2 provvedimenti Corte Appello di Napoli (Danilo Chieco)

1) Con il provvedimento esaminato, la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 669-terdeciesc.p.c. proposto dalla parte appellata avverso l’ordinanza con la quale era stata sospesa, su istanza dell’appellante, l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte ha rilevato che, nonostante la naturalato sensucautelare dell’ordinanza con la quale il giudice dell’appello provvede sull’istanza proposta ai sensi dell’art. 283, 1° comma, c.p.c., l’espressa previsione della sua non impugnabilità rende incompatibile lo speciale sub-procedimento regolato dall’art. 351 c.p.c. con la disciplina sul c.d. procedimento cautelare uniforme contenuta nel codice di rito,  le cui disposizioni non possono, pertanto, ritenersi applicabili al detto sub-procedimento, alla luce di quanto stabilito dall’art. 669-quaterdeciesc. p.c..

RECLAMO

2) Nel caso esaminato dalla sentenza, il giudice di primo grado, nel determinare l’entità del danno patrimoniale e non patrimoniale soffertojure propriodai prossimi congiunti di una persona deceduta a sèguito di un intervento chirurgico, il cui esito infausto era stato ritenuto imputabile alla concorrente responsabilità del medico operante e della struttura ospedaliera pubblica convenuti in giudizio, non aveva tenuto conto della ridotta speranza di vita del paziente, il quale, al momento del ricovero, versava in precarie condizioni di salute a causa di pregresse gravi patologie; lo stesso giudice aveva, inoltre, liquidato separatamente il danno morale e il danno da perdita del rapporto parentale subìti dagli attori.

In parziale accoglimento dei motivi di gravame articolati sul punto dall’ente pubblico soccombente, la Corte d’Appello, anche sulla scorta delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio all’uopo disposta ed espletata, ha provveduto a rideterminare il danno non patrimoniale risarcibile, riducendo proporzionalmente l’importo liquidato dal primo giudice in considerazione della concreta aspettativa di vita della vittima; ha, invece, confermato la statuizione relativa alla misura del risarcimento del danno non patrimoniale, rilevando che, per un verso, il primo giudice non aveva fatto corretta applicazione delle tabelle milanesi da lui stesso indicate come utile parametro di riferimento per la liquidazione, e che, per altro verso, l’importo attribuito dall’impugnata sentenza a titolo di ristoro della sola sofferenza soggettiva patita dagli attori non copriva l’intero danno da loro lamentato, comprendente anche l’aspetto -valutato e liquidato a parte dal giudicea quo- della privazione del godimento del congiunto e della definitiva e irreversibile perdita delle reciproche relazioni interpersonali.

SENTENZA CORTE D’APPELLO