Sentenza Cass. SU 11377 – Falsus procurator

a cura di Andrea Penta

R.g. 15678/2013

Ud. 12.05.2015 – P.U. – Pubbl. 03.06.2015 – Racc. Gen. 11377/2015 – Rel. Giusti

– Contratti in genere – contratto concluso dal falsus procurator- effetti – prima della ratifica – inefficacia del negozio – rilevabilità soltanto su eccezione dello pseudo-rappresentato o anche d’ ufficio – eccezione in senso stretto o in senso lato – questione di massima di particolare importanza rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 14688 del 2014 dalla II Sezione civile – ricorso – (RGN 15678/2013 – Rel. 157/2014

SU – a risoluzione di questione di massima – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base del negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 cod. proc. civ., la deduzione della inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dalfalsus procurator; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non è preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa”.

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