6. Rendimento del magistrato e carichi esigibili

Programma per il rinnovo del CDC dell’Associazione Nazionale Magistrati

La novità legislativa richiede necessariamente una definizione dei carichi esigibili, come d’altro canto richiesto al Csm dal dettato dell’ art. 37 Dl 98/11, al fine di consentire ai capi degli uffici di programmare il piano di smaltimento dell’arretrato.

    La sfida è grande, tenuto conto anche delle aspettative che sul punto si sono levate all’interno ed all’esterno della magistratura; ma l’approdo deve essere certo: il lavoro del magistrato non può essere ridotto ad un mera evasione dei fascicoli misurabile solo sotto un profilo quantitativo, in sé alienante ed inidoneo a dare giustizia.

Il lavoro del magistrato, per la sua specificità,  non si svolge solo in ufficio, per cui, scattata l’ora, inizia automaticamente il tempo libero; è vero, anzi, il contrario è un’ attività che segue il magistrato in ogni dove e quando.

    L’organizzazione del  lavoro giudiziario, sicuramente, deve tener conto delle esigenze, anche tempistiche, degli utenti del servizio giustizia, ma, al tempo                                                        stesso, proprio per assicurare un minimo di qualità, e non solo una mediocre quantità, deve consentire spazi di riflessione, di meditazione e di approfondimento, che solo una ragionevole e concreta definizione del carico esigibile è idonea assicurare.

    Ogni ufficio potrà quindi modulare il programma secondo le caratteristiche della domanda di giustizia ricevuta, il tutto secondo modalità trasparenti e verificabili, nell’ottica di una gestione organizzativa dei ruoli giudiziari connotata da una maggiore trasparenza. E, peraltro, la prospettazione degli obiettivi da raggiungere non può non essere preceduta dall’illustrazione della complessiva situazione dell’ufficio giudiziario di riferimento, la quale soltanto può consentire di cogliere sia la razionalità dei risultati proposti sia la ragionata verifica periodica del loro raggiungimento.

    La determinazione dei carichi di lavoro presuppone una esatta e veritiera fotografia dell’esistente. Su questo chiediamo che il CSM sia in grado di cogliere l’opportunità per una seria e congiunta, tra CSM e Ministero, rilevazione effettiva dello stato della giustizia civile nei vari distretti ed uffici giudiziari.

    Spiace dover constatare che sia andata persa l’occasione, per una inspiegabile opposizione degli altri gruppi consiliari, della approvazione di un documento di base, approvato dalla Sesta Commissione, e che si incentrava proprio sulla costruzione di un’agenda di lavoro con il Ministero su alcune priorità tra le quali quella in esame

    Ribadiamo che non deve essere confusa la determinazione di standard di rendimento, che costituisce solo uno dei parametri di valutazione della laboriosità rendimento del magistrato, ai fini del giudizio sulla sua professionalità, dalla individuazione    carichi esigibili del lavoro dei magistrati, introdotti dal legislatore come criterio dei carichi esigibili del lavoro dei magistrati di determinazione degli obiettivi di rendimento degli uffici.

    Una più esatta distinzione tra le due categorie e una attenta ricerca del criterio di individuazione della “capacità di lavoro” dei singoli magistrati da misurarsi alla luce della concreta situazione dell’ufficio in cui ciascuno opera potrà sollevare dalla preoccupazione derivante dalla applicazione troppo rigorosa della responsabilità disciplinare per i ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari.

    Va detto con chiarezza vi sono casi indifendibili, in cui l’abnormità dei ritardi costituisce il precipitato di un’inammissibile cattiva organizzazione sul piano lavorativo. Ma capita spesso che i colleghi, impegnati in situazioni giudiziarie difficili, con spirito di abnegazione, invece di chiudersi in una gretta visione burocratica della funzione giudiziaria, cerchino di far fronte a ruoli ingestibili e ad una domanda di giustizia da tempo inevasa.  In tali casi, si viene a creare così una situazione inestricabile fra pendenze ingestibili, cause riservate a sentenza e ritardi nei depositi, che porta paradossalmente a sanzionare il collega che lavora di più e meglio in luogo di colui che si limita a fare meno dello stretto necessario, pur di fronte a situazione emergenziali .

    Tale conclamata situazione si è poi aggravata con la riformulazione dell’ art. 81 bis disp. att. c.p.c. e la conseguente introduzione dell’obbligo del rispetto del calendario del processo redatto alla luce del principio della ragionevole durata del processo, pena la possibile irrogazione di sanzioni disciplinari, un’aggettivazione negativa in sede di valutazione di professionalità e di conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi.

    La pericolosità di tale disposizione si coglie proprio alla luce delle osservazioni appena enunciate in tema di  ingestibilità dei ruoli e di oggettiva impossibilità in talune realtà giudiziarie del rispetto del termine triennale di definizione delle controversie sin dal momento della redazione del detto calendario.

    Unità per la costituzione è impegnata a realizzare, su questi temi, un ampio dialogo e confronto tra le diverse realtà giudiziarie del Paese. Di recente, ha costituito un gruppo di studio sulla informatizzazione ed organizzazione degli uffici giudiziari, che ha realizzato nello scorso dicembre un primo seminario i cui risultati sono stati apprezzati da tutti i partecipanti.