Riforma “Cartabia” del processo penale
Le indagini preliminari

Schede sintetiche a cura di Rodolfo Maria Sabelli (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari)

(ove non diversamente specificato, gli articoli citati si riferiscono al codice di procedura penale, nella versione riformata)

A) Notizia di reato e retrodatazione
art.15, 41 D.Lgs.
(artt. 335, 335-bis, 335-ter, 335-quater cpp, 110-ter disp. att. cpp)
(norme di immediata applicazione)


Notizia di reato è ogni notizia “contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice” – di regola ne sono elementi costitutivi anche le circostanze di tempo e di luogo del fatto, che vanno indicate nell’iscrizione, ove risultino (art. 335 comma 1)

Il nome della persona va iscritto non appena risultino “indizi” a suo carico (art. 335 comma 1-bis)

La notizia di reato e il nome dell’indagato vanno sempre indicate nelle richieste del p.m. al g.i.p. (art. 110-ter disp. att. cpp)


Osservazioni:
è esclusa la natura di notizia di reato in relazione a fatti generici; deve ritenersi invece che non sia necessaria l’esatta individuazione della fattispecie penale, ove ad esempio il fatto sia riferibile a fattispecie astratte alternative


ai fini dell’scrizione della persona occorre, in più, che emergano a suo carico “indizi”, espressione mutuata dall’art. 63 c.p.p.; da un lato non è richiesto gli indizi siano gravi o precisi o plurimi, dall’altro non bastano ipotesi investigative o sospetti generici (ad esempio, non sarà consentito, nei casi di omicidio colposo, iscrivere tutti i sanitari che a qualche titolo si siano occupati del paziente deceduto, ma la notizia, se determinata e non inverosimile, andrà iscritta nei confronti dei soli sanitari a carico dei quali emergano “indizi” o, in assenza di “indizi” nei confronti di soggetti determinati, andrà iscritta a Mod.44)


la disposizione si applica ovviamente sia alla prima iscrizione del fascicolo sia alle iscrizioni successive di nuove notizie e nuovi indagati


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Ritardata e omessa iscrizione, rimedi e controlli:


a. il p.m. d’ufficio, quando provvede all’iscrizione, se ne ravvisa il ritardo,può retrodatarla (art. 335 comma 1-ter)

b. il g.i.p. d’ufficio, quando ne ravvisa l’omissione, ordina l’iscrizione della persona al p.m., che provvede indicando anche la data di decorrenza del termine delle indagini (art. 335-ter)

c. l’indagato può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione e quindi la sua retrodatazione (art. 335-quater):

– entro venti giorni da quello in cui l’indagato ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione

– occorre che il ritardo sia inequivocabile e non giustificato

– le parti entro sette giorni hanno facoltà di depositare memorie

– le parti possono chiedere che la questione sia riesaminata in udienza preliminare prima della sua conclusione o, in mancanza, entro il termine dell’art. 491 comma 1 cpp

– se riproposta in udienza dibattimentale, la relativa ordinanza può essere impugnata ex art. 586 cpp

Osservazioni:
il tema della nozione di “notizia di reato”, dei poteri-doveri del p.m. e dei relativi controlli anche ai fini della decorrenza del termine delle indagini preliminari è stato oggetto di diversi interventi della Cassazione e della Corte costituzionale, fra i quali la fondamentale sentenza Cass., Sez. U, n. 40538 del 24.9.2009

i possibili effetti della retrodatazione sull’utilizzabilità degli atti di indagine già compiuti sono temperati dall’aumento del primo termine di indagine per i delitti (a seconda del titolo, un anno o un anno e sei mesi) e dagli stretti termini di decadenza previsti per l’eccezione

la polizia giudiziaria andrà sensibilizzata sulla necessità di adottare criteri rigorosi e in linea col nuovo art. 335 cpp, onde evitare, nelle informative, l’attribuzione della qualità di “indagato” o “indagabile” sulla base di meri sospetti o ipotesi investigative

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B) Termini delle indagini preliminari,
definizione del procedimento e relativi controlli

art.22, 41 D.Lgs. (artt. 405, 406, 407, 407-bis, 408, 409,
412, 414, 415, 415-bis, 415-ter cpp, 3-bis, 127, 127-bis disp. att. cpp)

(norme di immediata applicazione)


Termine delle indagini:

È modificato il termine ordinario iniziale delle indagini preliminari (art. 405 comma 2):

a. delitti “generici”: viene aumentato a un anno
b. delitti di cui all’art. 407 comma 2: viene aumentato a un anno e sei mesi
c. contravvenzioni: rimane di sei mesi

È consentita una sola proroga, per un tempo massimo di sei mesi, non più per giusta causa ma solo “quando le indagini sono complesse” (art. 406 commi 1 e 2).


Il termine massimo viene ridotto a un anno per le contravvenzioni, resta invariato negli altri casi, quindi di regola un anno e sei mesi, due anni per i delitti di cui all’art. 407 comma 2 cpp (art. 407 commi 1 e 2)

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Cambia il criterio per l’archiviazione: va chiesta non quando “gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa ingiudizio” (vecchio art. 125 disp. att. cpp, abrogato) ma quando “gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misuradi sicurezza diversa dalla confisca” (art. 408 comma 1)

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Sono modificati in termini restrittivi i casi di riapertura delle indagini: potrà essere disposta non più solo se “motivata dalla esigenza di nuove investigazioni” ma se “è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale” (art. 414 comma 1)

Gli atti compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura sono inutilizzabili (art. 414 comma 2-bis): tale disposizione fa proprio un principio già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, alla quale, in assenza di diverse previsioni di legge, potrà farsi riferimento quanto alla portata e ai limiti di tale inutilizzabilità.

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Definizione del procedimento:

Regola generale (art. 407-bis comma 2): il p.m. esercita l’azione penale o chiede l’archiviazione entro tre mesi (nove mesi per i delitti di cui all’art. 407 comma 2 cpp) dalla scadenza del termine delle indagini o dalla scadenza dei termini previsti dall’art. 415 bis commi 3 e 4, ove sia emesso l’avviso di conclusione indagini.


Prima della scadenza dei termini delle indagini il p.m. può chiedere al procuratore generale il  differimento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini fino a sei mesi o (per i delitti di cui all’art. 407 comma 2) fino a un anno (art. 415-bis commi 5-bis e 5-ter):


a. qualora non si sia ancora provveduto all’emissione o all’esecuzione di una custodia cautelare
b. quando vi sia concreto pericolo per la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato
c. per i soli delitti di cui all’art. 407 comma 2 cpp, quando vi sia inevitabile pregiudizio per attività di indagine diretta all’accertamento dei fatti, all’individuazione o cattura dei responsabili o al sequestro di beni soggetti a confisca obbligatoria

Ove il p.m. non abbia esercitato l’azione penale o chiesto l’archiviazione entro i termini previsti dall’art. 407-bis comma 2 (v. sopra), alla scadenza dello stesso termine la documentazione relativa alle indagini va comunque depositata in segreteria, con avviso all’indagato, alla persona offesa che abbia chiesto di essere informata della conclusione delle indagini, nonché con comunicazione al procuratore generale (art. 415-ter comma 1).

Prima della scadenza dei termini previsti dall’art. 407-bis comma 2 il pubblico ministero – ove non abbia già chiesto il differimento dell’avviso di conclusione – può chiedere al procuratore generale il differimento del deposito, per le stesse ragioni e per la stessa durata previste per il differimento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-ter comma 4).

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Inerzia del pubblico ministero: avocazione e ordine di procedere del procuratore generale

Il procuratore generale può avocare le indagini nel caso (art. 412 comma 1) di mancata definizione del procedimento nei termini (cioè nel caso in cui il p.m. non abbia emesso l’avviso ex art. 415 bis o esercitato l’azione penale o chiesto l’archiviazione entro i termini, ordinari o prorogati, previsti dall’art.407–bis comma 2, art. 415-bis commi 1 e 5-ter, art. 415-ter comma 3)

Il procuratore generale ordina al p.m.:

a. di provvedere alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini nel termine di venti giorni, nel caso di rigetto della richiesta di differimento (art. 415-bis comma 5-ter)

b. di provvedere al deposito degli atti nel termine di venti giorni, ove il p.m. non abbia provveduto nei termini e il procuratore generale non abbia proceduto all’avocazione (art. 415-ter comma 2)

Al fine di consentire al procuratore generale di assumere le proprie determinazioni, la segreteria del p.m. trasmette ogni settimana i dati relativi ai procedimenti per i quali siano inutilmente decorsi i termini previsti dagli artt. 407-bis comma 2 cpp e 415-ter cpp, distinti per categorie (art. 127 disp. att. cpp).

Nell’esercitare il potere di avocazione il procuratore generale deve comunque tenere conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo della Procura (art. 127-bis disp. att. cpp).

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Inerzia del pubblico ministero: facoltà delle parti private

L’indagato e la persona offesa possono chiedere al g.i.p. – che provvede con decreto motivato nei venti giorni successivi – di ordinare al p.m. di assumere le determinazioni sull’azione penale:

a. in caso di mancata definizione del procedimento entro il termine di cui all’art. 407-bis comma 2 (art. 415-bis comma 5-quater)

b. in caso di mancata definizione del procedimento entro il termine di un mese (tre mesi per i delitti di cui all’art. 407 comma 2) dal deposito degli atti previsto dall’art. 415-ter commi 1 e 2 (art. 415-ter comma 3)


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A tali disposizioni si aggiunge la norma (art. 3-bis disp. att. cpp) che impegna il p.m. a conformarsi ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio, previsti dall’art. 1 comma 6 lett.b) del D.Lgs. 106/2006

La prassi potrà definire la concreta interazione di tale disposizione con la disciplina dei termini e dei relativi controlli.


Osservazioni:

In breve e riassumendo:

– il pubblico ministero entro tre mesi (nove mesi per i reati del 407 comma 2) dalla scadenza del termine delle indagini o dei termini del 415-bis cpp (se è stato emesso l’avviso) deve definire il procedimento; se non provvede, alla scadenza dello stesso termine deve depositare gli atti, con avviso alle parti e al PG ed entro un mese (tre mesi per i reati del 407 comma 2) definire il procedimento;

– il pubblico ministero, prima della scadenza del termine delle indagini, in alcuni casi tassativamente indicati, può chiedere al PG il differimento dell’avviso ex 415-bis, per un massimo di sei mesi (un anno per i reati del 407 comma 2);

– il pubblico ministero, se non ha ancora definito il procedimento, entro la scadenza del termine previsto dal 407-bis comma 2 può chiedere al PG il differimento del deposito degli atti, negli stessi casi e negli stessi termini previsti per il differimento dell’avviso del 415-bis;

– in caso di inerzia del pubblico ministero, sono previsti atti di impulso del PG e del g.i.p. (per quest’ultimo, su iniziativa della parte privata).

Restano invariate le disposizioni in tema di sospensione (per trenta giorni) dei termini per il periodo feriale, ovviamente nei limiti consueti previsti dalla legge n.742/1969.

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C) Processo penale telematico
art. 6 D.Lgs. (artt. 110, 111, 111-bis, 111-ter, 116, 122 cpp)
(entrata in vigore differita
all’emanazione dei regolamenti attuativi: art. 87 D.Lgs.)


La riforma punta a dare impulso al processo penale telematico, secondo una triplice direzione:
1. il documento informatico diventa la forma ordinaria degli atti; ove redatti in forma di documento analogico, gli atti devono essere convertiti senza ritardo in copia informatica (art. 110)

2. di regola, degli atti, documenti, richieste, memorie è previsto esclusivamente il deposito con modalità telematiche (art. 111-bis)

3. è introdotta e disciplinata la formazione e la conservazione del fascicolo informatico (art. 111-ter)

Anche la procura speciale dovrà essere depositata in copia informatica, autenticata con firma digitale, salvo l’obbligo di conservazione dell’originale analogico (art. 122 comma 2-bis).

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D) Modalità di verbalizzazione
artt. 9, 17, 18 D.Lgs. (artt. 134, 135, 141-bis, 351, 357, 362, 373 cpp)
(norme di immediata applicazione)

La riforma amplia i casi di riproduzione audiovisiva o registrazione fonografica obbligatoria.

Gli artt. 134 e 135 contengono alcune disposizioni di carattere generale, che, fra l’altro, estendono la possibilità di ricorso alla riproduzione audiovisiva, oltre i casi, già previsti dalle norme previgenti, di assoluta indispensabilità.

Altre disposizioni sono dettate per specifici atti di indagine. In sintesi:


1. interrogatorio del detenuto (art. 141 bis): obbligo di riproduzione audiovisiva o, se non è possibile, di registrazione, a pena di inutilizzabilità; in mancanza di strumenti o di personale tecnico, deve procedersi a perizia o consulenza

2. assunzione di informazioni per i delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) da parte della p.g. o del p.m. (art. 357 comma 3-bis prima parte e 373 comma 2-ter prima parte): obbligo di registrazione, salvo il caso di indisponibilità degli strumenti

3. assunzione di informazioni da persona minorenne, inferma di mente o vulnerabile da parte della p.g. o del p.m. (art. 357 comma 3-ter e art. 373 comma 2-quater): obbligo di riproduzione audiovisiva o di
registrazione, salvo, in caso di urgenza, indisponibilità degli strumenti

4. tutti gli altri casi di assunzione di informazioni da parte della p.g. o del p.m. (art. 357 comma 3-bis seconda parte e art. 373 comma 2-ter seconda parte): obbligo di registrazione solo se il dichiarante lo richiede, salvo il caso di indisponibilità degli strumenti.
In questo caso, nell’assumere le informazioni, la p.g. e il p.m. avvisano il dichiarante che ha facoltà di chiedere la registrazione (art. 351 comma 1-quater e art. 362 comma 1-quater).

5. interrogatorio dell’indagato, confronto cui partecipa l’indagato, esame di imputato di reato connesso da parte del p.m. (art. 373 comma 2-bis): obbligo di riproduzione audiovisiva o, in caso di indisponibilità degli strumenti o del personale tecnico, di registrazione

La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è disposta solo se assolutamente indispensabile, tranne che nel caso dell’esame della persona minorenne, inferma di mente o vulnerabile da parte del p.m. (artt.357 comma 3-quater e 373 comma 2-quinquies).

Va segnalato che disposizioni analoghe sono dettate per le indagini difensive (art. 20 D.Lgs.: art. 391-ter).

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E) Partecipazione a distanza
artt. 8, 17, 18 D.Lgs. (art.133-bis, art.133-ter, art.350 comma 4-bis,
art.360 comma 3-bis, art.370 commi 1-bis, 2 e 3 cpp)

(norme di immediata applicazione)


Gli artt. 133-bis e 133-ter contengono alcune disposizioni di carattere generale. In sintesi:


– il collegamento audiovisivo deve garantire il contraddittorio e l’effettività della partecipazione
– le persone che partecipano a distanza devono collegarsi da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia o – se detenute – dal carcere, salvo che l’A.G. autorizzi il collegamento da altro luogo

– di regola, un ausiliario o un ufficiale di p.g. è presente nel luogo da cui si collegano le persone che partecipano a distanza

– i difensori si collegano dal loro ufficio o da altro luogo idoneo e va garantito il collegamento riservato fra loro e i loro assistiti

Altre disposizioni prevedono la partecipazione a distanza – ma solo col consenso o su  richiesta degli interessati – per specifici atti di indagine. In sintesi:

1. sommarie informazioni dell’indagato assunte dalla p.g. (art.350 comma 4-bis): col consenso di indagato e difensore, il p.m. può autorizzare lo svolgimento dell’atto a distanza
2. accertamenti tecnici non ripetibili (art.360 comma 3-bis): il p.m. può autorizzare l’indagato, la persona offesa, i difensori e i cc.tt. di parte, su loro richiesta, a partecipare a distanza al conferimento o agli accertamenti
3. interrogatorio dell’indagato da parte del p.m. o delegato alla p.g. (art.370 commi 1-bis, 2, 3): col consenso di indagato e difensore, il p.m. può disporre che l’interrogatorio si svolga a distanza

La partecipazione a distanza, nel corso delle indagini preliminari, è prevista anche da altre  disposizioni, dettate per gli atti del g.i.p. e del tribunale per il riesame (artt. 127 comma 3, 294 comma 4, 391 comma 1)

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F) Elezione di domicilio e notifiche nella fase delle indagini
artt.5 e 10 D.Lgs.
(artt.
90 comma 1-bis, 90-bis, 148, 149, 153, 153-bis, 154, 155, 156, 157,
157-bis, 157-ter, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171 c.p.p.,
63-bis disp. att. c.p.p.)

(norme di immediata applicazione,
art. 153-bis comma 5 applicabile solo alle nuove querele, ex art. 86 D.Lgs.)

1) Notificazioni

1.1) Regole generali:

Salvo che sia diversamente previsto o manchi un domicilio digitale idoneo o si verifichi un impedimento tecnico, le notifiche, in via di principio, sono effettuate con modalità telematiche (art. 148 commi 1 e 4).

La lettura dei provvedimenti e gli avvisi ai presenti, nonché la consegna di copia del documento da parte della segreteria sostituiscono le notificazioni (disposizione invariata: art. 148 commi 2 e 3).

La notifica degli atti cartacei è effettuata dall’ufficiale giudiziario (art. 148 comma 5) o a mezzo posta (art. 170) o – nei casi espressamente previsti – dalla polizia giudiziaria o polizia penitenziaria (art. 148 commi 6 e 7)

1.2) Previsioni specifiche:

a. indagato detenuto in carcere

Le notificazioni sono eseguite sempre (sia la prima, sia le successive) mediante consegna alla persona (disposizione invariata: art. 156 commi 1 e 2)

b.indagato detenuto in luogo diverso dal carcere

Le notificazioni sono eseguite sempre (sia la prima, sia le successive) alla persona o presso il luogo di abitazione o di lavoro (disposizione invariata: art. 156 comma 3)

c. indagato latitante o evaso

Le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore (disposizione invariata: art. 165 comma 1).

d. indagato non detenuto

La prima notificazione all’indagato non detenuto che non sia già stato invitato a eleggere o dichiarare domicilio si effettuano alla persona o presso il luogo di abitazione o di lavoro abituale o, se non conosciuti, presso il luogo di temporanea dimora o recapito o, se impossibile, mediante deposito alla casa
comunale con le formalità conseguenti (art. 157).

In caso di irreperibilità, si procede mediante notifica al difensore, previa emissione del relativo decreto (disposizione invariata: art. 159).

In caso di notifica eseguita a persona diversa dall’indagato, dal suo difensore o dal domiciliatario, la segreteria dà comunicazione di cortesia all’interessato al recapito telefonico o di posta elettronica indicato ex art. 349 comma 3 (art. 63- bis disp. att. c.p.p.).

Le notificazioni successive (diverse da quelle di fissazione dell’udienza preliminare, di citazione a giudizio e del decreto penale) si effettuano al difensore, salvo che si tratti di difensore di ufficio e la prima notifica sia stata effettuata a persona diversa dall’indagato, da soggetto convivente o dal portiere e l’indagato non abbia già ricevuto l’avviso ex art. 161 comma 01 (art. 157-bis).

Se è noto il luogo di residenza, dimora o lavoro abituale all’estero, il p.m. – se non è possibile la notifica telematica – invita a eleggere o indicare un domicilio fisico nello Stato o un indirizzo telematico, con raccomandata A/R; in assenza di risposta entro trenta giorni, l’atto è notificato al difensore (art.
169).

e. notifica all’imputato della citazione in giudizio

Le notificazioni della citazione a giudizio (oltre che dell’avviso di udienza preliminare e del decreto penale) sono eseguite al domicilio dichiarato o eletto o nelle forme della prima notificazione (art. 157-ter).

f. querelante
Le notificazioni al querelante sono eseguite al domicilio dichiarato o eletto o tramite PEC (art. 153-bis comma 4) o, in mancanza, al difensore, o, in mancanza di difensore, presso la segreteria del p.m. (art. 153-bis comma 5)

g. persona offesa

Le notificazioni alla persona offesa sono eseguite al domicilio dichiarato o eletto o tramite PEC (art. 90 comma 1-bis) o, in mancanza di dichiarazione idonea, presso il luogo di abitazione o di lavoro o, se ignoti, mediante deposito in cancelleria (art. 154 comma 1).

Qualora sia stato nominato un difensore, resta in vigore la disposizione di cui all’art. 33 disp. att. c.p.p., per cui, salvo diversa dichiarazione, “il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest’ultimo”.

In caso di urgenza, le persone diverse dall’indagato sono avvisate mediante telefono e successiva conferma con telegramma o posta elettronica (art. 149).

Se è noto il luogo di residenza, dimora o lavoro abituale all’estero, la persona offesa è invitata a indicare un domicilio nello Stato o un indirizzo PEC con raccomandata A/R; in assenza di risposta entro venti giorni, l’atto è notificato mediante deposito in segreteria (art. 154 comma 1).

Se le persone offese sono numerose o non identificabili, la notifica è eseguita mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia e deposito presso la casa comunale (art. 155).

h. altre parti private

Le notificazioni della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono eseguite con le stesse forme previste per la prima notificazione all’indagato non detenuto; se costituiti in giudizio, presso il difensore; se non costituiti, al domicilio dichiarato o eletto
o tramite PEC o, in mancanza, mediante deposito in segreteria (art. 154 commi 2 e 4).

Le notificazioni a pubbliche amministrazioni, persone giuridiche ed enti si eseguono nelle forme previste dal c.p.c. (disposizione invariata: art. 154 comma 3).

i. notificazioni e comunicazioni al pubblico minister

Di regola ed ove non diversamente disposto, le notificazioni e comunicazioni al p.m. sono eseguite con modalità telematiche o, in caso di impedimento tecnico, mediante consegna in segreteria (art. 153).


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Le disposizioni sulla nullità delle notificazioni sono state adeguate alle nuove regole sulle modalità di notifica (art.171).


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2) Domicilio dichiarato o eletto: gli avvisi

a. Persona offesa

La persona offesa, fin dal primo contatto con l’autorità procedente, viene informata che ha facoltà di dichiarare o eleggere un domicilio o indicare un indirizzo PEC o altro indirizzo telematico qualificato (artt. 90 comma 1-bis e 90-bis comma 2-bis).

b. Querelante

Il querelante, fin dal primo contatto con l’autorità procedente, viene informato che (art. 90-bis comma 1, lettere a-bis – a-sexies, 153-bis):
– ha l’obbligo di dichiarare o eleggere un domicilio o indicare un indirizzo PEC o altro indirizzo telematico qualificato e di comunicarne il mutamento
– in mancanza, sarà domiciliato presso il difensore ex art.33 disp. att. c.p.p.
– in mancanza anche di difensore, le notifiche saranno eseguite mediante deposito presso la segreteria del p.m. o la cancelleria del giudice

c. Indagato

Nel primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato, la p.g. – se è in grado di indicare le norme di legge violate, la data e il luogo del fatto e l’A.G. procedente – lo avvisa che le notifiche successive (diverse da quelle dell’avviso dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio e del decreto penale) saranno eseguite mediante consegna al difensore (art. 161 comma 01).

Nel primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato, il p.m. o la p.g. invitano l’indagato libero (o, se detenuto, all’atto della scarcerazione) a dichiarare o eleggere domicilio o a indicare un indirizzo PEC per le notifiche dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio e del decreto penale e che in caso di inidoneità anche sopravvenuta, le notifiche saranno eseguite mediante consegna al difensore (art. 161 c.1).

L’eventuale elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso (art. 161 comma 4-bis) e, se si tratta di difensore d’ufficio, la domiciliazione non ha effetto in assenza dell’assenso del difensore domiciliatario (disposizione invariata: art. 162 comma 4).

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G) Giustizia riparativa
artt. 1, 42 – 67 D.Lgs.
(artt. 90-bis, 90-bis.1, 129-bis, 369 c.1-ter, 386 lett.1-bis, 408 c.3, 415-bis
c.3, 552 lett.h-bis), 656 c.3 e c.5, 660 c.p.p.)

(norme procedurali di immediata applicazione,
artt. 92 e 93 D.Lgs.: norme transitorie in materia di giustizia riparativa)


Principi fondamentali:

E’ un istituto non subordinato né alternativo ma parallelo rispetto al processo penale, “che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle
questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore” (art. 42 comma 1 lett.a) D.Lgs.).

Ai programmi di giustizia riparativa si può accedere “senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità” e “in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a
procedere o di non doversi procedere.” (art. 44 D.Lgs.)

In particolare, “In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di
riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa”; “nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato” (art. 129-bis).

La conclusione con esito riparativo di un programma di giustizia riparativa può produrre effetti di diritto sostanziale (artt. 62 n.6, 131 bis, 152 comma 2, 163 ultimo comma c.p.).

Avvisi nel corso delle indagini preliminari da parte di p.m. e p.g.:

Nel corso delle indagini va dato avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa:

– alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente (art. 90-bis lett. p-bis) e p-ter)

– alla vittima del reato, sin dal primo contatto con l’autorità procedente (art. 90- bis.1)

– all’indagato e alla persona offesa, nell’informazione di garanzia (art. 369 comma 1-ter)

– alla persona arrestata o fermata (art. 386 lett. 1-bis)

– alla persona offesa, nell’avviso della richiesta di archiviazione (art. 408 comma 3)

– all’indagato e – nei casi previsti – alla persona offesa, nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis comma 3-bis)

– all’imputato e alla persona offesa, nel decreto di citazione a giudizio (art. 552 lett. h-bis)


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