Cari tutti, il report di oggi è dedicato al plenum del 5 luglio 2023
La votazione sulla Procura di Firenze
Si è trattato di un voto di particolare rilevanza per il Consiglio e per le dinamiche interne ed esterne che ha in parte rivelato.
Come noto si confrontavano tre diversi candidati Ettore SQUILLACE GRECO (attuale Procuratore di Livorno), Rosa VOLPE (già Procuratore Aggiunto di Napoli) e Filippo SPIEZIA attualmente fuori ruolo presso il desk italiano di Eurojust (finora privo di incarichi direttivi e semidirettivi).
Abbiamo votato, durante la prima votazione, la candidata Rosa VOLPE, peraltro dotata di una grande esperienza maturata nella Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno e di Napoli. Nel successivo ballottaggio il voto è stato espresso in favore del candidato Ettore SQUILLACE GRECO che, rispetto all’altro candidato ammesso al ballottaggio (Filippo SPIEZIA), vanta da ultimo una lunga esperienza come direttivo nella Procura di Livorno.
Il voto si è così sviluppato:
Prima Votazione:
15 voti per il dott. Filippo Spiezia (Cona. Aimi, Cons, Bertolini, Cons. Bianchini, Cons. Carbone E, Cons. Cilenti, Cons. D’Ovidio, Cons. Eccher, Cons. Giuffrè, Cons. Marchianò, Cons. Mazzola, Cons. Natoli, Cons. Nicotra, Cons. Paolini, Pres. Pinelli, Proc. Salvato) 11 voti per il dott. Ettore Squillace Greco (Cons. Abenavoli, Cons. Basilico, Cons. Carbone M., Cons. Chiarelli, Cons. Cosentino, Cons. Fontana, Cons. Miele, Cons. Mirenda, Cons. Morello, Cons. Papa, Cons. Romboli)
4 voti per la dott.ssa Rosa Volpe (Cons. Bisogni, Cons. D’Auria, Cons. Forziati, Cons. Laganà)
2 astensioni (Pres. Cassano, Cons. Scaletta)
Ballottaggio:
15 voti per il dott. Filippo Spiezia (Cona. Aimi, Cons, Bertolini, Cons. Bianchini, Cons. Carbone E, Cons. Cilenti, Cons. D’Ovidio, Cons. Eccher, Cons. Giuffrè, Cons. Marchianò, Cons. Mazzola, Cons. Natoli, Cons. Nicotra, Cons. Paolini, Pres. Pinelli, Proc. Salvato)
15 voti per il dott. Ettore Squillace Greco (Cons. Abenavoli, Cons. Basilico,Cons. Bisogni, Cons. Carbone M., Cons. Chiarelli, Cons. Cosentino, Cons. D’Auria, Cons. Fontana, Cons. Forziati, Cons. Laganà; Cons. Miele, Cons. Mirenda, Cons. Morello, Cons. Papa, Cons. Romboli)
2 astensioni (Pres. Cassano, Cons. Scaletta).
Nella individuazione per SPIEZIA è risultato determinante il vicepresidente che ha espresso, per la prima volta in questa consiliatura, il suo voto. Invero a parità di voti prevale, ai sensi dell’art. 67 comma 2 del R.I, il voto espresso dal Presidente della seduta.
Quanto accaduto impone a nostro avviso alcune riflessioni:
– è stato preferito per guidare una Procura di primo grado un candidato – di assoluto valore – ma la cui ultima e consistente esperienza si è svolta all’estero, a discapito di altri candidati da sempre impegnati negli uffici di primo grado e nell’attività giudiziaria;
– appare singolare che gli stessi togati di MI che oggi hanno votato per SPIEZIA come Procuratore di Firenze solo poche settimane fa avessero preferito, allo stesso SPIEZIA, come Procuratore Generale di Bologna, altro collega allora Procuratore di Aosta argomentando la prevalenza proprio sull’assenza di incarichi direttivi dello stesso SPIEZIA;
– nel corso della discussione era, a nostro avviso, indispensabile respingere con forza l’idea che la decisione avesse sullo sfondo situazioni o vicende ampiamente riportate dalla stampa: tale prospettazione, infatti, danneggia prima di tutto i candidati – tutti valorosi – e proietta sull’ufficio di Firenze tensioni delle quali non si sente alcun bisogno. Da questo punto di vista non ha certamente aiutato la circostanza che in questa votazione abbiano avuto un peso assolutamente determinante i componenti laici espressione di una determinata area politica.
La prima risoluzione sulla magistratura onoraria
E’ stata poi approvata una importante risoluzione riguardante la magistratura onoraria, con la quale si è inteso fornire risposta a molti dei quesiti formulati dagli uffici giudiziari sulla disciplina del complessivo impegno settimanale richiesto ai GOP e ai VPO ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 2017 (relatori FORZIATI e NATOLI).
Nel rimandare al testo della risoluzione per la compiuta esposizione dell’iter argomentativo, questi sono in sintesi i punti essenziali:
– per i magistrati onorari immessi in servizio dopo il 15 agosto 2017 il legislatore ha previsto all’art. 1, comma 3, che l’incarico “si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali …” e che, “al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana”, mediante l’assegnazione di “affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza…”;
– per i magistrati onorari già in servizio a tale data (cd. contingente a esaurimento”), confermati nell’incarico all’esito della prevista procedura di “stabilizzazione” e che non abbiano optato per il regime di esclusività, è invece previsto che le disposizioni sopra citate si applicano “in quanto compatibili” e “con esclusivo riferimento allo svolgimento dell’incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali”;
– al fine di interpretare il significato di tale ultima previsione occorre considerare:
o che i magistrati onorari di nuova nomina possono svolgere attività ridotte rispetto ai magistrati onorari confermati: mentre infatti i primi sono fisiologicamente assegnati all’ufficio del giudice di pace o all’ufficio per il processo del tribunale o all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, ai magistrati onorari cd. stabilizzati può essere assegnata la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e confermata l’assegnazione di procedimenti civili e penali già pendenti e la destinazione a
comporre i collegi, nonché, quando ai VPO, l’inapplicabilità dei divieti relativi alle attività delegabili;
. che i magistrati onorari di nuova nomina percepiscono un compenso annuo decisamente inferiore rispetto a quello spettante ai magistrati onorari confermati (euro 16.500-21.000 circa i primi, euro 31.000-33.000 circa i secondi);
. che, per altro verso, vi è ben poca differenza (nell’ordine del 20% circa) tra il compenso complessivo spettante ai magistrati onorari stabilizzati che abbiamo optato per il regime di esclusività rispetto a quello spettante a coloro che non abbiano esercitato tale opzione;
– in tale contesto, dunque, la previsione secondo la quale ai magistrati onorari confermati non esclusivisti il disposto dell’art. 1, comma 3, si applica “in quanto compatibile” ha proprio la finalità di non imporre gli stessi limiti temporali (due giorni alla settimana) a soggetti che svolgono attività in gran parte diverse e percepiscono compensi diversi; il che vale ovviamente, e a maggior ragione, per i magistrati onorari confermati esclusivisti
– in relazione a questi ultimi, dunque, è unicamente rimesso ai capi degli uffici di assicurare, all’interno dell’assetto organizzativo disegnato dalle tabelle e dai progetti organizzativi, che lo svolgimento dell’incarico consenta loro “il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali”.
Quanto infine alla previsione dell’art. 30, comma 4 (che assegna al Consiglio superiore della magistratura il compito di stabilire “il numero minimo dei procedimenti da trattare nell’udienza tenuta dal giudice onorario di pace, inclusi quelli delegati”), deve ritenersi che tale individuazione – peraltro direttamente incidente sull’esercizio della giurisdizione e, quindi, da effettuare in maniera tale da non ledere la connessa sfera di competenza del magistrato onorario – non possa essere effettuata in astratto e in misura uguale per tutti, non potendo prescindere dalla valutazione di tutte le caratteristiche del caso concreto. Tale “numero minimo”, pertanto, non può che essere individuato in misura proporzionale al numero dei procedimenti da trattare nell’udienza, inclusi quelli delegati, da parte del giudice onorario di pace che abbia optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.
Spetterà poi ai capi degli uffici, alla luce di tutte le circostanze fattuali del caso e nel rispetto dei principi sopra enunciati, stabilire in concreto i termini e i limiti della prestazione minima esigibile da parte dei magistrati onorari assegnati ai rispettivi uffici.
Alleghiamo quindi:
il link dell’intervento in plenum di Roberto D’Auria
(https://www.radioradicale.it/scheda/702766?i=4602216) e Marco Bisogni
(https://www.radioradicale.it/scheda/702766?i=4602223 sulla nomina del Procuratore di Firenze;
il link dell’intervento in plenum di Michele Forziati sulla delibera in tema di magistratura onoraria (https://www.radioradicale.it/scheda/702766?i=4602192);
la delibera in tema di magistratura onoraria.
Un caro saluto a tutti.
Marco Bisogni
Roberto D’Auria
Michele Forziati
Antonino Laganà