Articolo 5

1. L’Assemblea, salvo gravi ragioni di differimento, è convocata almeno tre volte all’anno per deliberare in ordine agli indirizzi generali dell’azione del Gruppo: il Comitato di Coordinamento ne fissa la data e gli altri punti all’ordine del giorno.

2. L’Assemblea è, inoltre, convocata prima di ogni Assemblea Generale dell’Associazione Nazionale Magistrati e ogni volta che il Comitato di Coordinamento o la Direzione nazionale ne ravvisino l’opportunità.

3. L’Assemblea è, infine, convocata su richiesta di cinquanta iscritti o di almeno due Assemblee Sezionali. La richiesta va in tal caso diretta alla Direzione Nazionale con l’indicazione dell’ordine del giorno; la Direzione Nazionale ha l’obbligo di fissare l’Assemblea, da tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il Presidente dell’Assemblea è eletto a maggioranza dei presenti.

5. La partecipazione all’Assemblea può avvenire anche mediante voto delegato, con sistemi di videoconferenza e voto telematico, come da regolamento.1 I delegati rappresentano i voti riportati nelle Assemblee all’uopo convocate nel capoluogo del distretto e nei capoluoghi dei circondari del distretto, senza differimento per le votazioni. Essi comunque non possono rappresentare più di cinque voti. l soci cui siano state conferite deleghe nelle assemblee sottosezionali, eventualmente convocate nei circondari dei distretti, possono a loro volta nelle assemblee sezionali far confluire su altri soci tali deleghe, fermo restando il limite massimo di cinque deleghe complessive per ciascun delegato. Le deleghe rilasciate in eccesso non sono valide.

6. Salvo particolari ragioni di urgenza, le riunioni dell’Assemblea devono essere precedute dalle Assemblee sezionali, che deliberano sui punti dell’ordine del giorno dell’Assemblea stessa.