Tempi del processo, sanzioni disciplinari, indagini preliminari

UNICOST  condivide appieno il documento della GEC dell’Associazione Nazionale Magistrati. Individua come primo intervento di riforma per l’efficienza del processo penale quello sul diritto sostanziale, nella direzione di una adeguata depenalizzazione.
tempi del processo

UNICOST  condivide appieno il documento della GEC dell’Associazione Nazionale Magistrati.

Individua come primo intervento di riforma per l’efficienza del processo penale quello sul diritto sostanziale, nella direzione di una adeguata depenalizzazione.

Esprime forte preoccupazione per l’ipotesi di nuovi e ulteriori illeciti disciplinari. Si tratta di una previsione del tutto irragionevole, che per altro lancia un messaggio di forte sfiducia nei confronti della magistratura.

I nuovi illeciti disciplinari sanzionerebbero pubblici ministeri e giudici non per condotte in sé negligenti, bensì per le disfunzioni del sistema processuale, per l’eccessivo numero di procedimenti, per la carenza di risorse  e di personale amministrativo. Si dimentica che l’organizzazione giudiziaria non può tutto e che il tempo del processo non dipende solo dal magistrato.

Per le stesse ragioni di insostenibilità del numero di procedimenti,  suscita forte preoccupazione la fissazione di un termine per la discovery obbligatoria al termine delle indagini preliminari.  Al termine delle indagini serve tempo al pubblico ministero per lo studio degli atti, per avanzare una richiesta di misura cautelare, per decidere in coscienza se richiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione.

Il processo non può avere tempi predeterminati, lo impedisce l’art. 111 della Costituzione. La durata del processo dipende dalla complessità delle vicende, dal numero degli indagati e delle persone offese, e non può essere prefissata una volta per tutte per legge.  

Pure allarmante è l’attribuzione al g.u.p e al giudice monocratico di un sindacato in ordine al momento di acquisizione della notizia di reato, concetto suscettibile in sé di opinabili valutazioni. Spesso, specie nei processi più complessi, di criminalità organizzata, economica o per reati contro la p.a., la notizia di reato non è immediatamente individuabile e il suo formarsi è comunque suscettibile di legittime diverse valutazioni.
UNICOST teme che saranno i cittadini a essere i veri danneggiati. Per il proliferare di eccezioni sull’inutilizzabilità di atti di indagine, fondate su un sindacato postumo e largamente discrezionale sulla notizia di reato. Per l’inevitabile difficoltà di dover rispettare tempi del processo prefissati e inesigibili, che accresceranno il rischio di decisioni meno giuste perché non adeguatamente ponderate.  

L’art. 110 della Costituzione attribuisce alla responsabilità politico-costituzionale la necessità di garantire i servizi per il funzionamento della giustizia, non alla magistratura, che non ne dovrà certamente rispondere in sede disciplinare.

UNICOST, che pure aveva valutato positivamente alcune fra le misure acceleratorie del processo penale, come quelle tese al potenziamento dei riti alternativi e alla semplificazione delle notifiche, rappresenta come l’impianto complessivo dell’intervento di riforma risulti inficiato dalle segnalate criticità.

Siamo sicuri e auspichiamo una attenta vigilanza dell’ANM su questi temi. UNICOST non farà mancare il proprio sostegno alle iniziative dell’ANM, a cominciare da quelle di approfondimento e divulgazione ai cittadini delle ragioni di preoccupazione espresse.

Roma, 16 febbraio 2020
Il Presidente – Mariano Sciacca
Il Segretario Generale- Francesco Cananzi