Sentenza Trib Nocera Inferiore (est. Musi) in tema di investimento di pedone e concorso colposo del danneggiato

N. R.G. 1225/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE

Seconda Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1225/2012 promossa da:

……………………………….., ………………………….. e …………………………, tutti residenti in Giugliano in Campania presso il campo nomadi, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Roberto Nannolo ed Annalisa Giannolo elett.te domiciliati presso il loro studio in Napoli via Pessina 56

ATTORI

contro

…………………………………

CONVENUTO contumace

………………………, in persona del Procuratore speciale e rapp.te legale, rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione dagli avv.ti Ignazio e Francesco Lembo con i quali elett.te domicilia in Salerno via SS. Martiri Salernitani 24

CONVENUTA

Oggetto:sinistro stradale; risarcimento danni.

Conclusioni:in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I sigg.ri ……………, come in epigrafe identificati, convenivano dinanzi al Tribunale ……………. e la ……. Assicurazioni per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti iure proprio ed iure hereditario in conseguenza del decesso del proprio figlio e fratello ………………….. Esponevano in fatto che ……….. in data 2.4.2007 si trovava alle ore 21,45 presso il casello autostradale di Nocera Inferiore della A3, allorché veniva investito dal veicolo Fiat Panda condotto da …………. Restava contumace il ………… Si costituiva la ……… Assicurazioni la quale imputava la responsabilità del sinistro al solo ………….. e, per questo, chiedeva il rigetto della domanda. Acquisiti i documenti relativi alle indagini espletate ed al procedimento penale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

La domanda attorea è in parte fondata e, come tale, merita accoglimento per quanto di ragione.

In via preliminare si evidenzia che risultano assolti gli obblighi di preventiva messa in mora della compagnia di assicurazione e conseguenziale decorso dello spatium deliberandi (cfr. produzione parte attrice).

Passando all’inquadramento della fattispecie oggetto di causa, vale evidenziare che l’art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il criterio di imputazione della responsabilità del conducente è tuttora oggetto di acceso dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale. Vi è chi ritiene che la previsione in esame abbia la mera funzione di estendere lo standard di diligenza imposta al conducente fino al limite della colpa lievissima; l’elemento umano sarebbe, in tale fattispecie, prevalente sulla semplice custodia della res e, pertanto, sarebbe corretto ritenere che nel codice si sia dato spazio ad una colpa presunta e non ad una responsabilità oggettiva.

Altri autori circoscrivono la portata della norma alla sola sfera processuale con la predisposizione dell’inversione dell’onere della prova. Secondo la più recente dottrina il danno è imputato al conducente in forza di un criterio oggettivo derivante dal collegamento tra l’attività del danneggiante e la circolazione del veicolo; la prova liberatoria ha come oggetto l’esistenza di un fatto idoneo ad interrompere il nesso causale tra la circolazione ed il danno, per cui l’aver fatto tutto il possibile per evitare il danno significa che quest’ultimo si è prodotto indipendentemente dal comportamento dell’agente, come nel caso in cui il conducente sia in grado di dimostrare la colpa esclusiva dell’altro conducente o il caso fortuito. Questa ricostruzione è sposata dalla prevalente giurisprudenza che individua il contenuto della prova liberatoria nella inevitabilità del fatto dannoso (tra le molte Cass. civ. 14064/10; Cass. civ. 4370/87 e Cass. civ. 1214/84). Tale prova comprende anche quella di aver fatto ricorso, sussistendone le condizioni a manovre di fortuna, che si presentino le più opportune ed efficaci nel caso concreto ad evitare l’evento lesivo (Cass. civ. 5671/2000). Si ritiene che possa fondare la responsabilità anche la mancata previsione dell’altrui imprudenza (v. Cass. civ. 7748/86 con riguardo all’ipotesi dell’investimento di pedone).

Altre pronunce sono maggiormente orientate nella valutazione in concreto della colpa del conducente per cui l’oggetto della prova liberatoria sarebbe il fatto di aver impiegato la massima diligenza, quella cioè tale da escludere qualsiasi colpa (Cass. civ. 4737/84). Giova sottolineare che l’incapacità del danneggiante di vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico non preclude l’indagine circa il concorso di colpa del danneggiato (v. Cass. civ. 10352/2000).

Può ritenersi caso fortuito l’avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani, che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che, nella determinazione dell’accadimento, venga a costituire l’unica causa cui sia ricollegabile il verificarsi dell’evento: ad esso si attribuiscono i caratteri dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e della inevitabilità ed il relativo onere probatorio ricade sul convenuto.

Con particolare riferimento al caso che ci occupa, significativi sono i casi di attraversamento del pedone: si è ritenuto che il conducente di un veicolo deve prestare, ai fini di una prudente condotta di guida, attenzione ad ogni segnaletica esistente nell’ambito stradale; in particolare, nel caso di investimento di un pedone che abbia attraversato la strada senza rispettare il segnale del semaforo il conducente del veicolo non può limitarsi a provare che il pedone abbia attraversato col semaforo rosso, mentre il veicolo giungeva da una distanza che non consentiva manovre di emergenza, ma deve anche dimostrare che il pedone, benché avvistato, non aveva tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di attraversare la strada nonostante il divieto, o in altri termini che il pedone abbia iniziato l’attraversamento in modo così repentino che anche la dovuta sorveglianza da parte del conducente del veicolo non sarebbe servita ad evitare l’incidente, atteso che tale attraversamento non è del tutto imprevedibile essendo astrattamente possibile che il pedone sia disattento o privo dei riflessi adeguati (v. Cass. civ. 6395/94). In sostanza la prova liberatoria si può raggiungere solo ove si dimostri che il pedone compia un attraversamento della strada immettendosi così repentinamente da costituire un ostacolo improvviso ed inevitabile, sì da non consentire al conducente di evitare l’investimento (v. Cass. civ. 8451/93) tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente ad operare una idonea manovra di fortuna, ma non quando il pedone avrebbe potuto e dovuto essere percepito ove il conducente avesse usato l’ordinaria prudenza ed accortezza senza lanciare il suo veicolo ad una velocità che, avuto riguardo alle condizioni di tempo e di luogo, doveva considerarsi eccessiva (v. Cass. civ. 14064/10 nonché Cass. civ. 6707/93).

Venendo alla disamina del caso concreto, ritiene questo Giudice che vada affermata la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del veicolo e dello sfortunato giovane deceduto con prevalente apporto causale di quest’ultimo e ciò per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.

Dai verbali della polizia stradale in atti si evince che il ………… stava attraversando la sede autostradale, dopo aver scavalcato il guard rail  quando veniva impattato dall’autovettura Fiat Panda condotta dal ………….. nella carreggiata sud per poi finire sulla pista Telepass dal lato opposto (all’uopo appare utile al fine di focalizzare al meglio la dinamica del fatto la visione dello schizzo planimetrico del campo del sinistro nonché la disamina delle foto del luogo del sinistro allegate al rapporto della Polstrada); si evince, altresì, che il limite di velocità, stante la prossimità del casello autostradale, era di km 80/h. Il …………. nel fornire informazioni sommarie nell’immediatezza del fatto riferiva che la sua velocità era di 100-110 km/h (del resto, la distanza dall’autoveicolo del punto esatto ove è stato ritrovato il corpo dello ………… è tale che solo un impatto ad una velocità non limitata può, in base alla comune esperienza, giustificarla). È indubbio che non rappresenti la normalità che un pedone attraversi la sede autostradale, di notte, dopo aver scavalcato il guard rail; è altrettanto indubbio che la velocità tenuta dal ……..fosse superiore a quella imposta nel tratto di strada interessato dal sinistro; non può escludersi, in base ad una ragionevole probabilità desumibile da massime di esperienza, che un impatto tra lo ………….. e la fiat Panda a velocità conforme a quella prevista (km 80) avrebbe avuto conseguenze lesive minori.

Del resto, la prevalente giurisprudenza di legittimità afferma che in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 cod. civ. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (sul punto v. Cass. civ. 24472/14).

Nondimeno, appare piuttosto evidente che il carattere anomalo ed imprevedibile della condotta del pedone renda l’apporto causale del comportamento del conducente della fiat Panda assolutamente risibile rispetto all’imprudenza dello sfortunato …………., tale che il concorso colposo dello stesso deve quantificarsi nel 90%, dovendosi attribuire il solo 10% della responsabilità al ……………

Venendo alla delimitazione dei danni risarcibili, la morte pressochè immediata dello …………. (risulta che il decesso avvenne a bordo dell’ambulanza che lo trasportava in ospedale dal luogo del sinistro) impedisce di configurare quel lasso di tempo apprezzabile necessario per il riconoscimento di un danno non patrimoniale risarcibile iure hereditario. Va, invece, senz’altro riconosciuto il danno per la perdita del legame parentale, da liquidarsi secondo le Tabelle del Tribunale di Milano senza operare alcuna personalizzazione in assenza di specifici profili da allegarsi a carico dei danneggiati. Pertanto, tenuto conto del concorso di colpa del defunto nella misura del 90%, va riconosciuto in favore dei genitori di …… l’importo di Euro 30.096,00 ciascuno e per la sorella ……….. l’importo di Euro 31.977,00 (già comprensivi di rivalutazione monetaria).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (applicandosi lo scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/14 avuto riguardo agli importi riconosciuti a titolo risarcitorio).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1)      in parziale accoglimento della domanda attorea dichiara la responsabilità del sinistro in capo a ………… nella misura del 10% condannandolo in solido con la ……….Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore di …………… e ………….. della somma di Euro 30.096,00 ciascuno, e di …………… della somma di Euro 31.977,00 oltre interessi da calcolarsi sugli importi devalutati alla data del sinistro e di anno in anno rivalutati fino al soddisfo;

2)      condanna …………… e la…………. Assicurazioni s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori liquidate in complessivi Euro 8780,00 di cui Euro 8030,00 per compensi ed Euro 750,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge.

Nocera Inferiore, 29 settembre 2017

Il Giudice

dott. Emanuela Musi