Sentenza Trib Nocera Inferiore (est. Musi) in tema di risarcimento danni ai congiunti del macroleso

N. R.G. 1646/2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE

Seconda Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1646/2008 promossa da:

………. e ………….., rapp.te e difese in virtù di procura in calce all’atto di citazione dagli avv.ti Giuseppe Maria De Lalla e Danilo Lioi con i quali elett.te domicilia in Nocera Inferiore piazza D’Amora 3 presso lo studio dell’avv. Filippo Castaldi

ATTRICI

contro

……………., elett.te domiciliato in Nocera Inferiore via Pucci 13 presso lo studio dell’avv. Gaetano Battipaglia che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

e

……………, residente in …………………..

CONVENUTO contumace

Oggetto:infortunio sul lavoro; danno non patrimoniale ai prossimi congiunti.

Conclusioni: il procuratore delle attrici concludeva chiedendo il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dalle attrici per la perdita del congiunto quantificati in Euro 177.967,50 ovvero nella somma maggiore minore che sarà quantificata in corso di causa. Con vittoria di spese.

Il procuratore del convenuto concludeva chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione passiva, e nel merito rigettarsi la domanda perché infondata; con vittoria di spese da distrarsi.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

………… e ……………. convenivano in giudizio ………….. e ……………….. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa delle gravissimi lesioni patite dal proprio congiunto …………… in un incidente avvenuto per colpa degli stessi. Esponevano, in fatto, che: 1) in data 24.11.2000, …………….. – all’epoca nemmeno venticinquenne – rimaneva vittima di un gravissimo incidente sul lavoro che si verificava su un lastrico solare, situato a circa dodici metri di altezza, ove lo stesso era intento a svolgere la propria attività lavorativa alle dipendenze della Ditta ……………..; 2) a causa dell’errato ancoraggio di un argano installato su tale lastrico, il giovane carpentiere veniva travolto e precipitava violentemente al suolo: in particolare, l’incidente si verificava per il rovesciamento del cavalletto di sostegno dell’argano, che precipitava dal lastrico solare, trascinando con sé il povero …………….; 3) a seguito del rovinoso incidente il Nobile riportava lesioni gravissime e totalmente invalidanti quali…trauma cranico con otoragia sx, contusione toraco addominale, contusioni multiple, stato di shock, stato di coma… con lesioni encefaliche multiple, all’esito delle quali versava in uno stato comatoso con una invalidità del 100%; 4) in data 31.01.2002 l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riconosceva al …………… una invalidità del 100% quale paziente in coma vegetativo con perdita totale delle funzioni motorie ai 4 arti, del tronco, danno genitosfinterico, portatore di catetere venoso e vescicole a permanenza e tracheotomia opacamente totale cornea sin…con la conseguente approvazione di una rendita mensile pari ad € 3.182,00; 5) in esito ai postumi il giovane – stabilizzatosi – riportava una invalidità del 95-100% quale esito di una tetraplegia che lo immobilizzava (e lo immobilizza) permanentemente a letto, incapace di attendere alle più semplici attività del vivere quotidiano, bisognoso di assistenza totale 24 H al giorno e pressoché totalmente privo della favella con una inabilità temporanea assoluta di sei-sette mesi necessitando di un’assistenza in tutte le attività quotidiane da parte di familiari e di operatori sanitari idonei; 7) in sede penale, venivano imputati ……………. ed …………, il primo quale responsabile della sicurezza, il secondo quale titolare della ditta impegnata nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione; 8) il Garda patteggiava la sua pena, il ………….. veniva condannato in primo grado (la sentenza veniva confermata in appello e pende, tuttora, ricorso per cassazione); 8) a seguito dei dolorosissimi accadimenti, la sorella e la madre di Nobile subivano rilevantissimi danni non patrimoniali in conseguenza delle terribili sofferenze psicologiche scaturite dal calvario senza fine di ……….. Pertanto, convenivano dinanzi al Tribunale i soggetti responsabili. Si costituiva il solo …………… il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva, in ogni caso, il rigetto della domanda.

La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Vale precisare, sin d’ora, che le attrici agiscono unicamenteiure proprio, ovverosia per ottenere il risarcimento dei danni patiti personalmente in conseguenza dell’illecito che ha provocato le lesioni permanenti al figlio e fratello …………….

Sulla ammissibilità di un tal tipo di azione e sulla relativa qualificazione si rimanda alle articolate motivazioni di Cass. civ. 22909/12 nonché di Cass. civ. 20667/10, anche al fine di superare le eccezioni sollevate dalla difesa del Garda che vorrebbe escludere la risarcibilità dei danni richiesti dalle attrici sulla scorta della circostanza che il solo ………….. sarebbe stato legittimato a pretenderli: invero, è pacifica la giurisprudenza di legittimità nel riconoscere ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire “iure proprio” contro il responsabile.

In punto di affermazione della responsabilità dei soggetti convenuti, si osserva quanto segue.

Rilevante, con riferimento alla posizione del ……….., è quanto accertato dal giudice in sede penale che, per quanto non faccia stato nel presente processo (atteso che le attrici non erano costituite parti civili ed in quanto la sentenza non è ancora divenuta irrevocabile, stante la dichiarata pendenza del ricorso per cassazione), fornisce spunti valevoli ai fini della formazione del convincimento di questo giudicante in ragione dell’attenta e lucida analisi del nesso eziologico tra comportamento omissivo dell’imputato ed infortunio del ……….. Il …………. era il responsabile della sicurezza ed avrebbe dovuto predisporre misure idonee per prevenire l’infortunio che ha causato le gravissime lesioni al ………., rispondendo ex art. 2087 c.c. proprio in ragione della omessa predisposizione delle dette cautele (alla pag. 4 della sentenza di primo grado si legge che fu constatata dall’ispettore dell’ASL la “assoluta inidoneità del parapetto montato sul lastrico solare del fabbricato, composto, all’altezza del punto di manovra dell’operatore dell’argano, da mezzanelle del tutto inadeguate a prevenire il rischio di cadute e comunque priva del prescritto fermapiede. Altrettanto inefficace era la zavorra utilizzata per l’ancoraggio del cavalletto di sostegno che avrebbe dovuto avere un peso almeno doppio rispetto alla portata massima dell’argano che nella specie era di 300 kg ed in ogni caso non doveva essere composta da sostanze soggetto ad evaporazione inevitabilmente destinate ad un calo ponderale”).

Analogamente, ………….., in qualità di datore di lavoro del ………., è chiamato a rispondere dell’illecito ex art. 2087 c.c.: il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (così v. Cass. civ. 19559/06). Sul datore di lavoro – sia in generaleexart. 2087 sia in particolare ex art. 169 DPR 547/55 e ex ‘art. 16 DPR 164/56 – gravava il dovere di rispettare e far rispettare ogni norma atta a garantire la sicurezza di coloro i quali erano impegnati alle sue dipendenze.

Risulta documentato in atti che: a) il ………. era alle dipendenze dell’omonima ditta di costruzioni di cui era titolare ………….; b) il giovane – al momento dell’incidente – era impegnato a svolgere le mansioni tipiche alle quali, per contratto, era addetto;  c) l’argano predisposto operante nel cantiere approntato per i lavori commissionati alla ditta …………… era installato in maniera non corretta; inoltre la postazione del manovratore dell’argano – postazione occupata dal …………… – risultava del tutto sprovvista dell’idonea protezione atta ad impedire la caduta dell’operatore in caso di ribaltamento del macchinario.

Ciò posto, va senz’altro affermata la responsabilità dei convenuti ……….. e ………….. per l’illecito che ha causato le lesioni a …………. ed i danni, come di seguito individuati, alle due odierne attrici.

Vale premettere, ai fini della delimitazione dei danni risarcibili, che, nel caso di specie, non si è al cospetto della fattispecie di risarcimento del danno per morte del congiunto, bensì della diversa ipotesi in cui il congiunto sia sopravvissuto, ma le patologie dallo stesso riportate ed il conseguente cambiamento delle abitudini di vita dei familiari abbiano avuto ripercussioni in termini di danno biologico, danno morale ed esistenziale su questi ultimi.

Afferma la S.C. che la prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall’altrui illecito può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni, sempre che l’esistenza del danno non patrimoniale sia stata debitamente allegata nell’atto introduttivo del giudizio (v. sul punto Cass. civ. 2228/12). Ne consegue che, in presenza dell’allegazione del fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente, il giudice dovrà ritenere provata la sofferenza inferiore (o patema d’animo) e lo sconvolgimento dell’esistenza che (anche) per la madre e per altri congiunti conviventi ne derivano, dovendo, nella liquidazione del relativo ristoro, tenere conto di entrambi i suddetti profili. Va, in ogni caso, evidenziato che, in virtù del principio della “omnicomprensività” della liquidazione del danno non patrimoniale, non è possibile procedere a duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non è esclusa, in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione, seppure facenti capo al medesimo soggetto (v. in tal senso Cass. civ. 9320/15; v. anche Cass. civ. 20292/12).

Ciò premesso, nel caso che ci occupa sussistono diversi elementi per poter affermare che le attrici, rispettivamente madre e sorella del Nobile Capuano, abbiano patito, in conseguenza dell’illecito ascrivibile ai convenuti, diversi danni tutti riconducibili alla unitaria categoria del danno non patrimoniale ma, come di seguito, analiticamente individuabili ed individuati.

a.     ……………..

Si può affidare alle presunzioni la prova del danno morale ed esistenziale patito dalla signora ……….., madre dello sfortunato ……., a causa delle condizioni in cui versa il figlio a far data dall’anno 2000: uno strazio che si rinnova, giorno per giorno, nel vedere il figlio privato della minima autonomia e di ogni aspettativa di vita, che consiste altresì nell’aver perduto quella normale quotidianità nel rapporto col figlio a causa del cambiamento (indubitabile e presumibile) di quest’ultimo (descritto dalla madre con un carattere solare, vivace, impegnato in tante attività); una sofferenza alimentata dalla continua assistenza prestata in prima persona al figlio durante la degenza in ospedale e, poi, a casa, dalla successiva perdita del marito (intervenuta nell’anno 2002 allorché Nobile era ricoverato presso l’Istituto Sant’Anna di Crotone). Importanti ai fini di quella che si chiama personalizzazione del danno si rivelano le informazioni contenute nella relazione della dott.ssa Antonacchio: “……….. nega di avere interessi né di poter mai più fare qualcosa di piacevole fosse solo perché a suo dire non è giusto, viste le condizioni del figlio e poi non lo desidera proprio…riferisce che dal giorno dell’incidente non riesce a pensare ad altro che alle condizioni di ………….. e sentirsi sempre in allerta come se qualcosa di brutto potesse ancora accadere, inoltre dal giorno dell’incidente vive in una condizione di pressochè totale ritiro sociale trascorrendo infatti tutta la giornata in casa dovendo provvedere alla gestione quotidiana della disabilità dei figlio“.

In riferimento, poi, all’allegato danno biologico, ovverosia alla degenerazione patologica della sofferenza causata dall’evento traumatico che ha colpito la sua famiglia, la CTU ha accertato l’esistenza di un disturbo dell’adattamento con umore depresso e ansia, ovverosia una vera e propria patologia psichica (descritta compiutamente, in maniera logica e non contraddittoria alle pagg. 11- 12 dell’elaborato peritale cui in questa sede si rimanda) quantificando l’invalidità permanente in 6-7 punti percentuali 180 giorni di ITP al 50% e 180 al 25%.

Questo Giudice ritiene di poter dunque recepire le conclusioni del CTU e di poter utilizzare le tabelle del Tribunale di Milano ai fini della liquidazione (non operando le diverse tabelle delle micropermanenti relative al solo settore della infortunistica stradale), dovendosi tenere conto di quanto sopra riportato ai fini dell’adeguata personalizzazione del danno (con aumento per il danno morale e per il danno cd. esistenziale sulla scorta delle allegazioni e presunzioni dianzi menzionate).  In particolare, si ritiene di poter applicare la personalizzazione massima consentita in ragione di quanto sopra detto in punto di ripercussioni dello stato in cui versa il figlio sulla esistenza intera della sig.ra …………..

Pertanto, in favore di …………, di anni 54 all’epoca del fatto, va riconosciuta la somma complessiva di Euro 29.867,00, oltre interessi da computarsi sull’importo devalutato alla data del sinistro e di anno in anno rivalutato fino al soddisfo, come di seguito determinato.

Età del danneggiato alla data del sinistro54 anni
Percentuale di invalidità permanente7%
Punto base danno non patrimoniale€ 2.190,70
Punto base I.T.T.€ 96,00
  
  
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%180
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%180
Danno risarcibile€ 11.271,00
Aumento personalizzato (max 50%)€ 16.907,00
  
  
Invalidità temporanea parziale al 50%€ 8.640,00
Invalidità temporanea parziale al 25%€ 4.320,00
Totale danno biologico temporaneo€ 12.960,00
  
  
TOTALE GENERALE:€ 24.231,00
Totale con personalizzazione massima€ 29.867,00

b.     ………………

Conseguenze ugualmente gravi pativa la sorella a seguito dell’incidente del …………… La stessa, al rientro del fratello a casa, si è trasferita a ……….. per poter aiutare la madre nell’assistenza al fratello (circostanza allegata ed incontestata): ……… viveva a Milano con la sua famiglia quando si verificò l’incidente di ………, ricorda a tal proposito il viaggio fatto da Milano insieme alla madre dopo aver appreso la tragica notizia e l’angoscia di trovare il fratello ormai privo di vita; la stessa angoscia, per quanto riporta la dott. Antonacchio in sede di elaborato peritale, l’ha accompagnata per tutto il primo anno dopo il triste evento, tanto da riviverla spesso come incubo notturno. ……… considera come il periodo peggiore della sua vita quello trascorso a ………… negli anni 2001 – 2002: racconta che aveva la tendenza ad isolarsi dalle persone compreso il marito al punto di mettere a rischio il rapporto, racconta dei disagi manifestati dai figli a causa delle sue lunghe assenze (dovute alla necessità, sentita come impellente, di occuparsi del fratello). Il trascorrere del tempo non attenuava tale stato di profondissima prostrazione tanto che la ……….. riferiva al consulente di non riuscire più a sentirsi serena (…) di non provare più interessi o piacere per situazioni un tempo gradite  di sentirsi distaccata ed indifferente alle amicizie di vivere in costante tensione, come se fosse sempre sotto esame e di provare disagio a fronte delle sue responsabilità nei confronti del fratello e della madre, che si appoggia a lei in ogni circostanza(…in famiglia ormai mi chiamano “la dottoressa”, mamma mi cerca sempre quando lui ha delle crisi e in qualche occasione ho dovuto anche chiudere i bambini in casa per accorrere”…).Ad oggi, l’attrice lamenta ancora un’alterazione delle normali attività quotidiane, soprattutto nell’ambito familiare, della socialità, del lavoro e delle capacità di svago, con compromissione della qualità della sua vita e della cosiddetta “gioia di vivere”. 

La degenerazione della sofferenza interiore patita a causa dell’evento drammatico occorso al fratello ……. ha prodotto in …….. l’insorgenza di un disturbo psichico che la CTU qualifica come disturbo dell’adattamento di tipo misto, durato, tuttavia, soltanto 12 mesi e tale da non consentire ad oggi il riscontro di un’invalidità permanente. Questo Giudice ritiene di poter condividere le conclusioni rassegnate dal CTU e, pertanto, di dover riconoscere soltanto la ITP al 25% in favore della …………, in uno al danno morale ed esistenziale equitativamente determinati come segue.

Considerando la somma di Euro 96,00 quale punto base della ITP al 25% in rapporto alla misura di incidenza della patologia temporanea calcolata dalla CTU, l’importo complessivo per la ITP è pari ad Euro 8760,00. A titolo di ulteriore danno non patrimoniale (morale ed esistenziale) ritiene questo Giudice che in ragione della gravità delle lesioni riportate dal fratello e delle circostanze allegate che dimostrano uno stravolgimento del vivere quotidiano di Angela (sfociato sinanche nella rottura del legame matrimoniale), anche nel rapporto con i figli (vedansi colloquio con la dott.ssa Antonacchio nonché risultanze della CT di parte dott. Garberini) possa essere riconosciuta equitativamente la somma di Euro 50.000,00.

Pertanto ……….. e ……….. vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di ……….. della complessiva somma di Euro 29.867,00 oltre interessi sull’importo devalutato alla data del sinistro e di anno in anno rivalutato fino al soddisfo e di ……………. della complessiva somma di Euro 58.760,00 oltre interessi sull’importo devalutato alla data del sinistro e di anno in anno rivalutato fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1)      in accoglimento della domanda attorea condanna …………. e …………… in solido tra loro al pagamento in favore di ……………. della complessiva somma di Euro 29.867,00 oltre interessi sull’importo devalutato alla data del sinistro e di anno in anno rivalutato fino al soddisfo e di …………. della complessiva somma di Euro 58.760,00 oltre interessi sull’importo devalutato alla data del sinistro e di anno in anno rivalutato fino al soddisfo.

2)      condanna ………….. e …………. in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici liquidate in complessivi Euro 600,00 per spese vive ed Euro 13430,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge;

3)      pone definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido le spese di CTU come liquidate con decreto del 18.1.2013.

Nocera Inferiore, 29 settembre 2017

Il Giudice

dott. Emanuela Musi