Entro il 20 luglio 2024 il CSM dovrà adottare la nuova circolare sulle valutazioni di professionalità , in attuazione della riforma Cartabia.
Le nuove regole dovranno essere improntate alla trasparenza e alla valorizzazione del merito.
La normativa primaria introduce, tra le altre cose, le cd. pagelle, deputate a evidenziare la capacita del magistrato di organizzare il proprio lavoro, mediante l’utilizzo dei giudizi di “discreto”, “buono” e “ottimo”, nonché il concetto di “gravi anomalie” rispetto agli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio. Ben consapevoli dell’esigenza di garantire un sistema di valutazione della professionalità dei magistrati quanto piu aderente possibile alla realta dei fatti, non possiamo non evidenziare alcuni rischi connessi alle novita introdotte. Le pagelle non hanno incidenza rispetto all’esito della valutazione di professionalità , costituendo mere specificazioni del giudizio positivo di professionalità . E facile, quindi, prevedere che le pagelle, non rilevando rispetto all’esito della valutazione di professionalità , potranno essere utilizzate per la motivazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, anche alla luce del nuovo art. 46 octies co. 4 d.lgs. 160/2006.
E’ così concreto il rischio di un’ulteriore distorsione verticistica della magistratura, con la prevedibile formazione di una “magistratura degli ottimi” incanalata verso l’assunzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, e l’accentuazione del fenomeno delle carriere parallele all’interno dell’ordine giudiziario.
Ulteriore criticità è rappresentata dalla mancata precisazione, nel testo normativo, dei criteri in base ai quali devono essere espressi i giudizi di discreto, buono, ottimo. A tal riguardo e necessario che il Csm preveda nella circolare criteri significativi, oggettivi e predeterminati che riempiano di contenuto i parametri sopra indicati, evitando derive produttivistiche improntate al solo dato quantitativo.
Dovranno altresì essere sterilizzati rischi di disparita di valutazione conseguenti alla variegata realtà degli uffici giudiziari italiani, con correttivi che tengano conto del flusso degli affari, delle pendenze dei ruoli, della situazione dell’organico. Più in generale e importante che nella redazione dei rapporti dei dirigenti degli uffici e dei consigli giudiziari siano garantiti criteri uniformi su tutto il territorio nazionale attraverso un incisivo esercizio del compito assegnato al Csm dal decreto legislativo 44/2024. Il decreto legislativo 44/2024 non determina poi l’organo competente a formulare il giudizio “discreto, buono, ottimo”.
In tale contesto appare auspicabile che il Csm assegni al Consiglio giudiziario il compito di rendere il giudizio in questione, in un’ottica di garanzia e di salvaguardia dell’autonomia interna del magistrato.
Depone, in tal senso, il dato letterale dell’art. 11, co. 3, del decreto legislativo 160/2006, come da ultimo riformato. Tale disposizione sancisce infatti che il Csm disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari e i parametri per consentire l’omogeneità delle valutazioni. In particolare, il Csm disciplina: … e) i criteri per articolare il giudizio positivo nelle ulteriori valutazioni di discreto, buono, ottimo. L’espressione della pagella spetta quindi al Consiglio giudiziario nella cornice dei criteri fissati dal Csm.
Quanto alle gravi anomalie concernenti l’esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio, compito del Csm sara quello di disegnare un sistema che, nel consentire di evidenziare le patologie, preservi il principio costituzionale secondo il quale i magistrati si distinguono solo per funzioni, scongiurando i rischi di conformismo giudiziario dannosi altresì per la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, che si nutre fisiologicamente della dialettica dei giudici di merito. Un modello verticistico di giustizia si pone agli antipodi con i principi costituzionali che assicurano un potere giudiziario diffuso.
Sarà necessario, altresì , scongiurare che le nuove regole sulle valutazioni determinino un corto circuito nel sistema processuale delle impugnazioni, finendo per attribuire al CSM un indebito ruolo “paragiurisdizionale” di rivalutazione del contenuto dei provvedimenti giudiziari.
Gli effetti distorsivi potranno essere neutralizzati solo attraverso una tipizzazione rigida dei parametri e la fissazione di una soglia percentuale – con un range di scostamento anche parametrato alla sezione di appartenenza – significativa in entrambi i casi previsti dal nuovo art. 11 co. 2 lett. a) del decreto legislativo 160/2006, ancorando la rilevanza delle gravi anomalie alle ipotesi che assumono rilevanza disciplinare.
Documento adottato dalla Direzione Nazionale di Unicost all’incontro tenutosi a Catania in data 4 maggio 2024.