Adozione di misure organizzative in materia di ferie dei magistrati ex art. 16, co. 4 Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132

Delibera del 25 marzo 2015

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 marzo 2015, ha adottato la seguente delibera:

1. Premessa

Il CSM ha già manifestato, con il parere approvato con delibera del 9 ottobre 2014, sul decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 agosto 2014, concernente: “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, forte perplessità in ordine alla congruenza tra la riduzione del periodo feriale e la durata delle ferie dei magistrati, che non appaiono funzionali agli obiettivi che il legislatore si è posto con la L n. 162/2014 per la definizione dell’arretrato in materia civile. La riduzione feriale non soltanto non pare in alcun modo assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia, ma addirittura potrebbe risultare controproducente, limitando gli spazi temporali finora dedicati anche al lavoro di maggiore impegno, seppur formalmente feriali, tanto per i magistrati quanto per gli avvocati. Si evidenziava che non appariva chiaramente individuabile il tipo di intervento sul numero dei giorni di ferie per i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie, auspicava una modifica in corso di conversione del decreto legge in modo da rendere riconosci bue ed applicabile i concreto la solo manifestata volontà di ridurre il numero dei giorni di ferie, avvertendo che in mancanza ci si sarebbe trovati di fronte ad un testo normativo contradditorio e di difficile interpretazione. Come noto, nessuna modifica è stata effettuata nonostante le richieste formulate anche dopo l’approvazione della legge di conversione.Occorre a questo punto che il Consiglio superiore della magistratura applichi il sistema normativo di riferimento, ai fini della circolare sulle ferie dei magistrati, delle valutazioni di professionalità, dell’organizzazione degli uffici e delle indicazioni da fornire per le tabelle feriali.La prospettiva nella quale si muove è esclusivamente quella di valutare, nell’ambito delle proprie competenze, le misure che possano assicurare l’efficienza della giurisdizione ed un adeguato servizio ai cittadini, nonché il diritto del magistrato al godimento effettivo delle ferie. Resta il dato che le ferie vanno autorizzate dai dirigenti degli uffici e che eventuali contestazioni in ordine al godimento del diritto soggettivo andranno valutate in sede giurisdizionale.

2. Una valutazione preliminare: la portata dell’intervento normativo, l’interpretazione dell’art. 16 D.L. n. 132 del 2014 e la attuale vigenza dell’art. 90 Ord. giud.

L’art. 16 del D.L. n. 132 del 2014, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, all’interno di una più articolata disciplina di revisione di alcuni istituti del processo civile, contempla una serie di interventi che si può assumere siano finalizzati ad incidere sui livelli di produttività ed efficienza del sistema giudiziario. La scelta tecnica di intervento della novella, volta ad agire sulla legge che ha modificato il testo dell’Ordinamento giudiziario, e non direttamente sulla norma primaria di riferimento in materia di ferie dei magistrati – art. 90 Ord. giud. – e la conseguente opzione di aggiungere un nuovo articolo (art. 8 bis), non espressamente prevedendo l’abrogazione del precedente art. 8, pongono seri problemi interpretativi, forieri di possibili ancora più significative conseguenze negative in tema di organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari.E’ stato sul punto richiesto un parere all’Ufficio Studi sulle conseguenze, in tema di organizzazione del lavoro, dell’art. 16, comma 4, D.L. 132/14 in materia di ferie dei magistrati, ed in particolare in termini di valutazione del rapporto tra gli artt. 8 e 8-bis. Va ribadito che non sussiste alcuna volontà di fornire una interpretazione “autentica” o, meglio, anche solo chiarificatrice della previsione normativa, quanto la doverosa adozione di strumenti che, in linea con l’obiettivo perseguito dallegislatore, ossia ….” realizzare una maggiore razionalizzazione dei tempi processuali in termini di rimodulazione del calendario giudiziario” ( come emerge dalla relazione tecnico normativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 132 del 2014), rendano immediatamente e pienamente efficaci gli interventi normativi adottati.Deve osservarsi che il comma 2 dell’art. 16 ha introdotto dopo l’art. 8 della legge 2 aprile 1979, n. 97, l’art. 8-bis, rubricato “Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato”, secondo cui “Fermo quanto disposto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni”.L’articolo 8 della citata legge 2 aprile 1979, n. 87 dispone: Art. 8. (Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario) ” Il primo comma dell’articolo 90 dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall’articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, e’ sostituito dal seguente: “I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni”.La nuova legge, dunque, ha posto una norma ulteriore, quella portata dall’articolo 8 bis , nell’ambito della legge 2 aprile 1979 n. 87, recante ” Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato”.Appare dunque doveroso fissare nel contenuto dei commi 1 e 2 dell’art. 16 DL 132/14 la base precettiva a cui … Gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato competentedevono dare concreta efficacia – ed effettività – attraverso l’emanazione di strumenti e regole organizzative per i rispettivi uffici (giudiziari).Solo una lettura delle norme che consenta di ritenere adempiuto tale compito potrà trovare ingresso.Si stabilisce, al comma 1, che la sospensione dei termini processuali sarà contenuta in 31 giorni, decorrenti dall’1 al 31 agosto di ciascun anno, anziché in 46, come in precedenza stabilito. Il comma 2 dell’art. 16 introduce, poi, dopo l’art. 8, L. 2 aprile 1979, n. 97, l’art. 8-bis, rubricato “Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato”, secondo cui “Fermo quanto disposto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, – (in materia di c.d. festività soppresse, n.d.r.)- i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni”.Già dalla prima lettura emerge l’ambito nel quale deve operare il CSM, ossia la regolamentazione, alla luce dell’intervenuta riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, del calendario delle udienze e la garanzia della effettività delle ferie dei magistrati attraverso la predisposizione di regole organizzative che andranno nel dettaglio adottate e modulate dai dirigenti degli uffici. Un tale intervento è peraltro di particolare urgenza alla luce dell’intervenuta fissazione, a norma dell’art. 90 Ord. giud, del periodo di sospensione feriale fissato per l’anno in corso dal 27 luglio al 2 settembre 2015.Cionondimeno, mette conto soffermarsi su alcuni passaggi che hanno caratterizzato l’iter formativo del più volte richiamato DL fino alla emanazione della legge di conversione, in quanto se chiara appare la portata innovativa del primo comma e conseguentemente ben delineato è l’ambito di intervento rimesso al CSM dalla Legge per la realizzazione delle indicate finalità, assai meno lineariappaiono destinatari, finalità e dunque i confini di applicazione del secondo comma, o, se si preferisce, del nuovo art. 8 bis, che, di contro, potrebbe produrre notevoli effetti sulle misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni del comma 1.Evidente, infatti, che la portata dell’intervento di normazione secondaria del CSM finalizzato al perseguimento del fine chiaramente espresso attraverso la previsione del primo comma, non potrà che risentire della interpretazione cui si accederà in relazione al rapporto tra l’art. 8 e l’art. 8 bis della L. 97/79. Peraltro appare opportuno sul punto ricordare che la vigente normativa consiliare in tema di ferie dei magistrati muove dal presupposto che il congedo ordinario debba essere normalmente goduto in coincidenza con il periodo feriale, con un tendenziale collegamento tra il periodo feriale dei magistrati e la sospensione dei termini processuali ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.Già in occasione del parere espresso dal CSM con delibera in data 9 ottobre 2014 ai sensi dell’art. 10 della legge n. 195 del 1958 sul testo del DL, si formulava l’auspicio che il legislatore intervenisse con un opportuno chiarimento in sede di conversione, diversamente non potendosi cheaderire ad una rigorosa e testuale applicazione del testo di Legge.

L’Ufficio studi in occasione della redazione del richiamato parere, in sintesi, ha osservato che:– l’art. 8, L. n. 97/1979 intitolato “Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato”, ha ridotto – attraverso la sostituzione dell’art. 90, comma 1, Ord. giud. – il periodo feriale di tutti i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie a quarantacinque giorni;- l’espresso riferimento, nel testo dell’art. 90, ai magistrati “che esercitano funzioni giudiziarie”, fa sì che gli appartenenti all’Ordine giudiziario che si trovino fuori dal ruolo organico della magistratura o che stiano svolgendo il tirocinio iniziale, fruiscano del più ridotto periodo di 30 giorni di ferie annuali, a tal fine facendosi ricorso alla disciplina prevista, in via generale, per i pubblici dipendenti, estensibile ai magistrati in forza della clausola di rinvio prevista dall’art. 276, comma 3, Ord. giud..- la singolarità della disciplina riservata ai magistrati addetti a funzioni giudiziarie trova spiegazione, secondo la dottrina “nella specificità propria del servizio svolto dal magistrato, nel suo stretto collegamento con l’attività professionale forense, nella prevalente impossibilità di organizzarlo in schemi orari prefissati”;

a) una prima possibile opzione ermeneutica, è, dunque, quella secondo cui la regolamentazione che scaturisce dall’introduzione dell’art. 8-bis potrebbe consentire la coesistenza dell’art. 90 Ord. giud., dedicato ai soli “magistrati che esercitano funzioni giudiziarie”, che non è stato espressamente abrogato, e della norma di nuovo conio, che avrebbe cioè un ambito di applicazione ulteriore e più generale;- ne conseguirebbe la necessità di coordinare un precetto di portata generale, quello contenuto nel nuovo art. 8-bis, con altro, preesistente, riservato formalmente ad un sottoinsieme di una delle categorie elencate nella medesima norma;- un risultato ermeneutico che, attraverso una interpretazione logico-letterale prettamente formale, porterebbe a ritenere sottratti “magistrati che esercitano funzioni giudiziarie” dal novero dei soggetti per i quali il periodo feriale è portato a 30 giorni, in coerenza con le più volte evidenziate specificità del lavoro giurisdizionale;

b) altra interpretazione, fondata sul piano teleologico:– porta a ritenere la norma come proiettata chiaramente su una traiettoria di ampliamento dei tempi di lavoro proprio del personale magistratuale in ruolo, e ciò anche attraverso la compressione del monte giornaliero feriale;- esclude che la portata innovativa della novella sia rivolta solo agli avvocati e procuratori dello Stato, ai quali l’art. 58 R.D. n. 1612/1933 garantiva, sino ad ora, un periodo annuale di ferie di giorni 45,- ritiene, pertanto preferibile l’esegesi dell’art. 8-bis quale norma comportante l’abrogazione, per incompatibilità, dell’art. 90, 1° comma, Ord. giud..

Dunque, due tesi: la prima che si pone di fronte al testo di legge e verificatane la razionalità – pur nelle numerose riserve derivanti dalla tecnica redazionale utilizzata – dà piena attuazione alla sua espressa portata precettiva, l’altra, che attraverso una interpretazione sistematica e teleologica e l’applicazione dei canoni di razionalità ed economicità dei mezzi giuridici ritiene che l’art. 8 bis abbia abrogato l’art. 8 e conseguentemente che anche per tutti i magistrati ordinari il monte ferie sia ridotto a 30 giorni.Molti altri sono gli argomenti che militano in favore dell’una (su tutti, la coesistenza delle due norme nell’ordinamento giuridico si fonda sul rapporto di specialità della seconda rispetto alla prima: la norma di cui all’articolo 90 O.G. regolerebbe infatti in modo differente il periodo di ferie di cui deve godere una parte di una delle categorie di magistrati e avvocati dello Stato contemplate dall’altra norma, l’articolo 8 bis legge cit., e ciò farebbe a cagione delle funzioni svolte dai soggetti interessati: le funzioni giurisdizionali ordinarie) o dell’altra tesi interpretativa (la ratio legis per come desunta dalla relazione di accompagnamento, la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa al disegno di legge di conversione).

Ma un punto appare fuori discussione: la regolamentazione che scaturisce dall’introduzione dell’art. 8-bis vede la formale coesistenza dell’art. 90 ord. giud., dedicato ai soli “magistrati che esercitano funzioni giudiziarie”, che non è stato espressamente abrogato, e della norma di nuovo conio, che ha un ambito di applicazione assai più ampio.Non solo. La norma non si limita ad introdurre la nuova disposizione ma afferma che questa espressamente si aggiunge a quella vigente: …” Dopo l’art. 8 è aggiunto il seguente: “art. 8 bis”

Dunque, la disposizione contenuta nell’art. 90 dell’Ordinamento giudiziario non èespressamente modificata dal decreto-legge e continua a prevedere 45 giorni di ferie per anno, con specifico riguardo ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie (illuminante sul punto la nota tecnica dell’Ufficio studi della Camera, a conferma di una volontà del legislatore che si è formata ben a conoscenza delle questioni tecniche di formazione della norma, nonché il recente disegno di legge a firma Buemi che si propone di ridurre a 30 i giorni di ferie per i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie).

Di fronte a tale formulazione della legge – ed in assenza del più volte invocato intervento chiarificatore del Legislatore – appare difficile ricorrere a criteri interpretativi di ordine sistematico – teleologico e di c.d. economia dei mezzi – i quali, nel caso in esame, in quanto criteri residuali, in ossequio a principi generali, possono trovare ingresso solo in assenza di espressa previsione normativa.

3. Il decreto del Ministero della giustizia di determinazione della sospensione feriale.

In data 13 gennaio 2015 il Ministero della giustizia ha emanato un decreto nel quale determina il periodo di feriale fra il 27 luglio ed il 2 settembre 2015. Si tratta, quello dell’indicazione del periodo feriale, di un potere attribuito al Ministro dall’art. 90 ord giud. che nel caso di contrarietà a legge, va impugnato nelle forme dei ricorsi giurisdizionali da parte di chi vi ha interesse. Sul punto il C.S.M. non può che prendere atto di tale intervento ministeriale, attendere l’esito dell’eventuale intervento del giudice competente, e riservarsi ogni ulteriore iniziativa.

Dunque per il 2015, il periodo feriale è determinato fra il 27 luglio ed il 2 settembre.

Deve premettersi che tale indicazione non osta in linea di principio con il riconoscimento di 45 gg.. di ferie ai magistrati, perché, nel corso del tempo, già vi sono stati periodi di mancata coincidenza fra il numero dei gg. di ferie riconosciuti ai magistrati ed il periodo feriale determinato dal Ministro con decreto. Ciò accadeva per esempio nel periodo tra l’anno 1969 e l’anno 1979 allorquando non vi era coincidenza tra la sospensione feriale (della durata di quarantacinque giorni)e le ferie dei magistrati (della durata di sessanta giorni).

Si tratterebbe dunque di ritenere il periodo feriale fissato dal Ministro come il periodo in cui va goduta la maggior parte delle ferie, come già riconosciuto nella normazione secondaria consiliare, e conseguentemente determinare le modalità di fruizione dei residui quindici giorni di ferie e degli altri quattro giorni di c.d. “festività soppresse”, in modo tale da garantire la continuità di funzionamento del servizio giudiziario, individuando delle “fasce di fruibilità” privilegiate, che – per evidenti ragioni organizzative – devono di regola coincidere con la settimana immediatamente antecedente all’inizio del periodo feriale e la settimana immediatamente successiva, durante le quali l’attività degli uffici giudiziari deve limitarsi alle urgenze allo scopo di consentire l’ordinata definizione e ripresa delle attività giudiziarie.Al tempo stesso va rilevato che l’esperienza di gran lunga prevalente in questo contesto, dal punto di vista normativo è stata nel nostro ordinamento quella della stretta correlazione fra il numero di giorni di ferie spettanti al singolo magistrato ed il periodo feriale, ed ha radici storiche risalenti, tanto che l’art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1353 del 23.8.1917, contenente le norme di attuazione della legge n. 356 del 30.3 .1916, fissava il principio che nelle tabelle feriali dovesseessere indicato il <periodo delle ferie> determinato con decreto ministeriale, che poteva avere inizio non prima di luglio e terminare non dopo il mese di ottobre; nelle stesse tabelle doveva indicarsi il <periodo di riposo> per i magistrati in servizio durante le ferie, periodo che doveva <essere assegnato in modo tale che non derivino difficoltà al regolare andamento del servizio, e con preferenza nel bimestre che segue immediatamente al periodo feriale>.

Nel tempo, con l’eccezione sopra riportata, può essere riscontrata una relazione storica di continenza o di coincidenza fra il periodo di sospensione dei termini feriali (periodo fissato dal legislatore dapprima in giorni 90, poi in 60, poi in 45 dal 1° agosto al 15 settembre ed ora ridotto dal 1° al 31 agosto di ogni anno) e il monte ferie spettante ad ogni magistrato. Analogamente, anche il CSM con le deliberazioni in tema di ferie ha affermato il principio che oggi si legge in circolare n. P. 10588 del 22 aprile 2011 al punto 1: Il congedo ordinario deve essere normalmente goduto dal magistrato continuativamentein coincidenzacon il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell’art. 90 RD 12/1941.

Preso dunque atto che il periodo feriale è stato individuato fra il 27 luglio ed il 2 settembre 2015 e che, in base all’indicazione ministeriale, è stato ritenuto consistente in trenta giorni il monte ferie per i magistrati ordinari (oltre i quattro giorni per le cd. festività soppresse e due aggiuntivi al congedo ordinario), in attesa degli esiti dei ricorsi giurisdizionali e delle ulteriori valutazioni di questo Consiglio, non può più differirsi l’intervento organizzatorio delegato dal legislatore all’organo di autogoverno, in ragione dell’inizio dell’annualità 2015 e dunque della necessità di offrire con urgenza ai dirigenti degli uffici giudiziari ed ai magistrati gli strumenti di normazione secondaria necessari per la predisposizione del cd. piano ferie annuale.

Non di meno, non può esimersi il Consiglio, in questa sede, dall’esprimere ulteriormente rammarico per l’omesso intervento legislativo, già inutilmente sollecitato, oltre che dal ribadire la necessità che il legislatore intervenga con chiarezza, anche al fine di evitare un contenzioso facilmente prevenibile con una norma correttiva.

Vanno dunque attuate le misure organizzative delegate dal legislatore al Consiglio, tese a rendere effettiva la fruizione dei giorni di congedo, come per altro richiesto dall’art. 16 c. 4 delle legge citata.

4. Le norme organizzative.

Il parere reso dal Consiglio il 9 ottobre 2014, in ordine al decreto legge 132/14, ed il citato parere dell’ Ufficio Studi, quanto alle misure organizzative conseguenti alla riduzione del periodo di ferie, ha ravvisato la possibilità per il Csm, in assenza di utili indicazioni a livello di normazione primaria, di dare indicazione ai Capi degli uffici onde apprestare accorgimenti tali da consentire il pieno godimento del periodo feriale ai magistrati non di turno nello stesso, nonché al fine di elaborare un sistema di recupero dei giorni di ferie non godute dai magistrati impegnati nella redazione di atti urgenti.

Il richiamato parere ha, in particolare, evidenziato come il legislatore del 2014 si sia fatto carico della esigenza indicata e tale conclusione potrebbe essere desunta da elementi sistematici, quali l’ultimo comma dell’art. 16 del D.L., ben illustrato nella relazione di accompagnamento, nella quale si puntualizza che viene rimessa agli Organi di governo delle magistrature l’adozione di misure organizzative conseguenti all’applicazione della nuova norma, “in particolare quelle volte ad assicurare l’effettività del godimento del periodo di ferie come ridisegnato in questa sede”.

Deve, pertanto, ritenersi che il decreto legge abbia voluto innovare la conformazione strutturale della fattispecie, prevedendo un periodo feriale effettivo, cioè durante il quale non pendono in capo al magistrato obblighi lavorativi, con chiara soluzione di continuità rispetto al diritto vivente sino ad oggi inverato in una costante applicazione ed interpretazione e già sopra illustrato.

Deve prendersi atto con rammarico che il Legislatore non ha previsto una formale sospensione del decorso dei termini di deposito delle sentenze durante il periodo feriale. Non di meno, però, è certo che l’art. 16 cit., a seguito della situazione di fatto descritta, sia funzionale a garantire il principio di effettività delle ferie ed il recupero delle energie psicofisiche del magistrato, non potendo e dovendo più il periodo feriale essere destinato anche alla attività di studio o di redazione.

L’intervento del Consiglio superiore della magistratura potrà dispiegarsi in tre distinte direzioni.

Le prime due riguardano la valutazione del mancato rispetto dei termini di deposito per la sospensione delle attività lavorative durante il periodo feriale. Tale considerazione attiene, da una parte, al profilo disciplinare e dall’altra a quello delle valutazioni di professionalità. La terza l’aspetto organizzativo in senso proprio.

Sotto il primo profilo l’Ufficio studi, nel citato parere, ha giustamente osservato che la materia in questione, rientrando nelle competenze della Sezione disciplinare del C.S.M., costituisce oggetto di attività giurisdizionale e non amministrativa, insuscettibili di prescrizioni interpretative da parte dell’organo di autogoverno. Ma se non è possibile fornire indicazioni in ordine all’integrazione delle fattispecie disciplinari, si può sicuramente intervenire con disposizioni che attengono agli obblighi del magistrato durante il periodo feriale, precisando che non è tenuto ad alcuna attività lavorativa e, in particolare di redazione dei provvedimenti. In relazione alle valutazioni di professionalità con distinta delibera di competenza di altra commissione dovrà formularsi l’ipotesi di modifica della normativa secondaria nella stessa direzione che si è appena indicata.

Il terzo profilo appartiene alla disciplina organizzativa, oggetto specifico della presente deliberazione.

Ebbene la prima traccia di lavoro è fornita dai precedenti di questo Consiglio superiore, sempre nell’ottica della mancata fissazione nei periodi prossimi a quello feriale, di adempienti i cui termini vengano a scadere durante le ferie del magistrato.

Si richiama la circolare n. 4697 dell’1 giugno 1979 che prevede: “in particolare, per quanto riguarda i provvedimenti per i quali sono previsti termini di deposito, i dirigenti degli uffici avranno cura di graduare convenientemente il calendario ed i ruoli delle udienze durante il mese di luglio in modo da consentire il deposito dei provvedimenti stessi prima dell’inizio del periodo feriale. Per i magistrati che siano impegnati durante il periodo ordinario di ferie il periodo feriale sarà determinato tenendo conto delle esigenze dei singoli uffici. Anche per detti magistrati comunque dovranno essere adottati accorgimenti organizzativi idonei a garantire il godimento di quarantacinque giorni di riposo pieno”.

E ancora la delibera n. 3341 del 24 aprile 1982, il C.S.M. ha sottolineato “il potere dovere dei Capi degli uffici di fissare le udienze anche nel periodo immediatamente precedente a quello di inizio delle ferie, purché non comportino una limitazione del pieno godimento del diritto alle ferie stesse”.

L’indicazione va ora riaffermata e precisata, nel quadro normativo descritto e con l’ulteriore precisazione della relazione di accompagnamento al decreto, che ribadisce l’effettività delle ferie e dunque impone l’assunzione da parte dei dirigenti di modalità di scansione del calendario giudiziario in modo da garantire che i magistrati non siano costretti ad espletare attività lavorative durante le ferie.

La concreta disciplina da apprestarsi ha effetti integrativi e di modifica della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, nella parte relativa al periodo feriale, ma con sostanziale valenza per tutti i periodi di ferie dei magistrati. Occorre dunque partire dal presupposto, da ribadire nella circolare ricognitiva delle ferie, che al magistrato in ferie non è richiesta alcuna attività lavorativa. Inoltre vanno idoneamente ed a tal fine programmate le udienze nei periodi immediatamente precedenti e successivi al periodo feriale.

Il godimento effettivo delle ferie richiede, infatti l’assenza di attività che comportino poi la redazione di provvedimenti i cui termini di deposito scadano nel periodo feriale. Allo stesso modo la necessaria attività di studio e preparazione preventiva dei processi giustificheranno una rimodulazione del calendario delle udienze nel periodo immediatamente successivo al periodo feriale stabilito dal Ministero della giustizia, al fine di evitare che detta attività venga compiuta nel periodo feriale. Del resto un calendario di udienze più flessibile, prima e dopo la pausa feriale, consentirà anche all’Avvocatura di poter gestire la fase a ridosso del periodo di sospensione dei termini feriali con maggiore disponibilità di tempo per predisporre gli atti in scadenza a ridosso del più breve periodo feriale.

Come opportunamente precisato dall’Ufficio Studi del CSM le misure di attuazione pratica devono tener conto della diversa articolazione del lavoro del magistrato in relazione alla funzione svolta, requirente o giudicante, ed al settore di assegnazione, penale o civile.

Mentre, infatti, per il giudice penale l’attività di incentra sul binomio udienza-sentenza, con lettura del dispositivo della decisione e successivo deposito il settore civile conosce accanto a questa tipologia, altra connessa non solo alla mancata lettura del dispositivo, ma anche svincolato dall’udienza in quanto agganciata a termini di deposito di atti di parte (art.190 c.p.c.).

A queste tipologie si aggiungono poi altri adempimenti di carattere urgente o del tutto peculiare (si pensi, per restare agli esempi dell’Ufficio studi, alla specificità degli adempimenti connessi all’esercizio delle funzioni in materia fallimentare, di sorveglianza o minorile).

Appare inopportuno addentrarsi un una specifica previsione casistica sempre inadeguata a prevedere tutte le ipotesi.

E’ sufficiente, al riguardo, stabilire un principio di cui occorre tener conto nella predisposizione delle misure organizzative da parte dei dirigenti degli uffici ovvero nella gestione del ruolo da parte del singolo giudice, così consentendo anche di rispettare l’autonomia delle differenti scelte, sviluppando e precisando quanto indicato nella citata circolare 4697 dell’1 giugno 1979. Occorre inoltre considerare tutelare e garantire l’espletamento delle attività urgenti che, però, qualora comportino provvedimenti con termini di deposito, devono essere assicurate mediante la predisposizione di opportuna turnazione (quali ad esempio: l’ufficio del giudice del lavoro, del giudice dell’esecuzione, del giudice fallimentare, del giudice tutelare, del giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare, del tribunale del riesame, del magistrato di sorveglianza).

Gli stessi principi, con gli opportuni adattamenti, vanno estesi ai magistrati che esercitano la funzione requirente e di legittimità.

Dunque, i dirigenti degli uffici giudiziari, sulla base delle indicazioni provenienti dal Consiglio superiore della magistratura dovranno predisporre misure organizzative utili a rendere effettiva la fruizione del periodo di ferie come determinato dal Ministero della giustizia.

In particolare deve innanzitutto disporsi:

1) Al fine di garantire l’effettività del godimento delle ferie, i Dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti in apposita riunione i magistrati dell’ufficio, programmeranno il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di luglio in modo da prevedere un congruo periodo per consentire il deposito dei provvedimenti e le ulteriori attività connesse prima dell’inizio del periodo feriale stabilito con decreto del Ministero della giustizia, nonché il calendario ed i ruoli delle udienze delle prima metà del mese di settembre in modo da consentire lo studio degli atti e la preparazione delle udienze. Ulteriori accorgimenti organizzativi dovranno essere previsti anche per i magistrati che godranno di parte delle loro ferie in periodi diversi da quello feriale;

2) i dirigenti degli uffici dovranno prevedere una tabella feriale conseguentemente più estesa che tenga conto delle determinazioni assunte in ordine alla disposizione precedente, nella quale scadenzare in ogni caso i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, in maniera tale da garantire l’effettività del godimento delle ferie anche ai magistrati che esercitino funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità (es. Gip, Procure, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc. );

3) occorre predisporre nell’ambito dei progetti tabellari e dei documenti organizzativi degli uffici requirenti, sentiti in apposita riunione i magistrati dell’ufficio, con provvedimento da trasmettere al Consiglio giudiziario ed al C.S.M. per l’approvazione, le misure organizzative idonee a garantire il recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne, da fruire tenendo conto delle esigenze dell’ufficio e della programmazione del lavoro del magistrato. Particolare rigore nell’assicurare tale recupero, dovrà essere assicurato ai magistrati del Pubblico ministero impegnati nei turni notturni (es. programmazione di un giorno di recupero delle energie chenon preveda l’espletamento di attività che richiedono la presenza in ufficio). In sede di prima attuazione di tale normativa i dirigenti degli uffici predisporranno entro 30 gg dalle presente circolare le relative variazioni tabellari o dei documenti organizzativi;

4) occorre prevedere, sia per giudici che per pubblici ministeri, che, tenuto conto della naturale flessibilità dell’orario di lavoro dei magistrati, il sabato impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati o attività urgenti ed indifferibili.Sulla base di tali considerazioniLetto l’art. 16 co. 4 D.L. n. 132 del 2014, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, il Consiglio superiore della magistratura delibera di:

a) prendere atto del decreto del Ministero della giustizia del 13 gennaio 2015 con il quale è fissata la sospensione feriale nel periodo dal 27 luglio al 2 settembre;

b) disporre che – al fine di garantire l’effettività del godimento delle ferie – i Dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti in apposita riunione i magistrati dell’ufficio, programmeranno il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di luglio in modo da prevedere un congruo periodo da destinare al deposito dei provvedimenti e alle ulteriori attività connesse prima dell’inizio del periodo feriale stabilito con decreto del Ministero della giustizia, nonché il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di settembre in modo da prevedere un congruo periodo da destinare allo studio degli atti e alla preparazione delle udienze. Ulteriori accorgimenti organizzativi dovranno essere previsti, per la stessa finalità, anche per i magistrati che godranno di parte delle loro ferie in periodi diversi da quello feriale, tenendo conto delle esigenze dell’ufficio;

c) disporre che i dirigenti degli uffici dovranno prevedere una tabella feriale conseguentemente più estesa in ragione delle determinazioni assunte per effetto di quanto indicato nella lettera precedente. I dirigenti dovranno in tale periodo scadenzare i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed iprovvedimenti urgenti ed indifferibili, in maniera tale da garantire l’effettività delgodimento delle ferie anche per i magistrati che esercitino funzioni naturalmenteconnesse con le urgenze ed i turni di reperibilità (es. Gip, Procure, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc. );

d) richiedere ai dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti di predisporre nell’ambito dei progetti tabellari e dei documenti organizzativi degli uffici requirenti, sentiti in apposita riunione i magistrati dell’ufficio, con provvedimento immediatamente esecutivo da trasmettere al Consiglio giudiziario ed al C.S.M. e sottoposto ad approvazione in caso di osservazioni, le misure organizzative idonee a garantire il recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne, da fruire tenendo conto delle esigenze dell’ufficio e della programmazione del lavoro del magistrato. In sede di prima attuazione di tale normativa i dirigenti degli uffici predisporranno entro 30 gg. dalla presente circolare le relative variazioni tabellari o dei documenti organizzativi;

e) evidenziare, sia per i giudici che per i pubblici ministeri, che la giornata del sabato impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti sopravvenute ed indifferibili;

Risulta conseguentemente modificato l’art. 12 della “Circolare sulla formazione delle tabelle diorganizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016”

12. – Periodo feriale

12.1 – I dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte di appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale, rispettivamente per ogni anno, entro il 20 aprile 2014, 2 maggio 2015 e il 20 aprile 2016.

12.2 – Nella redazione del prospetto deve tenersi conto della specifica programmazione del calendario delle udienze in concreto attuato nel mese di luglio e di settembre e del congruo ed ulteriore periodo stabilito dai dirigenti degli uffici prima e dopo il periodo feriale per assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie, determinando anche per tali periodi i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze, le attività e l’emissione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili.

e devono essere osservati i seguenti criteri:

a) va evitata, salve particolari e motivate esigenze, una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana;

b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati ed assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale; per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dal paragrafo 39.4, 39.5 e 39.6;

c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurarela funzionalità dell’ufficio;

d) i prospetti devono indicare, altresì, i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati ad espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.

12.3 – Il Presidente della Corte di appello, ricevute le proposte indicate al paragrafo 12.1, elabora i prospetti feriali. Si applica la procedura prevista per la formulazione della proposta tabellare; ma il prospetto diviene provvisoriamente esecutivo dopo il parere favorevole del Consiglio giudiziario.I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, devono pervenire al Consiglio superiore della magistratura entro il 10 maggio di ciascun anno ed entro il 20 maggio per il solo anno 2015.

12.4. – Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi del par. 12.2, lett. d).

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