Sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23.06.2016 in tema di “art. 96, co. 3, c.p.c.”

Corte Cost., sentenza 23 giugno 2016 n. 152  (Pres. Grossi, est. Morelli)

Procedimento civile – Art. 96 comma III c.p.c. – Natura giuridica – Risarcitoria – Esclusione – Funzione sanzionatoria – Sussiste  (art. 96 comma III c.p.c.)

L’art. 96 comma III c.p.c. risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti. Depongono in questo senso, oltre ai lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali. La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al «pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al «risarcimento dei danni», oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ. Ancorché inserita all’interno del predetto art. 96, la condanna di cui all’aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto della «pronuncia sulle spese di cui all’articolo 91»; e la sua adottabilità «anche d’ufficio» la sottrae all’impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. Ne consegue che l’art. 96 comma III c.p.c. istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista dall’art. 96 comma 3 c.p.c. per l’offesa arrecata alla giurisdizione.

Corte Cost., sentenza 23 giugno 2016 n. 152 (Pres. Grossi, est. Morelli)

Procedimento civile – Art. 96 comma III c.p.c. – Somma devoluta alla parte e non allo Stato – Ragionevolezza – Sussiste (art. 96 comma III c.p.c.)

La motivazione, che ha indotto il Legislatore, nell’art. 96 comma III c.p.c., a porre «a favore della controparte» l’introdotta previsione di condanna della parte soccombente al «pagamento della somma» in questione, è ricollegabile all’obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico. Non è dunque fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata la riguardo.

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