Adozione in casi particolari – Consenso dei genitori

Abstract

CLASSIFICAZIONE

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI — ASSENSO DEI GENITORI – EFFICACIA PRECLUSIVA – LIMITI IN CASO DI ACCERTATA DISGREGAZIONE DEL CONTESTO FAMILIARE D’ORIGINE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione,art. 29, 30

Convenzione EDU,art. 8;

Cod. civ.,art. 155, 317-bis

Legge 4 maggio 1983, n. 184,art. 44, 45, 56

SENTENZA SEGNALATA

Cass. civ., Sez. I, sentenza 16.7.2018, n. 18827

Abstract.

La I sezione civile (sentenza n. 18827 del 16/7/2018), esaminando il ricorso proposto da due affidatari che avevano richiesto pronunciarsi l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, 1° comma, lett. d) della l. n. 184 del 1983, ha affermato il principio per cui il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dell’art. 46, 2° comma della l. n. 184 del 1983, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore, in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore stesso.

1. Il ricorso esaminato da Cass. 18827 del 2018 era stato proposto dai genitori affidatari di un minore avverso il rigetto della domanda di adozione formulata ai sensi dell’art. 44, 1° comma, lett. d) della l. n. 184 del 1983, in ragione del dissenso manifestato dalla madre.

La I sezione si è confrontata con il precedente rappresentato da Cass. 21 settembre 2015, n. 18575, secondo la quale l’efficacia preclusiva, ai sensi dell’art. 46, 2° comma, della l. n. 184 del 1983, del dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, trova la sua ragion d’essere nella comunanza di vita e nella conseguente conoscenza, da parte del genitore stesso, degli interessi e delle esigenze del minore. La sentenza in rassegna precisa che, nel precedente del 2015, la madre non aveva mai instaurato un rapporto con la minore, mentre, nel caso di specie, la madre naturale non si era mai completamente disinteressata del figlio, nonostante fosse emersa una condotta della coppia dei richiedenti l’adozione non conforme allo spirito dell’affidamento. Soprattutto la sentenza aggiunge che il riferimento in Cass. 18575 del 2015 al requisito della convivenza tra genitore e minore, quale elemento caratterizzante “di regola” il concreto esercizio del rapporto affettivo, pareva porsi in contrasto con le indicazioni di Cass. 10 maggio 2011, n. 10265, che invece ha sostenuto la necessità di una verifica in concreto delle reali e qualificanti modalità di svolgimento delle relazioni tra genitore e minore, anche se non conviventi.

2. Nel percorso motivazionale, va segnalato, al fine di valorizzare la centralità del modo effettivo di atteggiarsi della relazione tra genitore titolare della potestà (oggi, responsabilità) genitoriale e il minore, il richiamo alla giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo (cfr. Wagner c. Lussemburgo, 28 giugno 2007; Schneider v. Germany, 15 settembre 2011, c. 17080/7), secondo la quale, per vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, si devono intendere non solo i vincoli formali di genitorialità e parentela, ma, ancor prima, le relazioni di fatto esistenti, intese come ambiente familiare che soddisfa i bisogni esistenziali del minore; e alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 18 febbraio 1988, n. 182) che ha colto la rilevanza del dissenso manifestata dal genitore proprio nella conservazione della compagine familiare e della società coniugale effettivamente vissute (art. 29 e 30 Cost.)

3.Nella prospettiva di Cass. 18827 del 2018, pertanto, il dato centrale non è rappresentato dal mero profilo del dissenso – e sotto questo aspetto si coglie il significato della correzione della motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 384, ult. co., cod. proc. civ. – ma dall’accertamento delle caratteristiche della relazione tra genitore e minore, idonee a disvelare il fondamento umano giustificativo della rilevanza del dissenso espresso.