RID e Magrif: questi sconosciuti 2

di Luigi Petrucci

RID e MAGRIF nella circolare del 31 ottobre 2016

Ad un anno da “RID e MAGRIF questi sconosciuti” torno sull’argomento per aggiornarvi delle copiscue novità introdotte dalla circolare P 20909 del 31.10.16 del Consiglio Superiore della Magistratura (in allegato la Circolare) ovvero il nostro nuovo codice. La Circolare, infatti, sostituisce completamente la precedente (art. 10.1) ed è ora composta di dieci articoli, sempre con l’opportuna indicazione numerica dei vari commi: mantengo, quindi, la dizione 1.1 per indicare articolo e comma (nell’esempio: articolo 1, comma 1).

La Circolare istituisce l’Ufficio Distrettuale per l’Innovazione (U.D.I., artt. 1.1, ultimo capoverso, e 3), composto ora in tutti i Distretti dal RID per il settore civile, penale giudicante e penale requirente, precisa le procedure di nomina dei MAGRIF e la necessità che siano uno per il settore civile ed uno per il settore penale (art. 2), chiarisce i compiti di RID e MAGRIF nei confronti degli altri soggetti dell’innovazione informatica ed organizzativa, la misura e la modalità dell’esonero (art. 6), elimina il Piano Triennale di coordinamento. Sono state così recepite le principali richieste che erano state formulate negli anni passati all’incontro annuale per RID e MAGRIF e si apre, quindi, un nuovo scenario: vediamo quale.

L’incarico di RID durerà 3 anni più 2 in caso di conferma (art. 1.5). Sostanzialmente invariate le procedure di nomina e conferma: ovviamente ben diverso il tipo di impegno in relazione ai compiti ed alla cospicua misura dell’esonero, che vedremo dopo.

Negli Uffici ordinari di cognizione i MAGRIF devono essere diversificati per il settore civile e penale (art. 2.3). Anche a seguito dell’immediata interlocuzione sulla mailing list istituzionale, è stato chiarito che la nomina è funzionale all’effettiva conoscenza dei sistemi ministeriali da parte dei MAGRIF, per cui negli Uffici specializzati (Tribunale di Sorveglianza e per i Minorenni) e talmente piccoli da imporre le funzioni promiscue non è necessaria la doppia nomina. Negli Uffici giudiziari giudicanti superiori a 40 magistrati in organico possono essere nominati fino a 6 MAGRIF per settori diversi e nei requirenti fino a 3. Regole specifiche sono, quindi, dettate per gli Uffici nazionali: Cassazione, Procura Generale e Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (art. 9).

Totalmente nuove le procedure in caso di mancanza di più di 3 aspiranti per ogni posto da coprire, dove il compito del RID di riferimento resta quello di individuare la rosa di 3 aspiranti fra i quali il Dirigente effettuerà la nomina del MAGRIF (art. 2.4, primo alinea: almeno questa è la mia interpretazione della Circolare, mi pare meno conforme alla lettera che tale competenza sia collegiale). Se vi sono degli aspiranti, il RID di riferimento esprime un parere su ciascuno degli aspiranti. Se non ve ne sono, il Dirigente propone una rosa di 3 nomi scelti di ufficio, sui quali il RID esprime il parere ed il concerto (art. 2.4, secondo alinea). Il provvedimento di nomina segue le procedure di modifica tabellare o del progetto organizzativo (art. 2.5).

Anche la proroga dei MAGRIF si accorcia in questo caso da 24 a 18 mesi (art. 2.6), prorogabili di ulteriori 18 mesi in caso di assenza di aspiranti a seguito dell’interpello per la sostituzione (art. 2.7). La prima proroga è fatta su richiesta del MAGRIF, valutate l’autorelazione sull’attività svolta ed il parere del RID di riferimento, che non sembrano necessarie per la seconda proroga.

Attenzione soprattutto alla durata delle conferme di RID e MAGRIF deliberate dopo il 31.7.16, alle quali sono destinate ad applicarsi le nuove disposizioni, come previsto dall’art. 10.1 (la durata del primo periodo è e resta la stessa).

Se il perno della precedente Circolare sembrava essere il Piano Triennale di coordinamento, l’attuale motore dell’innovazione dovrebbe essere l’U.D.I., la cui denominazione ufficiale è “Ufficio per l’Innovazione del Distretto di (…)  – Struttura permanente di riferimento del CSM per l’innovazione e l’informatizzazione”. Si tratta di un vero ufficio, dotato di personale e mezzi messi a disposizione dal Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore Generale, che firma i suoi atti in modo congiunto o disgiunto, secondo le competenze collegiali o del settore di riferimento.

Importante la precisazione che gli Uffici Innovazione eventualmente costituiti presso un singolo Ufficio giudiziario devono obbligatoriamente prevedere il coinvolgimento dei MAGRIF per assicurare il coordinamento delle loro iniziative con l’U.D.I. (art. 3.3). Altrettanto importante è l’aver chiarito che i RID “Curano i rapporti con i CISIA e le articolazioni territoriali del Ministero della Giustizia competenti per il Distretto” (art. 4.2, secondo alinea) e che devono poter contare sulla collaborazione degli statistici ed avere l’accesso a tutti i sistemi (art. 4.9).

Pienamente coerente alla centralità della rete, piuttosto che del Piano, è la necessità di riunioni periodiche fra RID e MAGRIF del settore di riferimento (almeno questa è la mia interpretazione dell’art. 4.3: queste riunione possono essere estese al personale amministrativo che partecipa a progetti di innovazione o agli Uffici Innovazione), insieme a quelle istituzionali dell’UDI indette dal Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore Generale con i Dirigenti degli Uffici giudiziari (art. 3.2).

Le nuove direttrici di lavoro mi sembra che possano essere così enucleate:

  1. supporto dei RID alla Commissione Flussi e dei MAGRIF ai Dirigenti nella cura ed utilizzo dei dati statistici, soprattutto in vista dell’elaborazione dei piani di gestione ex art. 37 l. n. 111/2011 (artt. 1.1 secondo alinea, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9)
  2. formazione per l’uso dei programmi ministeriali, che dovrà essere oggetto di un piano annuale, finanziato per la sua attuazione dalla Settima Commissione (art. 5.5)
  3. monitoraggio dei programmi non ministeriali (art. 4.5)
  4. raccolta, monitoraggio e diffusione delle buone prassi di organizzazione (art. 7)

I documenti previsti dalla Circolare si possono ridurre a due:

a)   la relazione annuale/documento di informazione per i magistrati dell’ufficio e per il personale amministrativo sullo stato della innovazione tecnologica dei MAGRIF, in cui si dà conto anche dei programmi non ministeriali (art. 4.4, 4.5., 4.6);

b)   la relazione annuale dei RID per la Settima Commissione, elaborata a seguito di quella dei MAGRIF, in cui si prospetta il piano formativo, si chiedono le relative risorse, si danno le indicazioni per l’incontro annuale, si relaziona sui programmi non ministeriali (artt. 4.2, 4.5, 5.5).

Siccome per la prima non è previsto un termine e per la seconda sì (20 dicembre, come prima), il mio consiglio è quella di chiedere ai MAGRIF la loro relazione per tempo (del resto va preparata prima dei programmi di gestione e dovrebbe essere già pronta per dicembre).

Per questi impegni viene riconosciuto un esonero obbligatorio che va dal 20% per ogni MAGRIF fino al 50% per i RID di Distretti di organico superiore a 500 magistrati professionali in pianta organica (art. 6.1, 6.2). I Dirigenti dovranno indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario con riferimento a tutte le attività del magistrato (es. udienze, turni, assegnazioni di affari), seguendo la procedura tabellare e controllando l’effettività dell’esonero (6.3, 6.4, 6.5).

Questo restyling della funzione di RID e MAGRIF ci configura come il “data and information chief officer” dell’organizzazione giudiziaria dal lato magistrati: una funzione ben nota nelle organizzazioni aziendali, ma ovviamente non altrettanto al nostro interno.

A maggior ragione, vista la prevalenza del ruolo organizzativo su quello di vera e propria “cucina” degli applicativi, mi sento di poter dire che questa funzione può essere ricoperta da chiunque, a patto che intenda percorrere la “carriera” che da MAGRIF porta ad essere componenti della STO (in qualche modo canonizzata dalla Circolare, anche attraverso l’accentuata temporaneità degli incarichi) e che sia adeguatamente formato (impegno ancora una volta solennemente preso dal C.S.M., cfr. artt. 5.1, 5.8, 8.2, 8.3).

Spero con più calma di tornare sul ruolo degli “smanettoni” (apparentemente dimenticati dalla Circolare) e sul disegno complessivo del ruolo delle statistiche nell’organizzazione giudiziaria (esaltate, invece, da numerose disposizioni). Erano le due principali, anche se opposte, vocazioni di RID e MAGRIF: lo saranno ancora in futuro?

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