Sentenza Trib Nocera Inferiore (est. Musi) in tema di contratto d’opera professionale e di ingiustificato arricchimento nei confronti della azienda speciale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE

Seconda Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g.1873/2006 promossa da:

…………………… del Comune di Angri, con sede legale in Angri piazza Doria 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa in virtù di procura a margine dell’atto di opposizione dall’avv. Gianpiero Longobardi con il quale elett.te domicilia in Angri via Messina 13

OPPONENTE

contro

……….., elett.te domiciliato in ………….presso lo studio dell’avv. Salvatore Dalia che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 154/06; contratto d’opera professionale; corrispettivo; domanda di ingiustificato arricchimento.

Conclusioni: in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il dott. ………. chiedeva ed otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 31.553,66 da parte della ………….. quale corrispettivo per la prestazione d’opera professionale fornita su incarico della stessa ed inerente alla partecipazione al bando relativo al piano di insediamento produttivo comprensoriale denominato Taurana. Proponeva opposizione la ……………. eccependo l’inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in ragione della natura pubblica del soggetto e dell’assenza di contratto scritto. Si costituiva il dott. ………..eccependo che, nel caso di specie, non si trattava di un contratto stipulato con una PA e che, pertanto, non abbisognava della forma scritta ad substantiam; in via subordinata, proponeva azione ex art. 2041 c.c. per vedersi riconoscere un corrispettivo in ragione dell’indiscutibile utilitas per l’azienda.  Nella prima memoria di cui all’art. 183 VI co. c.p.c., la difesa dell’opponente contestava la novità della domanda e, quindi, la relativa inammissibilità. La causa veniva istruita con prova orale e CTU ed, all’esito, assegnata a sentenza.

L’opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione, dovendosi pertanto revocare il D.I. n. 154/06.

La domanda ex art. 2041 c.c., formulata in via riconvenzionale dall’……., è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Questioni preliminari.

1.     inquadramento del thema decidendum ed inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.

Preliminarmente, occorre evidenziare che il contenzioso in oggetto verte in ordine alla sussistenza di una pretesa creditoria dell’……….nei confronti della ………….fondata o su di un contratto d’opera professionale ovvero sulla clausola generale di cui all’art. 2041 c.c. con i relativi presupposti.

All’uopo, la difesa dell’opponente contesta la mutatio libelli operata dalla difesa del dott. ………….nella comparsa di costituzione e risposta, ritenendola non ammissibile. L’eccezione non è fondata. Ed invero, premesso che l’opposto ha formulato la domanda ex art. 2041 c.c. solo in via subordinata, ovvero per l’ipotesi in cui si ritenesse sussistente l’obbligo della forma ad substantiamper il contratto stipulato con la ………. (sul presupposto che la stessa abbia natura pubblica, per cui v. infra), in ogni caso la giurisprudenza di legittimità più recente sembrerebbe aver superato l’orientamento precedente in forza del quale “la domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall’opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall’opponente, determinanti un ampliamento dell’originario “thema decidendum” fissato dal ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.” (così v. Cass. civ. 8582/13). Ed invero, le S.U. della S.C., con sentenza n. 12310/15, hanno affermato che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”)sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali“: applicando il detto principio al caso di specie, ove la modificazione è avvenuta in sede di deposito della comparsa di costituzione e risposta, è fuor di dubbio che la domanda modificata (il 2041 in luogo della domanda di adempimento) affondi le proprie radici nella medesima vicenda sostanziale (quella, cioè, della prestazione d’opera fornita dall’……… in favore della …………) della domanda di adempimento sottostante la richiesta di decreto ingiuntivo, ed analogamente indubbia è la circostanza che il diritto di difesa dell’opponente non sia stato, in alcun modo compromesso (anzi, l’avvenuta proposizione della domanda nella comparsa di costituzione ha permesso all’opponente di fruire di tutti gli strumenti processuali a disposizione per poter allegare e provare le circostanze impeditive dell’insorgenza dei presupposti dell’azione ex art. 2041 c.c.). Ne consegue una valutazione di piena ammissibilità della domanda exart. 2041 c.c. formulata dall’……………

2.     Natura giuridica della ……………..

L’…………. è un’azienda speciale e, come tale, un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dall’organo legislativo di una regione o provincia autonoma. Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice intende dare continuità, quello secondo cui l’azienda speciale: a) è definita ente pubblico strumentale dell’ente locale che lo costituisce (nella specie il Comune di Trento), dovendo istituzionalmente perseguire non finalità proprie ma dell’ente locale che le conferisce il capitale di dotazione, ovvero i beni che vengono assegnati al momento della costituzione dell’azienda; b) è sottoposta al controllo dell’ente locale il quale fra l’altro approva i bilanci annuale e pluriennale e quello di esercizio, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura dei costi sociali preventivamente determinati (Cass. civ. 9219/2014, Cass. civ. 1606/2007; Cass. civ. 1702/2006; Cass. civ. 14524/2002).

Merito.

1.     La nullità del contratto per difetto di forma.

Da quanto testé affermato, in punto di natura giuridica dell’azienda speciale, discende che, alla stregua di una qualsiasi P.A., anche l’azienda speciale soggiace, quanto alla contrattazione, all’obbligo della forma scritta ad substantiam:  il rilievo che l’organizzazione e l’attività sono regolate dal codice civile e che l’ente ha capacità di diritto privato sta a significare che l’azienda speciale agisce iure privatorum, ma ciò non esclude la forma scritta prescritta ad substantiam per i contratti delle Pubbliche Amministrazioni, tenuto conto che, anche quando la P.A. agisca “iure privatorum“, è richiesta, ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta “ad substantiam“, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse del cittadino e della collettività, costituendo remora ad arbitri e agevolando l’espletamento della funzione di controllo, e quindi espressione dei principi d’imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. (v. così Cass. civ. 9219/14). Ne consegue che, nel caso di specie, in assenza di forma scritta del contratto, la domanda di adempimento va rigettata, conseguendone l’accoglimento dell’opposizione sotto tale profilo e la revoca del decreto ingiuntivo.

2.     La domanda di ingiustificato arricchimento.

Venendo alla disamina della sussistenza dei presupposti dell’azione esperita in via riconvenzionale dall’………..si osserva quanto segue.

Risulta documentato in atti che l’………. abbia redatto in favore della ……… il cd.business plan ed emerge dalla CTU, a firma del dott. Vicidomini, che il detto piano fosse indispensabile per la partecipazione al bando Taurana. Ad avviso di questo Giudice, può dunque affermarsi innanzitutto che sia stata fornita la prova della prestazione resa (ben vero, non risulta contestata la circostanza che il business plan sia stato effettivamente realizzato dall’……… in favore della ………….), nonché dell’utilitas conseguita dalla odierna opponente. Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che, con sentenza n. 10798/15, le Sezioni Unite della S.C. si sono pronunciate in ordine alla necessità del requisito dell’avvenuto riconoscimento dell’utilitas da parte dell’amministrazione, negandone la rilevanza. In particolare, la S.C. si esprime in questi termini: “la regola generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell’ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell’utilità non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare – e il giudice accertare – il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa piuttosto eccepire e dimostrare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”. Nel caso di specie, posto che il business planera necessario per la partecipazione della …………. al bando Taurana e che non è stata fornita prova da parte della opponente che “l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole” deve ritenersi senz’altro fondata, sotto tale profilo, la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall’………

Venendo alla quantificazione dell’indennizzo, giova evidenziare che, di recente, la S.C. ha avuto modo di precisare un orientamento già affermatosi secondo il quale “l’ indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della P.A., ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale che avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all’onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d’un contratto valido” (v. Cass. civ. 19886/2015). I criteri con i quali deve essere calcolato l’indennizzo dovuto all’impoverito, ai sensi dell’art. 2041 c.c., per lunghi anni avevano dato adito a contrasti giurisprudenziali. Per dirimere tali contrasti sono intervenute le Sezioni Unite della S.C. con sentenza n 23385 del 11/09/2008, affermando come l’interpretazione corretta sia quella “che esclude dal calcolo dell’indennità richiesta per la “diminuzione patrimoniale” subita dall’esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace”.

Dall’affermazione secondo cui l’indennizzo dovuto all’impoverito, ai sensi dell’art. 2041 c.c., non possa comprendere il lucro che questi avrebbe realizzato se il contratto stipulato con la P.A. fosse stato valido ed efficace, la giurisprudenza successiva ha tratto il necessario corollario secondo cui l’impoverimento non può essere determinato sulla base della tariffa professionale applicabile alle prestazioni eseguite dall’impoverito. Applicare quella tariffa, infatti, significherebbe accordargli un indennizzo esattamente pari a quanto avrebbe avuto diritto di pretendere dalla p.a. nell’ipotesi di stipula con essa d’un contratto valido (così si sono pronunciate Cass. civ. Sez. U, 1875/2009; nello stesso senso, Cass. civ. 3905/2010; Cass. civ. 23780/2014).

Va, pertanto, escluso che l’indennizzo spettante all’…….. possa essere commisurato, puramente e semplicemente, al compenso che avrebbe lucrato in caso di esistenza del contratto scritto: ritiene, invece, questo Giudice che, ai fini della quantificazione, possa farsi riferimento agli elementi di valutazione forniti dallo stesso impoverito (e non confutati dalla parte opponente), in punto di rilevanza dell’incarico espletato, di esistenza di un’organizzazione di studio, con i connessi oneri e spese accessorie anche per collaborazioni, in virtù dei quali, in base all’ id quod plerumque accidit, risulta facilmente immaginabile un dispendio di tempo ed energie che, ove non finalizzati all’espletamento dell’incarico in oggetto, il professionista avrebbe ben potuto indirizzare al compimento di altre attività professionali. In ragione di tanto, va senz’altro riconosciuto un indennizzo in favore dell’Alfano determinato come segue.

Il CTU nominato dal Giudice ha descritto le attività poste in essere dal professionista nella redazione del business plan, evidenziando come l’……… abbia effettuato delle analisi di tipo tecnico sul ciclo produttivo e sulle caratteristiche tecniche degli impianti oggetto di investimento, una ricerca di modelli di business dei concorrenti da prendere quale riferimento per l’effettuazione degli investimenti, la suddivisione degli investimenti da porre in essere per differenti modalità di finanziamento degli stessi; attività tra loro eterogenee che, tuttavia, il CTU, dott. Vicidomini, correttamente ha ricondotto all’art. 53 della Tariffa del 2010 (che si riferisce alla redazione del business plan). Questo Giudice ritiene di poter condividere il parametro di valutazione prescelto dal CTU, in quanto se è vero che la tariffa non è applicabile nella sua interezza in mancanza di un incarico scritto, ciò in virtù di quanto sopra argomentato, è altrettanto vero che, occorrendo una base di calcolo ai fini della quantificazione dell’indennizzo, sebbene con i correttivi che appresso si diranno, la tariffa dei commercialisti ed esperti contabili di cui al D.M. 169/10 si profila come il parametro oggettivo di partenza più idoneo (in ragione dell’appartenenza dell’…….. al detto ordine) per evitare che la detta quantificazione si appalesi puramente arbitraria. A fronte di detta opzione suggerita dal CTU, la difesa dell’opponente ha mosso contestazioni rispetto alle quali il dott. Vicidomini ha fornito puntuale risposta che, in questa sede, si ritiene di poter condividere in quanto congruamente motivate (in particolare, la tariffa del 2004 non è stata presa a riferimento dal CTU in quanto avrebbe comportato la necessità di calcolare gli interessi maturandi, calcolo impossibile in mancanza di individuazione di una data certa quale dies a quo del computo; peraltro, il CTU ha evidenziato come l’applicazione della detta tariffa avrebbe portato al medesimo risultato numerico). In base all’art. 53 della Tariffa, “al professionista spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto di ciascuna delle prestazioni, tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende quali per esempio: …(omissis)… d) attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l’accesso a finanziamenti. …(omissis)…”: il calcolo del compenso spettante al dott. ………..è stato, quindi, effettuato applicando la percentuale minima dello 0,50% al valore dei capitali oggetto della predisposizione del business plan, che, nella fattispecie, coincidono con Euro 4.860.827,60, pari al valore degli investimenti che la società voleva porre in essere, rinvenibile alla tabella di cui a pag. 46 della scheda tecnica allegata, in cui vengono suddivise e descritte le tipologie di investimento con le modalità di acquisto. Parte opponente ha contestato l’utilizzo del valore degli investimenti indicato dal CTU quale parametro per la liquidazione, evidenziando la mancanza di “qualsiasi documento da cui possano desumersi specifiche indicazioni rivolte da ………. al preteso consulente circa il limite massimo degli investimenti medesimi, per cui ben potrebbe ipotizzarsi che egli abbia volutamente “gonfiato” il valore degli stessi allo scopo di poter contare su una base di calcolo più conveniente per la determinazione del proprio compenso professionale”.In particolare, la difesa dell’opponente suggeriva l’applicazione del disposto di cui all’art. 4 co. 2 D.M. 169/2010 a tenore del quale “ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all’art. 26”.  Correttamente il CTU, in risposta alla detta osservazione, sottolinea come “l’importo di Euro 4.860.827,60, pari al valore degli investimenti che la Società voleva porre in essere, risulti di pacifica individuazione, in quanto rinvenibile alla tabella di cui a pag. 46 della scheda tecnica allegata, controfirmata dalla legale rappresentante pro-tempore della Società ……………….“. Inoltre, il CTU ha giustamente applicato la percentuale minima in mancanza di elementi probatori che possano consentire l’applicazione di una tariffa più elevata, quali ad esempio richieste di urgenza, richieste specifiche di particolari calcoli da effettuare, ovvero il raggiungimento dell’obiettivo per cui lo stesso lavoro veniva effettuato, che non è rinvenibile all’interno della documentazione presente agli atti. Altresì valido il riconoscimento dell’importo di Euro 2.500,00 a titolo di rimborso spese (somma che identifica quel damnum emergens cui va in primis parametrato l’indennizzo spettante all’impoverito).

Ciò posto, il compenso spettante all’…….. sarebbe pari ad Euro 24.304,14 ma, in ragione di quanto in precedenza osservato in punto di non riconoscibilità sub specie di indennizzo dello stesso importo che sarebbe stato corrisposto al professionista in caso di incarico scritto, ritenendo che la quota di utile da detrarre – in quanto non indennizzabile – possa essere ravvisata in quel margine di guadagno in più che, un incarico di tal fatta, avrebbe procurato al professionista rispetto a quelli che, secondo criteri di normalità e prevedibilità, avrebbe potuto ricavare dalla sua ordinaria attività professionale, e che pare equo stimare in misura non superiore al 40% dei compensi calcolati in base alla tariffa. Sicché, all’importo di Euro 24.304,14 va detratto il 40% per un totale di Euro 14.582,49.

Pertanto, in accoglimento della domandaexart. 2041 c.c. la …………. va condannata al pagamento in favore di …………… della somma di Euro 17.082,49, importo sul quale vanno computati gli interessi e la rivalutazione dalla data del deposito della CTU (posto che la determinazione del compenso nella consulenza già li contemplava) e fino al soddisfo.

Le spese del decreto ingiuntivo restano a carico dell’………. in ragione dell’accoglimento dell’opposizione. L’accoglimento della domanda riconvenzionaleexart. 2041 c.c. giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con la condanna della opponente alla rifusione della restante parte, come da liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

  1. in accoglimento dell’opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 154/06;
  2. in accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. condanna la ……………… al pagamento in favore di ………… della somma complessiva di Euro 17.082,49 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 23.2.2016 al soddisfo;
  3. pone le spese di cui al ricorso monitorio a carico dell’……………;
  4. compensa le spese del giudizio di opposizione nella misura della metà condannando la ………… alla rifusione della restante parte in favore dell’…………., liquidate in complessivi Euro 1.750,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge;
  5. pone le spese di CTU a carico definitivo della ………………

Nocera Inferiore, 29 settembre 2017

Il Giudice

dott. Emanuela Musi