Corte EDU 13.6.2017 – Ne bis in idem

Corte EDU, Sez. IV, 13 giugno 2017, Šimkus c. Lituania

La Corte europea dei diritti dell’uomo si è di nuovo pronunciata sul tema del ne bis in idem, in un caso in cui il ricorrente lamentava di essere stato sottoposto ad un processo penale dopo che gli era stata inflitta una sanzione amministrativa per il medesimo fatto posto a fondamento dell’accusa, in violazione dell’art. 4, Prot. 7 CEDU. Lamentava, in particolare, di essere stato sanzionato in via amministrativa per fatti illeciti legati a condotte di “hooliganismo”, avendo oltraggiato e minacciato di morte due agenti di polizia giudiziaria che sorvegliavano il suo complice all’interno di un ospedale, ove era stato condotto a seguito di un arresto. Le sanzioni erano divenute definitive in quanto non oggetto di impugnazione. In seguito, l’autorità giudiziaria aveva avviato nei suoi confronti un procedimento penale (per reati di minaccia, ostacolo alla giustizia, disturbo della quiete e dell’ordine pubblico, nonché oltraggio a pubblico ufficiale), basandosi sui medesimi fatti. Tale processo si era concluso,  nonostante l’eccezione di bis in idem fosse stata ritualmente formulata dal ricorrente, con una pronuncia dichiarativa della prescrizione da parte del Tribunale di Jurbarkas. La Corte EDU ha ritenuto violato l’art. 4, Prot. 7 C.e.d.u., poiché le due procedure vertevano essenzialmente sul medesimo fatto, ossia la condotta tenuta dal ricorrente nell’insultare e minacciare persone all’interno di un ospedale, senza assegnare alcun rilievo al fatto che si verteva in ipotesi di concorso formale tra l’illecito amministrativo (“hooliganismo”) previsto dalla legge lituana e gli illeciti penali commessi nei confronti dei su indicati pubblici ufficiali, anche se posti in essere nel medesimo contesto spazio-temporale. La Corte ha stabilito, inoltre, che il fatto penalmente rilevante, anche se più ampio, assorbiva completamente quello oggetto dell’infrazione amministrativa e l’uno non conteneva nessun elemento aggiuntivo rispetto all’altro. La Corte, infine, ha evidenziato che la Costituzione lituana prevede espressamente il divieto di bis in idem e che, secondo una pronuncia della sua Corte costituzionale, risalente al 10 novembre 2005, esso va interpretato nel senso di vietare che una stessa persona sia accusata in sede penale di una infrazione per la quale sia stata già punita in via amministrativa.

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