Contributo per il programma elettorale di Enrico Infante – Sostituto procuratore della Repubblica Foggia

POSSIBILI LINEE PROGRAMMATICHE UPC SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE PROCURE IN VISTA DELLE PROSSIME ELEZIONI PER IL CDC DELL'ANM

Elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo Centrale 6, 7, 8 marzo 2016

POSSIBILI LINEE PROGRAMMATICHE UPC SULL’ORGANIZZAZIONE DELLE PROCURE IN VISTA DELLE PROSSIME ELEZIONI PER IL CDC DELL’ANM

Nella piena condivisione dei contributi già inviati e fatti circolare tra noi, e nello specifico penso all’ottimo intervento di Antonio SANGERMANO, in una prospettiva di complementarità con tale proposta, penso si debba porre l’accento non solo sull’esigenza della migliore individuazione possibile del Dirigente l’ufficio requirente, e cioè della figura cui demandare il compito di fornire una lettura costituzionalmente conforme della gerarchia organizzativa che il d.lgs.106 del 2006 configura, ma  che occorra pure che l’ANM ri-proponga con forza il tema di una riconquista dell’autonomia interna del magistrato-sostituto procuratore. Un gruppo associativo come UpC, che è anche l’erede di Terzo Potere, e cioè di chi per primo ha valorizzato le esigenze di quella che una volta era definita la magistratura bassa  in contrapposizione alla magistratura alta costituita dalla dirigenza giudiziaria, deve in ciò rinvenire uno dei suoi contrassegni distintivi.

Questo è un obiettivo che ci deve caratterizzare e rispetto al quale l’ANM  – e UpC in sede di programma elettorale per il CdC – deve esplorare tutte le vie percorribili di fronte ad un panorama normativo primario non agevole e ad una volontà della classe politica che certo non è desiderosa di tornare al quadro ante-riforma Castelli-Mastella. Il che significa che, se è certo che bisognerà diuturnamente insistere con l’interlocutore istituzionale affinché si dia luogo al ripristino della normativa che era una volta posta dall’art.7 ter Ordinamento penitenziario, vi deve essere la consapevolezza dell’improbabilità di conseguire nei prossimi anni tale riforma legislativa. Tutto ciò impone che si battano anche altre strade, ed in primis  quella di una disciplina paranormativa del CSM che massimizzi il principio costituzionale per cui autonomia e indipendenza della magistratura significano pure autonomia e indipendenza del singolo magistrato inquirente.

Bisogna cioè proseguire sull’itinerario che hanno inaugurato le circolari CSM del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009, via che pure troppo timidamente è stata percorsa da tali due deliberati. Si deve riconoscere che il quadro tracciato da dette risoluzioni non ha conseguito un punto ragionevole di equilibrio, verosimilmente per l’opposizione di una componente istituzionale e consiliare non certo riconducibile a quella di estrazione togata.      

Come andare oltre le due circolari, nell’auspicata stesura di uno Statuto del PM? Di seguito si articolano quattro suggerimenti basati su una ricostruzione del quadro normativo vigente, facendo peraltro riferimento ad un complesso di norme, anche costituzionali,ulterioria quelle in tema di autonomia e indipendenza dei magistrati. Si cercherà poi di indicare il veicolo attraverso il quale il CSM potrebbe de facto vincolare i Dirigenti degli uffici inquirenti al rispetto della predetta interpretazione. L’ANM, e UpC quale prima promotrice di tale linea d’azione, dovrebbero impegnarsi affinché tale modello sia fatto proprio dall’organo di autogoverno e vigilare sulla sua tenuta nella prassi.

In prima battuta andrà chiarito che i poteri organizzativi del Procuratore, ad esempio in tema di protocolli investigativi, non gli consentono di escludere un determinato mezzo investigativo per categorie astratte di  reati (ad es. vietando le intercettazioni per delitti con pena massima inferiore a otto anni o preposti alla tutela del patrimonio o in tema di contrabbando)o per situazioni tipo (ad esempio precludendo la possibilità di intercettare per furti a meno che gli stessi siano connessi ad una fattispecie associativa o qualora abbiano ad oggetto beni che superano un determinato valore), e ciò in quanto i criteri generali per l’operatività di detti mezzi investigativi sono posti dalla legge processuale penale, le cui esigenze di tassatività e di riserva di legge – costituzionalmente imposte ex artt.13, 25 e 27 Cost. – stanno a significare che la disciplina legale non può essere integrata da fonti secondarie. Gli atti organizzativi del Procuratore non possono allora infirmare la disciplina primaria.      

Un’argomentazione analoga a quella sopra esposta vale per le misure cautelari coercitive della libertà personale: i provvedimenti del Dirigente non possono privare il singolo Sostituto della possibilità di richiederle per categorie di reati, per situazioni-tipo o per figure-soggettive predeterminate in via astratta e generale (ad esempio prevedendo che la custodia in carcere possa essere domandata solo per i recidivi nel caso di delitti puniti con pena non superiore a 10 anni). Se così facesse, il Procuratore detterebbe delle vere e proprie norme integrative di quelle poste dalla legge processuale penale, e con ciò violerebbe non solo la gerarchia delle fonti, ma soprattutto i principi costituzionali di riserva di legge e di tassatività delle previsioni legali in tema di libertà personale. L’assenso del Procuratore ex art.3 d.lgs. 106 del 2006, in questa prospettiva, deve esser reputato legittimo unicamente se giustificato dalle peculiarità del caso concreto, e il suo dissenso dovrà essere di conseguenza motivato al fine di verificare se una plausibile giustificazione di tal tipo ricorra.    

Proprio la disciplina espressamente dettata dal Legislatore in tema di assenso sulle richieste di misure cautelari costituisce il fondamento dell’interpretazione per cui nessun altro atto del Sostituto (richiesta di intercettazioni, proroghe, archiviazione, ecc…) può essere impedito dal Procuratore in assenza di una motivata revoca dell’assegnazione del procedimento. Il singolo Sostituto non è un semplice funzionario della P.A., e la sua autonomia intellettuale e morale fanno sì che egli non possa esser costretto a continuare a gestire un procedimento allorquando uno snodo fondamentale dello stesso sia stato deciso in spregio alla sua valutazione tecno-giuridica.  Questa via di fuga è in realtà già delineata dal combinato disposto della circolare CSM del 12 luglio 2007 e della riposta CSM a quesito del 4 novembre 2015 sulla proroga delle intercettazioni, ma esse dovrebbe essere a chiare lettere scolpita in quello Statuto del PM di cui UpC dovrebbe farsi promotrice.

Nelle Procure dovrebbe essere doveroso ripartire l’attività giudiziaria – fatta eccezione per gli uffici di piccolissime dimensioni – per sezioni o dipartimenti specializzati e con criteri predeterminati di assegnazione degli affari. La base legale di tale previsione potrebbe rinvenirsi nell’art.19 d.lgs.160 del 2006 che, nel sancire il divieto di permanenza ultradecennale per chi ricopre la medesima posizione tabellare o svolge le stesse funzioni, non distingue tra magistrati giudicanti o requirenti. L’unica via per osservare tale precetto è allora quella della creazione di dipartimenti specializzati per materie omogenee, il che richiede la predeterminazione dei criteri di assegnazione dei procedimenti. Quanto poi all’individuazione dei Sostituti da assegnare alle varie sezioni specializzate, per neutralizzare il pericolo di degenerazione verticistica e il crearsi di linee di frattura tra gruppi di magistrati, occorrerà affermare il principio dell’assegnazione a domanda e, in caso di istanze in eccesso, prevedere che parametro decisivo sia quello dell’anzianità, salvo motivate ed eccezionali deroghe.

Quale lo strumento che renda tale ricostruzione del quadro normativo il diritto vivente che informi l’organizzazione delle Procure?

A noi pare che unica via percorribile sia la chiara statuizione – da parte del CSM in sede di approvazione dell’auspicato Statuto del PM e di modifica del T.U. sulla Dirigenza – che l’osservanza di tali criteri è condicio sine qua non per il conferimento di incarichi direttivi  e per la relativa conferma. L’ANM tanto dovrebbe richiedere e UpC dovrebbe essere il massimo promotore di tale linea d’azione. 

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