Statuto di Unità per la Costituzione approvato dalla Assemblea Generale in data 15-16 maggio 2021

Articolo 1

Costituzione e scopi

1. È costituito il gruppo “Unità per la Costituzione”, al quale possono aderire i soci dell’Associazione Nazionale Magistrati, che, riconoscendosi nel documento programmatico approvato dall’Assemblea Costituente, intendono operare per una politica unitaria dell’Associazione, secondo le linee fondamentali fissate dalla Carta Costituzionale, nel rispetto del pluralismo ideologico, della partecipazione democratica di base, della parità di genere, della tutela delle minoranze, della dignità della figura e del ruolo del magistrato, dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta Costituzionale, del diritto sovranazionale e del diritto internazionale, generale e pattizio, dell’integrazione con i sistemi giuridici europei.

2. L’aderente al Gruppo si riconosce nei seguenti principi: l’indipendenza nella giurisdizione come nella vita associativa e nel rifiuto di qualsiasi collateralismo con il potere politico, inteso come rifiuto di rapporti preferenziali con qualsiasi partito o movimento politico, oltre che con altri centri di potere e di interessi; l’esercizio della funzione con elevate professionalità e responsabilità; il rigoroso rispetto del codice etico del magistrato, approvato dall’Associazione Nazionale Magistrati; l’espressione del proprio pensiero con equilibrio e senso della misura.

3. Se chiamato a ricoprire ruoli istituzionali in sede di governo autonomo (Consiglio giudiziario, Consiglio direttivo della Corte di cassazione, Consiglio Superiore della Magistratura) e non (Scuola Superiore della Magistratura, incarichi fuori ruolo), l’aderente al gruppo rifugge da qualsiasi logica di appartenenza, dovendo, nell’assunzione delle deliberazioni, effettuare esclusivo ricorso a criteri obiettivi e meritocratici, tesi alla valorizzazione della professionalità, e, se titolare di un interesse, si astiene da qualsiasi condotta di interferenza su proprie istanze di qualsiasi tipo.

4. Il Gruppo si impegna a tutelare l’indipendenza del magistrato nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, a riconoscere il merito e l’equilibrio quali unici parametri di valutazione e progressione professionale, a promuovere la partecipazione paritaria di tutti gli associati alle attività del gruppo, nonché la crescita culturale e l’aggiornamento professionale del magistrato.

5. In particolare, Unità per la Costituzione ripudia qualsiasi forma di discriminazione e si impegna a garantire la partecipazione degli associati, nella piena parità di genere, all’attività culturale e politica del Gruppo. Assicura, a tal fine, la presenza tendenzialmente paritaria di donne e uomini negli organi collegiali del Gruppo e nelle candidature agli incarichi degli organismi associativi e di governo autonomo.

6. Unità per la Costituzione favorisce, altresì, l’analisi e la soluzione delle specifiche problematiche attinenti ai giovani magistrati, con particolare attenzione ai magistrati ordinari in tirocinio (M.O.T.).

7. Il Gruppo si impegna, inoltre, a promuovere tra i magistrati, con l’ausilio del Centro Studi, l’aggiornamento professionale, la crescita culturale, approfondimenti su temi di politica associativa e la consapevolezza deontologica, mediante pubblicazioni e incontri di studio, in ambito nazionale e locale. A tale scopo la Direzione Nazionale e i comitati sezionali formulano annualmente un programma di attività da svolgere, nei rispettivi ambiti, con l’individuazione dei problemi ai quali deve essere data precedenza.

8. Il Gruppo favorisce la più ampia partecipazione democratica al dibattito associativo e alla determinazione della linea politica, promuovendo a tal fine forme di consultazione diretta nonché l’espressione del voto anche in modalità telematica. È costituito un apposito sito internet con finalità di scambio culturale e di informazione.

Articolo 2

Diritti e obblighi sociali

1. Gli aderenti si impegnano a partecipare alla vita associativa, a contribuire al progresso culturale del Gruppo Unità per la Costituzione e a praticare i valori condivisi nello Statuto.

2. Possono iscriversi al Gruppo tutti gli iscritti all’ANM, purché non iscritti ad altri gruppi associativi.

3. Sono ammessi a partecipare alle Assemblee sezionali o nazionali tutti gli iscritti all’ANM, purché non iscritti ad altri gruppi associativi.

4. L’esercizio dei diritti statutari e l’elettorato attivo e passivo per le cariche statutarie è attribuito agli iscritti all’ANM che siano altresì iscritti al Gruppo, in regola con il pagamento della quota prescritta.

5. L’elettorato attivo e passivo nelle consultazioni per l’individuazione dei candidati delle Giunte distrettuali e del Comitato Direttivo Centrale dell’ANM nonché del Consiglio giudiziario, del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e del CSM è attribuito agli iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione, tenuto presso ciascuna segreteria sezionale.

Articolo 3

Fondo patrimoniale

1. Il Gruppo dispone di un fondo patrimoniale costituito dai versamenti eseguiti da tutti gli iscritti, da cui sono prelevate le spese necessarie per l’organizzazione e il funzionamento del gruppo stesso e, in generale, per dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Comitato di Coordinamento.

2.  L’amministrazione del Fondo è demandata ai Segretari Generali che delegano un tesoriere, che ogni anno presenta il bilancio al Comitato di Coordinamento per l’approvazione.

3. Il Comitato di Coordinamento può deliberare lo stanziamento di fondi, nei limiti della capienza, per finanziare iniziative a livello locale che abbiano natura culturale e che servano di sviluppo per gli scopi di cui all’art. 1.

4. I contributi individuali vengono riscossi mediante accredito sul Fondo Patrimoniale del Gruppo, previo rilascio di delega, da parte degli iscritti, alla competente Direzione Provinciale del Tesoro. Gli elenchi degli iscritti, per le finalità di cui all’art. 2, sono tenuti dalle segreterie sezionali e vengono annualmente aggiornati.

5. Al fine di consentire la partecipazione democratica di tutti gli iscritti sarà corrisposto, sulla base di apposita regolamentazione, un rimborso spese commisurato alla distanza chilometrica dalla sede di provenienza a quella in cui si svolgono i lavori del Comitato di Coordinamento.

Articolo 4

Organi del Gruppo

1. Sono organi centrali del Gruppo:

– l’Assemblea Generale

– il Presidente

– il Comitato di Coordinamento Nazionale

– i Segretari Generali

– la Direzione Nazionale

– il Comitato dei Segretari Sezionali

– il Collegio di Disciplina

– i Revisori dei Conti

– il Centro Studi

– gli Incaricati

2. Sono organi distrettuali del Gruppo:

– l’Assemblea Sezionale

– i Segretari Sezionali

Possono altresì essere istituiti presso le singole sezioni:

– gli Incaricati Sezionali

– il Centro Studi Sezionale

3. Unità per la Costituzione assicura la presenza tendenzialmente paritaria di donne e uomini nella composizione degli organi statutari elettivi.

Articolo 5

Assemblea Generale

1. L’Assemblea, salvo gravi ragioni di differimento, è convocata almeno tre volte all’anno per deliberare in ordine agli indirizzi generali dell’azione del gruppo: il Comitato di Coordinamento ne fissa la data e gli altri punti all’ordine del giorno.

2. L’Assemblea è, inoltre, convocata prima di ogni Assemblea Generale dell’Associazione Nazionale Magistrati e ogni volta che il Comitato di Coordinamento ne ravvisi l’opportunità.

3. L’Assemblea è, infine, convocata su richiesta di cinquanta iscritti o di almeno due Assemblee Sezionali. La richiesta va in tal caso diretta alla Direzione Nazionale con l’indicazione dell’ordine del giorno; la Direzione Nazionale ha l’obbligo di fissare l’Assemblea, da tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il Presidente dell’Assemblea è eletto a maggioranza dei presenti.

5. La partecipazione all’Assemblea può avvenire anche mediante voto delegato, con sistemi di videoconferenza e voto telematico. I delegati rappresentano i voti riportati nelle Assemblee all’uopo convocate nel capoluogo del distretto e nei capoluoghi dei circondari del distretto e nel Ministero della Giustizia, senza differimento per le votazioni. Essi comunque non possono rappresentare più di cinque voti. l soci cui siano state conferite deleghe nelle assemblee sottosezionali, eventualmente convocate nei circondari dei distretti, possono a loro volta nelle assemblee sezionali far confluire su altri soci tali deleghe, fermo restando il limite massimo di cinque deleghe complessive per ciascun delegato. Le deleghe rilasciate in eccesso non sono valide.

6. Salvo particolari ragioni di urgenza, le riunioni dell’Assemblea devono essere precedute dalle Assemblee dei gruppi sezionali, che deliberano sui punti dell’ordine del giorno dell’Assemblea stessa.

Articolo 6

Attribuzioni dell’Assemblea Generale

1. L’Assemblea Generale delibera:

a) sulle modifiche statutarie;

b) sugli indirizzi generali dell’azione del Gruppo;

c) su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

2. La designazione dei candidati al Consiglio Superiore della Magistratura avviene mediante elezioni primarie da tenersi in ogni collegio elettorale.

Sono ammessi a votare alle primarie tutti i magistrati del collegio iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione. L’elettorato passivo alle votazioni primarie è attribuito agli iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione nonché il patto etico allegato al presente Statuto.

3. L’Assemblea prende atto del risultato delle elezioni primarie per la designazione dei candidati per il Consiglio Superiore della Magistratura e, sentiti i Segretari, stabilisce il numero dei candidati al Consiglio Superiore della Magistratura in ogni collegio elettorale.

4. In ogni collegio elettorale sono candidati coloro che nelle votazioni primarie hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, sino alla concorrenza del numero di candidati stabilito dall’Assemblea Generale, tenuto conto di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 1. Nel caso in cui in un collegio due candidati abbiano ottenuto alle votazioni primarie lo stesso numero di preferenze, è candidato al Consiglio Superiore della Magistratura chi ha la maggiore anzianità di ruolo.

5. La designazione dei candidati al Comitato Direttivo Centrale dell’ANM avviene mediante elezioni primarie:

a) se deliberato dall’Assemblea Generale, che si riunisce appositamente almeno sei mesi prima della data prevista per le elezioni;

b) se richiesto da tre o più assemblee sezionali, almeno un mese prima della data prevista per l’Assemblea Generale di cui alla lettera a).

Nell’ipotesi in cui non vengano indette le elezioni primarie, l’Assemblea Generale individua direttamente i candidati al CDC.

6. Sono ammessi a votare alle primarie tutti i magistrati iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione.

L’elettorato passivo alle primarie è attribuito agli iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione nonché il patto etico allegato al presente Statuto.

7. All’esito delle primarie, l’Assemblea Generale prende atto del risultato e forma la lista dei candidati in ordine decrescente, in base al numero delle preferenze ottenute da ciascuno, tenuto conto di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 1. Il numero complessivo dei candidati della lista può essere pari al numero dei seggi del CDC. Nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore a quello dei seggi, i Segretari completano la lista dei candidati mediante l’individuazione di candidati preliminarmente nell’ambito dei distretti che non hanno candidati, previa intesa con le rispettive Segreterie sezionali.

8. I modi e i tempi di svolgimento delle votazioni primarie, sia per la designazione dei candidati al Consiglio Superiore della Magistratura che per la designazione dei candidati al CDC dell’ANM, nonché la formazione delle liste dei candidati sono disciplinati da apposito Regolamento deliberato dall’Assemblea Generale.

Articolo 7

Presidente del Gruppo

1. Il Presidente del Gruppo è eletto dall’Assemblea Generale, tra tutti gli iscritti al gruppo, a maggioranza dei due terzi dei presenti in prima votazione e a maggioranza semplice in seconda votazione. È ammesso, come da regolamento, il ricorso al voto telematico, purché segreto.

2. Il Presidente ha la rappresentanza del Gruppo in conformità alle linee programmatiche e ai deliberati dell’Assemblea Generale, del Comitato di Coordinamento e della Direzione Nazionale. Presiede, altresì, il Comitato di Coordinamento Nazionale.

3. In caso di impedimento o di dimissioni le sue funzioni sono esercitate dal componente del Comitato di Coordinamento più anziano d’età.

4. Il Presidente resta in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile, solo una volta, per ulteriori due anni. Può essere revocato dall’Assemblea Generale con la medesima maggioranza prevista per la sua elezione.

Articolo 8

Comitato di Coordinamento Nazionale

1. Il Comitato di Coordinamento Nazionale è composto:

a) da un rappresentante per ogni sezione, nonché, fino a un massimo di ulteriori quattro, di un rappresentante per ogni cento magistrati previsti nella pianta organica del distretto; 

b) dagli aderenti al gruppo eletti al Comitato Direttivo Centrale;

c) dal Presidente, dai Segretari Generali, dai componenti della Direzione nazionale;

e) dal Direttore del Centro Studi del gruppo.

2. Il Comitato si riunisce, in Roma o in altra sede concordata, anche mediante teleconferenza, almeno ogni due mesi o quando ne assumano l’iniziativa, provvedendo in qualsiasi forma alla convocazione, il Presidente del gruppo o almeno dieci dei suoi componenti ovvero due componenti della Direzione Nazionale e, in ogni caso, alla vigilia delle riunioni del Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati.

3. Ciascuna sezione può revocare, in ogni momento, la nomina del proprio rappresentante su mozione di sfiducia, previa specifica convocazione.

4. Salvo particolari ragioni di urgenza, le riunioni del Comitato devono essere precedute dalle Assemblee dei gruppi sezionali che deliberano sui punti dell’ordine del giorno del Comitato stesso.

Articolo 9

Attribuzioni del Comitato di Coordinamento Nazionale

1. Il Comitato di Coordinamento assicura la continuità dell’azione del Gruppo e delibera a maggioranza dei presenti, con la partecipazione di almeno un terzo dei membri.

2. Nomina un ufficio di segreteria del Comitato.

3. Convoca l’Assemblea Generale e ne attua le deliberazioni.

4. Nomina i componenti del Collegio di disciplina.

5. Provvede in materia disciplinare ai sensi dell’art. 18.

6. Determina le variazioni dei contributi alla Tesoreria del gruppo.

7. Approva il rendiconto finanziario redatto dal tesoriere.

8. Nomina ogni quattro anni il Direttore e il Segretario del Centro Studi del Gruppo.

9. Nomina il Direttore responsabile, i Vicedirettori e i referenti della rivista del Gruppo.

Articolo 10

Segretari Generali

1. I Segretari Generali del gruppo, nel numero di due e di genere diverso, sono eletti dall’Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti, tra tutti gli iscritti al Gruppo.

2. Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti, solo una volta, per ulteriori due anni.

3. Convocano la Direzione Nazionale e, almeno due volte l’anno, il Comitato dei Segretari Sezionali e ne fissano l’ordine del giorno.

4. Convocano la Direzione Nazionale a richiesta di almeno due componenti e inseriscono all’ordine del giorno le questioni indicate anche da un componente.

5. Assumono, d’intesa con i componenti della Direzione Nazionale, le iniziative opportune in ordine a tematiche che interessano il Paese, la Magistratura e l’Associazione Nazionale Magistrati. A tal fine possono disporre consultazioni urgenti del Centro Studi.

6. Provvedono:

a) a dare esecuzione ai deliberati del Comitato di Coordinamento Nazionale e dell’Assemblea;

b) ad amministrare i fondi del Gruppo;

c) a coordinare le iniziative locali nel rispetto dell’autonomia delle sezioni;

d) a redigere annualmente il rendiconto finanziario che, dopo l’approvazione del Comitato di Coordinamento Nazionale, dovrà essere pubblicato sia sul sito internet sia sulla rivista dell’Associazione Nazionale Magistrati;

f) a fissare il regolamento del Centro Studi del Gruppo;

g) a promuovere momenti di confronto su linee tematiche con i rappresentanti del governo autonomo nazionale e locale, ferma restando la piena autonomia degli stessi;

h) a presentare, alla fine di ogni anno di mandato, per l’approvazione del Comitato di Coordinamento, una relazione consuntiva sull’attività svolta, sentito il Presidente, sulla linea politica seguita, con cenni sulle prospettive del Gruppo, nonché il rendiconto finanziario.

Articolo 11

Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale dura in carica quattro anni ed è composta dal Presidente del Gruppo, dai Segretari Generali e dagli Incaricati, nonché dal Direttore del Centro Studi senza diritto di voto.

2. Svolge un ruolo esecutivo delle delibere dell’Assemblea Generale, consultivo nei confronti dell’attività del Presidente e dei Segretari Generali, di coordinamento, ove necessario, dei progetti degli Incaricati e di raccordo con tutte le realtà territoriali;

3. La Direzione Nazionale si riunisce, anche in via telematica, almeno ogni tre mesi e, comunque, tutte le volte che i Segretari Generali o due componenti lo richiedano.

4. La Direzione Nazionale interviene anche con poteri decisori in ogni ipotesi di contrasto tra i Segretari Generali.

Articolo 12

Comitato dei Segretari Sezionali

Il Comitato è formato dai segretari sezionali della corrente. Esso coadiuva il Segretario Generale nel coordinamento delle iniziative locali e nell’elaborazione di proposte operative da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale e/o del Comitato di Coordinamento

Articolo 13

Gli Incaricati

1. Al fine di curare particolari ambiti associativi, l’Assemblea Generale e le Assemblee Sezionali possono conferire specifici incarichi.

2. Sono previsti a livello centrale, nel numero di due e di genere diverso: gli incaricati alla formazione anche associativa, gli incaricati alla comunicazione, gli incaricati alle condizioni di lavoro dei magistrati e gli incaricati ai rapporti con gli associati e alla promozione del Gruppo.

3. Gli Incaricati nazionali sono eletti dall’Assemblea Generale a maggioranza dei presenti tra tutti gli iscritti al gruppo. È ammesso, come da regolamento, il ricorso al voto telematico purché segreto.

4. Gli Incaricati durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per altri due consecutivi; quelli indicati al comma 2 sono membri di diritto della Direzione Nazionale.

5. Nell’espletamento del proprio mandato gli incaricati possono avvalersi della collaborazione di altri associati.

6. Gli incaricati alla formazione creano occasioni di confronto tra gli associati, assicurando momenti di approfondimento scientifico, anche multimediali, coordinandosi col Centro Studi. Supportano coloro che assumono un incarico o un ruolo associativo di qualunque tipo e promuovono iniziative di formazione associativa, di formazione alla legalità e per la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e dei correlati doveri, in relazione alle fonti di cui all’art. 1 comma 1.

7. Gli incaricati ai rapporti con gli associati e per la promozione del Gruppo predispongono ogni anno un rapporto sullo stato del gruppo che contenga il numero degli iscritti anche a livello locale. Promuovono momenti di incontro, anche mediante strumenti informatici, tra gli associati e non, per proporre l’adesione al Gruppo.

8. Gli incaricati alle condizioni di lavoro dei magistrati predispongono ogni anno un rapporto sintetico sullo stato delle condizioni di lavoro dei magistrati. Promuovono occasioni di incontro e di ascolto dei colleghi sulle loro condizioni di lavoro. Si offrono come supporto ai colleghi associati appena giunti da un altro distretto per favorirne l’inserimento nella nuova realtà.

9. Gli incaricati alla comunicazione promuovono la circolazione e la diffusione delle informazioni all’interno del gruppo con qualsiasi strumento, anche informatico. Supportano il Presidente e i Segretari nelle strategie comunicative all’esterno. Si coordinano con il Centro Studi ove necessario. Tengono informati gli associati delle principali attività dell’ANM.

Articolo 14

Centro Studi “Nino Abbate”

1.    Il Centro Studi è una struttura aperta alla riflessione di tutti gli aderenti a Unità per la Costituzione sui temi segnalati al Direttore del Centro dalla Direzione Nazionale e dal Comitato dei Segretari sezionali.

2.  I contributi raccolti saranno oggetto di una sintesi da presentarsi da parte del Direttore del Centro, destinata, su proposta della Direzione Nazionale, alle valutazioni del Comitato di Coordinamento.

3. Al fine di promuovere la più ampia condivisione dei contributi elaborati è costituita una rivista online dal nome “Diritto, Giustizia e Costituzione”.

Sono organi della rivista:

– il Direttore responsabile;

– il Direttore del Centro, nella qualità di direttore editoriale;

– i due Vicedirettori, uno dei quali è scelto tra i membri della Direzione Nazionale;

– il Comitato di redazione, presieduto dal Direttore del Centro e composto dai due vicedirettori, dai cinque referenti di cui al comma 4, nella qualità di coordinatori delle varie aree tematiche, nonché dai colleghi individuati a livello locale dall’Assemblea Sezionale;

– il Comitato scientifico, composto anche da soggetti esterni alla magistratura, nominati dall’Assemblea Generale.

4. Il Direttore del Centro è componente di diritto del Comitato di Coordinamento Nazionale e della Direzione Nazionale, ma senza diritto di voto, e si avvale, in particolare, della collaborazione di cinque referenti nominati ogni quattro anni dal Comitato di Coordinamento Nazionale, scelti in una rosa di magistrati esperti, indicati d’intesa dai Segretari Generali e dal Direttore del Centro.

Articolo 15

Organi Distrettuali

1.   Le Assemblee Sezionali, almeno due Segretari sezionali, preferibilmente di genere diverso, e gli Incaricati sezionali alla formazione, alla comunicazione, ai rapporti con gli associati e alle condizioni di lavoro dei magistrati sono espressione dell’autonomia locale.

2. I componenti delle Segreterie sezionali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, immediatamente dopo il quadriennio, solo una volta, per ulteriori due anni. In mancanza di essi le relative funzioni vengono assunte dall’iscritto avente maggiore anzianità di ruolo.

3. La designazione dei candidati al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione può avvenire mediante primarie da tenersi nel distretto. L’Assemblea, almeno tre mesi prima delle elezioni, a maggioranza assoluta dei presenti, delibera se tenere o meno le primarie e, in questa seconda ipotesi, individua direttamente i candidati al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Direttivo. Sono ammessi a votare alle primarie tutti i magistrati del collegio iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione.

4. L’elettorato passivo alle primarie è attribuito agli iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione. In ogni distretto sono candidati coloro che, nelle primarie, hanno ottenuto – distintamente, per le categorie giudicante e requirente – il maggior numero di preferenze, sino alla concorrenza del numero dei seggi.

5. La designazione dei candidati alla Giunta distrettuale dell’ANM può avvenire mediante primarie da tenersi nel distretto. L’Assemblea, almeno tre mesi prima delle elezioni, a maggioranza assoluta dei presenti, delibera se tenere o meno le elezioni primarie e, in questa seconda ipotesi, individua direttamente i candidati. Sono ammessi a votare alle primarie tutti i magistrati iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione.

6. L’elettorato passivo alle primarie è attribuito agli iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione.

7. All’esito delle elezioni primarie, la Segreteria sezionale prende atto del risultato e stabilisce il numero dei candidati. In ogni distretto sono candidati coloro che, nelle primarie, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, sino alla concorrenza del suddetto numero dei seggi.

8. I modi e i tempi di svolgimento delle votazioni primarie per la designazione dei candidati al Consiglio Giudiziario, al Consiglio Direttivo e alle Giunte distrettuali dell’A.N.M., nonché la formazione delle liste dei candidati, sono disciplinati da apposito Regolamento deliberato dall’Assemblea Generale.

Articolo 16

Ineleggibilità

1. Non possono essere candidati al Comitato Direttivo Centrale, se non siano in ogni caso decorsi due anni dal loro ricollocamento in ruolo.

a) i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura;

b) i segretari e i componenti dell’ufficio studi del Consiglio Superiore della Magistratura;

c) i componenti del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.

2. Non possono essere designati come candidati al Consiglio Superiore della Magistratura coloro che siano già stati componenti di tale organo o Componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, né coloro che nei due anni precedenti alle elezioni hanno ricoperto le cariche di Presidente, Segretario generale, Presidente del Centro Studi, Magistrato segretario presso il CSM, Componente dell’ufficio studi del CSM, Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, Componente del Comitato Direttivo Centrale della ANM, nonché in ogni caso i magistrati che siano stati fuori ruolo, prima che siano trascorsi due anni dal ricollocamento in ruolo.

3. In ogni caso i due anni di cui ai commi precedenti decorrono dalla naturale scadenza dell’incarico, anche in caso di dimissioni volontarie.

4. Gli aderenti al gruppo non possono ricoprire la carica di componenti del Comitato Direttivo Centrale per più di due volte.

Articolo 17

Incompatibilità

1. La carica di componente del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione, del Consiglio Giudiziario e del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura non è compatibile con le cariche in organi centrali e locali del gruppo, ad eccezione della partecipazione all’assemblea generale e al comitato di coordinamento nazionale.

2. L’elezione al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio direttivo o al Consiglio Giudiziario comporta la decadenza di diritto, al momento dell’insediamento dei nuovi eletti, dalle cariche ricoperte negli organi per i quali è stabilita l’incompatibilità.

3. I magistrati fuori ruolo non possono rivestire cariche in Unità per la Costituzione fino alla cessazione dell’incarico, al pari dei magistrati addetti al Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura ove non collocati fuori ruolo, come pure i Componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. 

4. L’elezione al Comitato Direttivo Centrale dell’ANM comporta la decadenza di diritto dalle cariche di Presidente, Segretario generale, componente della Segreteria Nazionale e Direttore del Centro Studi.

Articolo 18

Divieti

1. Non possono far parte del gruppo coloro che, a far data dall’ingresso in magistratura, sono stati iscritti o hanno ricoperto cariche o incarichi in partiti e formazioni politiche assimilabili, anche anteriormente alla previsione di cui all’art. 3, comma 1, lett. h, del Dlgs 109/2006, nonché coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, negli ultimi quattro anni, incarichi politici anche non conseguenti a competizioni elettorali, come per gli incarichi di sottosegretario e di assessore.

2. Coloro che si candidano alle elezioni politiche o amministrative o che assumono incarichi politici decadono di diritto dalle cariche che rivestono nel gruppo né possono ricoprirne in futuro. Gli stessi non possono essere individuati dal gruppo come candidati al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Direttivo della Cassazione, al Consiglio Giudiziario, al Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati e alle Giunte sezionali ANM.

3. Costituisce causa di incompatibilità con l’appartenenza al gruppo l’adesione ad associazioni riservate. È considerata riservata ogni associazione:

– che non consenta la conoscibilità dell’elenco dei propri soci;

– che non abbia una sede pubblica;

– che non consenta la conoscibilità del proprio statuto e delle relative fonti di finanziamento.

4. Costituisce causa di esclusione dal gruppo ogni condotta volta ad incidere impropriamente sulle decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, conferma degli stessi ed in ogni altra pratica concernente lo status giuridico e amministrativo dei magistrati.

5. Costituiscono altresì causa di esclusione dal gruppo le condotte tenute in violazione del patto etico allegato al presente statuto.

6. Le violazioni dei divieti sopraindicati saranno prontamente segnalate dagli associati al Collegio di disciplina.

Articolo 19

Collegio di disciplina ed esercizio della azione disciplinare

1. Il Collegio di disciplina è composto da tre titolari e due supplenti, tutti nominati dal Comitato di Coordinamento Nazionale, nella prima seduta successiva al suo insediamento, con la maggioranza di due terzi dei componenti. Il Collegio, con il voto anche dei supplenti, elegge al suo interno e a maggioranza il presidente; delibera a maggioranza, ed è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i suoi componenti.

2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti al gruppo, che abbiano conseguito almeno la 5^ valutazione di professionalità, durano in carica due anni, e l’incarico relativo può essere ricoperto non più di due volte, anche consecutive.

3. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti , atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del mandato loro conferito, astenendosi dall’esprimere, anche solo verbalmente, giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari, e altresì astenendosi dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio, qualora risultino personalmente parti in causa o vi abbiano, in qualunque modo, interesse.

4. In tutte le materie di competenza del Collegio, sull’accordo di tutti i componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite sistemi telematici o informatici.

5. Il Collegio di disciplina esercita l’azione disciplinare con la procedura prevista dall’art.11 dello Statuto ANM, avvalendosi, ove occorra, anche dei poteri di sospensione cautelare di cui all’art. 11 bis del medesimo, e delibera nelle materie di cui all’art. 37 dello stesso Statuto, ferma restando la competenza esclusiva del Comitato di Coordinamento Nazionale, al quale il Collegio trasmette senza ritardo le proprie valutazioni, a deliberare e infliggere le relative sanzioni con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

6. Costituiscono illecito disciplinare, oltre a tutte le condotte previste dall’art. 17 del presente Statuto, anche quelle dolose di rilievo penale, e ogni altra condotta posta in essere in violazione del codice etico dei Magistrati a norma dell’art. 9 dello Statuto ANM, o comunque gravemente lesive del decoro e dell’immagine del Gruppo.

Articolo 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Statuto – laddove non immediatamente applicabili – hanno effetto decorsi 60 giorni dalla sua approvazione.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 co. 2, hanno effetto a partire dalle prime elezioni e/o dalle prime designazioni successive all’approvazione del presente Statuto.

3. La disposizione di cui all’art. 2, comma 4, nella parte in cui richiede l’iscrizione al gruppo, ha effetto decorsi due anni dall’approvazione del presente statuto.

4. Entro quattro anni dall’entrata in vigore di ogni modifica statutaria l’Assemblea Generale ne verificherà la necessità di revisione.

Articolo 21

Rinvio recettizio

1. Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto si applica quello dell’Associazione Nazionale Magistrati

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