Struttura del processo civile spagnolo (bozza)

a cura di Emilia Manzo

Le novità della legge 42/2015 sul giudizio verbale che ha ridotto i tempi del processo.

In alcuni fra i più importanti ordinamenti processuali europei (inglese, francese, tedesco), la disciplina del processo ordinario di cognizione si articola in una molteplicità di modelli di trattazione della causa, all’interno di una sequenza procedimentale unitaria. A sua volta, quest’ultima sequenza può rispondere ad uno dei tre modelli fondamentali di processo di cognizione.

Il primo modello è quello che si applica in Italia, in Francia, nell’America del Sud (e che si applicava in Spagna, prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del 2000). Esso rinviene la propria remota origine nel processo romano canonico e si articola in tre fasi: una fase preparatoria che inizia con lo scambio degli atti introduttivi e si conclude con la tendenziale precisazione del thema decidendum e del  thema probandum; una fase istruttoria diretta all’accertamento dei fatti da provare sotto il controllo di un giudice istruttore, caratterizzata da una più o meno lunga sequenza di udienze; una fase finale che nei suoi tratti tradizionali vede la decisione della controversia da parte di un collegio di giudici preceduta da una discussione della causa dinanzi a quest’ultimo.

Il codice processuale del 1881 non rientrava a pieno titolo nel modello francese. Con la Ley de Enjuiciamiento Civil spagnolo del 2000 (applicata dall’inizio del 2001), il legislatore spagnolo adotta – per quanto riguarda la struttura del procedimento- lo schema bifasico che era andato consolidandosi in Austria e in Germania, ma che ha mostrato di avere notevole forza di espansione anche al di fuori degli ordinamenti di lingua tedesca.

Con ciò il legislatore spagnolo non è uscito dall’area del civil law, ma è certo che l’ordinamento spagnolo attuale non rientra nell’aerea di influenza del modello francese e quindi finisce col non avere molto in comune con l’ordinamento italiano e di conseguenza difficilmente può offrire soluzioni applicabili all’esperienza italiana, considerate le diversità strutturali esistenti tra i differenti sistemi.

Considerate le diversità strutturali esistenti tra il sistema italiano ed il sistema spagnolo, difficilmente le ultime tendenze evolutive che hanno interessato la codificazione civile del paese iberico potranno applicarsi al primo. È interessante però notare la prospettiva adottata che tende a privilegiare una più egualitaria collaborazione tra i soggetti che partecipano al processo ampliando, allo stesso tempo, i poteri del giudice. Ciò ha portato alla riduzione anche dei tempi processuali.

Se si analizzano, infatti, i dati statistici sulla amministrazione della giustizia civile durante l’anno 2012 calcolati dall’assemblea plenaria del Consejo General del Poder Judicial, la stima relativa all’anno 2012, riporta che la durata media dei giudizi civili innanzi ai tribunali di primo grado è di 7,2 mesi, con una lieve diminuzione rispetto ai  8,0 registrati nell’anno precedente[1].

La riduzione dei tempi processuali è dovuta all’opera di modernizzazione del processo civile spagnolo avutasi con la Ley 1/2000, de 7 de enerode Enjuiciamiento Civil (LEC 2000) che ha modificato profondamente il precedente sistema processuale caratterizzato da un primo grado prevalentemente scritto e un secondo grado informato al principio dell’oralità.

Con la LEC 2000 la prima istanza è maggiormente caratterizzata da oralità, concentrazione e immediatezza; a questa segue un appello che si svolge essenzialmente in forma scritta.

Obiettivo: rafforzamento del giudizio di primo grado, in funzione di una sua più accentuata caratterizzazione come sede propria dell’accertamento dei fatti controversi, e di un giudizio d’appello finalizzato essenzialmente al controllo della sentenza di primo grado.

Elementi di novità della riforma volti a semplificare e razionalizzare il procedimento d’appello:

  • rimane inalterata la tradizionale configurazione dell’appello come mezzo di impugnazione diretto a realizzare una revisio prioris instantiae
  • immediata esecutorietà delle sentenze di primo grado e, di conseguenza, il venir meno dell’effetto sospensivo, attribuito all’appello in via tendenzialmente generale nel regime processuale previgente. La valorizzazione del giudizio di primo grado corrisponde poi a un generale ridimensionamento del ruolo dell’appello. L’articolo 465, comma 4, del codice di procedura civile dispone che “La sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el artículo 461. La sentencia no podrá perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la resolución de que se trate, formulada por el inicialmente apelado[2]”.
  • La nuova disciplina non dà alcuna rilevanza al valore economico delle cause.
  • Si esclude la diretta appellabilità delle sentenze non definitive.
  • Obbligo di indicazione scritta dei motivi di appello, da adempiersi in via definitiva nella fase introduttiva del procedimento.

In seguito all’approvazione della Ley 37/2011 in materia di semplificazione giudiziaria, il principio generale dell’appellabilità in secondo grado civile stabilito dall’articolo 455 della LEC conosce delleeccezioni in seguito all’introduzione di una nuova previsione inserita al comma 1. Tale nuova previsione, introduce l’inappellabilità per le cause decise con giudizio verbale (juicio verbal) di valore inferiore ai 3.000 euro. A tale proposito si segnala come la forma verbale, prevista come sistema più rapido e semplice per cause di modesto valore, sia disciplinata dall’articolo 250 della LEC che elenca al comma 1 una serie di tipologie di cause risolvibili con giudizio verbale e, al comma 2, stabilisce che ulteriori cause in materie diverse da quelle enumerate dal comma 1 possono essere decise con giudizio verbale quando queste non eccedano il valore di 6.000 euro.

Scopo della riforma 2000[3]:

1) semplificazione procedimentale. Stabilisce due processi dichiarativi ordinari: uno ordinario e l’altro verbale.

Struttura del giudizio ordinario: demanda (atto di citazione), contestaciòn a la demanda (comparsa di risposta), audiencia previa al juicio (udienza preliminare), juicio y sentencia.  

Struttura giudizio verbale: domanda (può essere breve), giudizio e sentenza.

La legge 42/2015 ha modificato il giudizio verbale, chiedendo che la comparsa di risposta (contestaciòn) si realizzi per iscritto in 10 giorni.

Il processo civile inizia su istanza di parte con la presentazione della domanda che deve essere scritta. Oltre alla domanda, l’attore deve presentare una serie di documenti processuali, affinchè la domanda sia accolta, e i documenti che sono a fondamento del suo diritto.

Filtro processuale: La legge 13/2009 ha concesso molte competenze ai Segretari Giudiziari[4], (che con la riforma del 2015 vengono chiamati Letrados de la Administracion de Justicia)  sia in materia di esecuzione che in materia di ammissione della domanda. Hanno infatti la competenza a non ammettere le domande, e in caso di rigetto devono motivarlo al Giudice.

Quindi questa figura, svolge un primo filtro per il lavoro del giudice poiché analizza oltre ad alcuni atti processuali anche la legittimazione del procuratore (che è una figura differente dal nostro avvocato poiché si incarica della parte più strettamente processuale del giudizio es. deposito istanze e atti), la competenza per materia e per valore del giudice ed ha la capacità di ammettere e di rigettare. In questo ultimo caso, motiverà al giudice. È quindi una figura processuale che svolge più compiti rispetto ai nostri cancellieri e che potrebbe essere introdotta per ridurre i tempi processuali, perché svolge delle competenze che da noi sono proprie dei giudici.

Una volta presentata la domanda, la contestazione alla stessa può essere presentata nel termine di 20 giorni. Il convenuto potrà impugnare la giurisdizione o la competenza del tribunale, interponendo una eccezione declinatoria, nei primi 10 giorni di questo termine. Il convenuto, come l’attore, deve allegare tutti i documenti ed il materiale probatorio che è a fondamento della sua domanda. Può inoltre presentare una domanda riconvenzionale[5] che non verrà ammessa se non ha connessione con l’oggetto della domanda  e se non è fatta in forma chiara ed esplicita.

Una volta contestata la domanda e, nel caso, la riconvenzionale, il Segretario in tre giorni convocherà le parti in un’udienza che si celebrerà nel termine di 20 giorni dalla convocazione.

2)  Oralità.

La riforma si è concentrata sulla semplificazione e lo ha fatto attraverso l’oralità. Questo si vede chiaramente nell’udienza previa che si svolge nei giudizi di minor valore, come una fase intermedia del giudizio ordinario.

La finalità di questa udienza è tentare un accordo o una transazione delle parti che ponga fine al processo, risolvere oralmente determinate questioni processuali, fissare con precisione l’oggetto del processo e gli elementi, di fatto o di diritto, su cui si fonda la controversia, e, eventualmente, proporre e ammettere la prova.

– Si sana la mancanza di litisconsorzio passivo necessario nella stessa comparizione.

– Permetterà di fissare l’udienza (vera e propria) del giudizio se si verifica che ci siano tutti i requisiti come la risoluzione delle questioni processuali.

– Serve inoltre per introdurre fatti nuovi accaduti dopo la domanda o la comparsa, o precedentemente ma conosciuti solo successivamente, e aggiungere alcune pretese accessorie o complementari, sempre che l’introduzione in tale momento non causi difetto nel contraddittorio.

– le parti si pronunciano sul riconoscimento o l’impugnazione dei documenti allegati, e ammettono, contraddicono, e chiedono ulteriori strumenti peritali.

– si propone e si ammette la prova.

La legge 5/2012 del 6 giugno, di mediazione in materie civili e commerciali, applica la Direttiva 2008/52/CE e introduce alcune modifiche nel processo civile. Nell’udienza preliminare, il Segretario giudiziario informerà le parti della possibilità di ricorrere a una negoziazione per risolvere il conflitto, incluso una mediazione, e in tal caso le parti indicheranno in udienza la loro decisione al riguardo e le ragioni della stessa. In relazione all’oggetto del processo, il tribunale potrà invitare le parti a cercare un accordo che ponga fine al processo, eventualmente attraverso un procedimento di mediazione, sollecitandole affinchè partecipino ad una sessione informativa.

Una volta celebrata l’udienza preliminare, si citano le parti per il giudizio.

– Si porta a termine la pratica delle prove proposte dalle parti e ammesse dal giudice

– Dopo si formulano le conclusioni, oralmente

– La sentenza è pronunciata nel termine di 20 giorni (salvo il caso in cui si sia chiesto di azionare procedimenti finali, per i quali si concederà di nuovo un termine di 20 giorni e dopo, in  un termine di 5 giorni, le parti elaboreranno uno scritto con un riassunto, questa volta per iscritto).

Questo giudizio, come l’udienza preliminare, si caratterizza per l’oralità visto che le azioni si realizzano verbalmente, e si documentano per mezzo di atti e di registrazione audiovisiva (art. 146 LEC); la immediatezza o la presenza giudiziale obbligatoria (arts. 137 e 289 LEC); la concentrazionedi tutte le azioni in un unico atto, senza interruzione (art. 290 LEC); la pubblicità, poiché il giudizio può essere osservato da persone estranee alla stesso (arts. 138 e 289 LEC).

Il procedimento ordinario, quindi, è basicamente un processo orale, riducendosi la questione relativa alla sua alternanza con la forma scritta ad un semplice problema di limiti o preferenze, più che di totale esclusività. Il principio di immediatezza permette l’opportuna presenza giudiziale agli atti orali ma anche che il giudice che abbia presenziato tali atti di udienza sia colui che dopo pronunci la sentenza. Il principio di concentrazione, infine, implica che l’attività processuale si sviluppi in una sola udienza o in più udienze ravvicinate nel tempo, evitando quelle di mero rinvio.

Questa è infatti una profonda differenza rispetto al processo civile italiano, dove tra una fase processuale e l’altra possono passare anche molti mesi (es. prima udienza e udienza di trattazione). Si realizza quindi una maggiore dilatazione del tempo del processo, interrotto anche da una serie numerose di riservate.

Il modello spagnolo, invece e soprattutto con la nuova riforma incentrata sull’oralità, valorizza il ruolo del giudice che ha ampi poteri organizzativi e di controllo, divenendo così soggetto attivo nella dinamica procedimentale. Le parti, infatti, sono libere di disporre dei propri interessi in giudizio e dell’oggetto della causa, ma lo sviluppo del processo viene gestito dal giudice poiché il processo è concepito non solo più come strumento di tutela dei diritti soggettivi, ma anche come funzione pubblica dello Stato.

GIUDIZIO VERBALE.

È un procedimento semplice che rende più rapida la giurisdizione civile.

Nel preambolo della Legge di riforma della Ley de Enjiuciamiento Civil si afferma che si introducono modifiche nella regolamentazione del giudizio verbale “con la finalità di rafforzare le garanzie derivanti dal diritto costituzionale per una tutela giudiziale effettiva, essendo queste modifiche il frutto di una applicazione pratica della Ley de Enjiunciamento Civil ed essendo richieste dai vari operatori giuridici”.

Tre sono le modifiche pratiche essenziali:

  • 1) La introduzione di una contestazione scritta che dovrà essere presentata in un termine di 10 giorni, la metà del termine stabilito per il procedimento ordinario, generalizzando così la previsione già prevista per determinati procedimenti speciali, comportando l’adeguamento di tutte le disposizioni collegate con il giudizio verbale e dei processi la cui regolamentazione si rimettono allo stesso, inclusa la Legge 60/2003 del 23 dicembre sull’arbitraggio”.
  • 2) L’introduzione delle conclusioni nel giudizio verbale e un nuovo regime di ricorsi sulle prove già istruite.
  • 3) Se il tribunale lo ritiene pertinente, si attribuisce alle parti la possibilità di rinunciare alla celebrazione dell’udienza (celebraciòn de la vista) e si esige che si richieda con anticipo la  prova dell’interrogatorio della parte

Quindi, con la riforma introdotta dalla Ley 42/2015, sia la domanda che la comparsa di risposta si realizzano per iscritto e soprattutto, l’aspetto principale è che quando nessuna delle due parti lo richieda, non sarà necessaria la celebrazione dell’udienza.

Dal primo gennaio 2012 si obbligano tutti i soggetti che intervengono nei processi giudiziali ad usare il processo telematico.

Ambito di applicazione: una serie di materie indicate all’articolo 250 della legge 1/2000, indipendentemente dal valore della causa (Es: espulsione, richiesta degli alimenti, richiesta delle rate di affitto o di somme dovute dal conduttore, sospensione di nuova opera). Saranno sottoposte a giudizio verbale tutte le domande non superiori ad euro 6.000

Necessità dell’avvocato: sarà necessario l’intervento ad accezione dei giudizi verbali a causa del valore, che non superi euro 2.000

Il procedimento inizia per mezzo di una domanda e può avere forme differenti. In primo luogo, può essere ordinaria e cioè conforme ai requisiti[6] dell’art. 399 LEC; in secondo luogo, breve, dove sono indicati solo i nomi e i dati di identificazione delle parti e ciò che si domanda, senza la necessità di allegare i fondamenti giuridici alla base della richiesta (art. 437 LEC); infine, se il valore è inferiore a 2000 euro, si può fare mediante moduli standard che si trovano nei Tribunali (art. 437.2 LEC).

A questa domanda si devono accompagnare i medesimi documenti processuali e sostanziali che si richiedono per il giudizio ordinario.

Una volta ammessa la domanda per mezzo del Letrado de la Administración de Justicia  (prima chiamato secretario giudiziale), si dà comunicazione al chiamato affinchè contesti nel termine di 10 giorni.

Contestata la domanda, presentata eventualmente una riconvenzionale, (sulla quale bisognerà pronunciarsi necessariamente sulla pertinenza della celebrazione dell’udienza, nel termine di tre giorni), l’attore dovrà pronunciarsi nello stesso senso.

Se il chiamato non risponde nel termine assegnato, sarà dichiarato contumace.

Nei casi in cui sia possibile procedere senza avvocato e senza procuratore, si indicherà ciò nel decreto di ammissione e si comunicherà al chiamato che sono a sua disposizione nel Tribunale dei moduli standard che può utilizzare per la contestazione della domanda.

Se nessuna parte lo sollecita, il Tribunale pronuncerà sentenza senza ulteriore procedure, però se una delle parti lo sollecita, dovrà pronunciarsi l’udienza.

Nel caso in cui si celebri l’udienza, si informeranno le parti della possibilità di ricorrere ad una negoziazione per tentare di risolvere il conflitto, incluso il ricorso alla mediazione. In tal caso, le parti indicheranno in udienza la loro decisione al riguardo e le ragioni. Potranno desistere dal processo o sollecitare il tribunale affinchè omologhi l’accordo.

Nel caso in cui non si giunga a tale accordo, l’udienza dovrà avere luogo nel termine massimo di un mese e le parti dovranno presentarsi con i mezzi di prova di cui intendono avvalersi. Non esiste udienza preliminare al giudizio, sebbene le azioni che si celebrano attraverso di essa si potranno realizzare nell’udienza del giudizio (vista), prima dell’udienza istruttoria.

Comparse le parti, il tribunale dichiarerà aperta la procedura e giudicherà se sussiste il litigio.

Non si ammette la domanda riconvenzionale a condizione che la sentenza non tenga effetti di giudicato. Negli altri casi, è requisito imprescindibile che esista connessione e dovrà farsi nello stesso scritto della contestazione.

In alcuni procedimenti (interdizione ad acquistare, protezione dei diritti reali scritti ecc..) si prevedono azioni precedenti all’udienza.

Nell’udienza del giudizio verbale, l’attore deve esporre i fondamenti della domanda. In seguito il giudice deve provare che esiste ancora il litigio tra le parti; successivamente il conventuo può allegare in primo luogo le eccezioni processuali, una volta ascoltato l’attore, le eccezioni saranno risolte dal giudice. Ulteriore contestazione a tale risoluzione del giudice sarà possibile solo con l’appello alla sentenza definitiva.

Se l’accordo non sarà possibile, si procederà a fissare i fatti controversi. Una volta determinati, si propongono le prove in forma verbale. Le parti infatti indicano oralmente i mezzi di cui chiedono avvalersi, il tribunale può chiedere altre prove se le proposte sono insufficienti.

Una delle novità principali è che oltre ad essere indicate oralmente, le parti hanno l’obbligo di allegarle in un atto scritto dettagliato, potendo completarlo se si fanno allegazioni complementari. L’omissione della presentazione di questo scritto non darà luogo alla inammissibilità della prova, restando la condizione di presentarlo nel termine di due giorni seguenti. Successivamente alla proposta delle prove, una volta ammesse, si svolgono.

L’oggetto della prova sarà:

  • i fatti allegati sui quali non esiste piena certezza o non ci sia notorietà assoluta e generale.
  • Gli usi e i costumi
  • Il diritto straniero

Le prove si svolgono già nella stessa udienza in cui si propongono, salvo che non sia possibile. In questo caso ci si potrà accordare per realizzarle fuori della udienza.

L’ordine di adozione della prova è il seguente:

  • Prova documentale
  • Interrogatorio delle parti
  • Interrogatorio dei testimoni
  • Dichiarazione dei periti (il cui procedimento di nomina è diverso da quello italiano)
  • Riconoscimento del giudice
  • Riproduzione innanzi al giudice di parole, immagini e suoni.

Contro le decisioni del tribunale sulla ammissione o non ammissione delle prove, è previsto il ricorso di reposicion, che si sostanzia.

La sentenza di emette nel termine di 10 giorni.

La legge precisa i casi in cui la legge ha forza di giudicato.

PROCEDIMENTO MONITORIO (ART. 812 LEC e seguenti)

La Legge 42/2015 introduce una serie di novità, al fine di ottenere un processo monitorio in linea con le richieste della giurisprudenza del Tribunale di Lussemburgo.

Viene introdotto il nuovo requisito, previsto all’articolo 815,1 che l’opposizione alla richiesta monitoria venga formulata “in forma fondata e motivata”.

Si aggiunge poi l’articolo 816,1 che si occupa di precisare quello che succede quando il debitore non compare e non risponde alla richiesta di pagamento, indicando che il Letrado de la Administracion de Justicia deve porre fine al processo monitorio iniziando la fase esecutiva. Il nuovo articolo 816,1 prevede che in questa esecuzione non opera il termine di cortesia di cui all’articolo 548 (quindi, non c’è necessità di aspettare 20 giorni), consacrando in questo modo l’interpretazione che maggiormente si seguiva in giurisprudenza, allora ciò che rileva veramente è che sia trascorso il termine per opporsi o pagare e, fatto ciò, non si aggiunge che trascorra il termine di attesa dell’articolo 548.

Il nuovo articolo 826 apporta due novità: in primo luogo, adegua il suo testo al nuovo disegno del giudizio verbale con una contestazione scritta in modo che dopo la presentazione della opposizione scritta, invece di citare per l’udienza, il letrado de la aministracion de justicia deve conferire traslato (scritto in cui si indicano i motivi dell’opposizione) al creditore che lo impugna per iscritto (a mò di contestazione); e, in secondo luogo, la possibilità che si risolva la opposizione senza celebrare la vista quando le parti non la chiedono e il tribunale non lo consideri opportuno, regime ora generale all’articolo 438,4

Da rilevare è il ruolo affidato anche in questo procedimento al Letrado de la Adiministracion de Justicia (prima segretario giudiziale) che si occupa della fare relativa alla ammissione e al rigetto delle richieste, al controllo dei documenti e dei requisiti formali, potendo un primo e importante filtro per il lavoro del giudice.

Scopo: procedimento standardizzato che porti ad una soluzione rapida, a causa del fenomeno della massificazione della litigiosità

Modello: monitorio misto (prova documentale del debito e natura aperta dell’opposizione)

Casi in cui si procede:

  • esistenza di un debito di somma certa, liquida ed esigibile (non c’è limite di quantità)
  • esistenza di documenti di due categorie:

1)      Consentono di accreditare l’esistenza del debito: documenti (di qualunque forma) che appaiano firmati dal debitore o nei quali appaia timbro, traccia, marcatura o qualsiasi altro segno, fisico o elettronico; documenti utilizzati nel commercio (fatture, documenti di consegna, certificazioni, telegrammi o telefax o qualunque altro documento che anche se creato dal creditore, sia di natura tale da appartenere al genere di quelli che documentano i crediti ed i debiti delle relazioni intercorrenti tra debitore e creditore).

2)      Consentono di provare ope legis l’esistenza del debito: quando congiuntamente ai documenti che contestano il debito, si producono documenti commerciali che accreditino un rapporto anteriore; certificazioni in materia di spese condominiali.

Competenza: (art. 813) giudice di primo grado del luogo di residenza o del domicilio del debitore, e se questi sono sconosciuti, il giudice del luogo in cui il debitore possa essere rintracciato. Se sono debiti relativi a spese condominiali, sarà competente il giudice del luogo in cui si trova il condominio.

Il procedimento inizia per mezzo di una peticiòn (richiesta), il cui contenuto è indicato all’art. 814 : identità del debitore, il domicilio del creditore e del debitore o il luogo in cui risiedono, origine e entità del debito, accompagnato dalla documentazione relativa. La richiesta può essere fatta anche attraverso moduli o formulari e non è necessario l’intervento di un avvocato.

Primo vaglio sulla ammissione o meno della domanda è del Letrado de la Administracion de Justicia.

Se dalla petizione emerge che la quantità indicata non è corretta, il segretario lo indica al giudice il quale chiede alla parte di correggerla, e la parte ha un termine di 10 giorni deve rispondere.

Nel caso in cui la richiesta del debito sia tra una azienda e un consumatore, il segretario giudiziario lo indicherà al giudice affinchè accerti anche la non abusività delle clausole contrattuali, tutto ciò a tutela del consumatore.

Se invece, tutti i documenti e i requisiti formati richiesti sono già corretti e l’istanza è fondata sarà sempre il segretario giudiziario a notificare al convenuto il decreto ingiuntivo che in 20 giorni dovrà rispondere. Più precisamente, il giudice emana un’ordinanza decisoria contenente ingiunzione di pagamento rivolta al debitore che a lui viene direttamente notificata a cura del segretario giudiziale. In tale istanza, si avverte che se nel temine di 20 giorni dalla notifica il debitore non paghi o non si presenti apportando le sue ragioni, si procederà all’esecuzione nei suo confronti

L’ingiunzione di pagamento trasferisce in capo al debitore l’onere di attuazione, potendo quest’ultimo optare tra le seguenti condotte: 1º Effettuare il pagamento; 2º Rimanere inattivo 3º. Comparire e formulare opposizione.

  • Se paga si archivia. Qualora il debitore opti per il pagamento dovrà effettuarlo nel termine previsto ed accreditarlo innanzi all’ufficio giudiziario che, avutane costanza, rilascerà idonea ricevuta provvedendo all’archiviazione del procedimento.
  • Se non paga o non si presenta si emette un decreto “despacio ejecuciòn”, che è un ordine di esecuzione e si esegue un procedimento di esecuzione forzata. Nello specifico, nell’ipotesi in cui il debitore ingiunto rimanga inattivo, non pagando e non opponendosi nel termine previsto, il giudice adito provvederà d’ufficio all’emissione di un decreto con efficacia esecutiva. 
  • Il debitore può altresì optare per l’opposizione presentando innanzi al giudice adito uno scritto che contenga succinte allegazioni. A seguito di opposizione, il giudizio, in base al valore della causa, sarà ordinario o verbale.

Se è minore di 2000 euro è verbale e non c’è bisogno dell’avvocato.

Se è tra 2000 e 6000 è verbale ma c’è bisogno dell’avvocato.

Più di 6000 il procedimento è ordinario.

Se la petizione viene respinta, il giudice deve emanare un decreto motivato impugnabile innanzi a all’istanza superiore nel temine di 5 giorni.

Uno studio del parlamento europeo illustra chiaramente come la Spagna sia uno dei paesi membri maggiormente interessati dal fenomeno della morosità, con un tempo medio di pagamento delle fatture di 74 giorni. L’Italia in ogni caso si colloca dietro con 87 giorni, quasi come Portogallo e Grecia, entrambi con 91 giorni.


[1] Questa stima è stata ottenuta attraverso un modello matematico che confronta il numero dei procedimenti sopravvenuti e delle cause definite.

[2] Traduzione “la sentenza pronunciata in appello dovrà pronunciarsi esclusivamente sui punti e sulle questioni sollevati nel ricorso o, eventualmente, negli scritti di opposizione o di impugnazione previsti nell’art 461.”

[3]La LEC parte dalla distinzione dei due tipi di processi declaratori e dalle regole per la determinazione: quelle in relazione alla distinzione per valore si applicano solo in difetto delle norme che distinguono le cause per materia.

[4] Una sorta di Cancelliere che in Spagna viene equiparato al giudice poiché svolge molte funzioni in ambito processuale.

[5] La Reconvención è una pretesa che è formulata dal convenuto nella contestazione della domanda contro l’attore. Così il convenuto non si limita  ad opporsi all’attore, ma a sua volta forma una contro domanda.

[6] I requisiti della contestazione sono i seguenti: identificazione delle parti, esposizione dei fatti e dei fondamenti di diritto (con una numerazione che è correlata a ciò che è esposto nella domanda),  indicazione delle perizie, richiesta di designazione giudiziale, richiesta.

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