CEDU : Mancanza sindacato giurisdizionale perquisizioni PM

Corte e.d.u., Sez. I, 27 settembre 2018 (n. 52278/2011) – ric. B… c. Italia

[CLASSIFICAZIONE]

Diritto al rispetto della vita privata – Perquisizione – Ricorso giurisdizionale – Assenza – Violazione – Sussistenza

[RIFERIMENTI NORMATIVI]

Convenzione EDU, art. 8

Cod. proc. pen., art. 247, 257

[SENTENZA SEGNALATA]

Corte e.d.u., Sez. I, 27 settembre 2018 (n. 52278/2011) – ric. ……. c. Italia

Abstract.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza in esame, ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 8 della Convenzione in una vicenda in cui il ricorrente, destinatario di una perquisizione disposta dal Pubblico Ministero, non seguita da alcun sequestro, non aveva avuto la possibilità di ottenere né ex ante né a posteriori un sindacato giurisdizionale sulla sussistenza dei presupposti giustificativi della misura.

1. I fatti.

La vicenda esaminata dalla Corte scaturisce dal ricorso proposto da un cittadino italiano e tedesco, il sig. ……, che vive a Monaco ed è iscritto nel registro degli italiani residenti all’estero. Il ……. nel 2010 è stato sottoposto sia ad un procedimento amministrativo che ad indagini preliminari, perché sospettato di avere sostanzialmente conservato la residenza in Italia e di avere evaso l’IVA e l’imposta sui redditi.

In particolare, nel luglio del 2010, nell’ambito della procedura amministrativa, la Guardia di Finanza era stata autorizzata dalla Procura di Mantova ad accedere alla casa italiana del signor ……. per cercare prove. Il 13 luglio 2010, gli agenti della Guardia di Finanza si erano recati sul posto, senza trovare il…… Successivamente, lo stesso giorno, la Procura della Repubblica aveva disposto la perquisizione finalizzata alla ricerca e al sequestro di documenti contabili e qualsiasi altro documento pertinente al reato di evasione fiscale. La perquisizione aveva dato esito negativo.

Il procedimento a carico del …… era stato archiviato ed era stata definita anche la sua posizione sul piano amministrativo, in quanto il primo aveva dimostrato che risiedeva principalmente in Germania.

Il ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione dal ……, che aveva denunciato l’illegittimità della ricerca è stato dichiarato inammissibile.

2. Il ricorso e la valutazione della Corte.

La Corte, dinanzi alla quale era stata denunciata la violazione dell’art. 8 della Convenzione, ha ritenuto che la ricerca in questione avesse rappresentato un’ingerenza delle autorità pubbliche nel diritto alla vita privata del Brazzi. Siffatta ingerenza, rileva la Corte, riposa su una base giuridica interna sufficientemente accessibile, prevedibile e coerente con il principio dello Stato di diritto, costituita dagli artt. 247 e ss., cod. proc. pen., talché non si pone alcun problema in termini di accessibilità e prevedibilità.

La Corte ha proseguito osservando che la perquisizione era stata disposta in uno stadio particolarmente precoce delle indagini preliminari, aggiungendo che una ricerca di questo tipo dovrebbe essere circondata da adeguate e sufficienti garanzie per evitare che le autorità acquisiscano elementi rilevanti a carico di persone che non sono ancora state identificate come sospettate di aver commesso un reato.

A tal proposito la Corte cita un proprio precedente (Modestou c. Grèce, n. 51693/13, § 44, 16 marzo 2017), che, letto nella sua interezza, ha un contenuto più complesso di quanto il brano della motivazione citato potrebbe far pensare.

La Corte europea, in definitiva, non nega affatto l’effetto a sorpresa delle perquisizioni, perché riconosce che esso si correla ad un’esigenza di raccolta delle prove e, in definitiva, di garantire la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati (art. 8, par. 2 della Convenzione).

Ciò che appare alla Corte sproporzionata, rispetto al diritto al rispetto della vita privata, è, sul piano dei presupposti, la perquisizione priva di fondate basi fattuali che giustifichino l’ingerenza nella vita privata altrui (ciò che, nel nostro sistema, è appunto evitato attraverso le puntualizzazioni di cui all’art. 247 cod. proc. pen.) e, sul piano processuale, l’esistenza di rimedi che consentano a chi la perquisizione abbia subito di ottenere il sindacato giurisdizionale, ex ante o ex post,s u tali presupposti.

Tornando al caso ……., la Corte di Strasburgo rileva che l’art. 247 cod. proc. pen. non si accompagna ad un controllo giurisdizionale anteriore.

Tuttavia, ricorda anche che, secondo la propria giurisprudenza, l’assenza di un controllo giurisdizionale precedente può essere compensato dall’attuazione di un controllo giudiziario ex postdella legalità e necessità della misura, che consenta alle persone interessate di ottenere: a) il controllo, in fatto e in diritto, dell’atto impugnato e della sua esecuzione e, nel caso che l’operazione ritenuta irregolare abbia già avuto luogo, b) un’adeguata riparazione, destinata a comprendere anche l’esclusione delle prove dal processo.

Nel caso di specie, tuttavia, in cui la ricerca era stata vana, il……., pur avendo conseguito il risultato dell’archiviazione del procedimento, non aveva potuto ottenere un riesame della misura in questione dal momento che il rimedio specifico di cui all’articolo 257 cod. proc. civ. è possibile solo dove la perquisizione sia stata seguita da un sequestro.

Secondo la Corte, quindi, in assenza di un previo controllo giurisdizionale o di un’efficace controllo a posteriori la misura di istruzione contestata, le garanzie procedurali previste dalla legge italiana non erano state sufficienti a prevenire il rischio di abuso di potere da parte delle autorità coinvolte nelle indagini.

Nella motivazione della sentenza si legge anche, al par. 49, con riferimento alla possibilità per il ricorrente di valersi dell’azione risarcitoria prevista dalla l. n. 117 del 1988, che: a) l’utilizzo di tale rimedio comportava l’onere per lo stesso di dimostrare il dolo o la colpa grave delle Autorità; b) che lo Stato italiano non aveva dimostrato che, in circostanze simili a quelle del caso di specie, tale azione fosse stata esercitata con successo.

3 La sentenza in esame, proprio perché riguarda casi di perquisizione negativa, non pone alcun problema di utilizzabilità di risultati probatori acquisiti.

Essa pone il problema di individuare la sede processuale, nella quale il destinatario della perquisizione possa ottenere il sindacato, da parte dell’autorità giurisdizionale, della sussistenza dei presupposti di legittimità della disposta interferenza nella sua vita privata.