Disconoscimento di paternità in genere
Sez. 1, Sentenza n. 11644 del 11/07/2012 (Rv. 623190)Presidente: Luccioli MG. Estensore: Campanile P. Relatore: Campanile P. P.M. Russo LA. (Conf.)B. contro C. ed altri
(Rigetta, App. Torino, 23/07/2010)082 FAMIGLIA – 015 DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ – IN GENERE
FAMIGLIA – FILIAZIONE – FILIAZIONE LEGITTIMA – DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ – IN GENERE – Filiazione scaturita da inseminazione artificiale – Disciplina di cui all’art. 235 cod. civ. – Applicabilità – Fondamento – Conseguenze – Termine di decadenza di cui all’art. 244 cod. civ. – Applicabilità – Fondamento – Decorrenza.In tema di disconoscimento di paternità, la disciplina contenuta nell’art. 235 cod. civ. è applicabile anche a filiazioni scaturite da fecondazione artificiale, tenuto conto che il quadro normativo, a seguito dell’introduzione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per come formulata e interpretabile alla luce del principio del “favor veritatis”, si è arricchito di una nuova ipotesi di disconoscimento, che si aggiunge a quelle previste dalla citata disposizione codicistica; pertanto, stante l’identità della “ratio” e per evidenti ragioni sistematiche, è applicabile anche il termine di decadenza previsto dal successivo art. 244 cod. civ., che decorre dal momento in cui sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione.