Scheda di valutazione dei Magistrati Ordinari in tirocinio

Delibera del 15 maggio 2013

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 maggio 2013, ha adottato la seguente delibera:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa.

Il D.Lgs. n. 26/2006, modificato dalla L. n. 111 del 2007, ha istituito la Scuola superiore della magistratura ed ha ridefinito le competenze in materia di formazione iniziale e permanente dei magistrati, tradizionalmente svolte in via esclusiva dal Consiglio superiore della magistratura.In materia di formazione, residua in capo al Consiglio superiore il compito di individuare e di elaborare le linee generali cui deve ispirarsi la formazione dei magistrati, compito che, con riferimento al tirocinio dei magistrati di prima nomina, si atteggia in modo assai più incisivo rispetto a quanto previsto per l’aggiornamento professionale e per la formazione (permanente) dei restanti magistrati ordinari.Per la formazione iniziale, infatti, il CSM deve elaborare direttive (art. 2, lett. o), D.Lgs. n. 26/2006), deliberare le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio (art. 18) ed individuare le materie per i corsi di approfondimento teorico pratico che saranno poi curati dalla Scuola (art. 20), il tutto in un contesto di collaborazione tra le due Istituzioni che riguarda anche la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari ed il giudizio finale sul tirocinante.Il nuovo Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio, adottato dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 13 giugno 2012, ha posto la disciplina di dettaglio occorrente per dare attuazione alla normativa primaria testè richiamata. Esso si pone in evidente segno di continuità e di condivisione rispetto all’esperienza formativa svolta dal Consiglio, della quale ha recepito l’ispirazione fondamentale, funzionale alla tutela dell’indipendenza della magistratura; nonché la medesima articolazione normativa già presente nell’abrogato regolamento di cui al D.P.R. 17 luglio 1998, di recepimento della delibera consiliare dell’11 giugno 1998; e, sia pure nella parte ancora compatibile, talune originarie modalità organizzative del periodo di tirocinio 1.Appare opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo introdotto con il D.Lgs. n. 26/2006 che costituisce il presupposto del nuovo Regolamento per i magistrati ordinari in tirocinio.Il Titolo II del D.Lgs. n. 26/2006, la cui rubrica indica espressamente che le relative disposizioni sono destinate ai magistrati ordinari in tirocinio, al Capo I, art. 18, stabilisce che il tirocinio ha durata complessiva di 18 mesi e si articola in “Sessioni”, una delle quali, della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola della magistratura, ed un’altra, della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari.Tale fondamentale distinzione per macro-periodi trova poi la propria disciplina di dettaglio, per quanto attiene alle modalità concrete di svolgimento, anche temporali, delle sessioni di tirocinio, in una delibera con cui il Consiglio superiore della magistratura manifesta il proprio potere di indirizzo della formazione iniziale, quale attività centrale funzionale non solo all’acquisizione di conoscenze, di tecniche, di saperi anche non prossimi, ma anche di valori (cfr. art. 18, u.p.).Il Capo II del D.Lgs. n. 26/2006 è poi dedicato al contenuto e alle modalità di svolgimento della Sessione presso la Scuola della magistratura e si compone di un’unica disposizione di legge, l’art. 20, che prevede lo svolgimento di corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal CSM, nonché su ulteriori materie individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale.E’chiarito espressamente che la sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonchè della deontologia del magistrato  ordinario in tirocinio. Si prevede che i corsi siano tenuti da docenti nominati dal Comitato Direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico; che vengano designati dei “tutori” i quali assicurino anche l’assistenza didattica ai magistrati in tirocinio; infine, che al termine delle sessioni presso la Scuola per ciascun magistrato sia svolta, a cura del Comitato Direttivo, una relazione, destinata ad essere trasmessa al Consiglio superiore.L’art. 21 del Capo III è dedicato alla Sessione presso gli uffici giudiziari, e ne prevede l’articolazione in tre periodi: il primo, della durata di quattro mesi, da svolgersi presso i Tribunali; il secondo, della durata di due mesi, da svolgersi presso le Procure della Repubblica. Tali periodi, della durata complessiva di sei mesi, costituiscono l’ossatura del tirocinio cd. ordinario (o generico); il terzo periodo, della durata di sei mesi, è previsto si svolga presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato in tirocinio, ed integra il cd. tirocinio “mirato”.I piani di tirocinio di ciascun magistrato sono approvati dal Comitato Direttivo e devono garantire un’adeguata formazione nei settori civile, penale e dell’ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che i MOT andranno a svolgere (art. 21, co. 2).È prevista la figura del magistrato affidatario, designato dal CSM su proposta del competente Consiglio giudiziario, con il quale il MOT svolge i singoli periodi di tirocinio presso gli uffici giudiziari. Gli affidatarisono tenuti a trasmettere al Comitato Direttivo ed al CSM una scheda valutativa del (o dei) magistrato/i in tirocinio loro assegnato/i (art. 21, co. 4).Infine, l’art. 22, Capo IV, si occupa del procedimento per la valutazione finale del magistrato all’esito del tirocinio, ed anche dell’evenienza in cui il tirocinio sia valutato negativamente, con la previsione del conseguente accesso ad un nuovo periodo, della durata di un anno, al termine del quale, in caso di nuova valutazione negativa, consegue la cessazione ope legis del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio.Nel dare attuazione alle succitate disposizioni del D.Lgs. n. 26/2006, il citato Regolamento non pretermette l’esperienza pregressa e i buoni risultati formativi conseguiti nel passato.Ed infatti, quanto ai punti più significativi della disciplina di dettaglio: sono state precisate e meglio definite rispetto al dettato normativo le funzioni del tirocinio: accanto alla formazione professionale teorica, pratica e deontologica dei magistrati ordinari appena entrati in servizio e alla verifica della loro idoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie tra gli obiettivi del tirocinio, è previsto l’affinamento delle necessarie doti di impegno, correttezza, equilibrio, indipendenza e imparzialità, nonché l’attitudine all’aggiornamento permanente della propria preparazione professionale e alla maturazione di un atteggiamento corretto e proficuo nei rapporti con i cittadini, con i mezzi di comunicazione, con i colleghi, gli avvocati, la polizia giudiziaria e il personale amministrativo.Sono specificati gli organi che sovrintendono e partecipano al tirocinio: C.S.M., Scuola e Consigli giudiziari, soprattutto, secondo le rispettive competenze ed attribuzioni, quali determinati dal Titolo II del D.Lgs. n. 26/2006 (artt. 20, 21 e 22). In particolare, si è sottolineato espressamente che l’organizzazione del tirocinio avviene congiuntamente ad opera di CSM e della Scuola (cfr. art. 2 Reg.) e si sono precisate le competenze del Consiglio superiore nella individuazione della sede di svolgimento del tirocinio, le volte in cui essa non possa coincidere con la città sede di Corte d’appello nel cui distretto il magistrato ha la residenza (art. 3 Reg.).Quanto alla durata del tirocinio, la delibera del CSM ne definisce la data di inizio e le scansioni temporali, nel quadro delle macro-divisioni disposte dal legislatore, e nell’ambito della durata complessiva di 18 mesi. E’ mantenuta la previsione, già contenuta nel D.P.R. 17 luglio 1998, ora abrogato, di evitare che l’inizio del tirocinio si collochi in un periodo a ridosso della sospensione feriale dei termini e delle attività processuali, e ciò per consentire al magistrato di prima nomina un congruo periodo iniziale di formazione nel quale attendere al tirocinio con continuità e regolarità (detto periodo è stato modificato rispetto alla precedente previsione e portato dal 1° luglio al 15 settembre).Il programma di tirocinio della sessione presso la Scuola è deliberato dal Comitato Direttivo e, secondo quanto voluto dal legislatore, prevede approfondimenti teorico-pratici nelle materie individuate dal C.S.M. (con apposita delibera, da tenere ovviamente distinta dal Regolamento) e su quelle ulteriori individuate dal Comitato Direttivo nel proprio programma annuale di attività didattica. Esso viene comunicato ai Consigli giudiziari ed al C.S.M. e, secondo quanto emerso dai lavori del Tavolo Tecnico, onde implementare la formazione del magistrato in tirocinio, si articola anche in stage esterni. Tali stage(individuati anche nella citata delibera consiliare di formulazione delle direttive per il tirocinio e di previsione delle materie di approfondimento teorico-pratico presso la Scuola) sono effettuati, con l’ausilio delle strutture della formazione decentrata, presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio (quali, ad esempio, amministrazioni ed enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, servizi sociali, studi forensi, uffici di cancelleria, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo, ecc…). Sono previste anche iniziative formative presso le sedi di Corte d’Appello in collaborazione con gli organismi forensi e con altre istituzioni sociali o universitarie.Il programma di tirocinio negli uffici giudiziari (cfr. art. 5 Reg.), approvato dal Comitato Direttivo, è predisposto dal Consiglio giudiziario competente che recepisce, valutandole in un parere, le indicazioni predisposte dal magistrato collaboratore. Tale figura, pur non prevista dal legislatore del 2006, all’esito della riflessione congiunta operata nel corso dei lavori del Tavolo Tecnico è stata riproposta, perché assolutamente compatibile con l’attuale impianto normativo e funzionale alla proficua elaborazione del programma di dettaglio del tirocinio negli uffici giudiziari e al suo miglior coordinamento (cfr. art. 10 Reg.). A ciascun collaboratore di regola non possono essere affidati più di sei magistrati in tirocinio. Oltre al fondamentale compito di predisporre il programma di tirocinio, i magistrati collaboratori sono chiamati a verificare, attraverso il continuo contatto con i magistrati in tirocinio e con i magistrati affidatari, l’efficacia e la validità del tirocinio pratico ed a rilevarne le eventuali criticità; inoltre, essi coordinano gli stage esterni dei magistrati in tirocinio, d’intesa con i tutori nominati dal Comitato Direttivo, nonché eventuali altre attività loro delegate dal Comitato Direttivo della Scuola.Partecipano al progetto formativo del tirocinio, rispettivamente negli uffici giudiziari e presso la sessione gestita direttamente dalla Scuola anche: a) il magistrato affidatario, nominato dal C.S.M. su proposta del Consiglio giudiziario, previa designazione del magistrato collaboratore, con la funzione di curare, sotto la sua propria responsabilità e titolarità, lo svolgimento di tutte le attività giudiziarie e processuali demandate al magistrato in tirocinio, (cfr. art.11 Reg.); b) i tutori, scelti dal Comitato Direttivo tra i docenti di cui all’art. 20, co. 2, D.Lgs. n. 26/2006, con il compito di assicurare l’assistenza didattica ai magistrati in tirocinio durante il periodo di formazione presso la Scuola, di organizzare anche seminari di approfondimento ed esercitazioni pratiche, e di collaborare nel coordinamento degli stage esterni (cfr. art. 12 Reg.). Per i tutori che siano scelti tra magistrati in servizio, in ragione del presumibile impegno assorbente e prolungato nell’attività presso la sede della Scuola, è previsto l’esonero dal lavoro giudiziario da parte del CSM per il periodo di tempo corrispondente alla destinazione effettiva ai compiti di “tutore”, salvo specifiche esigenze dell’ufficio di appartenenza non altrimenti fronteggiabili.Si è istituito il doppio fascicolo relativo al tirocinio di ciascun magistrato ordinario di prima nomina, uno formato e tenuto dal Consiglio giudiziario competente, l’altro dal Comitato Direttivo presso la Scuola, rispettivamente dedicati al periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari e al periodo di tirocinio nella Sessione di sei mesi presso la Scuola. I contenuti dei fascicoli predetti (cfr. art. 9 Reg.) sono coerenti con tale impostazione.La fondamentale previsione sulle valutazioni di idoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie e sull’individuazione degli uffici di destinazione viene proposta, in esecuzione del nuovo dettato normativo di cui all’art. 22 del decreto istitutivo della Scuola, all’art.13 del Regolamento. Fermo il procedimento voluto espressamente dal legislatore, anche e soprattutto per disciplinare il caso di esito negativo del tirocinio, il Consiglio ha dettagliato il procedimento di individuazione delle sedi di destinazione dei magistrati in tirocinio, all’esito del periodo di formazione cd. “generico”, per attuare la previsione normativa che espressamente vuole il tirocinio “mirato” dedicato alla “specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione” (cfr. art. 21, co. 2, u.p., D.Lgs. n. 26/2006) e svolto, per la durata di sei mesi, presso “un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio”  (cfr. art. 21, co. 1, u.p., D.Lgs. n. 26/2006).L’art. 14 del Regolamento, infine, ripropone, da un lato, la previsione della figura del magistrato collaboratore nominato per coadiuvare il magistrato ordinario di prima nomina nel primo anno di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso la sede di destinazione, con il compito di assistere il collega nel rispetto della sua piena autonomia e senza compiti valutativi; dall’altro, ha anticipato il momento di tale nomina a quello appena successivo alla scelta della sede da parte del magistrato in tirocinio. In tal modo, il magistrato collaboratore, in un’ottica di doverosa “accoglienza” e preparazione più consapevole alle funzioni effettivamente da svolgere, introduce il nuovo magistrato destinato al suo ufficio, nelle dinamiche organizzative specifiche, e lo segue sin nelle prime fasi di conoscenza della realtà giudiziaria di destinazione, rendendolo via via partecipe delle prassi applicative vigenti e delle principali, più frequenti questioni giudiziarie che ivi si pongono.La scheda valutativa.Giova ricordare che ai sensi dell’art. 9 del nuovo Regolamento per il tirocinio, il Consiglio giudiziario forma per ciascun magistrato in tirocinio un fascicolo nel quale sono inclusi il piano di tirocinio, le schede valutative dei magistrati affidatari, le autorelazioni e la copia dei provvedimenti redatti dal magistrato, con le modifiche eventualmente apportate dai magistrati affidatari.Inoltre, ai sensi dell’art. 11 del medesimo Regolamento, i magistrati affidatari (nominati dal C.S.M. su proposta del Consiglio giudiziario previa indicazione da parte dei magistrati collaboratori), al termine del periodo di affidamento, redigono per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato una scheda valutativa sintetica, sulla scorta dei parametri previsti dal C.S.M., e la trasmettono al Consiglio giudiziario, al Comitato Direttivo della Scuola e al C.S.M..Si è dunque posta la necessità che il Consiglio superiore provveda a predisporre uno schema di scheda valutativa unica, che consenta, ai vari organismi chiamati a pronunciarsi sull’andamento e sull’esito dei tirocinio, di esprimere i giudizi di competenza sulla base di dati completi e uniformi.Con nota del 26 febbraio 2013, il Presidente della Scuola superiore della magistratura ha trasmesso alla Nona Commissione del C.S.M. una nota contenente, tra l’altro, “una proposta di bozza della scheda valutativa dei MOT da compilarsi dagli affidatari”, auspicando un tempestivo confronto stante l’approssimarsi della valutazione dei magistrati nominati con DM 8 giugno 2012. La Nona Commissione, rilevando che la competenza consiliare in materia di valutazione del tirocinio e di conferimento delle funzioni giurisdizionali è attribuita alla Quarta Commissione, ha provveduto, con nota del 16 aprile 2013, a investire la competente articolazione consiliare.La Quarta Commissione ha determinato il contenuto della scheda valutativa tenendo in debita considerazione la bozza redatta dalla Scuola superiore della magistratura nonchè le previsioni normative primarie e secondarie (e in particolare, tra queste ultime, il disposto dell’art. 13 del Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio, secondo cui “Le valutazioni di idoneità hanno riguardo alla preparazione giuridica e culturale, alla capacità professionale, alla laboriosità, all’impegno, alle doti di equilibrio e correttezza”).Il criterio guida per la formulazione dei giudizi è stato quello di favorire una specifica valutazione dei differenti indicatori della professionalità del magistrato che, pur sinteticamente espressa, deve risultare, per quanto possibile, individualizzante in ragione dello specifico riferimento alle peculiari doti del valutando, e non limitata alla mera manifestazione di un giudizio positivo o negativo.Quanto alla individuazione degli indicatori delle qualità professionali, è apparso necessario, anche per evidenti ragioni di omogeneità rispetto a quanto previsto per le valutazioni di professionalità, prevedere specifiche voci relative sia ai c.d. pre-requisiti per l’esercizio della giurisdizione (indipendenza, imparzialità, equilibrio), sia ai quattro parametri di giudizio (capacità, laboriosità, diligenza e impegno).Ai sensi della previsione di cui all’art. 13, 3° comma, del citato Regolamento, la valutazione di idoneità all’esercizio di funzioni, se positiva, deve contenere anche uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti e requirenti; dunque, al fine di raccogliere elementi utili anche a tale indicazione attitudinale, si impone pure la previsione di una apposita voce al riguardo.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TIROCINIO

0 GENERICO

0 MIRATO

Dott./Dr.ssa……………………………………………………, magistrato ordinario in tirocinio

La valutazione in ordine a ciascuno dei parametri, pur sinteticamente espressa, deve risultare, per quanto possibile, individualizzante in ragione dello specifico riferimento alle peculiari doti del valutando, e non può limitarsi alla mera manifestazione di un giudizio positivo o negativo.

A. Dati generali del magistrato

Cognome e nome:

Luogo e data di nascita:

Decreto di nomina a magistrato ordinario :

Periodo di valutazione:

Ufficio presso cui ha svolto il tirocinio:

B. Valutazione della indipendenza, imparzialità ed equilibrio:

Si tratta di valutare la capacità del magistrato:

a) di formarsi un autonomo giudizio sulle fattispecie sottopostegli, dopo l’ascolto delle opposte ragioni delle parti e l’esame delle diverse argomentazioni;

b) di sostenere le proprie conclusioni con efficacia argomentativa, pur dimostrando disponibilità a mutare il proprio convincimento a seguito della discussione;

c) di rapportarsi con maturità e serenità personali nella collaborazione con i colleghi, il personale amministrativo, gli avvocati.GIUDIZIO:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. Valutazione della “capacità”:Si tratta di valutare:

a) la preparazione giuridica e la padronanza degli strumenti anche informatici di ricerca giurisprudenziale e normativa;

b) la capacità di individuare i punti essenziali delle questioni e di risolverne gli eventuali aspetti critici;

c) la tecnica di redazione dei provvedimenti, con particolare riferimento alla padronanza della terminologia giuridica e alla capacità di esposizione delle motivazioni;

d) l’efficienza nell’organizzare il proprio lavoro.

GIUDIZIO:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Valutazione della “laboriosità”:

Si tratta di valutare:

a) l’entità della collaborazione prestata per il buon andamento del tirocinio e la disponibilità ad assumerne gli oneri.

b) l’intensità della partecipazione alle attività giudiziarie e di approfondimento proposte.

GIUDIZIO:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E. Valutazione della “diligenza”

Si tratta di valutare:

a) l’assiduità del magistrato nell’assolvimento dei compiti demandatigli;

b) il rispetto degli orari stabiliti e dei termini assegnati per le attività di tirocinio.

GIUDIZIO:…………………………………………………………………………………………

F. Valutazione dell'”impegno”:

Si tratta di valutare la disponibilità all’aggiornamento, mediante l’integrazione con approfondimentiteorici delle diverse esperienze acquisite nelle attività di tirocinio.

GIUDIZIO: ……………………………………………………………………………………………

G. Specifici riferimenti all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti e requirenti: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.VALUTAZIONE CONCLUSIVA:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 Si pensi, a mo’ di esempio, al recupero della figura del magistrato collaboratore, non espressamente prevista dal d.lgs. n. 26/2006, ma neppure incompatibile con l’organizzazione del tirocinio ivi delineata.


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