Richiesta di apertura pratica ex art. 10 L. 195/58 volto alla proposta di modifica dell’art. 13 commi terzo e quarto d.leg. 160/06

Al Comitato di Presidenza
del Csm

Roma, lì 17 novembre 2015

Richiesta di apertura pratica ex art. 10 L. 195/58 volto alla proposta di modifica dell’art. 13 commi terzo e quarto d.leg. 160/06

Come è noto, l’art. 13 d.leg. 160/06 ha introdotto limiti territoriali e temporali al mutamento di funzioni dei magistrati.

Infatti, il terzo comma stabilisce che il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 c.p.p. in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni.

In ordine ai limiti temporali, la richiamata disposizione prevede che il passaggio di funzioni può essere richiesto dall’interessato per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata.

Inoltre, quarto comma dell’art. 13 d.leg. 160/06 sono previste alcune eccezioni relative al solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione, nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro, ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro.

Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi, il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza.

Quanto alle obiettive ricadute dell’accennata disciplina di cui all’art. 13 d.leg. 160/06, sia pure come declinata dalla delibera consiliare del 15 gennaio 2014, i dati statistici testimoniano una progressiva separazione delle carriere  magistratuali (vedi grafici allegati).

Per meglio comprendere il fenomeno, valga evidenziare che, nell’ambito del generale andamento della mobilità tra gli uffici di primo grado, il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente è passato dal 20% del 2012 allo zero % del 2014 dei trasferimenti totali; così come è declinante la curva che rappresenta i trasferimenti dalla funzione requirente a quella giudicante, che, appunto, passa dal 7,06% del 2012 al 3,22 % del 2014, sempre rispetto ai trasferimenti totali.

In termini assoluti, sempre con riguardo agli uffici di primo grado, nel 2012 si sono avuti 14 trasferimenti da giudicante a requirente e 18 passaggi inversi, mentre nel 2104, non vi è stato nessun passaggio da giudicante a requirente e  5 passaggi da requirente a giudicante.

Non risultano evidenze di una decisa inversione di tendenza.

Iltrendsegnalato da tali dati statistici fa temere la formazione di due corpi magistratuali, requirente e giudicante caratterizzati da una limitatissima osmosi culturale e, pertanto, sostanzialmente separati fra loro.

Dal che potrà conseguire una notevole regressione del servizio giustizia ed, in un’ultima analisi, nonostante la differentevulgata, un preoccupante peggioramento delle garanzie per il cittadino.

Proprio in tale ottica, e muovendosi in un orizzonte teleologico di concretizzazione dei principii del giusto processo di origine costituzionale (art. 111 Cost.) e sovranazionale (articolo 6 Carta Edu), sarebbe ottimale aprire uno spazio di ragionamento sulla possibile modifica dell’art. 13 co. 3. d.lgs. 106/2006, nel senso di ancorare il limite territoriale al mutamento di funzioni dei magistrati non più alla regione, bensì al distretto di Corte di appello, facendo, poi, salve le eccezioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo 13, nei termini di cui appresso.

Per altro verso, si renderebbe, così, la disposizione anche più coerente con il generale quadro normativo, il quale, in materia di ordinamento giudiziario, non dà rilievo alcuno allo spazio regionale, ragionando sempre in termini di distretti di Corte di appello o di circondario di tribunale.

Coerentemente, dovrebbe essere, anche, modificata la eccezione di cui al comma successivo in ordine al limite provinciale in caso di mobilità dalle funzioni civili o del lavoro alla funzione requirente e viceversa, da agganciarsi, appunto, non più al differente ambito provinciale, bensì al diverso circondario di tribunale.

A mente di tali considerazioni, i sottoscritti  Consiglieri chiedono l’apertura di una pratica sul tema, da assegnare alla Sesta Commissione, competente ratione materiae ,nel rendere al Ministro della Giustizia proposte ex art.10 L. 195/58. 

Francesco CANANZI

Massimo FORCINITI

Luca PALAMARA

Maria Rosaria SAN GIORGIO

Rosario SPINA 

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