CEDU – Protratta inesecuzione sequestro preventivo penale immobile abusivamente occupato

[CLASSIFICAZIONE]

OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI – SEQUESTRO PREVENTIVO PENALE – ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE – INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL GIUSTO PROCESSO E DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ – RESPONSABILITÀ – RISARCIMENTO DEL DANNO MATERIALE E MORALE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELLA P.A. – AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA LOCALE – PREFETTO – ATTRIBUZIONI – PUBBLICA SICUREZZA (DISPONIBILITÀ DELLA FORZA PUBBLICA).

[RIFERIMENTI NORMATIVI]

Costituzione della Repubblica, art. 42

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 6, co. 1

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Protocollo addizionale n. 1, art. 1

Codice di procedura penale, art. 321

Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con modif. in l. 18 aprile 2017, n. 48, art. 11

[SENTENZA SEGNALATA]

Corte europea dei diritti dell’Uomo 13/12/2018, I sez.,Casa di Cura Villa Fiorita srl c/ Italia (ric. n. 67944/13)

Abstract

La protratta inesecuzione di un provvedimento giurisdizionale integra violazione del principio dell’indispensabilità della concreta ed effettiva tutela esecutiva e del diritto di proprietà anche quando si confronta con esigenze di ordine pubblico, dando luogo a danno materiale e morale, il primo dei quali risarcibile con azione dinanzi ai giudici nazionali ed il secondo direttamente liquidato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nella specie, il sequestro preventivo penale – concesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma – di un intero stabile di circa mq 8000, abusivamente occupato da circa centocinquanta persone organizzate in un “Movimento lotta per la casa”, molte delle quali avevano pure trasformato gli immobili, è rimasto per diversi anni non eseguito dalla forza pubblica per anni, per di più nonostante reiterati solleciti della società proprietaria parte lesa ed un ricorso al giudice amministrativo, avendo il Prefetto addotto la necessità di salvaguardare l’ordine pubblico e le esigenze delle persone vulnerabili coinvolte e così di attendere a tempo indeterminato che il Comune fornisse soluzioni abitative alternative.

1. La vicenda processuale riguarda il ricorso della s.r.l. Casa di Cura Villa Fiorita, proprietaria di un fabbricato di circa 8.000 mq in Roma, adibito per circa quarant’anni a clinica in virtù di convenzione con l’Ospedale pubblico S. Filippo Neri, occupato con la forza, quasi un anno dopo la cessazione dell’attività, da un centinaio di persone il 06/12/2012: le denunce della parte lesa al Procuratore della Repubblica si susseguirono finché fu accolta la sua istanza di sequestro preventivo il 09/08/2013, risultando essere diretta la gestione dell’occupazione – riferita ad un movimento di lotta per la casa – da un gruppo di individui a scopo di lucro, implicante la modifica dei locali e l’installazione di inferriate ad impedirvi l’accesso, tanto da configurare il delitto p. e p. dall’art. 633 cod. pen. con pregiudizio rilevante per la parte lesa.

Fu delegata la DIGOS, che a sua volta investì il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la prefettura di Roma, solo dopo un anno presentando un rapporto che inserì la vicenda in quella di numerosi cosiddetti movimenti per la casa e che sottolineò la necessità di pianificare gli sfratti a tutela dell’ordine pubblico e delle esigenze delle persone vulnerabili coinvolte, soprassedendo all’esecuzione del sequestro in difetto delle soluzioni abitative alternative attese dal Comune di Roma; e il Prefetto, convenuto dinanzi al TAR e nuovamente compulsato, rispose che, in assenza di queste e per di più adducendo la carenza di un ordine di un tribunale, non avrebbe eseguito lo sfratto, mentre alla proprietaria furono notificate pure ingiunzioni di pagamento di consumi di energia elettrica e di tributi per il periodo della patita occupazione.

2. Il ricorso alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo prospetta la violazione degli artt. 6, § 1, della Convenzione e dell’art. 1 del Protocollo 1, per la mancata esecuzione del provvedimento di sequestro del 09/08/2012 ed il mancato rispetto delle sue proprietà derivante dalla protrazione della privazione illecita del possesso di quelle; e, tra le eccezioni preliminari, il Governo italiano addossa quella basata sul biennio atteso prima di adire il tribunale amministrativo e, comunque, invoca il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, sulla tutela offerta ai proprietari dei beni occupati.

3. La Corte europea esclude una negligenza della ricorrente nell’attivazione dei rimedi interni e la sufficienza del rimedio risarcitorio, ribadendo che spetta all’autorità di agire, una volta compulsata con l’adduzione della perpetrazione di un illecito; mentre sottolinea come il Governo italiano non abbia indicato come la nuova normativa del 2017 possa offrire una effettiva e concreta tutela dei diritti derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

Nel merito, è ribadito (richiamate la nota pronuncia Hornsby c/ Grecia del 19/03/1997 e la giurisprudenza successiva, fino a 29/11/2016, Grande Camera, in causa Parrocchia greco-cattolica Lupeni e altri c/ Romania) che il diritto all’esecuzione di una decisione giudiziaria costituisce uno degli aspetti del diritto di accesso a un tribunale, restando altrimenti illusorio il diritto a un tribunale se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti.

4. E, se una certa tolleranza nei tempi di concreta esecuzione può ammettersi, i fondamentali diritti della Convenzione sono violati in caso di ritardo eccessivo e deve reputarsi limitata in presenza di problemi di ordine pubblico, comunque da contenersi ad ipotesi eccezionali, spettando a ciascuno Stato contraente dotarsi di uno strumentario giuridico adeguato e sufficiente per assicurare il rispetto degli obblighi positivi posti a suo carico. Pure riconoscendo che le motivazioni di ordine sociale e i timori relativi al rischio di problemi di ordine pubblico potessero giustificare nel caso di specie delle difficoltà di esecuzione e un ritardo nella liberazione dei locali, è tuttavia ingiustificata l’inerzia totale e prolungata per oltre cinque anni delle autorità italiane: del resto, neppure una mancanza di risorse può costituire di per sé una giustificazione accettabile per la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria (richiamate Bourdov c/ Russia, n. 59498/00, § 35; Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, § 90) e nemmeno per l’assenza di nuovi alloggi (Prodan c/ Moldavia, n. 49806/99, § 53).

5. Quanto alla violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1, la Corte rammenta poi che tale norma esige anche misure positive di tutela, in particolare laddove sussista un legame diretto tra le misure che un ricorrente potrebbe legittimamente attendersi dalle autorità e il godimento effettivo da parte di quest’ultimo dei suoi beni (Öneryildiz c/ Turchia [GC], n. 48939/99, § 134) e comunque esigendo la preminenza del diritto – che è uno dei principi fondamentali di una società democratica e che è inerente a tutti gli articoli della Convenzione –  che sia sanzionato uno Stato che si sia rifiutato di eseguire o di far eseguire una decisione giudiziaria (Matheus c/ Francia, 31 marzo 2005, n. 62740/00, § 70). E sottolinea come sia stato, nella specie, negato alla parte lesa anche l’accesso ai dati delle persone abusivamente occupanti, nonché omesso ogni serio tentativo di soluzione abitativa per gli occupanti.

6. Significativamente, la Corte europea non provvede a liquidare direttamente il danno patrimoniale, richiesto in almeno € 9.517.000 (in misura pari all’affitto che avrebbe potuto ritrarre per i cinque anni di abusiva occupazione), non solo per la difficoltà di determinare i redditi da locazione, ma anche perché i giudici nazionali sarebbero stati nella posizione migliore per giudicare sulla domanda risarcitoria; e riconosce i soli danni morali, in € 20.000

7. Sull’argomento è intervenuta, già segnalata, questa Corte con sentenza 04/10/2018, n. 24198, in un caso singolarmente analogo (protrazione per sei anni di inesecuzione del provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato vi aut clam) affermando il principio per il quale non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento dell’Autorità giudiziaria – a maggior ragione quando lo stesso abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU -, con la conseguenza che l’inosservanza, da parte dell’autorità amministrativa, del dovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare i mezzi per l’attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra una condotta colposa generatrice di responsabilità.