Una soluzione percorribile sperimentale di trattazione scritta del processo civile

di Andrea Penta

Si è visto che la CPR r. 1.1 fissa l’obiettivo prevalente delle corti inglesi nella trattazione delle controversie «justly and at proportionate cost», ciò che comporta:

  1. la parità di trattamento delle parti;
  2. il risparmio di spesa;
  3. che le modalità di trattazione della controversia siano proporzionate:
    1. al valore della lite;
    2. alla importanza della causa;
    3. alla complessità delle questioni;
    4. alla posizione finanziaria di ogni parte.

Inoltre, il sistema anglosassone favorisce una discovery immediata sia della ricostruzione dei fatti e delle argomentazioni giuridiche (cd.thema decidendum) che delle prove indicate a sostegno delle pretese fatte valere (cd.thema probandum).

Una soluzione percorribile.

  • Regola: la trattazione della causa è orale, pur redigendosi della stessa un processo verbale (art. 180 c.p.c.). D’altra parte, le parti ed i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono previamente autorizzati dal giudice (art. 84, co. 3). Da ciò consegue che, come si è visto, non sono consentite verbalizzazioni lunghe (per ciò intendendosi quelle che eccedono le due facciate) né allegazioni ai verbali di memorie scritte non autorizzate. Esclusivamente per le attività che devono essere svolte in prima udienza e che, quindi, non possono essere differite alle memorie di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c. (a titolo meramente esemplificativo, presa di posizione sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione di un d.i. – art. 648 c.p.c. – o di sospensione della stessa – art. 649 c.p.c. -; domande ed eccezioni, da parte dell’attore, che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte tempestivamente dal convenuto; presa di posizione su eccezioni pregiudiziali di rito – difetto di procura, difetto di rappresentanza sostanziale, difetto di giurisdizione, incompetenza -) le parti potranno chiedere al giudice un termine estremamente breve (non superiore a 10 giorni) per esporre le loro difese mediante il deposito di brevi note difensive.
  • In base al combinato disposto degli artt. 180 c.p.c. e 83-bis disp. att. c.p.c., il g.i. può autorizzare la trattazione scritta della causa. Valorizzando questa disposizione, si potrebbe prevedere che, nel caso in cui una delle parti formuli in uno dei due atti introduttivi istanza per la concessione dei termini di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c., senza che si tenga l’udienza di comparizione (se non in determinate fattispecie, quali le cause di separazione e di divorzio), automaticamente vengano concessi i detti termini, con decorrenza dall’udienza indicata nell’atto di citazione, e che all’esito della scadenza del terzo termine la cancelleria porti all’attenzione del giudice designato il fascicolo affinchè provveda all’ammissione delle eventuali prove costituende. A fronte della regola rappresentata dalla trattazione scritta, il giudice potrebbe ugualmente tenere l’udienza facendo comunicare alle parti costituite un apposito decreto, nel quale enuncerebbe le ragioni che lo inducono a tale scelta (interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.; chiarimenti necessari da richiedere alle parti; questioni rilevate d’ufficio). Ovviamente, l’udienza dovrebbe in ogni caso celebrarsi nelle ipotesi contemplate dal primo comma dell’art. 183 c.p.c..

2h) Una proposta sperimentale.

I)    Fase introduttiva del giudizio:

Le esigenze di far fronte alla lentezza dei tempi di definizione del contenzioso civile impongono di rimeditare l’idea stessa del processo civile, fornendo una lettura dinamica delle regole poste a base del giudizio ordinario di cognizione, allo scopo di far sì che il processo divenga effettivamente uno strumento finalizzato a garantire una risposta di giustizia in tempi compatibili con la specificità di ciascun giudizio.

In tal senso non può non considerarsi che il rito ordinario di cognizione viene utilizzato per tipologie di contenzioso estremamente diverse tra loro, sia con riferimento alla complessità delle materie trattate, sia con riferimento al numero delle parti processuali ed agli interessi sottesi a ciascun processo ed in taluni casi le norme del codice di rito finiscono con il creare inutili appesantimenti, che allontanano nel tempo la definizione del giudizio.

Tuttavia, valorizzando il potere di direzione del procedimento spettante al giudice (art. 175 c.p.c.) ed il dovere di lealtà incombente sulle parti e sui difensori (art. 88 c.pc.) è possibile pervenire ad una proficua collaborazione, idonea ad incidere su una più sollecita conclusione del processo.

In tale ottica deve essere valorizzata la necessità di assicurare fin dalla fase introduttiva del giudizio la completezza ed autosufficienza degli atti processuali e delle articolazioni istruttorie, sì da consentire il ricorso alla concessione dei termini ex art. 183, co.VI, c.p.c. solo laddove dalla dialettica processuale emerga la necessità effettiva di precisare o modificare domande ed eccezioni o di articolare prove non articolabili negli atti introduttivi.

Nella medesima direzione, devono essere valorizzati dei moduli procedimentali idonei a garantire uno snellimento del processo nei casi in cui, tenuto conto della tipologia della causa, caratterizzata da questioni di facile risoluzione, da un numero limitato di parti con posizioni eterogenee o incompatibili e dalla mancata o parziale contestazione dei fatti allegati, risulti ultronea la celebrazione dell’udienza di trattazione ovvero in quei casi in cui l’iniziale complessità delle questioni proposte, inidonea a giustificare l’introduzione del giudizio col rito previsto dall’art. 702 bis  c.p.c., risulti stemperata dalla posizione difensiva del convenuto e su tale base possa rimettersi alle parti l’iniziativa di accelerare i tempi di definizione del processo, esercitando il contraddittorio nei limiti di una trattazione scritta senza concessione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.

Per far fronte a tali esigenze si propone in via sperimentale l’utilizzo di due moduli procedimentali: quello implicante la trattazione scritta della causa con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. e quello teso alla eliminazione dell’udienza di trattazione, allo scopo di far sì che la celebrazione dell’udienza di trattazione risulti limitata ai soli casi in cui le questioni di rito e di merito sollevate dalle parti o d’ufficio rendano necessario ed utilmente praticabile uno sbocco processuale idoneo a garantire il contraddittorio e l’interlocuzione con il magistrato.

L’eliminazione dell’udienza di trattazione mira, in sostanza, ad evitare un inutile impegno di tempo ed energie per i procuratori e per l’ufficio nei casi in cui, come non di rado accade, l’udienza ex art. 183 c.p.c. si limiti ad una mera reiterazione di considerazioni riportate negli atti introduttivi corredata dalla richiesta di concessione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.

Per converso, il ricorso alla trattazione scritta della causa con rinuncia ai termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. si rivela utile in tutti quei casi in cui le parti abbiano già, fin dagli atti introduttivi, sviluppato le allegazioni e le articolazioni istruttorie (cd. discovery anticipata) e le questioni prospettate si palesino di agevole risoluzione sulla base di un’istruttoria prevalentemente documentale o, comunque, non particolarmente articolata. Infatti, la complessità dell’istruttoria può dipendere non solo dalla natura della lite (che non richiede accertamenti in fatto, o li richiede in misura limitata), ma anche, spesso, dalle posizioni assunte dalle parti, dal momento che esse determinano la quantità e la qualità di domande ed eccezioni (che vanno ad integrare il thema decidendum) e, soprattutto, la quantità di istruttoria necessaria, attraverso le contestazioni o meno dei fatti allegati dalla controparte. Poiché nel giudizio civile opera il principio di disponibilità della prova, è attraverso le difese delle parti che si può accrescere o diminuire il carico istruttorio della causa, cosicché anche una causa teoricamente complessa può essere decisa senza fare luogo ad un’istruttoria lunga e complessa.

Il ricorso ai moduli procedimentali indicati può essere posto in essere senza particolari aggravi del lavoro delle Cancellerie, dei difensori e dei magistrati e resta comunque rimesso all’iniziativa delle parti processuali nei termini che saranno di seguito illustrati. Sono, inoltre, previste regole di chiusura, volte ad assicurare la trattazione secondo il modello procedimentale ordinario nelle ipotesi in cui, a causa di disguidi, ritardi o errori non si pervenga tempestivamente al vaglio delle istanze di parte in una fase anteriore rispetto all’udienza di trattazione stabilita secondo l’ordinario calendario del giudice.

Nella medesima ottica di snellimento del processo si propone di valorizzare l’immediato ricorso all’utilizzo della CTU, nelle cause che richiedano tale supporto tecnico in cui i fatti non risultino contestati ovvero in cui siano provati documentalmente, onde pervenire ad una tempestiva definizione dei motivi di contenzioso, evitando l’espletamento di un’istruttoria inutile.

I.1.) Trattazione scritta della causa con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.

Il modulo procedimentale che qui si propone si basa sull’interpretazione dell’art. 180 c.p.c., in relazione all’art. 83 bis disp.att. c.p.c.  La norma di cui all’art. 83 bis  c.p.c., che prevede la possibilità per il giudice di autorizzare la trattazione scritta della causa,  non risulta abrogata per effetto della modifica dell’art. 180 c.p.c. dovuta alla l.80/2005, sicché, valorizzando un’interpretazione che miri a preservarne la portata, è possibile ritenere che persista in capo al giudice che ne sia richiesto, il potere di autorizzare la trattazione scritta, anche nell’ottica di evitare la celebrazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c.

Peraltro la scelta di rinunciare alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. rientra nell’ambito del principio dispositivo, di cui all’art. 115 c.p.c.

I.1.a.) Istanza

La richiesta di trattazione scritta della causa con contestuale rinuncia alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. può provenire da ciascuna parte, attore, convenuto, chiamato in causa o anche interveniente volontario, laddove quest’ultimo si sia costituito in giudizio entro il termine di costituzione del convenuto di cui all’art. 166 c.p.c., e deve essere fatta oggetto di adesione da parte di tutte le parti costituite.

L’attore potrà formulare la richiesta con istanza scritta da depositarsi in Cancelleria entro i sette giorni successivi al termine di costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. (o del chiamato in causa dal convenuto, nell’ipotesi di differimento d’udienza ex art. 269 c.p.c. e vi sia prova in atti della notifica ritualmente effettuata nei confronti del terzo). Anche laddove la richiesta sia già stata formulata nell’atto di citazione, essa andrà necessariamente ribadita con apposita istanza nei termini di seguito chiariti. Ciò perché la trattazione scritta della causa potrà avvenire solo in presenza di contraddittorio integro, e pertanto l’attore che formuli la relativa richiesta ha l’onere di provare di aver validamente notificato l’atto di citazione a tutti i convenuti evocati in giudizio nel rispetto dei termini di comparizione. Diversamente, ponendosi eventuali problemi di nullità della notifica o della citazione, sarà necessario che il giudice assuma in udienza i provvedimenti necessari. Alla richiesta non osta l’eventuale eccezione sollevata dal convenuto relativa alla non integrità del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., atteso che in tal caso il giudice potrà delibare sulla questione, valutando se autorizzare o meno la trattazione scritta. La necessità che l’attore ribadisca l’istanza eventualmente proposta in citazione si giustifica altresì in relazione al fatto che la scelta di adottare il presente modulo procedimentale non può prescindere dalla valutazione delle difese delle controparti.

L’indicazione del termine di sette giorni successivi al termine di costituzione del convenuto, ai fini del deposito dell’istanza, si rende necessaria onde consentire al giudice di vagliare tempestivamente la richiesta ed assegnare alle parti il doppio termine per il deposito delle comparse di trattazione.

Va peraltro evidenziato che l’attore che intenda avvalersi della trattazione scritta non potrà, in tal sede, né formulare domande riconvenzionali, né proporre istanza di chiamare in causa terzi, atteso che tali attività risultano incompatibili con la natura e le finalità del modulo procedimentale prescelto (v. par. I.1.c). Ne consegue che per l’attore la proposizione dell’istanza di trattazione scritta deve necessariamente tradursi nella rinuncia, ancorché implicita, al compimento delle attività di cui all’art. 183, co. V, c.p.c.

Il convenuto, il chiamato in causa e l’interveniente potranno formulare la richiesta solo in comparsa di risposta o di intervento.

La trattazione scritta con rinuncia ai termini ex art. 183 c.p.c. non può trovare ingresso nel processo contumaciale, a meno che non si ipotizzi la possibilità di notificare l’istanza dell’attore ai sensi dell’art. 292 c.p.c., nonostante la giurisprudenza affermi il carattere tassativo dell’elencazione di atti ivi contenuta (ex multis, Cass. 18154/2003;  30576/2011). Tuttavia, anche a voler prescindere da tale profilo, ulteriori ostacoli di natura teorica all’applicabilità del modulo procedimentale in esame si rinvengono nella non assimilabilità della mancata costituzione alla mancata contestazione e nella possibilità, anche per il convenuto costituitosi oltre il termine ex art. 166 c.p.c., di fare richiesta dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.

La richiesta di trattazione scritta con rinuncia ai termini di cui all’art. 183, co. VI, c.p.c. effettuata dall’attore deve essere fatta oggetto di adesione da parte del convenuto e delle altre parti processuali entro il termine di quattordici giorni successivi al termine di costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c., con atto da depositarsi in cancelleria. In tal modo il giudice avrà un congruo termine (almeno sei giorni) per valutare l’istanza entro la data di udienza fissata in citazione.

Analogamente, la richiesta di trattazione scritta con rinuncia ai termini di cui all’art. 183, co. VI, c.p.c. effettuata dal convenuto (o dall’interveniente o dal chiamato in causa) dovrà deve essere fatta oggetto di adesione da parte dell’attore e delle altre parti processuali entro il termine di sette giorni successivi al termine di costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. o del terzo chiamato in causa dal convenuto, con atto da depositarsi in cancelleria.

La mancata adesione delle parti processuali all’istanza di trattazione scritta potrà essere valutata dal giudice, tenuto conto dell’esito del giudizio, sia ai fini della liquidazione delle spese di lite, in base al comb. disp. degli artt. 92 ed 88 c.p.c., sia ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 96, co. III, c.p.c. in tema di responsabilità aggravata.

I.1.b) Il provvedimento del giudice

Il giudice esercita un potere discrezionale di autorizzazione alla trattazione scritta. La valutazione dipenderà dalla necessità o meno di adottare i provvedimenti di cui all’art. 183, co.I, c.p.c.  di disporre la comparizione personale delle parti ai sensi dell’art. 185 c.p.c., di formulare istanza di chiarimenti e sollevare questioni rilevabili d’ufficio ex art. 183, co IV, c.p.c., di formulare la proposta ex art. 185 bis c.p.c.

Tuttavia il giudice, nell’adottare il provvedimento con cui concede alle parti il termine per il deposito delle comparse di trattazione, ben potrà formulare alle parti istanza scritta di chiarimenti sui fatti allegati ovvero sollevare questioni rilevabili d’ufficio da sottoporre al contraddittorio delle parti. Rientra, peraltro, tra i poteri del giudice l’indicazione della parte che dovrà per prima provvedere alla comunicazione della comparsa, valutando caso per caso, in base alla natura del giudizio e delle questioni prospettate, in che termini assicurare il rispetto del principio del contraddittorio .

Il provvedimento con cui il giudice, emessi i provvedimenti preliminari, autorizza la trattazione scritta del processo, andrà comunicato dalle parti a cura della Cancelleria. Analogamente è a dirsi per quel che concerne il provvedimento di diniego. Tuttavia, laddove almeno tre giorni prima della data fissata in citazione per l’udienza le parti non ricevano comunicazione del provvedimento del giudice di autorizzazione o diniego della trattazione scritta, quest’ultima dovrà intendersi denegata e si procederà alla trattazione in udienza ex art. 183 c.p.c.

Laddove, poi, in un processo con più parti solo talune di esse aderiscano all’istanza di trattazione scritta, il giudice, dovrà rigettare l’istanza e procedere alla trattazione in udienza ex art. 183 c.p.c., a meno che non intenda procedere alla separazione dei giudizi.

I.1.c) Contenuto delle comparse

Le parti potranno avvalersi dei termini concessi per il deposito delle comparse di trattazione scritta per compiere tutte le attività previste dall’art. 183 c.p.c., precisando e modificando, domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Le parti, tuttavia, non potranno fare richiesta della concessione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., avendovi espressamente rinunciato con l’istanza di trattazione scritta ed i relativi atti di adesione. In sostanza, l’opzione per il modulo procedimentale in esame determina un’anticipazione delle preclusioni assertive ed istruttorie, che, per espressa volontà delle parti, maturano con i termini di deposito delle comparse di trattazione. Sul punto va ribadito che l’attore  non potrà, altresì, avvalersi delle facoltà concessagli dall’art. 183, co.V, c.p.c. in ordine alla formulazione di domande riconvenzionali e di richiesta di chiamata in causa del terzo, atteso che, diversamente, le altre parti vedrebbero leso il principio del contraddittorio. Ne deriva che, laddove le parti decidano di avvalersi del modulo de quo, l’oggetto del giudizio resta fissato negli atti introduttivi, ferme restando le facoltà di precisazione e di modifica, nei limiti dell’emendatio.

I.1.d) Provvedimenti successivi del giudice

Una volta scaduti i termini per il deposito delle comparse di trattazione, il giudice emetterà ordinanza con cui valuterà se sussistono i presupposti per l’immediata decisione della causa ex art. 187 c.p.c.,  per l’ammissione di mezzi istruttori, per la formulazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. Inoltre il giudice dovrà valutare le eventuali istanze di concessione/sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; le istanze ex artt. 186 bis  e ter  c.p.c.; l’istanza ex art. 615 c.p.c.

Tale ordinanza sarà comunicata alle parti a cura della Cancelleria.

I.1.e) Tipologie di contenzioso per cui risulta consigliabile il ricorso a tale modulo procedimentale.

Il modulo procedimentale in questione risulta utilizzabile in casi, non determinabili a priori, in cui le questioni sollevate in fase di trattazione, in considerazione delle posizioni assunte in giudizio da tutte le parti, non necessitino di un’istruttoria complessa. In sostanza, tale modulo procedimentale consente di recuperare in parte la maggiore agilità del rito sommario di cognizione nelle ipotesi in cui l’attore non abbia potuto farvi ricorso in considerazione della complessità delle questioni di fatto e di diritto poste a base della domanda, ma, a seguito della costituzione del convenuto, la controversia si manifesti di risoluzione agevole.

Tale modulo procedimentale risulta, pertanto, utilizzabile laddove le parti abbiano provveduto fin dagli atti introduttivi alla completadiscoverydei fatti e dei mezzi istruttori, mentre non potrà trovare applicazione nei casi in cui le parti intendano integrare le proprie difese beneficiando dei termini ex art. 183, co. VI c.p.c.

I.2) Eliminazione della fase di trattazione.

Valorizzando il potere dispositivo delle parti ed il potere di direzione del procedimento da parte del giudice, è possibile immaginare di imprimere una ulteriore accelerazione al processo nei casi in cui non sia necessario procedere alla fase di trattazione, laddove sussistano le seguenti condizioni concorrenti: a) il giudice non debba adottare i provvedimenti di cui all’art. 183, co. I. c.p.c. (nullità della citazione o della notificazione, integrazione del contraddittorio, autorizzazione alla chiamata in causa, regolarizzazione della procura ad litem) ovvero non debba sollevare questioni rilevabili d’ufficio o richiedere chiarimenti alle parti sulla base dei fatti allegati ex art. 183, co. III, c.p.c.; b) il convenuto, costituitosi tempestivamente, non abbia proposto domande riconvenzionali o eccezioni in relazione alle quali l’attore intenda esercitare le facoltà concessegli dall’art. 183, co. V, c.p.c. (reconventio reconventionis, eccezioni nuove, istanza di chiamata in causa di terzo) ovvero, in alternativa, il convenuto sia rimasto contumace e l’attore abbia modo di fornire prima dell’udienza indicata in citazione, nel termine di proposizione dell’istanza di cui al punto I.2.a), la prova della ritualità della notificazione eseguita.

I.1.a.) Istanza: legittimazione alla proposizione, forma e contenuto.

La richiesta di superamento della fase di trattazione potrà essere formulata dall’attore con istanza scritta da depositarsi in Cancelleria entro i sette giorni successivi al termine di costituzione tempestiva del convenuto ex art. 166 c.p.c. In caso di mancata costituzione del convenuto, sarà onere dell’attore fornire la prova, già al momento della presentazione dell’istanza, del perfezionamento e della ritualità della notificazione eseguita nei confronti del o dei convenuti.

L’attore, chiedendo di omettere la celebrazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. potrà formulare istanza di concessione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., istanza di ammissione dei mezzi istruttori articolati in citazione ovvero istanza di precisazione delle conclusioni.

A fronte di tale richiesta, il convenuto, se costituitosi tempestivamente (e, quindi, almeno 20 giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione), potrà, nei sette giorni successivi, depositare in Cancelleria una nota con la quale prenderà posizione sull’avversa istanza, aderendovi o meno.

Nulla osta a che l’istanza di superamento della fase di trattazione trovi ingresso nei processi con una pluralità di convenuti, ben potendo l’attore compiere le dovute valutazioni in ordine al prosieguo dell’attività processuale in relazione alle difese spiegate dai convenuti.

Laddove in giudizio vi siano più convenuti e non si versi in ipotesi di litisconsorzio necessario, nel caso in cui la notifica si sia ritualmente perfezionata solo nei confronti di alcuni, l’attore potrà proporre congiuntamente istanza di separazione dei giudizi ed istanza di superamento della fase di trattazione della causa nei confronti dei convenuti per i quali il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato. Spetterà poi al giudice valutare se sussistano i presupposti (art. 103, co.2, c.p.c.) per la trattazione disgiunta delle cause connesse.

I.2.b) Il provvedimento del giudice

Anche in tale ipotesi il giudice esercita un potere discrezionale di valutazione dell’istanza tesa al superamento della fase di trattazione ed anche in siffatta ipotesi la valutazione dipenderà dalla necessità o meno di adottare i provvedimenti di cui all’art. 183, co.I, c.p.c.  di disporre la comparizione personale delle parti ai sensi dell’art. 185 c.p.c., di formulare istanza di chiarimenti e sollevare questioni rilevabili d’ufficio ex art. 183, co IV, c.p.c., di formulare la proposta ex art. 185 bis c.p.c.

Laddove non si ravvisi tali necessità il giudice, previa eventuale dichiarazione di contumacia, provvederà ad assegnare i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., avendo cura di indicare il dies a quo di decorrenza di tali termini, o a delibare le istanze istruttorie delle parti ovvero a rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni.

Il provvedimento del giudice andrà comunicato alle parti a cura della Cancelleria. Tuttavia, laddove entro il termine fissato per l’udienza di trattazione le parti non ricevano comunicazione del provvedimento del giudice, si procederà alla trattazione in udienza ex art. 183 c.p.c.

I.2.c) Casistica

Il modulo procedimentale indicato ben si attaglia ai procedimenti non connotati da particolare complessità, sia con riferimento al numero di parti in giudizio con posizioni non uniformi, sia con riferimento al contenuto delle eccezioni e delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto.

A titolo eminentemente esemplificativo si indicano qui di seguito ipotesi di controversie in cui si reputa efficace, ai fini dell’economia processuale, la elisione della fase di trattazione:

  • usucapione;
  • controversie in tema di provvigione spettante al mediatore;
  • opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dalla ASL con riferimento a crediti maturati in esecuzione delle convenzioni con le strutture sanitarie.

I.3) Ammissione immediata di CTU

Come già evidenziato, nelle ipotesi in cui non vi sia specifica contestazione dei fatti allegati dalla parte attrice o nei casi in cui tali fatti risultino documentalmente provati, è possibile pervenire all’immediata ammissione di CTU, laddove tale ausilio tecnico appaia necessario ai fini della definizione del giudizio.

Tale soluzione appare praticabile fin dalla prima udienza nelle ipotesi in cui le parti abbiano provveduto a specificare i fatti di causa già negli atti introduttivi del giudizio e rinuncino alla richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c.

Con riguardo alle specifiche tipologie di contenzioso per cui si ravvisa la possibilità di imprimere un’accelerazione al processo, evitando una inutile istruttoria, si indicano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti fattispecie:

  • responsabilità civile da sinistri stradali in cui non sia in contestazione l’an debeaturovvero nei casi in cui vi siano prove documentali dell’an  (sentenze penali; CTU dinamico-ricostruttive espletate in altri giudizi; materiale fotografico; dichiarazioni confessorie e così via);
  • responsabilità per danni da cose in custodia nei casi in cui non sia in contestazione l’an debeaturovvero nei casi in cui vi siano prove documentali dell’an;
  • cause in materia di appalti d’opera per l’azione di determinazione del corrispettivo dell’appaltatore, per l’actio quanti minoris, di vizi e per l’azione risarcitoria, laddove non emerga la necessità di espletare prova orale su circostanze non dimostrate documentalmente;
  • cause in materia di responsabilità medica laddove non emerga la necessità di espletare prova orale su circostanze non dimostrate documentalmente;
  • contratti bancari;
  • distanze tra costruzioni, laddove non emerga la necessità di espletare prova orale su circostanze non dimostrate documentalmente.

Scarica il pdf