storia personale (è stato fatto l’esempio del magistrato già candidato alle elezioni che va a ricoprire la funzione di capogabinetto di un esponente del suo partito).

Orbene nel caso specifico non vi era alcuna preclusione di natura oggettiva (riferita all’incarico) o soggettiva (riferite alla collega).

Si valuti, sotto il secondo punto di vista, che le chat evocate durante il dibattito in plenum non hanno dato vita a nessun procedimento disciplinare e che il procedimento art. 2 risultava, invece, archiviato dalla precedente consiliatura.

La storia personale della collega in relazione all’incarico da ricoprire non pareva inoltre idoneo ad apportare lesioni al prestigio alla magistratura: basti valutare che all’esito della domanda fuori ruolo si è determinato lo spostamento della collega dalla Presidenza della Corte d’appello (uno dei ruoli ordinamentali più importanti) al Ministero, peraltro, senza un ruolo apicale. Non vi era quindi spazio a nostro avviso per un voto contrario tecnicamente conforme al quadro ordinamentale.

Ricondotta la problematica in questi termini abbiamo ritenuto che il contenuto e il significato delle Chat presentassero, nondimeno, profili che, seppur non ostativi, sul piano tecnico, per quanto detto, al collocamento fuori ruolo, ci hanno indotto, per ragioni di opportunità ad astenerci dalla votazione, in coerente linea, peraltro, con l’astensione espressa, in Commissione, da tutti i togati.



Plenum del 10 maggio 2023


1) La richiesta di autorizzazione all’espletamento di incarico extragiudiziario per la partecipazione al Salone internazionale del libro di Torino

Premettiamo che il nostro interesse a riferire qui della pratica in oggetto deriva unicamente dalla circostanza che la stessa ha avuto amplissima risonanza sulla stampa nazionale, che in maniera pressoché unanime ha imputato al Consiglio superiore un ruolo censore rispetto ad attività di indubbio valore culturale e sociale. Anche in questo caso, tuttavia, la questione dal punto di vista tecnico sta in termini del tutto diversi.

La vicenda origina dalla richiesta di una collega volta a ottenere l’autorizzazione del Consiglio a partecipare a incontri con studenti aventi ad oggetto il dialogo sulle proprie esperienze, anche letterarie, nell’ambito del programma “Adotta uno scrittore” presso il Salone internazionale del libro di Torino, per un impegno orario di 8 ore e a fronte di un compenso unico lordo di euro 1.000,00.

Si tratta di un’attività senza dubbio assimilabile a quella di partecipazione a convegni, incontri o seminari che, per espressa previsione dell’art. 1.1 della vigente circolare sugli incarichi extragiudiziari, è liberamente espletabile purché “… non retribuita”.

Ove invece per tale attività sia prevista l’erogazione di un compenso, l’art. 5.1 della circolare prevede dei limiti con riferimento al soggetto che conferisce l’incarico e, nel caso di ente privato (quale è pacificamente la fondazione Salone del libro), impone che esso abbia, oltre a una “rilevanza nazionale”, come “oggetto sociale esclusivo o prevalente l’attività formativa o scientifica in ambito giuridico”: circostanza quest’ultima senz’altro non sussistente nel caso di specie.

Si è anche argomentato in merito all’applicabilità al caso in esame del disposto dell’art. 4.2 della circolare, che prevede l’autorizzabilità degli incarichi conferiti da privati “allorché sussista un effettivo ed obiettivo interesse pubblico all’espletamento dell’incarico…” (desumibile anche “dalle finalità istitutive dell’ente conferente”): tale norma non può tuttavia applicarsi al caso in esame, in quanto il suo ambito oggettivo di applicazione è espressamente riservato alle attività soggette ad autorizzazione diverse da quelle di docenza e assimilabili indicate dall’art. 5 e, dunque, a quelle che non abbiano come oggetto – diversamente dal caso di specie – un’attività assimilabile a quella di partecipazione a convegni, incontri o seminari (che, come già ricordato, è liberamente espletabile purché non retribuita).

La decisione assunta con voto unanime dal Consiglio sul caso in questione, dunque, non può che dirsi corretta. Il che ovviamente non vuol dire che tutte le previsioni della circolare sugli incarichi extragiudiziari siano condivisibili: vuol solo dire che, fino a quando non verranno modificate, le stesse dovranno essere applicate a tutte le istanze.


2) La nomina dell’avvocato generale presso la Corte di appello di Bologna

Si confrontavano in questo caso due colleghi: uno, il collega CASCONE (proposto dai consiglieri MAZZOLA e BIANCHINI), impegnato esclusivamente nel settore requirenteminorile a partire dal 2003 (dal 2015 come Procuratore dei Minori) e l’altro, il collega DI GIORGIO (proposto da D’AURIA, MIRENDA, COSENTINO), Procuratore aggiunto di Modena (per oltre un anno con il ruolo Procuratore f.f.) e impegnato dal 15.5.2000 in indagini nel settore requirente di primo grado a Forlì, Bologna e poi a Modena (con una notevole specializzazione nei reati economici). DI GIORGIO ha altresì avuto un’esperienza giudicante appena entrato in magistratura.

Il dibattito in plenum, che vi invitiamo nuovamente a seguire (qui i link degli interventi di Roberto D’Auria https://www.radioradicale.it/scheda/697844?i=4577024, Antonino Laganà https://www.radioradicale.it/scheda/697844?i=4577026 e Marco Bisogni https://www.radioradicale.it/scheda/697844?i=4577029) si è sviluppato in maniera piuttosto vivace.

La questione, anche in questo caso, era se le funzioni minorili direttive svolte da CASCONE fossero ex se indicative della insuperabile prevalenza ovvero dovessero confrontarsi con tutti gli altri indicatori rispetto alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire (il collega CASCONE come detto, dopo aver svolto le funzioni di PM ordinario dal 1996 al 2003 ,aveva assunto le funzioni specializzate di PM presso una Procura Minori, per poi divenire, nel 2015, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni).

La scelta dell’Assemblea in questo ultimo senso (con il voto di MI, dei laici di centro destra e di Roberto Fontana) ci ha francamente stupiti: è stata pretermessa totalmente la circostanza che la scelta del collega (assolutamente meritoria) di caratterizzare la propria esperienza professionale dal 2003 esclusivamente nel contesto della tutela dei minori, aveva comportato la lontananza da tematiche e questioni tipiche della Procura ordinaria che secondo noi devono essere assolutamente possedute da chi andrà ad assumere il ruolo di Vicario del Procuratore generale con compiti sempre più rilevanti anche alla luce della Riforma Cartabia, in un distretto, tra l’altro, di grande dinamismo economico come quello di Bologna (si valuti soltanto che nel 2003 era ancora in vigore la vecchia disciplina della prescrizione, non erano ancora giunte alla attenzione dei PM se non sporadiche indagini in materia di reati tributari alle quali era applicabile la riforma dell’ormai lontano D.lgs. 74/2000, per non parlare dei vari interventi normativi e giurisprudenziali, anche di livello sovranazionale, che hanno riguardato il settore; dal 2003 non si è confrontato con tutta la
tematiche dei reati contro la PA – più volte oggetto di interventi normativi incidenti sulle fattispecie previste – dei reati in materia societaria, finanziaria e fallimentare, dei reati in materia di tutela dell’ambiente e di reati in materia di usura, associazione di stampo mafioso, riciclaggio, reimpiego etc..).

Ci è stato, autorevolmente, mosso l’appunto che non valorizzare la esperienza minorile sarebbe stato relegare ad una “gabbia” i colleghi che tale esperienza hanno intrapreso. L’obiezione, che al riguardo riteniamo doveroso fare (e che nel plenum è stata rappresentata) e che rimettiamo alle vostre considerazioni, è che l’arricchimento derivante dalla pluralità di esperienze (e tra l’altro il collega di GIORGIO aveva inizialmente svolto funzioni giudicanti penali nella Sorveglianza), non può derivare da scelte definitive e protratte in maniera pressoché irreversibile (che per scelta singola consentono certamente il raggiungimento di vette di professionalità non paragonabili a chi tale percorso non ha
svolto), ma dalla poliedricità del percorso professionale che ognuno di noi decide di intraprendere (finché, come noi cercheremo di garantire, tale possibilità ci sarà consentita), percorso che però deve essere nel concreto valutato quando si tratta di fare scelte nell’interesse della Amministrazione, e non di dare premi o medaglie.


Da ultimo alcune notizie dalle commissioni:
In terza Commissione: la convocazione per il 13 e 14 giugno dei m.o.t. per la scelta delle sedi individuate dal C.S.M. e la richiesta urgente di pubblicare un prossimo bando di tramutamenti “in orizzontale”.

E’ stata approvata all’unanimità dal Consiglio la proposta di nomina della commissione esaminatrice del prossimo concorso in magistratura e sono state definite tutte le proposte di tramutamento per i posti di primo grado dei requirenti e giudicanti. Nel plenum del 10 maggio, è stato approvato all’unanimità il calendario dei lavori per la scelta delle sedi dei m.o.t. che si terrà in Roma il prossimo 14 giugno.

Abbiamo preso atto del documento, a firma di 109 colleghi, con cui si insiste sulla necessità di provvedere alla pubblicazione del prossimo bando per trasferimenti orizzontali dei magistrati ordinari prima dell’individuazione delle sedi da assegnare ai magistrati in tirocinio, al fine di vedere tutelate le naturali aspettative, maturate dai magistrati nei primi anni delle funzioni, con la possibilità di avere a disposizione un ampio ventaglio di sedi disponibili, senza compromettere la funzionalità degli Uffici Giudiziari più gravati, posto che le scoperture, causate dal trasferimento del magistrato legittimato, potranno essere facilmente individuate come sedi future da assegnare ai m.o.t. che garantiranno continuità e operatività ai predetti Uffici.

Comprendendo le ragioni, alla base della richiesta, abbiamo richiesto ed ottenuto l’apertura di una pratica formale al fine di consentire alla III Commissione di valutare e fornire un’adeguata risposta alle legittime indicazioni, provenienti dai colleghi.

Purtroppo, nonostante i nostri solleciti, non si è ancora riusciti, a causa della mole di lavoro e dell’urgenza delle pratiche da trattare, a rendere il dovuto riscontro al documento in esame.

Riteniamo, a questo punto, opportuno dare una personale risposta alle istanze avanzate dai tanti colleghi, segnalando lo strumento previsto dalla norma di cui all’art. 12 della Circolare Consiliare 13778/14 che prevede all’uopo la possibilità di effettuare domande di trasferimento a prescindere dalla pubblicazione del posto (domanda cd. in prevenzione).

Tale domanda, anche se non genera alcun diritto in precedenza all’assegnazione del posto, nell’assolvere la funzione, che le è propria, di rappresentare la reale aspirazione del magistrato al trasferimento orizzontale, può inoltre costituire un utile punto di indicazione e orientamento per la Commissione nel procedimento di delibazione delle sedi da assegnare ai m.o.t., consentendo di contemperare l’esigenza di assicurare l’immediata copertura degli Uffici, in grave disavanzo d’organico, con la legittima aspirazione dei colleghi più anziani di cambiare la propria sede lavorativa per ragioni professionali e familiari.

Consigliamo, per l’agevole presa in carico della domanda in prevenzione, di inviare la stessa, con una semplice mail, al direttore di segreteria (all’indirizzo m.recchia@csm.it) che provvederà, nei limiti del possibile, a protocollare le medesime, rendendo edotta ai predetti fini la III Commissione.

Resta inteso che sarà sempre possibile inviare, per via istituzionale, la domanda, di cui all’art. 12 Circolare 13778/14 all’indirizzo protocollo.csm@giustiziacert.it (da posta certificata), all’indirizzo csmprotocollo@cosmag.it (da posta non certificata) nonché attraverso il sito cosmag nell’apposita casella telematica a ciò dedicata.

Lavoreremo, più in generale, per garantire, con gli ordinari limiti, il rispetto della predetta Circolare nella parte in cui si prevede la pubblicazione ordinaria, di regola, dei posti di primo e secondo grado per due volte all’anno, condividendo, nella loro essenza, le ragioni sottese al documento in oggetto, senza mai tralasciare, al contempo, la necessità di garantire “copertura immediata” alle sedi in grave deficit di organico.

In quinta Commissione stanno procedendo con notevole impegno le pratiche per le conferme dei direttivi e semidirettivi che erano giacenti per le più svariate ragioni. Già nel prossimo plenum del 17 maggio verrà discussa una di esse, pendente da molto tempo; nelle prossime settimane numerose altre saranno definite in commissione.

Queste ultime settimane in Quinta sono poi state caratterizzate dalla ampia discussione in ordine alla riedizione del potere per il conferimento dell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Riedizione a seguito di due precedenti annullamenti da parte del GA. D’Auria in Commissione ha espresso il voto in favore della proposta BOMBARDIERI, ma se ne riparlerà nel plenum…-

E’ stato anche, all’unanimità, avanzata la proposta al plenum di conferimento dell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta al dott. Pasquale Pacifico, anche in questo caso in riedizione del potere a seguito dell’annullamento della precedente delibera che aveva conferito al dott. Marino il suddetto incarico.

In sesta Commissione, stiamo esaminando alcune tematiche di grandissimo rilievo, la prima delle quali riguarda il TUB (Tribunale Unificato dei Brevetti), che impone notevoli assestamenti ordinamentali, non tutti di diretta competenza consiliare. E’ poi stata effettuata lo scorso 9 maggio una riunione con rappresentanti dei Consigli Giudiziari per acquisire dati conoscitivi sulle modalità e le caratteristiche con le quali è stata interpretata l’attività di vigilanza sugli Uffici agli stessi attribuita; ciò per verificare in che termini procedere alla stesura di successive risoluzioni o linee guida per dare un quadro chiarificatore e omogeneo per tali interventi.

In settima Commissione sono in corso le audizioni per la revisione della circolare delle Procure (il 15 maggio saranno ascoltati i Procuratori Aggiunti, il 30 maggio i colleghi della Procura Generale e all’inizio di giugno i sostituti procuratori della Repubblica). Prosegue, inoltre, la trattazione della pratica per l’individuazione dei carichi esigibili e il confronto con il Ministero sui diversi tavoli paritetici (PCT, PPT, statistiche giudiziarie).


Esaurito poi il primo giro di incontri via teams stiamo riprogrammando un nuovo ciclo di appuntamenti, confortati dalla circostanza che ai primi dibattiti via teams hanno partecipato finora 181 colleghi a cui va il nostro ringraziamento per gli stimoli e le sollecitazioni ricevute.
Gli incontri si terranno sul seguente canale Teams:
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Un caro saluto a tutti.
Marco Bisogni
Roberto D’Auria
Michele Forziati
Antonino Laganà

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