Richiesta di apertura pratica avente ad oggetto: Elaborazione di una circolare per attenuare la portata del divieto di utilizzo per le funzioni monocratiche penali, dettato dall’art 13, comma 2, D.Lgs.160/2006, dei magistrati ordinari di tribunale assegnatari della prima sede nominati con D.M.2.10.2012

Cari Colleghi,

alleghiamo a seguire la richiesta di apertura pratica proposta per accelerare la prima valutazione per i colleghi del DM 8.6.12.Ciò consentirà di programmare il lavoro negli uffici giudiziari per tempo, affidando ai magistrati da subito le piene funzioni monocratiche penali  . Cari Saluti,                                                               

Francesco Cananzi, Massimo Forciniti, Luca Palamara, Maria Rosaria San Giorgio, Saro Spina      

Al Consiglio Superiore della Magistratura

Comitato di Presidenza – sede –

Oggetto: richiesta di apertura pratica avente ad oggetto “Elaborazione di una circolare per attenuare la portata del divieto di utilizzo per le funzioni monocratiche penali, dettato dall’art 13, comma 2, D.Lgs.160/2006, dei magistrati ordinari di tribunale assegnatari della prima sede nominati con D.M.2.10.2012

L’art. 13 comma 2, D. Lgs 160/2006 come modificato prevede: “ì magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all’art. 550 c.p.p.. le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità”.

Orbene molti uffici di piccole dimensione, ci si riferisce a quegli uffici per niente ambiti, hanno fatto ilpieno nell’organico con magistrati di prima nomina (da ultimo il D.M, 8.6.2012). Tali magistrati a giugno 2016 matureranno il tempo dì esercizio utile a conseguire la prima valutazione di professionalità, necessaria allo svolgimento delle funzioni monocratiche penali.

Siamo memori di analoga e positiva iniziativa assunta nel corso dell’anno 2011 e culminata nella adozione della risoluzione consiliare del 20 aprile 2011 (contingente di M.O.T. nominati con D.M. 6.12.2007 pari a 322 unità, coincidenza di date tra maturazione del quadriennio c conseguimento della prima valutazione dì professionalità, dicembre 2011), così come per i M.O.T. nominati con D.M. 2.10.2009, non anche per quelli del DM 5.8.2010, ragione per cui si sono creati non pochi problemi negli uffici della tipologia indicata in premessa. Ed allora è facile ipotizzare che, dal tempo di maturazione dei diritti al momento del conseguimento del provvedimento finale, possono decorrere anche tempi superiori all’anno. E’ di tutta evidenza che in certi uffici l’utilizzo di magistrati nel settore monocratico penale anche qualche giorno prima può risolvere problematiche di non poco momento con ricadute sulla durata dei processi.

Di talché è auspicabile che sia disciplinata una specifica procedura, facendo tesoro delle pregresse esperienze richiamate, a livello di normativa secondaria con collaborazione di Quarta e Settima Commissione, tale da consentire un immediato utilizzo di magistrati di prima nomina sin dal giorno della maturazione del diritto al conseguimento della prima valutazione professionalità. La Quarta Commissione dovrebbe dare precedenza assoluta alle pratiche relative a tali magistrati, magari anticipando i tempi procedimentali ed allertando dirigenti degli uffici e Consigli Giudiziari . La Settima Commissione dovrebbe invitare i capi degli uffici a predisporre in tempo utile variazioni tabellari, ipotizzando una formula di immediata esecutività, che prevedano l’utilizzo dei predetti magistrati anche nel settore monocratico penale.

Gli interventi di normazione secondaria sopra prospettati rappresenterebbero l’ennesima riprova delle tante iniziative consiliari finalizzate a migliorare il servizio giustizia, assegnando ai circondari giudiziari in sofferenza, non soltanto pubblici ministeri, ma soprattutto giudici pienamente legittimati all’esercizio delle funzioni monocratiche penali.

Sul tema è infatti intervenuta la legge 187/2011 che, stavolta con disposizione di portata generale, ha modificato l’art. 13 del d.lgs 160/2006 per consentire ai magistrati ordinari al termine del tirocinio (e dunque in fase di prima nomina) di svolgere pienamente le funzioni requirenti. A tali magistrati restano dunque precluse le sole funzioni giudicanti monocratiche penali (salvo per i casi di citazione diretta a giudizio a norma dell’art. 550 c.p.p.) e di giudice delle indagini preliminari. L’accesso a tali funzioni sarà infatti possibile solo dopo il conseguimento della prima verifica di professionalità.


Depositata il 19.10.2015